Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La scelta tra forfettario e ordinario dipende da incassi, livello dei costi e uso di collaboratori. Soglia forfettario 85.000 euro (uscita immediata oltre 100.000). Aliquote IRPEF ordinarie 23%‑33%‑43%. Coefficiente 78% per attività professionali.
- Soglie forfettario: fino a 85.000 euro resti; tra 85.000 e 99.999 euro esci dall’anno dopo; oltre 100.000 euro esci subito con IVA da quel momento (fonte normativa: Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022, Normattiva).
- Convenienza costi: nel forfettario si tassa il 78% dei compensi (professionisti); se i costi reali superano circa il 22% degli incassi, l’ordinario può diventare vantaggioso.
- Ordinario: IRPEF 2026 23%‑33%‑43, IVA obbligatoria, costi deducibili analiticamente; forfettario: imposta sostitutiva 15% (o 5% start‑up), niente IVA e niente ritenute subite con apposita dicitura in fattura.
Regimi fiscali per professionisti e operatori dello spettacolo: quadro 2026
Regime forfettario: requisiti, calcolo e vantaggi
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche con partita IVA individuale. La legge base è la Legge 190/2014, art. 1 commi 54‑89, aggiornata dalle leggi di bilancio successive (fonte: Normattiva e prassi Agenzia delle Entrate).
Requisiti principali 2026: compensi/ricavi fino a 85.000 euro; spese per personale e collaboratori fino a 20.000 euro lordi annui; nessuna partecipazione di controllo in srl che svolge attività riconducibile; altre cause di esclusione specifiche di legge.
Calcolo semplificato: non deduci i costi reali. Applichi un coefficiente di redditività. Per attività professionali (anche nell’area dello spettacolo come consulenti artistici, autori, registi freelance) è 78%. Significa che il 22% copre forfettariamente i costi. Il reddito imponibile è compensi x 78%. Poi sottrai i contributi previdenziali pagati.
Imposta: paghi un’imposta sostitutiva del 15%. Puoi pagare il 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start‑up” previsti dalla stessa Legge 190/2014 (ad esempio, assenza di attività similare recente e nuovi requisiti di inizio attività).
IVA e ritenute: non applichi l’IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto, inserendo la dicitura prevista dalla normativa in fattura (fonte: Agenzia delle Entrate). Restano obblighi come la fatturazione elettronica via SdI.
Previdenza: versi contributi all’INPS secondo l’inquadramento corretto (Gestione Separata, Commercianti o Fondo Lavoratori dello Spettacolo a seconda del caso). Le regole e le aliquote si consultano sui portali INPS e Ministero del Lavoro.
Regime ordinario: tassazione IRPEF, IVA e deduzioni
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni, le addizionali regionali e comunali, e l’IVA secondo il DPR 633/1972. Applichi l’IVA ai prezzi, detrai l’IVA sugli acquisti, versi periodicamente l’imposta con liquidazioni e dichiarazione annuale.
Scaglioni IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Queste aliquote discendono dalla disciplina IRPEF aggiornata secondo le ultime leggi di bilancio e i decreti attuativi della riforma fiscale 2023‑2026 (fonti: MEF, Normattiva, TUIR DPR 917/1986).
Nel regime ordinario deduci i costi effettivi inerenti e i contributi previdenziali. Puoi ammortizzare beni strumentali e dedurre altre spese consentite dal TUIR. Per i professionisti in contabilità semplificata vale il principio di cassa, cioè tassazione sui compensi incassati e costi pagati.
IRAP: in genere i professionisti senza autonoma organizzazione non la pagano (giurisprudenza consolidata). Se però l’organizzazione è rilevante, l’IRAP può essere dovuta (fonte: normativa IRAP D.Lgs. 446/1997 e prassi MEF/Agenzia). Valuta caso per caso con un consulente.
Soglie, uscita immediata e passaggio di regime
La soglia base del forfettario è 85.000 euro. Se superi 85.000 e rimani sotto 100.000, passi all’ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito: da quel momento devi emettere fatture con IVA e ti si applicano le regole ordinarie.
Questa “uscita immediata” oltre 100.000 euro è stata introdotta con modifiche alla Legge 190/2014 dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e successive conferme (fonte: Normattiva e prassi Agenzia delle Entrate).
Operativamente, al superamento dei 100.000: numeri la prima fattura “ordinaria” con la stessa progressione dell’anno, applichi l’aliquota IVA corretta, registri gli acquisti ai fini IVA da quel momento, e adegui gli adempimenti contabili. Per l’anno in corso, il reddito ai fini imposte dirette segue le regole previste dalla normativa di transizione; la gestione pratica va pianificata con il consulente.
Collaboratori e personale: il limite da 20.000 euro
Nel forfettario puoi avere collaboratori o personale, ma con un tetto ai compensi complessivi: 20.000 euro lordi annui. Rientrano stipendi, compensi a collaboratori e lavoratori accessori. Se superi il limite, dal periodo d’imposta successivo esci dal forfettario.
Verifica sempre la natura del rapporto (subordinato, co.co.co., autonomo occasionale). Ogni forma ha regole contributive e assicurative specifiche (fonti: INPS, Ministero del Lavoro). Pianifica i picchi di lavoro per non sforare la soglia.
Contributi previdenziali: cosa cambia tra attività
La previdenza dipende dalla tua attività concreta e dal relativo codice ATECO. Un consulente artistico o autore freelance spesso versa alla Gestione Separata INPS. Un agente che organizza eventi con struttura commerciale può rientrare in Commercianti. Alcune figure artistiche versano al Fondo Lavoratori dello Spettacolo.
I contributi sono deducibili dal reddito sia nel forfettario sia nell’ordinario. Nel forfettario la deduzione dei contributi si sottrae al reddito “a forfait”. Nell’ordinario si somma alle altre deduzioni del TUIR. Aliquote e minimali sono pubblicati da INPS ogni anno.
Regola decisionale rapida
Come scegliere in 5 passi logici
1) Stima incassi dell’anno. Se oltre 85.000 euro, prepara l’uscita dal forfettario. Se rischi oltre 100.000, pianifica la gestione dell’IVA da metà anno.
2) Calcola il peso dei costi reali. Confronto semplice: se i costi superano stabilmente il 22% dei ricavi, l’ordinario tende a convenire perché deduci analiticamente e recuperi IVA sugli acquisti.
3) Verifica collaboratori. Se superi 20.000 euro lordi, il forfettario non è sostenibile dal prossimo anno. Se sei vicino a quel limite, prudenza.
4) Considera gli investimenti con IVA. Se acquisti beni e servizi con molta IVA, l’ordinario è preferibile perché detrai l’imposta e riduci il costo effettivo.
5) Valuta le addizionali e detrazioni. Se hai molte detrazioni personali (famiglia, spese sanitarie, bonus) l’IRPEF ordinaria può abbassarsi molto. Fai un calcolo comparato.
Esempi numerici semplificati
Esempio A: compensi 60.000 euro, costi reali 15.000 (25%).
Forfettario: reddito 60.000 x 78% = 46.800; ipotizza contributi 6.000; imponibile 40.800; imposta 15% = 6.120 (5% start‑up = 2.040). Nessuna IVA detraibile.
Ordinario: reddito 60.000 ‑ 15.000 = 45.000; poi deduci 6.000 contributi = 39.000. IRPEF a scaglioni 2026 e addizionali ridurranno o aumenteranno il carico a seconda della situazione personale. In più recuperi l’IVA sugli acquisti legati ai 15.000 di costi. In molti casi qui l’ordinario risulta competitivo.
Esempio B: compensi 40.000 euro, costi reali 5.000 (12,5%).
Forfettario: reddito 40.000 x 78% = 31.200; meno contributi; imposta 15% o 5%. Spesso conviene il forfettario perché i costi reali sono bassi.
Nota: sono simulazioni indicative. Le cifre effettive dipendono da contributi, addizionali, detrazioni e familiare a carico. Usa un prospetto personalizzato.
Adempimenti e scadenze operative
Fatturazione elettronica: obbligatoria anche per i forfettari. Le regole discendono dal D.Lgs. 127/2015 e dai successivi provvedimenti (fonte: Agenzia delle Entrate).
Imposta sostitutiva/IRPEF: saldo e acconti seguono il calendario fiscale ordinario (di regola entro giugno e novembre, con eventuale differimento). Controlla ogni anno il calendario ufficiale sul portale dell’Agenzia delle Entrate o del MEF.
IVA (se ordinario o se esci dal forfettario oltre 100.000): liquidazioni periodiche, versamenti F24 e dichiarazione annuale IVA. Conservazione elettronica dei documenti, esterometro dove dovuto.
Previdenza: versamenti periodici secondo la gestione di appartenenza. Le scadenze sono pubblicate dall’INPS.
Riferimenti normativi e istituzionali utili
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54‑89 e successive modifiche (Leggi di Bilancio). Soglie 85.000/100.000 e uscita immediata introdotte dalla Legge 197/2022.
IRPEF e TUIR: DPR 917/1986 e leggi di bilancio 2024‑2026 per scaglioni e detrazioni. IVA: DPR 633/1972. IRAP: D.Lgs. 446/1997. Fonti istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, MEF, INPS, Ministero del Lavoro.
| Scenario 2026 | Requisiti/limiti da verificare | Adempimenti principali | Tempistiche e impatti |
|---|---|---|---|
| Compensi 40.000; costi 10%; nessun collaboratore | Sotto 85.000; costi bassi (<22%); zero personale | Forfettario consigliato: imposta sostitutiva 15% (o 5% start‑up), niente IVA; fattura con dicitura senza ritenuta | Scadenze imposte dirette standard; semplificazione contabile; nessuna liquidazione IVA |
| Compensi 60.000; costi 30%; nessun collaboratore | Sotto 85.000; costi alti (>22%) | Valuta ordinario: deduci costi reali, recuperi IVA; IRPEF a scaglioni 23%‑33%‑43% | Liquidazioni IVA periodiche; maggiori adempimenti ma possibile risparmio complessivo |
| Compensi 90.000; costi 15%; collaboratori 10.000 | Superi 85.000 ma sotto 100.000; collaboratori <20.000 | Rimani forfettario fino a fine anno; dal prossimo anno passi all’ordinario | Pianifica IVA e contabilità dal 1° gennaio prossimo; valuta anticipare investimenti con IVA |
| Compensi 110.000 in corso d’anno | Superi 100.000 durante l’anno | Uscita immediata: da quel momento emetti fatture con IVA; applica regole ordinarie | Adegua sistemi di fatturazione subito; ricalibra acconti e versamenti; verifica effetti su imposte dirette |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra “principio di cassa” e deduzione forfettaria al 22% nel regime forfettario?
Nel forfettario usi il principio di cassa, cioè conti solo ciò che incassi e paghi nell’anno. Ma non deduci ogni costo uno per uno. Usi il coefficiente di redditività (78% per attività professionali) che trasforma i compensi lordi in reddito imponibile. Il 22% residuo “copre” in modo standard i costi. Se i tuoi costi reali sono molto bassi, il forfettario può essere molto conveniente perché tassi meno rispetto all’ordinario grazie all’imposta sostitutiva e alle minori complessità. Se invece i tuoi costi reali sono elevati, l’ordinario, che consente la deduzione analitica, può ridurre l’imponibile più del 22% e risultare più vantaggioso. Le regole di base sono nella Legge 190/2014 (Normattiva) e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se supero i 100.000 euro a novembre, devo rifare le fatture dell’anno con l’IVA?
No. L’uscita è “da quel momento in poi”. Non devi rimettere l’IVA sulle fatture emesse prima del superamento. Da quando superi la soglia, devi emettere fatture con IVA e applicare gli adempimenti del regime ordinario. Devi anche iniziare a registrare e detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati dopo il passaggio. La base normativa è nella Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022; la prassi operativa è chiarita dall’Agenzia delle Entrate. Pianifica con il consulente per gestire correttamente numerazione, comunicazioni e versamenti.
Come funziona il 5% start‑up nel forfettario e quanto dura?
L’aliquota agevolata al 5% sostituisce il 15% per i primi 5 anni di attività se rispetti condizioni specifiche stabilite dalla Legge 190/2014. In breve: l’attività deve essere nuova, non mera prosecuzione di lavoro precedente; non devi aver svolto attività simile nei tre anni precedenti; e, se prosegui attività altrui, i ricavi del soggetto precedente devono restare entro certi limiti. La durata è massima di 5 periodi d’imposta. Se perdi i requisiti, torni al 15% dal periodo successivo. Verifica sempre i dettagli su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate, perché piccoli particolari possono far decadere l’agevolazione.
Nel regime ordinario, quali costi posso dedurre e come incidono sull’IRPEF 2026?
Nel regime ordinario deduci i costi inerenti e documentati: affitti dello studio, utenze, attrezzature e software, consulenze, spese di viaggio e trasferte secondo criteri TUIR, corsi di formazione, assicurazioni professionali. Ammortizzi i beni strumentali pluriennali. Deduzioni e detrazioni personali (famiglia, sanità, previdenza) riducono ulteriormente l’IRPEF. L’IRPEF 2026 ha tre aliquote 23%‑33%‑43% per scaglioni di reddito. Con costi elevati e investimenti soggetti a IVA, l’ordinario può ridurre parecchio l’imposta. Controlla anche le addizionali regionale e comunale, che variano per territorio (fonti: TUIR DPR 917/1986, MEF e Normattiva).
Quale gestione previdenziale si applica a un professionista dello spettacolo e come impatta sulla scelta del regime?
Dipende dall’attività concreta. Un autore, regista freelance o consulente artistico rientra spesso nella Gestione Separata INPS. Un organizzatore con struttura commerciale può essere iscritto alla Gestione Commercianti. Alcuni artisti e tecnici sono nel Fondo Lavoratori dello Spettacolo. Le aliquote, i minimali e i massimali li pubblica l’INPS ogni anno. I contributi versati si deducono sempre dal reddito imponibile, sia in forfettario sia in ordinario, e quindi riducono l’imposta. Nella scelta del regime valuta: importo dei contributi attesi; eventuali minimali fissi (nei Commercianti); e il rapporto tra imponibile e oneri previdenziali. Le fonti ufficiali sono i portali INPS e Ministero del Lavoro, oltre alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
