Regime agevolato al 15%: per quanto dura?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario tassa al 15% (5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti), fino a 85.000 euro annui; oltre 100.000 euro esci subito e applichi IVA dalla fattura successiva.

  • Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro resti nel forfettario; oltre 100.000 euro esclusione immediata con IVA dalla fattura successiva.
  • Aliquota 5% start-up: solo se non hai svolto attività nei 3 anni precedenti e non prosegui lavoro precedente.
  • Cause ostative: regimi IVA speciali, partecipazioni in società rilevanti, residenza extra UE/SEE senza 75% di redditi prodotti in Italia.

Cos’è il regime forfettario nel 2026 e perché conviene

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per partite IVA individuali. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta fissa.

L’aliquota ordinaria è del 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni precise di “nuova attività”.

La soglia massima di ricavi/compensi è 85.000 euro per anno. Sopra 100.000 euro scatta l’esclusione immediata nel corso dell’anno.

Il reddito si calcola in modo forfettario. Applichi un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati (principio di cassa: contano gli incassi effettivi). Poi deduci i contributi previdenziali versati. Sull’imponibile applichi il 15% o il 5%.

Fonti normative principali: legge 190/2014, commi 54-89 (Normattiva) e modifiche; legge 197/2022 per soglie 85.000/100.000 e uscita immediata; DPR 633/1972 per regole IVA; provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate; normativa sulla fatturazione elettronica introdotta dal decreto-legge 36/2022, convertito in legge 79/2022.

Come funziona il calcolo: dal fatturato all’imposta

1) Ricavi/compensi: somma le fatture incassate nell’anno. Se fatturi ma non incassi entro 31 dicembre, non contano quell’anno (principio di cassa = conta l’incasso, non l’emissione).

2) Coefficiente di redditività: percentuale fissata per settore ATECO. Esempio indicativo: professionisti 78%; commercio 40%; manifattura 67%. Il coefficiente trasforma il fatturato incassato in reddito forfettario.

3) Contributi previdenziali: sottrai quelli obbligatori effettivamente versati (INPS o Cassa professionale). Sono deducibili dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.

4) Imposta sostitutiva: applichi il 15% oppure il 5% per start-up. L’imposta sostitutiva prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

5) IVA: non la addebiti in fattura, non detrai sugli acquisti. Indichi il riferimento normativo in fattura e applichi l’imposta di bollo di 2 euro se la fattura supera 77,47 euro.

Requisiti di accesso e di permanenza

Puoi entrare o restare nel forfettario se rispetti questi punti essenziali (legge 190/2014, come modificata):

– Ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro.

– Non adotti regimi IVA speciali o di determinazione forfettaria del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati, oro, ecc.).

– Non partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attribuzione per trasparenza.

– Non detieni, direttamente o indirettamente, il controllo di una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. In particolare, se la S.r.l. svolge la stessa attività o complementare e tu lavori prevalentemente per essa, scatta la causa ostativa.

– Residenza: sei residente in Italia. Se risiedi in UE/SEE puoi accedere solo se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Restano escluse le residenze in Stati non cooperativi.

Dal 2023 sono state eliminate la vecchia soglia di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente come causa ostativa e altre limitazioni storiche. Restano valide le cause sopra indicate e le nuove soglie 85.000/100.000 fissate dalla legge 197/2022.

Aliquota al 5%: chi ne ha diritto

La riduzione al 5% per i primi 5 anni si applica se ricorrono tutte le condizioni di “nuova attività” (legge 190/2014, comma 65):

– Non hai esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, anche occasionale.

– L’attività non è mera prosecuzione di lavoro svolto in precedenza, come dipendente o autonomo. Fa eccezione la pratica obbligatoria per l’abilitazione professionale.

– Se rilevi un’attività già avviata da altri, i ricavi del soggetto precedente non devono superare la soglia del regime.

Se anche una sola condizione manca, applichi direttamente il 15%. Dopo i 5 anni, si torna comunque al 15% se restano rispettati i requisiti generali.

Superamento soglie: 85.000 e 100.000 euro

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, resti nel forfettario per quell’anno. Uscirai dal regime dall’anno successivo. Fatturi senza IVA fino a fine anno e versi l’imposta sostitutiva.

Se superi 100.000 euro, esci subito nel corso dell’anno (legge 197/2022). Devi applicare l’IVA dalla fattura successiva a quella che ha fatto sforare. Per le imposte dirette, quell’anno sei nel regime ordinario.

Nel regime ordinario applichi gli scaglioni IRPEF 2026 in vigore: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Dovrai gestire IVA, registri e adempimenti ordinari.

Se l’anno dopo torni nei limiti e rimuovi eventuali cause ostative, puoi rientrare nel forfettario a inizio anno. Verifica sempre i requisiti a gennaio.

Fatturazione, bollo ed e-fattura

In forfettario non addebiti IVA e non la detrai. In fattura indichi: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014”.

Se l’importo totale supera 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. Con e-fattura, l’Agenzia delle Entrate calcola il bollo dovuto per trimestre; lo versi con F24.

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari (decreto-legge 36/2022, legge 79/2022). Per operazioni estere usi i tipi documento transfrontalieri via SdI (es. TD17-19) entro i termini previsti.

Contributi previdenziali

I professionisti senza Cassa versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote e minimali sono fissati annualmente da INPS. I contributi si calcolano sui compensi effettivi.

Artigiani e commercianti versano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. È disponibile la riduzione del 35% dei contributi per chi è in forfettario, su domanda annuale a INPS.

I professionisti con Cassa ordinistica versano secondo il regolamento della propria Cassa. Anche questi contributi sono deducibili dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.

Fonte: INPS e Casse professionali; riferimento generale Ministero del Lavoro per la contribuzione obbligatoria.

Regola decisionale rapida

– Hai aperto ora la partita IVA? Se nei 3 anni scorsi non hai svolto attività e non prosegui un lavoro precedente, applica il 5%. Altrimenti il 15%.

– Prevedi ricavi entro 85.000 euro? Resta nel forfettario. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, uscirai l’anno dopo. Se superi 100.000, esci subito e applichi IVA dalla fattura successiva.

– Hai partecipazioni societarie o usi regimi IVA speciali? È una causa ostativa: niente forfettario.

– Sei residente in UE/SEE ma non in Italia? Puoi scegliere il forfettario solo se almeno il 75% del reddito si produce in Italia.

– Versi contributi obbligatori? Ricordati che li deduci prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

Adempimenti e scadenze operative

– Imposta sostitutiva: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre, come l’IRPEF ordinaria. Le scadenze precise sono quelle fissate annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

– Fatture elettroniche: emetti entro i termini ordinari. Bollo su e-fatture da versare trimestralmente con F24.

– Contributi: rateazioni secondo INPS o Cassa di appartenenza. Tieni traccia di quanto versato per dedurlo correttamente.

– Monitoraggio soglie: usa un cruscotto mensile. Segna incassi cumulati e previsioni. Se ti avvicini a 85.000 o 100.000, valuta tempi di incasso e effetti fiscali.

Scenario Requisiti/condizioni Effetti fiscali e IVA Tempistiche/azioni
Nuova attività con 5% Nessuna attività nei 3 anni precedenti; non prosecuzione di lavoro precedente; rispetto requisiti generali Imposta sostitutiva 5% per 5 anni; niente IVA; bollo su fatture Valuta requisiti prima dell’apertura; indica dicitura normativa in fattura
Apertura ma è prosecuzione Continuità con lavoro precedente (dipendente o autonomo) senza eccezioni Aliquota 15% (no 5%); regole forfettarie invariate Documenta la situazione e applica da subito il 15%
Superi 85.000 ma ≤ 100.000 Incassi dell’anno tra 85.001 e 100.000 euro Rimani forfettario per l’anno; uscirai dal regime l’anno successivo Continua senza IVA fino a fine anno; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario
Superi 100.000 Incassi oltre 100.000 euro Esclusione immediata; IVA dalla fattura successiva; IRPEF ordinaria per l’intero anno Aggiorna subito il gestionale; gestisci IVA e registri da quel momento
Partecipazioni in S.r.l. controllata Controllo diretto/indiretto in S.r.l. con attività riconducibile Causa ostativa: niente forfettario Valuta cessione quote o riorganizzazione prima di optare per il forfettario
Residente UE/SEE non Italia Almeno 75% del reddito prodotto in Italia; nessuna altra causa ostativa Accesso consentito; si applicano regole forfettarie standard Conserva documentazione che prova la quota di reddito prodotta in Italia
Rientro nel forfettario Ripristino requisiti e ricavi anno precedente ≤ 85.000 Dal 1° gennaio applichi di nuovo il regime forfettario Verifica requisiti a inizio anno e comunica l’opzione in dichiarazione

FAQ

Come si calcola in pratica l’imposta nel forfettario? Puoi fare un esempio numerico semplice?

Si parte dagli incassi annui. Supponiamo 50.000 euro incassati da un professionista con coefficiente 78%. Il reddito forfettario è 50.000 x 78% = 39.000 euro. Sottraiamo i contributi previdenziali versati, per esempio 6.000 euro. L’imponibile diventa 33.000 euro. Se applichi il 15%, l’imposta sostitutiva è 4.950 euro. Se sei start-up al 5%, l’imposta è 1.650 euro. Ricorda: i costi reali non entrano nel calcolo, salvo i contributi. Contano solo gli incassi dell’anno (principio di cassa). La fattura non ha IVA; se supera 77,47 euro applichi 2 euro di bollo, che versi trimestralmente. Le scadenze per saldo e acconti sono allineate a quelle IRPEF, di norma a giugno e novembre, secondo calendario dell’Agenzia delle Entrate.

Posso essere forfettario se ho anche un lavoro dipendente? Cosa cambia con il 2026?

Sì, puoi avere contemporaneamente lavoro dipendente e partita IVA in forfettario. Dal 2023 non esiste più la vecchia causa ostativa legata a redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Devi però rispettare tutte le altre condizioni del forfettario: soglia 85.000 euro, niente regimi IVA speciali, nessuna partecipazione ostativa. Fai attenzione alla “mera prosecuzione”: se apri la partita IVA per svolgere la stessa attività per l’ex datore, senza cambi sostanziali, non puoi avere il 5% e talvolta rischi di non rispettare i requisiti. Valuta anche la gestione dei contributi: i contributi da dipendente non sono deducibili dal reddito forfettario; deduci solo i contributi sulla partita IVA (INPS Gestione Separata, artigiani/commercianti, o Cassa professionale). In busta paga il sostituto continua a trattenere IRPEF, mentre sulla partita IVA versi l’imposta sostitutiva.

Ho sforato le soglie: come fatturo e che imposte pago quest’anno e il prossimo?

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, chiudi l’anno in forfettario. Continui a fatturare senza IVA e paghi l’imposta sostitutiva. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario: emetterai fatture con IVA e rientreranno le regole di deduzione analitica dei costi e gli scaglioni IRPEF 2026 (23%, 33%, 43%). Se superi 100.000 euro, esci subito: dalla fattura successiva devi addebitare l’IVA e adottare gli adempimenti IVA (registri, liquidazioni, detrazioni). Per le imposte dirette, l’anno dello sforamento oltre 100.000 euro è tassato in ordinario. Conserva il tracciato delle fatture prima e dopo lo sforamento e aggiorna immediatamente il software di fatturazione per applicare correttamente le aliquote IVA e le diciture.

Come funzionano i contributi INPS o di Cassa nel forfettario? E la riduzione del 35%?

Dipende da che attività svolgi. Professionisti senza Albo versano alla Gestione Separata INPS, in percentuale ai compensi incassati. Artigiani e commercianti versano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente. Nel forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, presentando domanda a INPS; la riduzione incide su fissi e percentuali, ma riduce anche la copertura previdenziale. I professionisti iscritti a un Albo versano ai rispettivi Enti (es. casse tecniche o sanitarie) secondo i regolamenti interni. In tutti i casi, i contributi obbligatori effettivamente pagati si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Fonte: INPS, circolari annuali sulle aliquote e minimali; regolamenti delle Casse professionali; riferimenti generali del Ministero del Lavoro.

Operazioni estere in forfettario: come gestire clienti UE ed extra-UE, reverse charge ed esterometro?

Nel forfettario non addebiti IVA, ma le regole estere richiedono attenzione. Prestazioni di servizi a clienti UE spesso ricadono nel meccanismo del “reverse charge” nel Paese del cliente: la tua fattura non ha IVA e indica l’inversione contabile; verifica sempre la regola di territorialità del DPR 633/1972. Per servizi ricevuti da fornitori esteri, applichi l’integrazione/autofattura (tipi documento TD17-TD19 via SdI) e versi l’IVA quando dovuta. Per cessioni di beni extra-UE, l’operazione può essere non imponibile come esportazione, ma servono documenti doganali; per acquisti extra-UE si applicano dazi e IVA all’importazione. L’esterometro “classico” è stato sostituito dalla trasmissione delle operazioni transfrontaliere via SdI entro termini specifici. Anche i forfettari sono tenuti a questi invii. Fonti: DPR 633/1972; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica e documenti transfrontalieri; normativa doganale dell’Agenzia delle Dogane.

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