Regime dei minimi: come funziona e quanto si può guadagnare?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il limite di incassi nel regime dei minimi (regime di vantaggio) è 30.000 euro annui; oltre 30.000 si esce dall’anno successivo, oltre 45.000 si esce nell’anno. L’accesso non è più consentito dal 2015.

  • Regime dei minimi attivo solo per chi vi è entrato entro il 2015; durata massima: 5 anni o fino a 35 anni.
  • Limiti incassi: 30.000 euro (uscita l’anno dopo); oltre 45.000 euro (uscita immediata nell’anno).
  • Regimi successivi: forfettario (soglia 85.000; uscita immediata oltre 100.000) o ordinario semplificato.

Cos’è oggi il “regime dei minimi” e chi può ancora usarlo

Con “regime dei minimi” oggi intendiamo il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Lo ha introdotto l’articolo 27 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011.

È un regime agevolato con imposta sostitutiva al 5%. Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. Si applica con il principio di cassa, cioè contano gli incassi effettivi.

Dal 1° gennaio 2015 non è più possibile entrare nei minimi. La legge 190/2014 (commi 54-89) ha introdotto il regime forfettario, che ha sostituito l’accesso ai minimi. Chi era già nei minimi può restarci fino a 5 anni o fino a 35 anni di età, secondo le condizioni dell’articolo 27 del decreto-legge 98/2011 e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le regole operative dei minimi richiamano, per quanto compatibili, anche il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E del 2008 e circolare 17/E del 2012). Queste sono le basi normative da consultare su Normattiva e sui documenti dell’Agenzia.

Limiti di incasso: soglie da non superare e come misurarle

30.000 euro: il tetto annuo per restare nei minimi

Il limite annuo è 30.000 euro di compensi o ricavi incassati. “Incassati” significa soldi effettivamente ricevuti entro il 31 dicembre. Vale il principio di cassa.

Se incassi 30.500 euro nel 2026, esci dai minimi dal 1° gennaio 2027. Nel 2026 resti nei minimi fino a fine anno. Continui a non addebitare l’IVA nel 2026 e versi l’imposta sostitutiva del 5% per quell’anno.

Questo meccanismo discende dalle regole dei minimi e dai richiami al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

45.000 euro: la soglia di uscita immediata

Se superi i 45.000 euro di incassi nello stesso anno, perdi i minimi da quell’anno. È la “decadenza immediata”.

In pratica, dal momento del superamento devi applicare le regole ordinarie. Scatta l’IVA sulle operazioni successive, con gli adempimenti tipici (liquidazioni, registri, dichiarazioni). Questo principio discende dalle regole storiche del regime e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E del 2008, circolare 17/E del 2012) riferiti al regime dei minimi/di vantaggio.

Attenzione alla gestione del passaggio: si conteggiano gli incassi da inizio anno per verificare il superamento. Quando li superi, dal prosieguo dell’anno non sei più nei minimi. È prudente annotare la data di superamento e segmentare la numerazione delle fatture.

Come calcolare correttamente gli “incassi”

Conta il denaro ricevuto. Bonifici: data valuta o disponibilità in conto. POS: data di accredito. Assegni: data di incasso in banca. PayPal e simili: data in cui i fondi sono disponibili.

Le fatture emesse a dicembre ma incassate a gennaio valgono per l’anno successivo. Le note di credito riducono il totale incassato solo quando rimborsi il cliente.

Gli acconti contano come incasso nell’anno in cui li ricevi. Le caparre confirmatorie, se qualificano come ricavi/compensi, seguono la stessa logica. Il riferimento è l’impostazione per cassa e i principi dell’Agenzia delle Entrate sulla competenza per cassa dei minimi.

Uscita dai minimi: cosa succede e quali regimi puoi adottare

Uscita l’anno successivo (oltre 30.000 e fino a 45.000 euro)

Se nel 2026 superi 30.000 euro ma non arrivi a 45.000, resti nei minimi fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 esci.

Dal 2027 scegli il nuovo regime. Se rispetti i requisiti, puoi entrare nel forfettario. In alternativa adotti il regime ordinario in contabilità semplificata (articolo 18 del DPR 600/1973) o, se necessario, l’ordinaria.

La scelta si formalizza con il comportamento concludente e, se richiesto, con i codici nel modello IVA/AA9. Verifica sempre i requisiti aggiornati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Uscita immediata nell’anno (oltre 45.000 euro)

Se nel 2026 superi i 45.000 euro, perdi i minimi nel 2026. Devi applicare IVA e adempimenti dal superamento. La storicità dei minimi e i chiarimenti di prassi fissano questa regola.

Operativamente: numerazione distinta o evidenza contabile del cambio, applicazione IVA alle fatture successive alla data di superamento, registri, liquidazioni, e impatto su dichiarazione IVA dell’anno. Controlla la disciplina IVA di base nel DPR 633/1972.

Se il superamento avviene con una singola operazione, valuta la corretta gestione di quella fattura e delle successive. È consigliabile fare una riconciliazione mensile per non sforare in modo inconsapevole.

Limiti temporali di permanenza: 5 anni o 35 anni

Il regime di vantaggio prevede una durata massima di 5 anni. Per i giovani, la permanenza si estende fino al compimento dei 35 anni. La fonte è l’articolo 27 del decreto-legge 98/2011 e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Al raggiungimento del limite di durata o di età, si esce dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non serve alcuna comunicazione speciale: vale il comportamento concludente.

Preparati con anticipo: fai un check di requisiti, adempimenti IVA, eventuali registri e software di fatturazione da aggiornare.

Il dopo-minimi: forfettario o ordinario?

Regime forfettario: soglie, tassazione, uscite

Il forfettario è oggi l’unico regime agevolato accessibile. Lo regola la legge 190/2014, commi 54-89, come modificata nel tempo (legge 145/2018; legge 197/2022 per soglia 85.000 e uscita a 100.000).

Requisito principale: ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se superi 100.000 nell’anno, esci immediatamente da quell’operazione in poi, con IVA e adempimenti.

Tassazione: imposta sostitutiva al 15%. Per le nuove attività, aliquota al 5% per i primi 5 anni, se rispetti le condizioni di start-up previste dalla legge 190/2014. Il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati, meno i contributi obbligatori versati.

Regime ordinario in contabilità semplificata

Se non puoi o non vuoi entrare nel forfettario, applichi la semplificata (articolo 18 del DPR 600/1973). Per professionisti, resta il principio di cassa; per imprese minori, valgono regole per cassa o per registri IVA con opzioni specifiche.

Paghi IRPEF a scaglioni, addizionali e IRAP se dovuta. Deduci i costi effettivi e detr ai l’IVA secondo le regole del DPR 633/1972. Servono registri e liquidazioni periodiche.

Adempimenti 2026 da non dimenticare

Fatturazione elettronica e imposta di bollo

Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per minimi e forfettari. La base è il decreto legislativo 127/2015 e le modifiche del decreto-legge 36/2022. Emissione via SDI e conservazione sostitutiva a norma.

Se fattura senza IVA e supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Il versamento avviene trimestralmente secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate e del decreto ministeriale 17 giugno 2014.

Contributi previdenziali e deducibilità

I contributi INPS (artigiani, commercianti o gestione separata) restano dovuti. Sono deducibili dal reddito imponibile sia nei minimi sia nel forfettario, in base al TUIR (DPR 917/1986) e ai chiarimenti dell’Agenzia.

La deduzione prevale sulla determinazione dell’imposta sostitutiva. Conserva F24 e quietanze. Valuta rateazioni prudenziali per evitare picchi di cassa a fine anno.

Regola decisionale rapida

  • Se sei ancora nei minimi e prevedi incassi entro 30.000 euro: resta nei minimi fino a fine anno, mantieni la sostitutiva 5%.
  • Se superi 30.000 ma resti entro 45.000: preparati a uscire dal 1° gennaio successivo. Valuta ingresso nel forfettario se rispetti la soglia 85.000 dell’anno precedente.
  • Se superi 45.000: da quella data non sei più nei minimi. Applica IVA e obblighi IVA per le operazioni successive. Passerai a forfettario (se ne hai i requisiti) dal 1° gennaio dell’anno dopo o a ordinario se non li hai.
  • Se compi 35 anni o termini i 5 anni: esci dal 1° gennaio successivo. Scegli tra forfettario e ordinario secondo ricavi/compensi e struttura dei costi.
  • Se punti al forfettario: verifica ricavi/compensi inferiori a 85.000 l’anno prima, assenza di cause ostative, e valuta se hai i requisiti per l’aliquota 5% start-up.

Fonti normative e di prassi da consultare

Per inquadrare correttamente le regole: articolo 27 del decreto-legge 98/2011 (regime di vantaggio/minimi); legge 190/2014, commi 54-89 (forfettario), come modificata da legge 145/2018 e legge 197/2022; decreto ministeriale 2 gennaio 2008 (regole operative storiche dei minimi richiamate per quanto compatibili); DPR 633/1972 (IVA); DPR 600/1973, articolo 18 (semplificata); DPR 917/1986 TUIR (deduzioni); decreto legislativo 127/2015 e decreto-legge 36/2022 (fattura elettronica). Consulta i testi su Normattiva e i documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate (circolari e risoluzioni).

Scenario Requisito/Evento Cosa succede fiscalmente Tempistiche e adempimenti
Superi 30.000 ma non 45.000 nell’anno (minimi) Incassi annui tra 30.001 e 45.000 Resti nei minimi fino a fine anno; esci dal 1° gennaio successivo Prepara ingresso in nuovo regime; eventuale opzione per forfettario dal 1° gennaio; aggiorna software e sezionali
Superi 45.000 nell’anno (minimi) Incassi annui oltre 45.000 Decadenza immediata dai minimi; IVA e obblighi ordinari da quel momento Applica IVA alle operazioni successive; attiva registri e liquidazioni; gestisci pro-rata e dichiarazione IVA dell’anno
Fine durata o compimento 35 anni (minimi) Trascorsi 5 anni o compi 35 anni Uscita automatica dal 1° gennaio dell’anno successivo Valuta forfettario (soglia 85.000) o semplificata; comunica eventuali opzioni nei modelli anagrafici
Ingresso in forfettario dopo i minimi Ricavi/compensi anno precedente ≤ 85.000 e nessuna causa ostativa Imposta sostitutiva 15% (o 5% per start-up se ammessa); niente IVA sulle vendite Dal 1° gennaio; applica coefficiente di redditività; emetti e-fatture con bollo se dovuto; verifica uscita immediata se superi 100.000
Superi 100.000 nell’anno (forfettario) Ricavi/compensi oltre 100.000 Decadenza immediata dal forfettario; IVA da quell’operazione in poi Segmenta fatturazione; attiva liquidazioni IVA; regime ordinario fino a fine anno; valutazione per l’anno successivo

FAQ

Come si calcola esattamente il limite di 30.000 euro con il principio di cassa?

Sommi tutti gli importi incassati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Conta la data in cui i soldi diventano disponibili. Per i bonifici è la data di accredito in conto. Per i POS è la data di accredito del gestore. Per PayPal e simili, è la data in cui il saldo diventa utilizzabile. Le fatture emesse a dicembre ma saldate a gennaio entrano nell’anno nuovo. Le note di credito riducono l’incassato solo quando rimborsi effettivamente il cliente. Gli acconti sono incassi a tutti gli effetti e vanno inclusi. Questa logica discende dal principio di cassa proprio del regime dei minimi e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su minimi e regimi per cassa.

Se supero i 45.000 euro con una sola grande fattura, quando devo iniziare ad applicare l’IVA?

Nel regime dei minimi, il superamento di 45.000 euro determina la decadenza nell’anno. Dal superamento in avanti non applichi più i minimi. È prudente applicare l’IVA alle operazioni successive a quella che fa sforare, attivare i registri e gestire le liquidazioni IVA da quel momento. Conserva una riconciliazione che mostri la data esatta di superamento. Le regole storiche dei minimi, richiamate dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e dalle circolari dell’Agenzia, sostengono questa gestione. Per casi-limite (acconti, fatture riepilogative, resi) valuta una consulenza per allineare fatture e registrazioni.

Posso entrare nel forfettario subito dopo l’uscita dai minimi? Cosa devo controllare prima?

Sì, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’uscita dai minimi puoi entrare nel forfettario se rispetti i requisiti. Verifica che i ricavi/compensi dell’anno precedente non superino 85.000 euro. Controlla anche le cause ostative, come partecipazioni di controllo in s.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua, o lavoro dipendente prevalente senza requisiti specifici. La disciplina è nella legge 190/2014, commi 54-89, come modificata. Se rientri nelle condizioni start-up, puoi applicare l’aliquota 5% per i primi 5 anni. Prepara numerazione delle fatture, impostazioni e-fattura e gestione dell’imposta di bollo per operazioni senza IVA.

Cosa cambia per contributi INPS e deduzioni quando esco dai minimi?

Nei minimi deduci i contributi previdenziali obbligatori dal reddito assoggettato alla sostitutiva 5%. Nel forfettario, deduci i contributi dal reddito forfettario prima di applicare la sostitutiva 15% o 5%. Nell’ordinario, i contributi si deducono dal reddito complessivo IRPEF secondo il TUIR. In ogni regime, conserva le quietanze F24 e le certificazioni INPS. Se sei artigiano o commerciante, ricorda gli acconti e i minimi contributivi. Se sei in gestione separata, versa i contributi in base al reddito professionale. I riferimenti sono le norme previdenziali INPS e il TUIR (DPR 917/1986), oltre ai documenti dell’Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per chi è ancora nei minimi? Ci sono eccezioni?

Sì. Dal 2024 l’obbligo di e-fattura è generalizzato anche per minimi e forfettari, in base al decreto legislativo 127/2015 come modificato dal decreto-legge 36/2022. Devi emettere fatture tramite il Sistema di Interscambio e conservarle a norma. Non ci sono più esenzioni per i regimi agevolati, indipendentemente dal volume d’affari. Se emetti fatture senza IVA superiori a 77,47 euro, applica il bollo da 2 euro e versa secondo le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate. Verifica periodicamente le specifiche tecniche e le regole di conservazione, che possono aggiornarsi.

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