Numeri SCIA e REA: cosa sono e a cosa servono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

REA identifica l’impresa presso la Camera di Commercio; SCIA abilita l’avvio immediato dell’attività presso il SUAP comunale. Spesso servono entrambi, secondo L. 241/1990, D.Lgs. 222/2016, DPR 581/1995 e DPR 160/2010.

  • REA: codice provinciale + 6 cifre (es. TO-123456). È assegnato con l’iscrizione al Registro Imprese o, per chi non si iscrive, con apposita iscrizione REA (L. 580/1993; DPR 581/1995).
  • SCIA: dichiarazione che consente l’avvio dal giorno di presentazione. L’ente controlla entro 60 giorni (art. 19 L. 241/1990; D.Lgs. 126/2016; D.Lgs. 222/2016).
  • Procedura digitale: si presenta solo online tramite SUAP (DPR 160/2010), con SPID/CIE/CNS. Costi variabili: diritti SUAP, bollo, diritti camerali, eventuale intermediario.

REA: cos’è, a cosa serve e chi deve ottenerlo

REA significa Repertorio Economico Amministrativo. È un archivio camerale che integra il Registro delle Imprese. Riporta dati economici e amministrativi dell’attività.

La base normativa sta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e nel DPR 7 dicembre 1995 n. 581. Queste norme definiscono Registro Imprese e REA e le relative competenze delle Camere di Commercio.

Come è fatto il numero REA

Il numero REA ha la sigla della provincia più sei cifre. Esempio: TO-123456. La sigla indica la Camera di Commercio che lo ha assegnato.

Se hai una sola sede, avrai un solo numero REA riferito alla sede legale. Se hai sedi in più province, avrai un REA per ogni provincia con unità locale.

Chi ottiene il REA automaticamente

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese ricevono il REA in automatico. Succede con la pratica ComUnica. ComUnica è la “Comunicazione Unica” per Registro, Agenzia Entrate, INPS e INAIL, introdotta dal DPCM 6 maggio 2009 e dal DM 2 novembre 2007.

La Camera di Commercio assegna il REA al momento dell’iscrizione. La visura camerale riporta sia il numero di iscrizione al Registro sia il numero REA.

Soggetti non iscritti al Registro che devono iscriversi al REA

Alcuni soggetti non devono iscriversi al Registro Imprese, ma svolgono attività economica. Esempi: enti pubblici economici, associazioni che esercitano in modo abituale un’attività commerciale.

Questi soggetti devono iscriversi al REA. Lo prevede l’articolo 8 del DPR 581/1995. La pratica è telematica e si presenta alla Camera di Commercio competente.

Unità locali e numeri REA multipli

Ogni unità locale in una diversa provincia richiede un’iscrizione REA in quella provincia. Così si crea un numero REA per ciascuna provincia interessata.

Se le unità locali stanno nella stessa provincia, il numero REA resta uno. Ma si aggiornano le notizie nel REA con apposita pratica.

Tempi, aggiornamenti e sanzioni

La Camera di Commercio attribuisce il REA in pochi giorni dalla protocollazione. Gli aggiornamenti (variazioni e cessazioni) vanno comunicati entro i termini previsti dal DPR 581/1995.

Omissioni e ritardi comportano sanzioni amministrative camerali. Gli importi variano per tipo di violazione e tempi di regolarizzazione.

SCIA: cos’è, quando serve e come si presenta

SCIA significa Segnalazione Certificata di Inizio Attività. È una dichiarazione con cui comunichi di avere i requisiti per esercitare un’attività. Da quel giorno puoi iniziare.

La base normativa è l’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. È stata riformata dal D.Lgs. 126/2016 e dal D.Lgs. 222/2016 (cosiddetta “SCIA 2”).

Effetti immediati e controlli

L’attività parte dal giorno di presentazione. L’amministrazione ha fino a 60 giorni per controllare. Può chiedere integrazioni, imporre la conformazione o vietare l’attività se mancano i requisiti.

Se i requisiti sono sanabili, ti viene dato un termine per regolarizzare. Se sono insanabili, scatta il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti.

Requisiti soggettivi e oggettivi

I requisiti soggettivi sono morali e professionali. Esempio: onorabilità, idoneità professionale per alimenti e bevande (ex SAB), qualifica per acconciatori (Legge 174/2005).

I requisiti oggettivi riguardano i locali e l’attività. Esempio: conformità urbanistica-edilizia, agibilità, sicurezza, prevenzione incendi se dovuta (DPR 151/2011), igiene alimenti (Reg. CE 852/2004 HACCP).

Dove e come si presenta la SCIA

Si presenta solo online al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive. La disciplina telematica è nel DPR 160/2010.

Accedi con SPID, CIE o CNS. Compili i moduli previsti per la tua attività. Alleghi dichiarazioni e attestazioni richieste.

Costi tipici

I costi includono diritti SUAP, imposta di bollo e, quando dovuto, diritti camerali. Se ti affidi a un intermediario, paghi l’onorario.

Il totale varia molto per Comune e settore. In pratica si va da zero fino a diverse centinaia di euro. In casi complessi anche oltre.

SCIA commerciale vs SCIA edilizia

Questa guida tratta la SCIA per attività economiche via SUAP. È diversa dalla SCIA edilizia del DPR 380/2001, usata per interventi edilizi.

Per i negozi, i laboratori e i servizi si usa la SCIA commerciale/produttiva. Per i lavori sugli immobili si applicano regole edilizie.

Differenze operative tra REA e SCIA

Finalità diversa: il REA identifica e fotografa i dati amministrativi dell’attività in Camera di Commercio. La SCIA abilita l’esercizio dell’attività sul territorio.

Tempistiche: il REA si ottiene con l’iscrizione o la pratica dedicata. La SCIA produce effetti immediati dal giorno di invio.

Autorità coinvolte: REA fa capo alla Camera di Commercio. SCIA passa dal SUAP del Comune e coinvolge gli enti competenti (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.).

Regola decisionale rapida

Se devo solo identificare l’impresa

Se apri una società o una ditta individuale soggetta al Registro Imprese, il REA arriva con l’iscrizione. Non devi richiederlo a parte.

Se sei un soggetto non iscrivibile al Registro ma svolgi attività economica abituale, devi iscriverti al REA in Camera di Commercio.

Se devo avviare un’attività concreta

Controlla la Tabella A del D.Lgs. 222/2016. Se il tuo codice attività richiede SCIA, la presenti al SUAP e puoi iniziare subito.

Se basta una comunicazione, invii la comunicazione. Se serve autorizzazione, attendi il rilascio prima di iniziare.

Se opero in più province

Per ogni unità locale in provincia diversa devi aprire un REA in quella Camera di Commercio. La SCIA si presenta al SUAP del Comune in cui sta l’unità.

Procedura passo-passo per un nuovo avvio

1) Inquadra attività e forma giuridica

Definisci cosa vendi o che servizio offri. Scegli il codice ATECO. Scegli la forma giuridica: ditta individuale, società, ente.

2) Apri partita IVA e, se dovuto, iscriviti al Registro

Con ComUnica ottieni iscrizione al Registro Imprese, REA, posizioni INPS/INAIL se necessarie. Preparati ai diritti camerali e all’imposta di bollo.

3) Verifica requisiti SCIA

Controlla se il tuo settore sta in comunicazione, SCIA o autorizzazione (D.Lgs. 222/2016). Se serve SCIA, mappa requisiti soggettivi e oggettivi.

Recupera attestati professionali e relazioni tecniche. Verifica i locali: titolo edilizio, agibilità, planimetrie, impianti a norma.

4) Presenta la SCIA al SUAP

Accedi con SPID/CIE/CNS. Compila i moduli. Allegati frequenti: planimetrie, dichiarazioni impianti, autocertificazioni, HACCP, relazione prevenzione incendi se dovuta.

Dalla presentazione puoi iniziare. Conserva protocolli e ricevute in azienda.

5) Gestisci i controlli e gli adempimenti successivi

Nei 60 giorni possono arrivare richieste integrazioni o controlli. Rispondi nei termini. Se occorre, adegua i locali o integra i requisiti.

A ogni variazione dell’attività, aggiorna SCIA e REA. Alla cessazione, invia comunicazione di chiusura e cancella le posizioni.

Fonti normative da conoscere

Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 19 (SCIA) e successive modifiche; consultabile su Normattiva.

Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Tabella A: comunicazione, SCIA, autorizzazione). Decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 (riordino SCIA).

DPR 7 settembre 2010 n. 160 (SUAP telematico). Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e DPR 7 dicembre 1995 n. 581 (Registro Imprese e REA). DPCM 6 maggio 2009 e DM 2 novembre 2007 (ComUnica).

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio). Regolamento (CE) n. 852/2004 (HACCP). DPR 1 agosto 2011 n. 151 (prevenzione incendi). Legge 17 agosto 2005 n. 174 (acconciatori). DPR 6 giugno 2001 n. 380 (SCIA edilizia, per distinzione).

Per turismo e strutture ricettive prevalgono leggi regionali e regolamenti comunali. Verifica sempre la disciplina locale.

Scenario tipico Titolo abilitativo REA/Registro Requisiti chiave Dove si presenta Tempistiche e controlli
Negozio al dettaglio non alimentare SCIA commerciale (D.Lgs. 222/2016) Registro Imprese con REA automatico Requisiti morali; locali conformi e agibili SCIA al SUAP del Comune; ComUnica alla Camera di Commercio Avvio dal giorno di SCIA; controlli entro 60 giorni
E-commerce di beni SCIA commercio elettronico al Comune della sede Registro Imprese con REA; obblighi informativi D.Lgs. 70/2003 Requisiti morali; PEC e informazioni legali sul sito SCIA al SUAP; iscrizione e variazioni in Camera di Commercio Avvio immediato; controlli documentali successivi
Bar/ristorante (somministrazione alimenti e bevande) SCIA unica con requisiti professionali (SAB) Registro Imprese con REA SAB; HACCP; eventuale prevenzione incendi; agibilità SCIA al SUAP con allegati sanitari; ComUnica per iscrizioni Avvio immediato; ASL e altri enti controllano entro 60 giorni
Parrucchiere/estetista (laboratorio artigiano) SCIA attività artigiana Albo Artigiani/Registro Imprese con REA Qualifica professionale (Legge 174/2005); requisiti locali SCIA al SUAP; iscrizioni camerali e previdenziali via ComUnica Avvio immediato; verifiche su requisiti professionali e locali
Agricoltura con vendita diretta Comunicazione/SCIA secondo tipologia e Regione Iscrizione come impresa agricola con REA Requisiti igienico-sanitari per vendita; locali idonei SUAP del Comune; Camera di Commercio per profili camerali Avvio secondo regime locale; controlli ASL
Associazione che svolge attività commerciale abituale SCIA se attività rientra nei casi SCIA (es. vendita) Iscrizione al REA (non Registro) Requisiti morali; locali conformi se aperti al pubblico SCIA al SUAP; pratica REA in Camera di Commercio Avvio dal giorno di SCIA; controlli entro 60 giorni

FAQ su REA e SCIA

Come trovo il mio numero REA e cosa indica esattamente rispetto al numero di iscrizione al Registro Imprese?

Il numero REA è riportato nella visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio. Indica i dati economico-amministrativi legati alla tua posizione in provincia (es. TO-123456). È distinto dal numero d’iscrizione al Registro Imprese, che identifica l’impresa nel registro giuridico. In pratica: il Registro fotografa lo “stato civile” dell’impresa (nascita, patti sociali, amministratori). Il REA fotografa l’attività sul territorio (unità locali, attività esercitata, addetti). Se apri un’unità locale in un’altra provincia, avrai un nuovo numero REA provinciale, ma l’iscrizione al Registro Imprese resta unica. Per aggiornare il REA presenti una pratica telematica di variazione; le modifiche compaiono in visura in pochi giorni lavorativi, salvo istruttoria più lunga in casi complessi.

Per un e-commerce è sempre obbligatoria la SCIA? E se vendo solo servizi digitali?

Per la vendita online di beni a consumatori finali serve la SCIA di commercio elettronico al SUAP del Comune dove l’impresa ha la sede legale. Lo prevede l’inquadramento del commercio al dettaglio nel D.Lgs. 114/1998 e la ricognizione dei procedimenti del D.Lgs. 222/2016. Se invece offri solo servizi digitali puri (es. consulenze, formazione a distanza senza vendita di beni), di norma non serve SCIA commerciale, perché non è commercio di beni. Restano gli obblighi informativi del D.Lgs. 70/2003, la corretta emissione dei documenti fiscali e la tutela dei consumatori. Attenzione: se i servizi richiedono abilitazioni di settore (es. intermediazione, giochi, sicurezza), potrebbero servire altri titoli abilitativi. Verifica sempre la Tabella A del D.Lgs. 222/2016 e, se tratti alimenti anche da asporto o in drop-shipping con manipolazione, considera i profili igienico-sanitari previsti dal Reg. CE 852/2004.

Una associazione sportiva che vende merchandising in modo abituale deve fare SCIA e iscriversi al REA?

Sì, se la vendita è abituale e organizzata. L’associazione deve aprire la partita IVA per l’attività commerciale, presentare la SCIA di commercio al dettaglio al SUAP se vende al pubblico, e iscriversi al REA presso la Camera di Commercio in quanto soggetto non iscrivibile al Registro Imprese ma esercente attività economica (art. 8 DPR 581/1995). Dovrà anche adempiere agli obblighi IVA e tenere la contabilità separata o un regime fiscale coerente. Se la vendita è occasionale e di minima entità, alcune Regioni/comuni prevedono semplificazioni per eventi specifici, ma l’occasionalità va documentata e non può mascherare una gestione continuativa. Meglio inquadrare l’operatività abituale con SCIA e REA per evitare sanzioni amministrative e fiscali.

Quanto tempo ha il Comune per bloccare o chiedere integrazioni su una SCIA? Cosa succede se sbaglio allegati?

L’ente ha fino a 60 giorni dalla presentazione per effettuare i controlli e adottare provvedimenti inibitori o di conformazione, secondo l’art. 19 della L. 241/1990. Entro tale termine può chiedere integrazioni documentali, imporre prescrizioni o vietare l’attività se mancano requisiti essenziali. Se l’irregolarità è sanabile, ricevi un termine per correggere; se è insanabile, scatta il divieto di prosecuzione. Decorso il termine senza rilievi, restano possibili controlli successivi solo in caso di falso, pericolo per interessi pubblici rilevanti o nuove informazioni. Errori sugli allegati si evitano consultando la modulistica standardizzata prevista dal D.Lgs. 126/2016 e dal D.Lgs. 222/2016. In caso di rigetto o divieto, puoi presentare osservazioni, chiedere la conformazione se ammessa o impugnare l’atto secondo le regole generali del procedimento amministrativo.

Che differenza c’è tra SCIA commerciale, SCIA sanitaria e autorizzazioni di polizia amministrativa?

La SCIA commerciale/produttiva abilita l’attività economica secondo la Tabella A del D.Lgs. 222/2016. La SCIA sanitaria è un set di adempimenti igienico-sanitari (es. notifica sanitaria per alimenti, manuale HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004) che spesso viaggiano con la SCIA commerciale come allegati o moduli dedicati per l’ASL. Le autorizzazioni di polizia amministrativa rientrano nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e in norme settoriali: per molte attività oggi sono ricondotte a SCIA o comunicazione, ma permangono casi autorizzatori veri e propri (es. agenzie investigative, spettacoli pubblici in talune configurazioni). In sintesi: la SCIA commerciale abilita l’attività; la componente sanitaria attesta il rispetto dell’igiene; la polizia amministrativa riguarda ordine e sicurezza. Il SUAP coordina i flussi verso gli enti coinvolti, come previsto dal DPR 160/2010.

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