Iscrizione al VIES: come si fa e quanto costa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’iscrizione al VIES è gratuita ed è obbligatoria se fatturi o ricevi fatture da soggetti IVA in UE; si richiede all’apertura (modello AA9/12 o AA7/10) o successivamente con variazione all’Agenzia delle Entrate.

  • Iscrizione VIES: gratuita, immediata salvo controlli; si attiva in AA9/12/AA7/10 o con comunicazione di variazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Obbligo: per cessioni/acquisti intra-UE tra soggetti IVA; senza VIES niente fattura “intra” e scattano regole B2C estere.
  • Adempimenti collegati: fatturazione elettronica, reverse charge, eventuali elenchi Intrastat, conservazione e codifiche corrette (Natura, TD17/18/19).

Cos’è il VIES e quando serve davvero

VIES significa VAT Information Exchange System. È la banca dati europea che raccoglie le Partite IVA abilitate alle operazioni intra-UE tra soggetti passivi IVA.

Se vendi o acquisti beni o servizi con controparti UE dotate di Partita IVA, devi risultare “abilitato VIES”. In caso contrario, la tua controparte non può trattarti come operatore “intra” e può applicare l’IVA del proprio Paese come se fossi un consumatore.

La base giuridica è nel DPR 633/1972 (art. 35 per dichiarazione dati IVA), nel DL 331/1993 (operazioni intracomunitarie), nella Direttiva 2006/112/CE e nel Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa. Le istruzioni operative discendono dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti. Puoi consultare i testi su Normattiva, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi deve iscriversi al VIES

Devi iscriverti se:

– Emetti fatture verso clienti con Partita IVA in un Paese UE (cessioni intra-UE di beni o prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/1972).

– Ricevi fatture da fornitori UE con Partita IVA (acquisti intra-UE di beni o servizi).

Non serve il VIES per vendite B2C verso privati UE se usi regimi OSS/IOSS per e-commerce al consumo. In questi casi applichi l’IVA del Paese del cliente con regole specifiche, non le regole “B2B intra”.

Come iscriversi al VIES: modalità, moduli e tempi

In apertura di Partita IVA

Spunta l’abilitazione alle operazioni intracomunitarie nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri soggetti). Indichi che intendi effettuare acquisti/cessioni intra-UE. L’abilitazione VIES viene registrata contestualmente, salvo controlli.

Dopo l’apertura (variazione dati)

Presenti una variazione anagrafica IVA all’Agenzia delle Entrate, indicando l’inclusione nell’archivio VIES. Puoi farlo con i servizi telematici oppure presso un ufficio territoriale. L’abilitazione è gratuita.

Tempistiche e controlli

L’iscrizione è di regola immediata. L’Agenzia può attivare controlli preventivi o successivi in base all’analisi del rischio (art. 35 DPR 633/1972 e provvedimenti del 2010). In caso di rischio elevato, può sospendere o negare l’iscrizione motivando la decisione.

Se resti inattivo nelle operazioni intra-UE per un periodo prolungato, l’Agenzia può revocare l’abilitazione. Potrai chiederne la riattivazione con una nuova variazione.

Fatturazione e adempimenti quando sei iscritto al VIES

Cessioni intra-UE di beni

Vendi beni a un cliente UE con Partita IVA attiva nel VIES: la fattura è non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993. In fattura elettronica usa la Natura N3.2 (cessioni intra-UE) e indica il numero IVA del cliente in formato comunitario.

Documenti la movimentazione con DDT o prova di trasporto. Conservi la prova di uscita della merce dal territorio nazionale.

Prestazioni di servizi B2B intra-UE

Per i servizi generici a un soggetto passivo UE si applica la regola del committente (art. 7-ter DPR 633/1972): la prestazione non è imponibile in Italia e il cliente integra in reverse charge nel proprio Paese. In e-fattura indica Natura N6 per reverse charge estero, secondo le specifiche tecniche vigenti, e il numero IVA del cliente.

Acquisti intra-UE di beni e servizi

– Beni: integri la fattura del fornitore UE e applichi IVA italiana con meccanismo di reverse charge interno. In e-fattura si usa il documento di integrazione TD18. Registri l’imponibile e l’IVA a debito/credito secondo il regime contabile.

– Servizi: reverse charge con documento TD17. Per acquisti da soggetti extra-UE di beni ex art. 17, comma 2, usa TD19. Le scadenze operative seguono le regole del ciclo passivo e le specifiche tecniche in vigore.

Comunicazioni “transfrontaliere” via SDI

Dal 2022 le operazioni con soggetti esteri si trasmettono tramite Sistema di Interscambio. Per vendite verso estero emetti e-fattura nei termini ordinari. Per acquisti esteri trasmetti i documenti TD17/TD18/TD19 entro i termini previsti dalle specifiche tecniche e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Questa disciplina ha sostituito l’“Esterometro”.

Intrastat: quando, come e con quali soglie

Gli elenchi Intrastat servono per fini fiscali e statistici. Li gestiscono Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT. Sono dovuti per cessioni e acquisti intra-UE di beni e per alcuni servizi.

La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dai volumi superati nelle soglie fissate dalla normativa doganale e dalle determinazioni periodiche. La scadenza ordinaria è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Verifica sempre la tua soglia e i modelli richiesti (Intra-1 per cessioni, Intra-2 per acquisti) nelle istruzioni aggiornate delle Dogane.

Regola decisionale rapida

Se devo iscrivermi o no

– Se emetti o ricevi fatture da soggetti con Partita IVA UE: sì, iscriviti al VIES prima di operare.

– Se vendi solo a privati UE e usi OSS/IOSS: il VIES non è necessario per quelle vendite B2C.

– Se fai una singola operazione B2B UE all’anno: sì, serve comunque l’iscrizione VIES.

Se posso emettere fattura “intra”

– Controlla che il numero IVA del cliente sia attivo nel VIES. Se sì, emetti fattura non imponibile intra-UE con codifica corretta.

– Se il cliente non è VIES, trattalo come B2C estero. Applicherai l’IVA secondo le regole del Paese competente o secondo i regimi speciali.

Se ho ricevuto fattura UE e non ero VIES

– Chiedi subito l’inclusione VIES. Coordina con il fornitore una nota di credito e una nuova fattura corretta, oppure regolarizza con autofattura e imposta secondo le indicazioni dell’Agenzia.

Base normativa di riferimento

– DPR 633/1972: art. 35 (dichiarazione dati IVA), art. 7-ter e seguenti (territorialità servizi), art. 17 (reverse charge). Fonte: Normattiva.

– DL 331/1993: art. 38 e 41 (acquisti e cessioni intra-UE di beni). Fonte: Normattiva.

– Direttiva 2006/112/CE e Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa. Fonti: siti istituzionali UE.

– Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti sulle modalità di inclusione/revoca VIES. Fonte: Agenzia delle Entrate.

– Istruzioni Intrastat: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT.

Errori frequenti e sanzioni: come evitarli

Fatturare senza VIES

Se emetti una fattura “intra” da non iscritto, il cliente può rifiutarla. Potresti dover rifare la fattura con IVA del Paese sbagliato o regolarizzare. L’irregolarità può generare sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997 per violazioni in materia di IVA.

Codifiche errate in e-fattura

Natura e Tipo Documento sbagliati creano disallineamenti e possibili sanzioni per irregolarità formali. Verifica sempre: N3.2 per cessioni intra-UE; TD17/TD18/TD19 per integrazioni/acquisti esteri; indicazione del numero IVA comunitario del cliente.

Mancati Intrastat o scadenze saltate

La tardiva o omessa presentazione degli elenchi può essere sanzionata. Controlla la tua periodicità, i modelli richiesti e rispetta la scadenza del 25 del mese successivo, salvo diverse indicazioni delle Dogane.

Revoca VIES per inattività

Se non effettui operazioni intra-UE per lungo tempo, l’Agenzia può revocare l’abilitazione. Controlla periodicamente la tua posizione e richiedi la riattivazione in anticipo se prevedi nuove operazioni UE.

Scenario Cosa fare Documento/Modulo Scadenza/Tempistica Riferimento normativo
Apertura P.IVA con operazioni UE previste Richiedi inclusione VIES in fase di apertura AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri) Contestuale all’apertura; abilitazione di norma immediata DPR 633/1972 art. 35; Provv. AE 29/12/2010
Apertura P.IVA senza UE, necessità successiva Fai variazione dati per inclusione VIES Variazione anagrafica IVA presso AE Immediata salvo controlli; esito comunicato dall’AE DPR 633/1972 art. 35; Provv. AE
Cessione intra-UE beni (B2B) Emetti e-fattura non imponibile con Natura corretta FatturaPA; Natura N3.2; indicazione VAT cliente Termini ordinari di emissione (12 gg. dall’operazione) DL 331/1993 art. 41; Specifiche SDI
Prestazione servizi B2B a cliente UE Fattura non imponibile; cliente integra nel proprio Stato FatturaPA; codice Natura per reverse charge estero Termini ordinari; conservazione a norma DPR 633/1972 art. 7-ter; Reg. UE 904/2010
Acquisto intra-UE beni Integrazione e-fattura con IVA italiana Documento TD18; registri IVA Entro termini contabili; invio SDI secondo specifiche DL 331/1993 art. 38; DPR 633/1972 art. 17
Acquisto servizi da soggetto UE Reverse charge in Italia Documento TD17; registri IVA Entro termini previsti dalle specifiche SDI DPR 633/1972 art. 17; Reg. UE 904/2010
Intrastat dovuto Presenta modello corretto con periodicità assegnata Intra-1/2 (Dogane/ISTAT) Di norma entro il 25 del mese successivo Norme e istruzioni ADM/ISTAT
Revoca VIES per inattività Richiedi riattivazione con variazione dati Variazione anagrafica IVA Dalla richiesta; soggetta a controlli DPR 633/1972 art. 35; Provv. AE

FAQ

1) VIES: cos’è, a cosa serve e perché è obbligatorio per il B2B UE?

Il VIES è l’archivio europeo delle Partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. Serve a garantire che, quando due soggetti IVA in Paesi diversi dell’UE scambiano beni o servizi, applichino le regole “intra” corrette. Per esempio: cessione di beni non imponibile nello Stato del cedente e tassazione nel Paese del cliente, o prestazione di servizi tassata nel Paese del committente. Senza VIES non puoi qualificare l’operazione come “intra”. Il tuo cliente può applicarti l’IVA del suo Paese come se fossi un privato. Il quadro normativo è nel DPR 633/1972 (art. 35, art. 7-ter e seguenti), nel DL 331/1993 (art. 38 e 41), nella Direttiva 2006/112/CE e nel Regolamento (UE) n. 904/2010. Le modalità pratiche in Italia dipendono dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti. Le fonti ufficiali sono disponibili su Normattiva e sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.

2) Come mi iscrivo al VIES e in quanto tempo? Cosa succede se l’Agenzia sospende?

Hai due strade: in apertura, flaggando l’abilitazione intra-UE nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri soggetti); oppure dopo l’apertura, con una variazione dati IVA all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione è gratuita. Di norma l’inclusione è immediata. L’Agenzia può però sospendere o negare l’iscrizione se emergono profili di rischio (es. incongruenze anagrafiche, attività incoerente, precedenti fiscali). In caso di sospensione ricevi comunicazione e possono essere richiesti chiarimenti o documenti. Se dimostri la reale operatività, l’abilitazione viene confermata. Se l’iscrizione è negata, potrai ripresentare domanda dopo aver rimosso le criticità o valutare un ricorso amministrativo secondo le regole generali del procedimento tributario.

3) Ho già fatturato o ricevuto fatture UE senza VIES: come regolarizzo e quali sanzioni rischio?

Primo passo: chiedi subito l’inclusione VIES. Poi confrontati con la controparte. Se hai emesso una fattura come “intra” da non iscritto, il cliente potrebbe non accettarla. In tal caso gestite una nota di credito e una nuova fattura con l’IVA corretta, oppure valuta con il consulente l’emissione di un documento di regolarizzazione. Se hai ricevuto fattura da fornitore UE e non eri VIES, potresti aver ricevuto un documento con IVA estera o senza le corrette indicazioni. In Italia si interviene con integrazione o autofattura (TD17/TD18/TD19) e si versa l’eventuale imposta dovuta secondo l’art. 17 DPR 633/1972. Le sanzioni dipendono dal tipo di violazione: irregolarità formali e sostanziali sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997. Agire tempestivamente, presentare gli Intrastat eventualmente omessi e regolarizzare i documenti riduce i rischi.

4) Regime forfettario: mi serve il VIES? Devo fare Intrastat e reverse charge?

Sì, se un forfettario opera B2B con soggetti UE deve iscriversi al VIES. Anche se il regime forfettario non applica l’IVA nelle operazioni nazionali, per gli scambi intra-UE valgono regole specifiche. Per cessioni di beni e prestazioni di servizi B2B verso UE si emettono documenti non imponibili secondo le norme “intra”. Per acquisti di beni e servizi da fornitori UE si applica il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972, con integrazione/autofattura e versamento dell’eventuale imposta nei tempi ordinari. Gli obblighi Intrastat dipendono dalle soglie e dalla natura delle operazioni. Le regole di trasmissione via SDI (documenti TD17/TD18/TD19) valgono anche per i forfettari quando previsti. È essenziale pianificare i flussi per evitare errori, perché le esenzioni semplificate del forfettario non eliminano gli obblighi “intra”.

5) Revoca VIES per inattività o irregolarità: cosa comporta e come riattivo?

L’Agenzia può revocare l’abilitazione VIES se non risulti operativo nelle transazioni intra-UE per un periodo esteso o se emergono profili di rischio. La revoca ti impedisce di emettere e ricevere fatture come soggetto “intra” B2B. Per riattivare, presenti una variazione dati IVA chiedendo la nuova inclusione e, se richiesto, alleghi elementi che provano l’operatività (contratti, preventivi, ordini, descrizione dell’attività). La riattivazione è gratuita e, in assenza di criticità, è rapida. Verifica sempre il numero IVA comunitario delle controparti prima di riprendere a operare e allinea i tuoi processi di e-fatturazione, reverse charge e Intrastat alle istruzioni aggiornate di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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