Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’iscrizione al VIES non scade e non richiede rinnovo. Se per quattro trimestri non invii Intrastat, l’Agenzia può cancellarti dopo 60 giorni dalla comunicazione, salvo tue giustificazioni o richiesta di cancellazione volontaria.
- Validità senza scadenza: l’iscrizione al VIES resta attiva finché operi correttamente; nessun rinnovo periodico è richiesto.
- Controllo di attività: inattività Intrastat per 4 trimestri attiva la procedura di cancellazione con preavviso dell’Agenzia delle Entrate.
- Reversibilità: puoi evitare la cancellazione giustificando l’inattività, oppure cancellarti o reiscriverti online rapidamente.
Cos’è il VIES e perché serve
Il VIES è il sistema europeo di scambio di informazioni sull’IVA. Consente alle amministrazioni fiscali di verificare le partite IVA abilitate a operazioni intracomunitarie.
Serve a fatturare correttamente tra soggetti IVA di Stati membri diversi. Se entrambe le partite IVA sono “attive” nel VIES, puoi applicare il meccanismo dell’inversione contabile, detto reverse charge. Significa che non applichi l’IVA in fattura e l’imposta la versa il cliente nel suo Paese.
La base giuridica è la direttiva 2006/112/CE e il regolamento UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa. In Italia, gli obblighi nascono dal DPR 633/1972, articolo 35, e dal DL 331/1993 per gli scambi intracomunitari. I modelli Intrastat sono disciplinati dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Durata, rinnovo e cancellazione: regole pratiche
L’iscrizione al VIES non ha scadenza e non richiede rinnovo. Una volta inserito, resti attivo finché rispetti gli obblighi connessi, tra cui gli elenchi Intrastat se dovuti.
L’Agenzia delle Entrate può verificare l’effettivo svolgimento di operazioni intracomunitarie. Se per quattro trimestri consecutivi non presenti Intrastat, avvia un controllo. Ti invia una comunicazione preventiva e ti concede tempo per spiegare.
Se non rispondi o non giustifichi l’assenza di operazioni, l’Agenzia può cancellarti dal VIES. La cancellazione solitamente avviene entro 60 giorni dalla comunicazione. Puoi anche chiedere tu stesso la cancellazione volontaria online, quando smetti di operare con controparti UE.
Inattività per 4 trimestri: cosa succede e come rispondere
Quattro trimestri senza Intrastat segnalano che non stai più operando in UE. L’Agenzia ti contatta. A quel punto puoi:
– Spiegare che l’assenza è temporanea e chiedere il mantenimento dell’iscrizione. Esempio: commesse spostate al prossimo anno, contratti rinviati.
– Confermare che non operi più in UE e chiedere la cancellazione.
– Non rispondere: in questo caso, l’Agenzia può cancellarti d’ufficio dopo 60 giorni.
Questa procedura discende dagli atti attuativi dell’Agenzia delle Entrate emessi in applicazione dell’articolo 35 del DPR 633/1972 e dal quadro UE di controllo previsto dal regolamento 904/2010.
Come iscriversi o cancellarsi: procedura 2026
Iscrizione. Puoi chiedere l’inclusione nel VIES in due modi:
– All’apertura della partita IVA, barrando la casella “operazioni intracomunitarie” nei modelli AA9 (persone fisiche) o AA7 (soggetti diversi). Questi moduli sono previsti dall’articolo 35 del DPR 633/1972.
– Successivamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, sezione anagrafe tributaria/partita IVA. La funzione consente l’opzione per l’abilitazione VIES.
L’inserimento è di norma rapido. L’abilitazione appare in tempi brevi nelle banche dati. L’Agenzia può effettuare verifiche successive e, in caso di rischio fiscale, sospendere o escludere l’operatore.
Cancellazione. Puoi richiederla online dall’area riservata. È consigliabile cancellarsi se hai chiuso i rapporti B2B UE per lungo tempo. La cancellazione non incide sulla tua partita IVA domestica.
Riattivazione. Se vieni cancellato, puoi chiedere di nuovo l’inclusione seguendo la stessa procedura. Verifica sempre che la tua anagrafica sia aggiornata, che il codice ATECO sia coerente e che tu possa documentare commesse o preventivi UE.
Regola decisionale rapida
Quando devi essere iscritto al VIES
– Fatturi o ricevi fatture B2B da/verso soggetti IVA UE: sì, devi essere nel VIES. Serve per applicare reverse charge correttamente e presentare Intrastat quando dovuto.
– Vendi B2C a privati UE con OSS: l’iscrizione VIES non è richiesta per le vendite B2C gestite con OSS. OSS è il regime speciale per l’IVA sulle vendite a consumatori, che semplifica il versamento nel Paese di consumo.
– Acquisti beni o servizi da fornitori UE come soggetto IVA: devi essere in VIES per gestire il reverse charge sugli acquisti interni e gli Intrastat acquisti, quando previsti.
– Marketplace o dropshipping con cessioni B2B UE: l’iscrizione VIES è necessaria se emetti o ricevi fatture B2B intracomunitarie.
– Solo import/export extra-UE: il VIES non serve; si applicano regole doganali e IVA in importazione.
Intrastat: obblighi collegati al VIES
Gli elenchi Intrastat riepilogano scambi di beni e servizi con soggetti IVA UE. La base normativa è l’articolo 50 del DL 331/1993 e il DM 22 febbraio 2010, con aggiornamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Periodicità. Può essere mensile o trimestrale, in base ai volumi. Le soglie e i contenuti possono variare negli anni. Verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Servizi e beni. Per i servizi B2B intracomunitari si applica la regola generale del luogo del committente. Questo comporta reverse charge e, in certe soglie, Intrastat servizi. Per i beni, conta la movimentazione fisica tra Stati membri.
Come si presenta. Si presenta in via telematica attraverso i servizi doganali. I dati devono essere coerenti con le fatture e con l’eventuale invio elettronico via Sistema di Interscambio per le operazioni transfrontaliere.
Controlli, sanzioni e rimedi
Se emetti fatture intracomunitarie senza essere nel VIES, il cliente UE potrebbe rifiutare la fattura senza IVA. Potrebbe richiederti una nuova fattura con IVA del tuo Paese o non riconoscere il reverse charge.
Intrastat omessi o errati sono sanzionati dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni si applicano per elenco. Puoi ridurre l’impatto con il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997, presentando gli elenchi mancanti e pagando la sanzione ridotta.
Se vieni cancellato dal VIES ma continui a operare con soggetti UE, rischi contestazioni sull’IVA. Regolarizza subito: reiscriviti al VIES, emetti note di variazione se necessario e sistema Intrastat e comunicazioni elettroniche.
Casi particolari 2026
Regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva. Anche i forfettari possono iscriversi al VIES per operazioni B2B UE. Fatturano senza IVA verso clienti UE con reverse charge. Restano gli obblighi Intrastat quando previsti.
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari. Per operazioni estere si trasmettono documenti elettronici via Sistema di Interscambio con i codici corretti, oltre agli eventuali Intrastat.
E-commerce e OSS
Se vendi a consumatori UE con OSS, non serve il VIES per quelle vendite. Gestisci l’IVA nel portale OSS con dichiarazione trimestrale unica. Se però fai anche B2B UE, per quelle operazioni serve il VIES.
Triangolazioni e call-off stock
Operazioni triangolari e call-off stock richiedono grande coerenza documentale. Il VIES deve risultare attivo per i soggetti coinvolti. Valuta anche gli Intrastat specifici e i documenti di trasporto. Le regole discendono dal DL 331/1993 e dagli orientamenti UE.
Verifica della controparte
Prima di fatturare senza IVA, verifica che la partita IVA del cliente sia attiva nel VIES. Usa i servizi pubblici di verifica numero IVA UE. Conserva l’esito della verifica come prova.
| Scenario operativo | Iscrizione VIES richiesta? | Adempimenti collegati | Tempistiche e note di controllo |
|---|---|---|---|
| Cessione di servizi B2B a cliente UE | Sì, per applicare il reverse charge | Fattura senza IVA; invio elettronico; Intrastat servizi se dovuto | Iscrizione di norma entro 1 giorno lavorativo; verifica partita IVA cliente prima della fattura |
| Acquisto di beni da fornitore UE | Sì, per integrare con reverse charge | Integrazione IVA in Italia; registri; Intrastat acquisti se richiesto | Controllo coerenza con registri IVA; possibili verifiche su flussi Intrastat |
| Vendite B2C UE tramite OSS | No, per le sole operazioni B2C in OSS | Dichiarazione OSS trimestrale; regole del Paese di consumo | Allineamento anagrafico in OSS; no Intrastat per B2C |
| Inattività Intrastat per 4 trimestri | Iscrizione a rischio cancellazione | Rispondere alla comunicazione; motivare o chiedere cancellazione | Cancellazione possibile dopo 60 giorni dal preavviso se non motivi |
| Riattivazione dopo cancellazione | Richiesta nuova inclusione | Domanda online; aggiornare dati; conservare prove di operatività UE | Iscrizione rapida; l’Agenzia può fare verifiche successive |
| Triangolazione intracomunitaria | Sì, per tutti i soggetti IVA coinvolti | Fatture coerenti; documenti di trasporto; Intrastat dedicati | Alto rischio controlli; verifica VIES controparti prima di operare |
FAQ
Chi deve iscriversi al VIES? Vale anche per forfettari e professionisti?
Deve iscriversi chiunque, con partita IVA, emetta o riceva fatture B2B verso o da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE. Questo vale per imprese e professionisti. Il VIES serve a riconoscere l’operatore come “intracomunitario” e ad applicare correttamente il reverse charge.
Anche i contribuenti in regime forfettario possono iscriversi. Il fatto di essere in un regime agevolato non esclude gli scambi UE. In pratica, per le cessioni di servizi o beni B2B verso clienti UE, i forfettari emettono fattura senza IVA con indicazione del reverse charge. Per gli acquisti da fornitori UE, integrano la fattura secondo le regole interne. Restano gli Intrastat quando richiesti dalle soglie vigenti.
Base normativa: direttiva 2006/112/CE, regolamento UE 904/2010, articolo 35 del DPR 633/1972 e articolo 50 del DL 331/1993. Le istruzioni e i moduli si trovano sui portali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Cosa succede se fatturo a un cliente UE senza essere nel VIES? Come rimediare?
Il cliente UE potrebbe rifiutare la fattura senza IVA perché non trova la tua partita IVA attiva nel VIES. Potrebbe chiederti di riemettere la fattura con IVA italiana o di attendere l’abilitazione. In caso di controllo, l’amministrazione può contestare l’assenza di presupposti per la non imponibilità o per il reverse charge.
Come rimediare. Primo, chiedi l’iscrizione immediata al VIES. Secondo, valuta l’emissione di una nota di variazione per correggere la fattura. Terzo, allinea Intrastat e comunicazioni elettroniche. Se ci sono sanzioni, puoi usare il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997 per ridurre importi e interessi. Ricorda che le sanzioni per elenchi Intrastat omessi o errati derivano dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997.
Documenta sempre le verifiche effettuate, i contratti e le prove di trasporto. Questo aiuta a tutelarti in sede di controllo.
Come si evita la cancellazione dal VIES per inattività Intrastat?
Se ricevi la comunicazione dell’Agenzia per quattro trimestri senza Intrastat, rispondi entro i termini indicati. Spiega perché non hai presentato gli elenchi. Esempi validi: pause fisiologiche del business, contratti rinviati, operazioni in programmazione con preventivi e lettere di intento del cliente UE.
Allega documenti che dimostrino la futura operatività. Indica date stimate e tipologia di operazioni. Richiedi espressamente il mantenimento dell’iscrizione al VIES. Se non prevedi più attività UE, chiedi la cancellazione volontaria. In assenza di riscontro, l’Agenzia può cancellarti trascorsi 60 giorni dal preavviso.
Ricorda che la cancellazione non incide sulla tua partita IVA nazionale. Potrai in qualsiasi momento chiedere la reiscrizione, se riprendi gli scambi UE.
Intrastat: chi è obbligato, con che periodicità e come si gestisce nel 2026?
L’obbligo Intrastat scatta per scambi intracomunitari B2B di beni e per molte prestazioni di servizi B2B soggette a regola generale. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dai volumi. Le soglie e i contenuti degli elenchi sono fissati dal DL 331/1993, dal DM 22 febbraio 2010 e dalle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Queste regole possono essere aggiornate periodicamente.
Compilazione. I dati devono riflettere le fatture e i movimenti reali. Per i beni conta la spedizione fisica tra Stati membri. Per i servizi conta il luogo del committente. Presenti gli elenchi per via telematica attraverso i canali doganali. Se sbagli, puoi rettificare con un elenco sostitutivo o integrativo e applicare, se necessario, il ravvedimento operoso.
Coerenza. Assicurati che Intrastat, registri IVA e flussi elettronici inviati tramite il Sistema di Interscambio coincidano. Incongruenze frequenti possono attivare controlli incrociati, anche tramite i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento UE 904/2010.
OSS, IOSS e VIES: come si incastrano e quando non serve il VIES?
OSS è il regime speciale per vendite a distanza B2C nell’UE. Permette di dichiarare e versare l’IVA dovuta nei vari Paesi con una sola dichiarazione trimestrale. Se vendi solo B2C con OSS, il VIES non serve per quelle operazioni perché non si applica il reverse charge tra soggetti IVA.
IOSS riguarda l’IVA sugli acquisti a distanza di beni importati di valore modesto verso consumatori UE. Anche qui parliamo di B2C, quindi il VIES non è richiesto per queste vendite. Tuttavia, se svolgi anche operazioni B2B UE, per quelle serve l’iscrizione VIES.
In sintesi: VIES per B2B intracomunitario; OSS/IOSS per B2C. Le basi giuridiche sono nella direttiva 2006/112/CE e nelle norme nazionali attuative pubblicate su Normattiva e sui portali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
