Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario non scade: resta valido finché rispetti requisiti e soglie. Decadi l’anno successivo se superi 85.000 euro, subito se superi 100.000 o se intervengono altre cause di esclusione.
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Cause di esclusione tipiche: partecipazioni societarie incompatibili, prevalenza verso ex datore, redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro.
- Residenza: ammesso chi risiede in Italia o in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia (Legge 190/2014).
Regime forfettario: durata, logica e cornice normativa
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per autonomi e ditte individuali. Applica un’imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti “start-up”.
Non ha una scadenza temporale. Rimane finché non perdi uno dei requisiti oppure scatta una causa di esclusione. La base normativa è nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, aggiornata da leggi successive.
Dal 2023 la soglia dei ricavi/compensi è 85.000 euro. Oltre 100.000 euro, la decadenza è immediata. Queste regole discendono dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). I testi sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Perché non scade “a tempo”
Il legislatore lega il regime a condizioni oggettive e soggettive. Non prevede rinnovi o proroghe periodiche. Ogni 1° gennaio verifichi di essere ancora idoneo.
Se rispetti le condizioni, continui. Se no, esci e applichi il regime ordinario dall’anno seguente, salvo i casi di uscita immediata.
Soglie e fuoriuscita: 85.000 e 100.000 euro spiegati bene
Conta l’incassato nell’anno, non l’emesso. Questo è il principio di cassa: rilevano i pagamenti che ti arrivano entro il 31 dicembre.
Se incassi oltre 85.000 ma non superi 100.000, resti forfettario fino a fine anno e passi al regime IVA normale dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000, esci subito: applichi l’IVA dalle operazioni effettuate dal mese successivo al superamento (Legge 197/2022).
Il riferimento IVA è nel DPR 633/1972. Le modalità operative di uscita e i chiarimenti interpretativi sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio circolare 9/E del 2019).
Esempio pratico sul superamento
Superi 100.000 euro a ottobre con un grande incasso. Dal 1° novembre devi addebitare l’IVA. Fino a ottobre le fatture restano “senza IVA” secondo il regime forfettario.
Se invece ti fermi a 92.000 euro a dicembre, resti forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio successivo entri nel regime ordinario.
Requisiti soggettivi e cause di esclusione
Residenza: devi risiedere in Italia. Puoi accedere anche se risiedi in UE/SEE con scambio di informazioni, a condizione di produrre almeno il 75% del reddito in Italia (Legge 190/2014).
Partecipazioni: non puoi avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti” che imputano reddito per trasparenza (art. 5 TUIR). Inoltre, non devi controllare direttamente o indirettamente Srl che svolgono attività riconducibili alla tua.
Rapporti con il datore: sei escluso se la tua attività è svolta prevalentemente per l’attuale datore o per datori con cui hai lavorato nei due anni precedenti, salvo il caso di tirocinio obbligatorio o apprendistato che sfocia in vera attività autonoma. Questa è la clausola anti-abuso introdotta nelle modifiche alla Legge 190/2014.
Redditi di lavoro dipendente: la soglia dei 30.000 euro
Se percepisci redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro nell’anno precedente, non puoi stare nel forfettario, salvo che il rapporto sia cessato. Il dato da considerare è il reddito imponibile in dichiarazione, non la sola RAL del contratto.
Nel dibattito si è ipotizzato l’innalzamento a 35.000 euro, ma alla data di agosto 2026 la soglia normativa resta 30.000 euro. Verifica sempre il dato nell’ultima legge di bilancio su Normattiva e nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Se il rapporto è cessato e non collabori con lo stesso datore, puoi rientrare, purché rispetti tutti gli altri requisiti.
Adempimenti in caso di uscita
Se esci l’anno successivo per superamento di 85.000 euro, dal 1° gennaio dovrai aprire la partita IVA “ordinaria” o comunicare il cambio di regime, addebitare l’IVA, tenere la contabilità e presentare le liquidazioni periodiche IVA.
Se esci subito perché superi 100.000 euro, devi:
- addebitare l’IVA dalle operazioni dal mese successivo;
- numerare e conservare le fatture secondo le regole ordinarie;
- adeguare il registratore telematico se fai corrispettivi;
- gestire l’eventuale pro-rata se acquisti erano senza IVA detraibile.
L’obbligo di fatturazione elettronica ormai riguarda tutti i forfettari dal 2024 (a regime), in forza del D.L. 36/2022, convertito in Legge 79/2022, con progressiva estensione poi divenuta generale.
Contributi e IRPEF
Nel forfettario paghi l’imposta sostitutiva. Restano dovuti i contributi previdenziali (gestione artigiani/commercianti o gestione separata). I contributi riducono l’imponibile perché si sottraggono dal reddito determinato forfettariamente.
Uscendo, torni a IRPEF a scaglioni, addizionali e IVA. Cambiano anche le regole di deduzione dei costi, che non sono più forfettari ma analitici.
Rientro nel forfettario
Se esci per superamento di 85.000 euro, puoi rientrare dal 1° gennaio dell’anno in cui torni sotto soglia e rispetti di nuovo tutte le condizioni.
Se sei uscito immediatamente per superamento di 100.000 euro, resti ordinario fino a fine anno e potrai rientrare soltanto dall’anno successivo, se rientri in tutti i requisiti.
Per le cause di esclusione soggettive (partecipazioni, prevalenza verso ex datore, dipendente oltre 30.000 euro), il rientro è possibile solo quando la causa cessa e a partire dall’anno successivo.
Agevolazione start-up al 5%
L’aliquota può scendere al 5% per i primi cinque anni se:
- non hai esercitato attività nei tre anni precedenti;
- l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui;
- se prosegue un’attività di altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente erano inferiori ai limiti.
Queste condizioni sono nei commi 65 e seguenti della Legge 190/2014. La verifica va fatta all’ingresso e si perde il beneficio se le condizioni vengono meno.
Regola decisionale rapida
Controlla questi passaggi in ordine
- Hai incassato non oltre 85.000 euro? Se sì, passa al punto successivo. Se no, sarai ordinario dal 1° gennaio prossimo.
- Hai superato 100.000 euro in corso d’anno? Se sì, applichi l’IVA dal mese successivo.
- Sei residente in Italia o UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia? Se no, non puoi restare nel regime.
- Hai redditi da lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro e il rapporto non è cessato? Se sì, sei escluso.
- Hai partecipazioni vietate o controlli Srl con attività riconducibile alla tua? Se sì, sei escluso.
- Fatturi prevalentemente all’attuale ex datore (ultimi due anni)? Se sì, sei escluso (salve eccezioni per praticantato obbligatorio).
- Se tutte le risposte critiche sono no, puoi mantenere il forfettario.
Fonti da consultare e come leggerle
Normattiva: cerca la Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, e le modifiche della Legge 145/2018 e della Legge 197/2022. Trovi le soglie, le cause di esclusione e l’uscita immediata oltre 100.000 euro.
Agenzia delle Entrate: leggi le circolari interpretative sul regime forfettario, come la circolare 9/E del 2019. Per l’e-fattura consulta i documenti emanati dopo il D.L. 36/2022, convertito in Legge 79/2022.
Per l’IVA fai riferimento al DPR 633/1972. Per la definizione dei redditi di lavoro dipendente guarda il TUIR e le istruzioni di dichiarazione.
| Scenario | Quando perdi il forfettario | Cosa fare subito | Quando puoi rientrare |
|---|---|---|---|
| Incassi 90.000 euro a fine anno | Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superata soglia 85.000, non 100.000) | Da gennaio: addebita IVA, gestisci liquidazioni, registri, esterometro se dovuto | Dal 1° gennaio di un anno successivo in cui torni sotto 85.000 e rispetti tutti i requisiti |
| Superi 100.000 euro a ottobre | Dal mese successivo al superamento (uscita immediata) | Addebita IVA da novembre, aggiorna sistemi, valuta eventuali note di variazione se necessarie | Dal 1° gennaio dell’anno successivo, se rientri in tutte le condizioni |
| Acquisti il controllo di una Srl con attività riconducibile | Dal periodo d’imposta in cui sorge il controllo | Valuta uscita e applicazione regime ordinario; verifica se l’incompatibilità è sanabile | Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessione del controllo o alla cessazione dell’incompatibilità |
| Redditi da lavoro dipendente 31.500 euro, rapporto attivo | Dall’anno successivo (soglia 30.000 superata e rapporto non cessato) | Pianifica il passaggio a regime ordinario; verifica il reddito imponibile in dichiarazione | Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il reddito dipendente scende a 30.000 o il rapporto cessa |
| Trasferisci residenza in UE/SEE ma il 75% del reddito non è in Italia | Dall’anno in cui manca il requisito del 75% | Applica il regime ordinario; rivaluta la pianificazione fiscale internazionale | Dal 1° gennaio successivo a quello in cui torni residente in Italia o soddisfi il 75% |
FAQ
Il regime forfettario ha una scadenza o devo rinnovarlo ogni anno?
Non esiste una scadenza temporale o un rinnovo formale. Il regime continua finché resti dentro ai requisiti oggettivi (soglia di 85.000 euro) e soggettivi (residenza, partecipazioni, rapporto con ex datore, redditi da lavoro dipendente entro 30.000 euro). Ogni 1° gennaio si verifica la situazione sull’anno precedente. Se sei conforme, prosegui automaticamente. Se hai superato 85.000 ma non 100.000, diventi ordinario dal 1° gennaio. Se superi 100.000 durante l’anno, l’uscita è immediata dal mese successivo. Le basi normative sono nella Legge 190/2014 e nella Legge 197/2022 (uscita immediata oltre 100.000). Consulta i testi su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se emetto una fattura a dicembre e incasso a gennaio, conta per la soglia 85.000 dell’anno prima o dopo?
Conta quando incassi, non quando emetti. Il regime forfettario usa il principio di cassa: rileva il pagamento effettivo. Una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio entra nei compensi dell’anno nuovo. Questo aspetto è cruciale per evitare superamenti involontari a fine anno. Tieni un calendario degli incassi attesi e valuta, in modo lecito, di spostare l’incasso oltre il 31 dicembre se rischi l’uscita. Ricorda però che se poi superi comunque i 100.000 in corso d’anno, scatta l’uscita immediata dal mese successivo (norma della Legge 197/2022). Per i dettagli operativi, vedi le circolari dell’Agenzia delle Entrate sul forfettario.
Ho un lavoro dipendente. La mia RAL supera 30.000 euro, ma ho cessato il rapporto a metà anno. Posso stare nel forfettario?
La regola guarda ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente e alla presenza del rapporto. Se il rapporto è cessato e non collabori con lo stesso datore, la causa di esclusione non opera. Attenzione: non devi guardare solo la RAL contrattuale, ma il reddito effettivo imponibile che confluirà in dichiarazione. Se la cessazione è reale e non prosegui in forma autonoma prevalentemente verso l’ex datore, puoi accedere o restare nel forfettario se il resto dei requisiti è rispettato. Questa impostazione deriva dalla Legge 190/2014 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 9/E del 2019). Tieni traccia della cessazione e della clientela per dimostrare l’assenza di prevalenza verso l’ex datore.
Posso avere quote in una Srl e restare nel forfettario? Come si valuta la “riconducibilità” dell’attività?
La sola partecipazione in una Srl non è sempre vietata. La causa di esclusione scatta se controlli direttamente o indirettamente una Srl che svolge un’attività riconducibile alla tua. Riconducibile significa che l’oggetto sociale e l’attività concreta della Srl coincidono o sono molto affini alla tua attività autonoma. Se hai una piccola quota senza controllo e la Srl fa un’attività diversa e non sinergica, in genere non scatta l’esclusione. Se invece la Srl opera nello stesso settore, fornisce gli stessi servizi e tu la controlli di fatto o di diritto, l’esclusione si applica. Valuta statuto, oggetto sociale, codici ATECO, fatture e ruoli societari. La regola discende dalla Legge 190/2014 (cause di esclusione) e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Supero 100.000 euro con un unico bonifico. Da quando devo applicare l’IVA e come gestisco le fatture già emesse?
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata dal mese successivo al superamento (Legge 197/2022). Da quel mese devi addebitare l’IVA su tutte le operazioni imponibili e applicare gli adempimenti ordinari (liquidazioni, registri, corrispettivi telematici). Le fatture emesse prima del superamento restano regolari in regime forfettario, perché si guarda alla data di effettuazione dell’operazione. Se hai incassato il bonifico che ti fa superare la soglia a metà mese, l’IVA decorre dal primo giorno del mese successivo. Aggiorna subito il gestionale, informa i clienti, verifica l’impatto sui prezzi e sulla cassa. Rivedi anche gli acquisti: da quel momento l’IVA sugli acquisti può tornare detraibile secondo le regole del DPR 633/1972. Se hai errori, potresti dover emettere note di variazione o regolarizzazioni, per evitare sanzioni.
