Rateizzazione INPS: quando si possono pagare i contributi a rate?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Puoi pagare a rate solo i contributi INPS calcolati in percentuale (Gestione separata e quota variabile artigiani/commercianti) dovuti a giugno. Non serve domanda: usi l’F24 con interessi di rateazione. I contributi fissi non si rateizzano.

  • Ambito: rateizzabili saldo e primo acconto dei contributi “a percentuale” INPS; esclusi i contributi fissi trimestrali di artigiani e commercianti.
  • Scadenze: prima rata entro 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%); ultima rata non oltre 30 novembre.
  • Onere finanziario: interessi di rateazione calcolati secondo il tasso annuo fissato dal MEF per l’anno; evidenza separata degli interessi in F24.

Quando puoi rateizzare i contributi INPS se hai Partita IVA

La rateazione si applica ai contributi dovuti “in autoliquidazione” a giugno. Si tratta del saldo dell’anno precedente e del primo acconto dell’anno in corso.

Puoi usarla se versi contributi calcolati in percentuale sul reddito. Sono quelli della Gestione separata e la quota eccedente il minimale per artigiani e commercianti.

La base giuridica è nell’articolo 20 del decreto legislativo 241/1997 (rateazione dei versamenti) e nell’articolo 17 del DPR 435/2001 (differimento di 30 giorni con maggiorazione 0,40%). Le istruzioni tecniche sono fornite annualmente da Agenzia delle Entrate e INPS. Le norme sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali.

Cosa rientra nella rateazione “di giugno”

Rientrano:

  • Gestione separata INPS: contributi percentuali dovuti da professionisti senza cassa (fonte normativa: legge 335/1995, art. 2, comma 26; aliquote e massimali fissati da circolari INPS annuali).
  • Gestione artigiani/commercianti: sola quota variabile dovuta sul reddito che supera il minimale. I “minimali” sono importi fissi annui, divisi in quattro rate trimestrali, determinati da INPS ogni anno.

Non rientrano:

  • Minimali fissi di artigiani e commercianti. Sono già scaglionati in quattro rate trimestrali e non si possono ulteriormente spezzare.
  • Secondo acconto di novembre. Non è rateizzabile. Va saldato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Come funziona la rateazione: scadenze, interessi, F24

Non devi presentare alcuna domanda all’INPS. La rateazione “di giugno” è una facoltà prevista dalla legge per i versamenti autoliquidati. La eserciti pagando la prima rata entro la scadenza e indicando in F24 gli interessi sulle rate successive.

Calendario pratico

Prima rata entro il 30 giugno. In alternativa puoi versare entro il 30 luglio pagando la maggiorazione unica dello 0,40% prevista dal DPR 435/2001.

Puoi distribuire le rate mese per mese, ma devi chiudere il piano entro il 30 novembre. Oltre novembre non puoi andare.

Il secondo acconto di novembre non si rateizza. Se serve liquidità, pianifica a parte quel versamento.

Interessi di rateazione

Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di rateazione. Il tasso annuo lo fissa il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i versamenti rateali di imposte e contributi. Viene comunicato nelle istruzioni di periodo.

Gli interessi si calcolano in modo semplice, mese per mese, dalla scadenza della prima rata. Ogni rata successiva include la sua quota di interessi.

Ricorda: se scegli il pagamento al 30 luglio, applichi anche la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. È aggiuntiva rispetto agli interessi di rateazione.

Compilazione dell’F24

Usi la sezione INPS dell’F24. Indichi il periodo di riferimento, la gestione corretta, la rata (campo rateazione/mese di riferimento) e l’importo da versare.

Per la rateazione devi evidenziare separatamente gli interessi. Le istruzioni aggiornate di Agenzia delle Entrate e INPS spiegano come riportare il contributo e gli interessi in righe distinte e/o nelle colonne dedicate, a seconda della gestione e dell’anno.

I codici e le causali variano per gestione, tipologia di contributo e numero di rata. Fai sempre riferimento alle istruzioni aggiornate dell’F24 e alle circolari INPS dell’anno.

Chi può rateizzare e chi no

Gestione separata

Professionisti senza cassa che versano alla Gestione separata possono rateizzare il saldo e il primo acconto calcolati in dichiarazione dei redditi.

Il calcolo segue il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse e non incassate.

Attenzione ai massimali e alle aliquote che cambiano ogni anno con circolare INPS pubblicata tra gennaio e febbraio.

Artigiani e commercianti

Possono rateizzare solo la quota variabile oltre il minimale. Il minimale annuo, stabilito da INPS, resta dovuto in quattro rate trimestrali fisse.

La base normativa dei minimali e delle aliquote si trova nella legge 233/1990 e nella legge 662/1996, oltre alle circolari INPS annuali che fissano importi e scadenze pratiche.

In regime forfettario puoi chiedere la riduzione contributiva del 35% su minimali e quota variabile. È un’agevolazione su domanda, disciplinata dalla legge 190/2014 e dalle circolari INPS attuative. Non modifica le regole della rateazione, ma abbassa gli importi.

Professionisti con Cassa

I professionisti iscritti a Casse private (ingegneri, avvocati, medici, ecc.) seguono regolamenti propri. Le regole di rateazione qui descritte non si applicano.

Ogni Cassa ha scadenze, piani e interessi diversi. Consulta il regolamento della tua Cassa e le delibere annuali.

Attenzione: rateazione “in dichiarazione” vs rateazione delle cartelle

Questa guida parla della rateazione dei contributi autoliquidati con F24 a giugno. È una facoltà senza domanda.

Diverso è il caso dei debiti già iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In quel caso serve un’istanza di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Le regole (numero di rate, soglie, decadenza) sono altre e più rigide.

Non confondere i due piani. Se hai cartelle per contributi INPS, segui le istruzioni di Riscossione e le norme consultabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e su Normattiva.

Regola decisionale rapida

Domande sì/no per capire se puoi rateizzare

  • Il contributo scade a giugno come saldo/primo acconto calcolato sul reddito? Se sì, prosegui. Se no, non è rateizzabile qui.
  • È un contributo INPS calcolato in percentuale (Gestione separata o quota oltre il minimale artigiani/commercianti)? Se sì, prosegui. Se è un minimale fisso, non è rateizzabile.
  • La prima rata può essere pagata entro il 30 giugno? Se sì, puoi rateizzare fino a novembre. Se no, puoi comunque pagare al 30 luglio con lo 0,40%.
  • Hai considerato gli interessi di rateazione sulle rate successive? Se sì, compila l’F24 evidenziando interessi e quota capitale secondo istruzioni ufficiali.
  • Hai debiti già in cartella? Se sì, devi chiedere rateazione ad Agenzia Entrate-Riscossione, non usare questa procedura.

Norme e prassi di riferimento

Dove trovare le regole ufficiali

La possibilità di rateizzare i versamenti di giugno discende dall’articolo 20 del decreto legislativo 241/1997. Il differimento di 30 giorni con maggiorazione 0,40% è previsto dall’articolo 17 del DPR 435/2001.

Per la Gestione separata, la base normativa generale è la legge 335/1995. Per artigiani e commercianti, si rinvia alla legge 233/1990, alla legge 662/1996 e alle circolari INPS che fissano minimali, massimali e aliquote di ogni anno.

Le fonti sono consultabili su Normattiva, sul portale INPS e sul sito del Ministero del Lavoro. Le istruzioni operative per F24 sono pubblicate da Agenzia delle Entrate.

Errori da evitare e buone pratiche

Errori frequenti

  • Scambiare i minimali trimestrali per rate “libere”. Non è così: i minimali hanno scadenze fisse e non sono rateizzabili.
  • Dimenticare gli interessi di rateazione sulle rate oltre la prima. Le procedure F24 devono evidenziarli correttamente.
  • Allungare le rate oltre novembre. Non è ammesso: la rateazione “di giugno” si chiude entro il 30 novembre.
  • Confondere la rateazione in autoliquidazione con quella delle cartelle. Sono due binari normativi diversi.

Buone pratiche

  • Blocca un budget mensile per i contributi. Evita di concentrare tutto a ridosso delle scadenze.
  • Se sei in regime forfettario, valuta la riduzione del 35% dei contributi. Riduce l’uscita di cassa, ma anche i contributi utili ai fini pensionistici.
  • Usa software aggiornati o le istruzioni ufficiali per compilare l’F24. Le causali e i campi possono cambiare.
  • Controlla ogni anno la circolare INPS di gennaio-febbraio per aliquote, minimali e massimali aggiornati.
Scenario Cosa puoi rateizzare Requisiti principali Prima rata Ultima rata Interessi/Maggiorazioni Note operative F24
Gestione separata (professionisti senza Cassa) Saldo anno precedente + primo acconto anno in corso Contributo calcolato in percentuale sul reddito; versamento in autoliquidazione 30 giugno (oppure 30 luglio con 0,40%) Entro 30 novembre Interessi di rateazione al tasso annuo MEF; se luglio, +0,40% Sezione INPS; indicare periodo, rata e interessi separati secondo istruzioni
Artigiani/Commercianti – quota oltre minimale Saldo quota variabile + primo acconto quota variabile Reddito superiore al minimale; calcolo in percentuale sulla parte eccedente 30 giugno (oppure 30 luglio con 0,40%) Entro 30 novembre Interessi di rateazione al tasso annuo MEF; se luglio, +0,40% Sezione INPS; riga contributo e riga interessi come da istruzioni
Artigiani/Commercianti – minimali fissi trimestrali Nessuna rateazione ulteriore Importi fissi già suddivisi in 4 scadenze trimestrali Scadenze trimestrali INPS Non applicabile Non applicabile Pagare alle scadenze stabilite da INPS; non rateizzabili
Debiti INPS in cartella (Riscossione) Piano di rateazione della cartella Istanza ad Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 19 DPR 602/1973 Secondo il piano concesso Fino a 72/120 rate secondo requisiti Interessi di dilazione previsti dalla Riscossione Si usa il bollettino/RAV del piano, non la rateazione “di giugno”

FAQ

Posso scegliere liberamente il numero di rate? Quante rate sono ammesse tra giugno e novembre?

Sì, puoi scegliere quante rate usare tra giugno e novembre. La regola pratica è semplice: prima rata a giugno (o luglio con 0,40%) e poi rate mensili fino a novembre. Non esiste un numero fisso uguale per tutti, ma un vincolo temporale: devi chiudere entro novembre. Ad esempio, puoi fare 3 rate (giugno, luglio, agosto) oppure 5 rate (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre) e saldare a novembre. Ogni rata oltre la prima sconta gli interessi di rateazione calcolati al tasso annuo fissato dal MEF per quell’anno. Se decidi di iniziare a luglio, aggiungi la maggiorazione unica dello 0,40% e poi prosegui con le rate, sempre entro novembre. Ricorda che il secondo acconto di novembre non rientra in questo piano e va pagato a parte, in un’unica soluzione.

Come calcolo in pratica gli interessi di rateazione sulle rate successive alla prima?

Il calcolo è lineare. Si applica alle rate successive alla prima un interesse proporzionale ai mesi di dilazione. Il tasso annuo è fissato dal MEF per i versamenti rateali e vale per imposte e contributi autoliquidati. In pratica, prendi l’importo da rateizzare al netto della prima rata, lo dividi per il numero di rate residue e calcoli l’interesse mese per mese, dalla scadenza della prima rata alla scadenza di ciascuna rata successiva. I software aggiornati per F24 fanno il calcolo automaticamente e producono le righe con capitale e interessi separati. Se compili a mano, segui le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento e le indicazioni INPS sulla compilazione della sezione INPS. Tieni con te anche la circolare INPS che fissa aliquote, minimali e massimali di quell’anno.

Posso rateizzare i minimali trimestrali degli artigiani/commercianti o spostarli più avanti?

No. I minimali sono importi fissi, suddivisi in quattro rate trimestrali con scadenze prestabilite da INPS. Non sono rateizzabili con la procedura di giugno. Non puoi nemmeno cumularli con la quota variabile per “spalmarli” in più mesi. L’unica flessibilità riguarda la quota variabile calcolata in percentuale sul reddito, che segue le regole di rateazione di giugno-articolo 20 del decreto legislativo 241/1997. Se hai difficoltà di cassa, organizza i pagamenti trimestrali mettendo da parte una quota mensile. Valuta, se sei in regime forfettario, la riduzione contributiva del 35% (legge 190/2014) che abbatte anche i minimali. Ricorda però che ridurre i contributi oggi riduce l’accredito previdenziale utile per la pensione domani.

Se salto una rata o pago in ritardo, cosa succede? Posso “ravvedermi” come per le imposte?

Se paghi in ritardo una rata della rateazione di giugno, l’INPS considera il versamento tardivo. Sui contributi previdenziali si applicano le sanzioni civili e gli interessi previsti dall’articolo 116 della legge 388/2000 e dalla normativa INPS. Il meccanismo del ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 si applica ai tributi, non ai contributi previdenziali. In concreto, se ti accorgi del ritardo, versa subito la rata mancante e mettiti in contatto con l’INPS tramite i canali ufficiali per conoscere l’esatto ammontare di sanzioni e somme aggiuntive. Evita di trascinare il ritardo: più passa il tempo, più crescono gli oneri. Se la difficoltà è strutturale e hai anche cartelle, considera la rateazione presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è una procedura distinta regolata dall’articolo 19 del DPR 602/1973.

Esiste ancora lo “sconto del 50% per i primi tre anni” per artigiani e commercianti? E come si coordina con la rateazione?

Non esiste un taglio generalizzato del 50% dei contributi per i primi tre anni di attività per tutti i titolari artigiani/commercianti. In passato sono esistite misure selettive e temporanee per specifiche platee, oggi superate. L’agevolazione stabile e più usata è la riduzione del 35% per chi adotta il regime forfettario (legge 190/2014 e circolari INPS di attuazione). Questa riduzione si chiede con apposita domanda a INPS e vale sia sui minimali sia sulla quota variabile. La rateazione di giugno resta possibile sulla quota variabile anche se fruisci della riduzione. Non confondere però i piani: la rateazione è uno strumento di gestione della cassa a breve; la riduzione è una scelta strutturale che impatta anche sull’accredito contributivo. Valuta pro e contro in base al tuo reddito previsto e ai tuoi obiettivi pensionistici.

Se sono in Gestione separata e incasso a fine anno, come pianifico saldo, acconti e rate?

La Gestione separata segue il principio di cassa, cioè contano gli incassi effettivi. Se concentri gli incassi a fine anno, potresti avere un saldo alto l’anno seguente e acconti elevati. In questo caso, la rateazione di giugno ti aiuta a diluire il carico fino a novembre. Valuta anche l’adeguatezza degli acconti: puoi ridurli legittimamente se prevedi un calo del reddito dell’anno in corso, ma fallo con prudenza per evitare interessi e sanzioni se l’acconto risulta insufficiente a consuntivo. Ricorda che il secondo acconto di novembre non si rateizza, quindi pianifica liquidità per quella scadenza. Tieni d’occhio le circolari INPS di inizio anno per aliquote e massimali aggiornati e le istruzioni di Agenzia delle Entrate per le regole di calcolo degli acconti.

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