Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In forfettario i contributi dipendono dal tipo di attività: cassa professionale se prevista; Gestione Separata INPS per professionisti senza cassa; Gestione INPS Artigiani/Commercianti per ditte individuali, con minimi e aliquote variabili.
- Professionisti con cassa: pagano contributo soggettivo, integrativo (2%-4% in fattura) e maternità secondo il regolamento della propria cassa.
- Professionisti senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS; aliquota 2026 pari al 26,07%, senza contributi minimi.
- Artigiani/Commercianti: contributi fissi 2026 e percentuali sull’eccedenza; possibile riduzione 35% per chi è in forfettario.
Come scegliere la gestione previdenziale corretta
In Italia la contribuzione previdenziale segue la natura dell’attività svolta, non il regime fiscale. Il regime forfettario determina come calcoli il reddito e l’imposta sostitutiva. Non decide la cassa.
La regola di base è semplice. Se la tua professione ha una cassa previdenziale dedicata, ti iscrivi a quella cassa. Se non esiste una cassa, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se operi come ditta individuale artigiana o commerciale, ti iscrivi alla gestione INPS Artigiani/Commercianti.
Questa impostazione deriva da leggi e decreti che disciplinano le varie gestioni: D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 per le casse professionali privatizzate; art. 2, comma 26, Legge 335/1995 per la Gestione Separata; Leggi 613/1966 e 233/1990 per artigiani e commercianti. Le circolari INPS aggiornano ogni anno aliquote e minimi. Le norme sono reperibili su Normattiva e sui portali INPS e del Ministero del Lavoro.
Professioni con cassa privata
Se sei iscritto a un Ordine o Albo con cassa, segui le regole della tua cassa. Esempi: Cassa Forense (avvocati), Inarcassa (ingegneri e architetti), ENPAM (medici), ENASARCO per gli agenti, altre casse ex D.Lgs. 509/1994 o 103/1996.
I contributi tipici sono tre:
– Contributo soggettivo: finanzia la pensione. È percentuale sul reddito professionale e spesso prevede un minimo annuo.
– Contributo integrativo: maggiorazione in fattura (di solito 2% o 4%) a carico del cliente. Serve a finanziare la cassa. Di regola lo indichi in fattura anche se sei in forfettario.
– Contributo di maternità/paternità: importo fisso stabilito annualmente dalla cassa.
Ogni cassa ha un proprio regolamento per aliquote, minimi, massimali, scadenze e modalità di rateazione. Le fonti sono i regolamenti delle casse e i relativi provvedimenti, pubblicati e richiamati nei siti istituzionali e su Normattiva quando si tratta di norme primarie.
Professioni senza cassa: Gestione Separata INPS
Se la tua attività professionale non ha una cassa dedicata, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). Per il 2026 l’aliquota per i professionisti senza altra tutela obbligatoria è pari al 26,07% secondo la prassi delle circolari INPS annuali.
Caratteristiche chiave:
– Base imponibile: il reddito professionale. In forfettario è il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi incassati (principio di cassa: contano gli incassi effettivi), prima della deduzione dei contributi, che poi sono deducibili.
– Nessun minimale da versare: se guadagni poco, versi poco. L’accredito dei mesi ai fini pensionistici può essere parziale se resti sotto il minimale di reddito previdenziale annuo fissato dall’INPS.
– Massimale contributivo: non puoi versare oltre un tetto di reddito annuo stabilito dall’INPS.
– Rivalsa 4%: puoi indicare in fattura una maggiorazione del 4% al cliente. In forfettario questa rivalsa concorre ai ricavi.
Le aliquote e i minimali/massimali sono fissati dall’INPS con circolare a inizio anno. Consulta le circolari INPS e le leggi quadro su Normattiva per i riferimenti.
Ditta individuale artigiana o commerciale
Se svolgi attività di impresa come artigiano o commerciante, rientri nella gestione IVS INPS Artigiani/Commercianti (Legge 613/1966, Legge 233/1990 e successive). La contribuzione ha due componenti: fissa e a percentuale.
Per il 2026:
– Contributi fissi: 4.521,36 € (artigiani) e 4.611,64 € (commercianti), dovuti a prescindere dagli incassi.
– Sull’eccedenza oltre 18.808,00 € di reddito imponibile: 24,00% (artigiani) e 24,48% (commercianti).
– Sull’ulteriore eccedenza oltre 56.224,00 €: 25,00% (artigiani) e 25,48% (commercianti).
Riduzioni e agevolazioni:
– Riduzione 35% per contribuenti in regime forfettario: riguarda sia i fissi sia i contributi percentuali. È prevista dalla Legge 190/2014 (regime forfettario) e attuata da circolari INPS. Va richiesta espressamente all’INPS e resta valida finché resti in forfettario.
– Riduzione 50% per over 65 già pensionati: solo per soggetti titolari di pensione di vecchiaia che continuano l’attività (art. 59, comma 15, Legge 449/1997). Non è uno sconto “nuove attività”.
Le cifre e le aliquote sono aggiornate annualmente dall’INPS con propri provvedimenti. Le leggi base sono rintracciabili su Normattiva.
Regola decisionale rapida
1) La tua professione ha una cassa (avvocato, architetto, medico, ecc.)? Sì: iscriviti alla tua cassa. Paga soggettivo, integrativo in fattura e maternità secondo regolamento. No: vai al punto 2.
2) Sei un lavoratore autonomo “professionista” senza cassa? Sì: iscriviti alla Gestione Separata INPS. Applica l’aliquota 2026 del 26,07% sulla base forfettaria. Considera la rivalsa 4% in fattura. No: vai al punto 3.
3) Gestisci una ditta individuale artigiana o commerciale? Sì: iscriviti alla gestione INPS Artigiani/Commercianti. Versa i contributi fissi 2026 più le percentuali sulle eccedenze. Se sei in forfettario, valuta la riduzione 35%. No: verifica se l’attività è occasionale (senza abitualità): in tal caso niente partita IVA e niente iscrizione, ma attenzione alle soglie e alla disciplina del lavoro autonomo occasionale.
4) Sei anche dipendente a tempo pieno? Per i professionisti senza cassa, la Gestione Separata resta dovuta. Per artigiani/commercianti, l’obbligo di iscrizione dipende da abitualità e prevalenza dell’impresa: il full-time non dà esonero automatico. Valuta caso per caso e consulta le prassi INPS e la giurisprudenza.
Esempi pratici di calcolo 2026
Esempio 1: professionista senza cassa (Gestione Separata)
Dati: ricavi incassati 40.000 €, coefficiente di redditività 78% (attività professionale tipica), reddito forfettario 31.200 €. Contributi INPS: 31.200 € x 26,07% = 8.142, e spicci. La rivalsa 4% aggiunta in fattura (1.600 €) concorre ai ricavi ai fini forfettari.
I contributi versati sono deducibili e riducono il reddito su cui calcoli l’imposta sostitutiva. Il principio di cassa significa che contano gli importi incassati nell’anno, non solo le fatture emesse.
Esempio 2: artigiano in forfettario
Dati: ricavi 30.000 €, coefficiente di redditività 67% (attività di impresa tipica), reddito forfettario 20.100 €. Contributi fissi 2026: 4.521,36 €. Eccedenza rispetto a 18.808,00 €: 1.292,00 €. Contributi percentuali su eccedenza: 1.292,00 € x 24,00% = 310,08 €.
Totale senza agevolazione: 4.521,36 € + 310,08 € = 4.831,44 €. Se opti per la riduzione 35% forfettari: 4.831,44 € x 65% = 3.140,44 € circa. L’agevolazione riduce il montante contributivo pensionistico accreditato.
Scadenze, F24 e deducibilità
I contributi di regola si versano con modello F24. Per i professionisti e per gli imprenditori individuali in forfettario, le scadenze seguono quelle dei tributi sul reddito: saldo e primo acconto tra giugno e luglio, secondo acconto a novembre. L’INPS pubblica ogni anno le scadenze di dettaglio e i codici di versamento.
– Saldo: si calcola sul reddito dell’anno precedente.
– Acconti: si basano sul contributo dovuto l’anno prima. Se sei al primo anno, normalmente non versi acconti.
I contributi obbligatori sono integralmente deducibili dal reddito forfettario, abbattendo la base dell’imposta sostitutiva. La deduzione avviene per cassa: contano i versamenti effettuati nell’anno.
Casi particolari e attenzione alla doppia copertura
Dipendenti full-time e partita IVA: per i professionisti senza cassa, la Gestione Separata è dovuta anche se hai un lavoro dipendente. Per artigiani/commercianti l’obbligo di iscrizione si fonda su abitualità e prevalenza dell’attività d’impresa. La presenza di un rapporto di lavoro full-time non comporta un esonero automatico. La giurisprudenza e le circolari INPS richiedono una valutazione concreta dell’organizzazione e della continuità dell’attività d’impresa.
Multiattività: se svolgi sia attività con cassa che attività senza cassa, potresti avere doppia contribuzione (cassa + Gestione Separata) su ciascun reddito. Se sei artigiano/commerciante e anche professionista senza cassa, in genere versi sia all’IVS Art/Comm sia alla Gestione Separata ognuna sulla propria base, nel limite dei massimali annui.
Autonomo occasionale: senza partita IVA e sotto la soglia, niente iscrizione all’INPS. Se superi i 5.000 € annui da prestazioni occasionali, scatta l’obbligo di Gestione Separata sulla parte eccedente, come previsto dalle norme sul lavoro autonomo occasionale e dalle circolari INPS.
Fonti normative e istituzionali utili: Normattiva per Legge 335/1995 (Gestione Separata), Legge 613/1966 e 233/1990 (Artigiani/Commercianti), D.Lgs. 509/1994 e 103/1996 (casse privatizzate), Legge 190/2014 (regime forfettario e riduzione contributiva 35%), Legge 449/1997 art. 59, comma 15 (riduzione 50% over 65 pensionati), circolari INPS annuali su aliquote e minimali, siti INPS e Ministero del Lavoro.
| Scenario | Gestione/Cassa | Base e aliquote 2026 | Minimi/Integrativi | Scadenze e versamenti | Agevolazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionista con cassa (es. avvocato) | Cassa professionale ex D.Lgs. 509/1994 o 103/1996 | Percentuale (con minimo) sul reddito professionale forfettario | Integrativo 2%-4% in fattura; maternità importo fisso | Secondo regolamento cassa; spesso rate trimestrali o scadenze personalizzate | Eventuali agevolazioni previste dal regolamento della cassa |
| Professionista senza cassa | Gestione Separata INPS | 26,07% su reddito forfettario (ricavi x coefficiente), deducibile | Nessun minimo; rivalsa 4% in fattura (concorre ai ricavi) | Saldo e acconti con F24, allineati a imposte (giugno-luglio e novembre) | Eventuali misure temporanee da circolari INPS; nessuna riduzione strutturale |
| Ditta individuale artigiana | INPS IVS Artigiani | Fissi 4.521,36 €; oltre 18.808 €: 24,00%; oltre 56.224 €: 25,00% | Fissi dovuti comunque; percentuali su eccedenze | F24 con rateazione dei fissi; saldo/acconti su variabili alle scadenze imposte | Riduzione 35% per forfettari; 50% solo over 65 pensionati |
| Ditta individuale commerciale | INPS IVS Commercianti | Fissi 4.611,64 €; oltre 18.808 €: 24,48%; oltre 56.224 €: 25,48% | Fissi dovuti comunque; percentuali su eccedenze | F24; regole come artigiani | Riduzione 35% per forfettari; 50% solo over 65 pensionati |
| Partita IVA + lavoro dipendente full-time | Dipende dall’attività svolta | GS dovuta per professionista; IVS Art/Comm dovuta se attività è abituale e prevalente | Nessun esonero automatico dei minimi IVS; valutazione caso per caso | F24 con stesse scadenze; possibili conguagli in Unico | Nessuna agevolazione strutturale specifica per il solo status di dipendente |
FAQ
1) Sono in forfettario e ho una cassa professionale: come funzionano soggettivo, integrativo e maternità? L’integrativo in fattura è tassato?
Se la tua professione ha una cassa, versi il contributo soggettivo sul tuo reddito professionale determinato con il forfettario. Molte casse fissano un minimo soggettivo annuo e un’aliquota percentuale fino a un massimale. A questo si aggiunge il contributo di maternità/paternità, importo fisso definito annualmente dal regolamento della cassa.
Il contributo integrativo è una maggiorazione indicata in fattura, in genere tra il 2% e il 4%, a carico del cliente. Serve a finanziare la cassa. In regime forfettario le somme incassate a titolo di integrativo, come tutte le rivalse, concorrono ai ricavi su cui si applica il coefficiente di redditività. Non esistono costi analitici da dedurre, ma tutti i contributi obbligatori pagati (soggettivo e maternità) sono deducibili dal reddito prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Le regole derivano dai regolamenti delle casse privatizzate (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) e dalla disciplina del regime forfettario (Legge 190/2014).
2) Sono un professionista senza cassa e ho anche un lavoro dipendente a tempo pieno. Devo comunque pagare la Gestione Separata?
Sì. L’iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, Legge 335/1995) è legata all’attività professionale svolta in modo abituale con partita IVA e non viene meno solo perché hai un impiego dipendente. Continui a versare i contributi con l’aliquota 2026 del 26,07% sul reddito professionale forfettario. L’eventuale doppia copertura comporta che maturi contribuzione in due gestioni distinte. A fine carriera, potrai chiedere totalizzazione o cumulo secondo le regole vigenti per unificare le posizioni. Le aliquote e i minimali per l’accredito sono indicati nelle circolari INPS annuali.
3) Sono un artigiano/commerciante in forfettario: come richiedo la riduzione del 35% e quali effetti ha sulla pensione?
La riduzione del 35% si richiede telematicamente all’INPS dopo l’iscrizione alla gestione IVS. Vale per i contributi fissi e per quelli a percentuale e resta efficace finché permangono le condizioni del regime forfettario. La norma di riferimento è nella Legge 190/2014 e nelle circolari applicative dell’INPS.
Effetto previdenziale: versi meno e quindi accrediti un montante contributivo più basso. I mesi di contribuzione restano accreditati, ma il valore pensionistico futuro si riduce perché il montante cresce più lentamente. Se prevedi redditi bassi, l’agevolazione aiuta la liquidità. Se punti a una pensione più alta, valuta se rinunciare allo sconto con una simulazione attuariale. Le linee guida per il montante e il calcolo pensionistico sono definite dal sistema contributivo introdotto dalla Legge 335/1995.
4) Esiste uno sconto del 50% per i primi 3 anni per chi apre una ditta artigiana o commerciale nel 2026?
No, non esiste uno sconto automatico del 50% per “nuove attività” valido per tutti. La riduzione strutturale oggi disponibile è il -35% per chi applica il regime forfettario, previo esercizio dell’opzione presso l’INPS. Esiste invece una riduzione del 50% per un caso diverso: i titolari di pensione di vecchiaia che proseguono l’attività artigiana o commerciale dopo i 65 anni (art. 59, comma 15, Legge 449/1997). Altre riduzioni temporanee possono essere previste di anno in anno da leggi di bilancio o decreti, ma vanno verificate nelle circolari INPS ufficiali del 2026. Per sicurezza, controlla sempre le fonti istituzionali (INPS e Normattiva) o richiedi un parere tecnico prima di impostare i versamenti.
5) Se incasso poco, posso non pagare i contributi minimi? E come funzionano gli acconti?
Nella Gestione Separata non esistono minimi da versare: se il tuo reddito forfettario è basso, anche i contributi saranno bassi. L’unico limite è previdenziale: sotto il reddito minimo per l’accredito pieno, potresti maturare mesi parziali di contribuzione. Nella gestione Artigiani/Commercianti i contributi fissi sono dovuti sempre, anche in perdita o con ricavi molto bassi. Sopra le soglie 2026 (18.808 € e 56.224 €) scattano i contributi a percentuale.
Gli acconti seguono il meccanismo fiscale: versi il saldo dell’anno precedente e due acconti per l’anno in corso (di norma 40% e 60% tra giugno-luglio e novembre). Se è il primo anno di attività, in genere non versi acconti perché non c’è uno “storico” su cui calcolarli. Tutti i contributi obbligatori versati sono deducibili dal reddito forfettario per cassa. Le scadenze e le modalità di versamento sono definite dall’INPS e dalle norme tributarie generali del TUIR, consultabili su Normattiva e nei documenti INPS.
