Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario tassa al 15% (5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti), fino a 85.000 euro annui; oltre 100.000 euro esci subito e applichi IVA dalla fattura successiva.
- Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro resti nel forfettario; oltre 100.000 euro esclusione immediata con IVA dalla fattura successiva.
- Aliquota 5% start-up: solo se non hai svolto attività nei 3 anni precedenti e non prosegui lavoro precedente.
- Cause ostative: regimi IVA speciali, partecipazioni in società rilevanti, residenza extra UE/SEE senza 75% di redditi prodotti in Italia.
Cos’è il regime forfettario nel 2026 e perché conviene
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per partite IVA individuali. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta fissa.
L’aliquota ordinaria è del 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni precise di “nuova attività”.
La soglia massima di ricavi/compensi è 85.000 euro per anno. Sopra 100.000 euro scatta l’esclusione immediata nel corso dell’anno.
Il reddito si calcola in modo forfettario. Applichi un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati (principio di cassa: contano gli incassi effettivi). Poi deduci i contributi previdenziali versati. Sull’imponibile applichi il 15% o il 5%.
Fonti normative principali: legge 190/2014, commi 54-89 (Normattiva) e modifiche; legge 197/2022 per soglie 85.000/100.000 e uscita immediata; DPR 633/1972 per regole IVA; provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate; normativa sulla fatturazione elettronica introdotta dal decreto-legge 36/2022, convertito in legge 79/2022.
Come funziona il calcolo: dal fatturato all’imposta
1) Ricavi/compensi: somma le fatture incassate nell’anno. Se fatturi ma non incassi entro 31 dicembre, non contano quell’anno (principio di cassa = conta l’incasso, non l’emissione).
2) Coefficiente di redditività: percentuale fissata per settore ATECO. Esempio indicativo: professionisti 78%; commercio 40%; manifattura 67%. Il coefficiente trasforma il fatturato incassato in reddito forfettario.
3) Contributi previdenziali: sottrai quelli obbligatori effettivamente versati (INPS o Cassa professionale). Sono deducibili dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.
4) Imposta sostitutiva: applichi il 15% oppure il 5% per start-up. L’imposta sostitutiva prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
5) IVA: non la addebiti in fattura, non detrai sugli acquisti. Indichi il riferimento normativo in fattura e applichi l’imposta di bollo di 2 euro se la fattura supera 77,47 euro.
Requisiti di accesso e di permanenza
Puoi entrare o restare nel forfettario se rispetti questi punti essenziali (legge 190/2014, come modificata):
– Ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro.
– Non adotti regimi IVA speciali o di determinazione forfettaria del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati, oro, ecc.).
– Non partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attribuzione per trasparenza.
– Non detieni, direttamente o indirettamente, il controllo di una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. In particolare, se la S.r.l. svolge la stessa attività o complementare e tu lavori prevalentemente per essa, scatta la causa ostativa.
– Residenza: sei residente in Italia. Se risiedi in UE/SEE puoi accedere solo se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Restano escluse le residenze in Stati non cooperativi.
Dal 2023 sono state eliminate la vecchia soglia di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente come causa ostativa e altre limitazioni storiche. Restano valide le cause sopra indicate e le nuove soglie 85.000/100.000 fissate dalla legge 197/2022.
Aliquota al 5%: chi ne ha diritto
La riduzione al 5% per i primi 5 anni si applica se ricorrono tutte le condizioni di “nuova attività” (legge 190/2014, comma 65):
– Non hai esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, anche occasionale.
– L’attività non è mera prosecuzione di lavoro svolto in precedenza, come dipendente o autonomo. Fa eccezione la pratica obbligatoria per l’abilitazione professionale.
– Se rilevi un’attività già avviata da altri, i ricavi del soggetto precedente non devono superare la soglia del regime.
Se anche una sola condizione manca, applichi direttamente il 15%. Dopo i 5 anni, si torna comunque al 15% se restano rispettati i requisiti generali.
Superamento soglie: 85.000 e 100.000 euro
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, resti nel forfettario per quell’anno. Uscirai dal regime dall’anno successivo. Fatturi senza IVA fino a fine anno e versi l’imposta sostitutiva.
Se superi 100.000 euro, esci subito nel corso dell’anno (legge 197/2022). Devi applicare l’IVA dalla fattura successiva a quella che ha fatto sforare. Per le imposte dirette, quell’anno sei nel regime ordinario.
Nel regime ordinario applichi gli scaglioni IRPEF 2026 in vigore: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Dovrai gestire IVA, registri e adempimenti ordinari.
Se l’anno dopo torni nei limiti e rimuovi eventuali cause ostative, puoi rientrare nel forfettario a inizio anno. Verifica sempre i requisiti a gennaio.
Fatturazione, bollo ed e-fattura
In forfettario non addebiti IVA e non la detrai. In fattura indichi: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014”.
Se l’importo totale supera 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. Con e-fattura, l’Agenzia delle Entrate calcola il bollo dovuto per trimestre; lo versi con F24.
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari (decreto-legge 36/2022, legge 79/2022). Per operazioni estere usi i tipi documento transfrontalieri via SdI (es. TD17-19) entro i termini previsti.
Contributi previdenziali
I professionisti senza Cassa versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote e minimali sono fissati annualmente da INPS. I contributi si calcolano sui compensi effettivi.
Artigiani e commercianti versano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. È disponibile la riduzione del 35% dei contributi per chi è in forfettario, su domanda annuale a INPS.
I professionisti con Cassa ordinistica versano secondo il regolamento della propria Cassa. Anche questi contributi sono deducibili dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.
Fonte: INPS e Casse professionali; riferimento generale Ministero del Lavoro per la contribuzione obbligatoria.
Regola decisionale rapida
– Hai aperto ora la partita IVA? Se nei 3 anni scorsi non hai svolto attività e non prosegui un lavoro precedente, applica il 5%. Altrimenti il 15%.
– Prevedi ricavi entro 85.000 euro? Resta nel forfettario. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, uscirai l’anno dopo. Se superi 100.000, esci subito e applichi IVA dalla fattura successiva.
– Hai partecipazioni societarie o usi regimi IVA speciali? È una causa ostativa: niente forfettario.
– Sei residente in UE/SEE ma non in Italia? Puoi scegliere il forfettario solo se almeno il 75% del reddito si produce in Italia.
– Versi contributi obbligatori? Ricordati che li deduci prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Adempimenti e scadenze operative
– Imposta sostitutiva: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre, come l’IRPEF ordinaria. Le scadenze precise sono quelle fissate annualmente dall’Agenzia delle Entrate.
– Fatture elettroniche: emetti entro i termini ordinari. Bollo su e-fatture da versare trimestralmente con F24.
– Contributi: rateazioni secondo INPS o Cassa di appartenenza. Tieni traccia di quanto versato per dedurlo correttamente.
– Monitoraggio soglie: usa un cruscotto mensile. Segna incassi cumulati e previsioni. Se ti avvicini a 85.000 o 100.000, valuta tempi di incasso e effetti fiscali.
| Scenario | Requisiti/condizioni | Effetti fiscali e IVA | Tempistiche/azioni |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con 5% | Nessuna attività nei 3 anni precedenti; non prosecuzione di lavoro precedente; rispetto requisiti generali | Imposta sostitutiva 5% per 5 anni; niente IVA; bollo su fatture | Valuta requisiti prima dell’apertura; indica dicitura normativa in fattura |
| Apertura ma è prosecuzione | Continuità con lavoro precedente (dipendente o autonomo) senza eccezioni | Aliquota 15% (no 5%); regole forfettarie invariate | Documenta la situazione e applica da subito il 15% |
| Superi 85.000 ma ≤ 100.000 | Incassi dell’anno tra 85.001 e 100.000 euro | Rimani forfettario per l’anno; uscirai dal regime l’anno successivo | Continua senza IVA fino a fine anno; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario |
| Superi 100.000 | Incassi oltre 100.000 euro | Esclusione immediata; IVA dalla fattura successiva; IRPEF ordinaria per l’intero anno | Aggiorna subito il gestionale; gestisci IVA e registri da quel momento |
| Partecipazioni in S.r.l. controllata | Controllo diretto/indiretto in S.r.l. con attività riconducibile | Causa ostativa: niente forfettario | Valuta cessione quote o riorganizzazione prima di optare per il forfettario |
| Residente UE/SEE non Italia | Almeno 75% del reddito prodotto in Italia; nessuna altra causa ostativa | Accesso consentito; si applicano regole forfettarie standard | Conserva documentazione che prova la quota di reddito prodotta in Italia |
| Rientro nel forfettario | Ripristino requisiti e ricavi anno precedente ≤ 85.000 | Dal 1° gennaio applichi di nuovo il regime forfettario | Verifica requisiti a inizio anno e comunica l’opzione in dichiarazione |
FAQ
Come si calcola in pratica l’imposta nel forfettario? Puoi fare un esempio numerico semplice?
Si parte dagli incassi annui. Supponiamo 50.000 euro incassati da un professionista con coefficiente 78%. Il reddito forfettario è 50.000 x 78% = 39.000 euro. Sottraiamo i contributi previdenziali versati, per esempio 6.000 euro. L’imponibile diventa 33.000 euro. Se applichi il 15%, l’imposta sostitutiva è 4.950 euro. Se sei start-up al 5%, l’imposta è 1.650 euro. Ricorda: i costi reali non entrano nel calcolo, salvo i contributi. Contano solo gli incassi dell’anno (principio di cassa). La fattura non ha IVA; se supera 77,47 euro applichi 2 euro di bollo, che versi trimestralmente. Le scadenze per saldo e acconti sono allineate a quelle IRPEF, di norma a giugno e novembre, secondo calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Posso essere forfettario se ho anche un lavoro dipendente? Cosa cambia con il 2026?
Sì, puoi avere contemporaneamente lavoro dipendente e partita IVA in forfettario. Dal 2023 non esiste più la vecchia causa ostativa legata a redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Devi però rispettare tutte le altre condizioni del forfettario: soglia 85.000 euro, niente regimi IVA speciali, nessuna partecipazione ostativa. Fai attenzione alla “mera prosecuzione”: se apri la partita IVA per svolgere la stessa attività per l’ex datore, senza cambi sostanziali, non puoi avere il 5% e talvolta rischi di non rispettare i requisiti. Valuta anche la gestione dei contributi: i contributi da dipendente non sono deducibili dal reddito forfettario; deduci solo i contributi sulla partita IVA (INPS Gestione Separata, artigiani/commercianti, o Cassa professionale). In busta paga il sostituto continua a trattenere IRPEF, mentre sulla partita IVA versi l’imposta sostitutiva.
Ho sforato le soglie: come fatturo e che imposte pago quest’anno e il prossimo?
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, chiudi l’anno in forfettario. Continui a fatturare senza IVA e paghi l’imposta sostitutiva. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario: emetterai fatture con IVA e rientreranno le regole di deduzione analitica dei costi e gli scaglioni IRPEF 2026 (23%, 33%, 43%). Se superi 100.000 euro, esci subito: dalla fattura successiva devi addebitare l’IVA e adottare gli adempimenti IVA (registri, liquidazioni, detrazioni). Per le imposte dirette, l’anno dello sforamento oltre 100.000 euro è tassato in ordinario. Conserva il tracciato delle fatture prima e dopo lo sforamento e aggiorna immediatamente il software di fatturazione per applicare correttamente le aliquote IVA e le diciture.
Come funzionano i contributi INPS o di Cassa nel forfettario? E la riduzione del 35%?
Dipende da che attività svolgi. Professionisti senza Albo versano alla Gestione Separata INPS, in percentuale ai compensi incassati. Artigiani e commercianti versano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente. Nel forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, presentando domanda a INPS; la riduzione incide su fissi e percentuali, ma riduce anche la copertura previdenziale. I professionisti iscritti a un Albo versano ai rispettivi Enti (es. casse tecniche o sanitarie) secondo i regolamenti interni. In tutti i casi, i contributi obbligatori effettivamente pagati si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Fonte: INPS, circolari annuali sulle aliquote e minimali; regolamenti delle Casse professionali; riferimenti generali del Ministero del Lavoro.
Operazioni estere in forfettario: come gestire clienti UE ed extra-UE, reverse charge ed esterometro?
Nel forfettario non addebiti IVA, ma le regole estere richiedono attenzione. Prestazioni di servizi a clienti UE spesso ricadono nel meccanismo del “reverse charge” nel Paese del cliente: la tua fattura non ha IVA e indica l’inversione contabile; verifica sempre la regola di territorialità del DPR 633/1972. Per servizi ricevuti da fornitori esteri, applichi l’integrazione/autofattura (tipi documento TD17-TD19 via SdI) e versi l’IVA quando dovuta. Per cessioni di beni extra-UE, l’operazione può essere non imponibile come esportazione, ma servono documenti doganali; per acquisti extra-UE si applicano dazi e IVA all’importazione. L’esterometro “classico” è stato sostituito dalla trasmissione delle operazioni transfrontaliere via SdI entro termini specifici. Anche i forfettari sono tenuti a questi invii. Fonti: DPR 633/1972; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica e documenti transfrontalieri; normativa doganale dell’Agenzia delle Dogane.
