Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un fisioterapista, il forfettario conviene con spese basse; l’ordinario diventa preferibile con spese elevate o aliquota IRPEF marginale alta. Il coefficiente è 78%; imposta sostitutiva 5%/15%.
- Forfettario: limite ricavi 85.000 euro, coefficiente 78% per professionisti, imposta sostitutiva 15% (5% start-up se ammessi). Fonte normativa: Legge 190/2014 e successive modifiche.
- Ordinario: deduci i costi reali; IRPEF per scaglioni 2026 al 23%, 33% e 43% più addizionali. Regole in DPR 917/1986 (TUIR).
- Prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione sono esenti IVA. Ritenuta d’acconto 20% in ordinario. Contributi di norma in Gestione Separata INPS, deducibili. Fonti: DPR 633/1972 art. 10; DPR 600/1973 art. 25; Legge 335/1995.
Panoramica fiscale per fisioterapisti: inquadramento e basi giuridiche
Il fisioterapista libero professionista rientra tra i lavoratori autonomi. Il reddito si calcola con il principio di cassa, che significa tasse sui compensi incassati meno costi pagati. Questa regola è nel TUIR, DPR 917/1986, artt. 53-54.
Le prestazioni sanitarie alla persona sono esenti IVA. Si applica l’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. Devi però assolvere l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture esenti superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972).
Se fatturi a cliniche o società, in regime ordinario subisci la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso imponibile (DPR 600/1973, art. 25). In forfettario la ritenuta non si applica.
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, con invio allo SDI. Fonti: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e normativa di recepimento.
Dal 2022 i professionisti persone fisiche non pagano l’IRAP. Lo ha previsto la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Verifica i casi di “autonoma organizzazione” solo se operi con strutture complesse.
Regime forfettario per fisioterapisti
Requisiti di accesso e permanenza
Puoi entrare nel forfettario se i ricavi/compensi non superano 85.000 euro annui. Questo è il tetto ordinario. La base normativa è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata.
Se superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario dal momento del superamento. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, resti forfettario per quell’anno e passi all’ordinario dall’anno dopo. Riferimento: modifiche introdotte da leggi di bilancio recenti (consultabili su Normattiva).
Cause ostative tipiche: partecipazioni in società di persone o associazioni professionali; controllo in SRL che svolge attività riconducibile alla tua; rapporti con l’ex datore nei periodi indicati dalla legge. Verifica sempre i dettagli nei commi della Legge 190/2014.
Calcolo del reddito e dell’imposta
Reddito imponibile forfettario = incassi x coefficiente di redditività. Per i professionisti il coefficiente è 78%. Significa che il 22% è forfettariamente “costo”.
L’imposta sostitutiva è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up: non aver esercitato attività nei 3 anni precedenti, attività non in prosecuzione e altre condizioni previste dal comma 65 della Legge 190/2014.
I contributi previdenziali obbligatori si sottraggono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Quindi riducono l’imponibile fiscale.
Contributi previdenziali nel forfettario
Il fisioterapista, in assenza di una cassa dedicata, versa alla Gestione Separata INPS. La base giuridica è la Legge 335/1995, art. 2, comma 26. Le aliquote le indica l’INPS con circolari annuali.
I contributi si calcolano sul reddito forfettario. Sono interamente deducibili dal reddito ai fini dell’imposta sostitutiva.
Se sei titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria (per esempio lavoro dipendente a tempo pieno), possono applicarsi aliquote ridotte. Riferimento: circolari INPS annuali.
Regime ordinario per fisioterapisti (lavoro autonomo)
Principio di cassa e costi deducibili
In ordinario, il reddito è dato dagli incassi meno i costi pagati nell’anno (principio di cassa). Lo prevede il TUIR, art. 54.
Sono deducibili i costi inerenti: affitto studio, utenze, materiale sanitario, attrezzature, software, gestione segreteria, formazione ECM. Per beni strumentali costosi si ammortizza in più anni.
Anche i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili integralmente. Riducendo la base IRPEF, abbassano l’imposta dovuta.
Aliquote IRPEF 2026 e addizionali
Nel 2026, gli scaglioni IRPEF risultano articolati al 23%, 33% e 43%. Queste aliquote si applicano per fasce di reddito, oltre alle addizionali regionali e comunali. Le regole IRPEF sono nel TUIR e nelle leggi di bilancio più recenti.
L’IRAP non si applica ai professionisti persone fisiche dal 2022 (Legge 234/2021). Restano dovute le addizionali IRPEF e gli acconti/saldi secondo le scadenze ordinarie.
In ordinario si applica la ritenuta d’acconto del 20% ai compensi corrisposti da sostituti d’imposta. La ritenuta è un anticipo di imposta, conguagliato in dichiarazione.
IVA ed esenzioni sanitarie
Le prestazioni di fisioterapia di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA (DPR 633/1972, art. 10, n. 18). In tal caso non detrai l’IVA sugli acquisti.
Se svolgi anche attività imponibili IVA diverse, dovrai gestire il pro-rata o la separazione delle attività. Serve un’analisi ad hoc per non perdere detrazioni.
Regola decisionale rapida
Vuoi scegliere in modo pratico? Segui questi passaggi. Sono regole di buon senso, non sostituiscono un calcolo puntuale.
- Stima il rapporto spese/incassi. Se le spese deducibili superano il 50% degli incassi, l’ordinario spesso vince sul forfettario al 15%.
- Se sei in start-up al 5%, il forfettario batte l’ordinario finché le spese non superano circa l’80% degli incassi.
- Più alta è la tua aliquota IRPEF marginale (33% o 43%), più l’ordinario richiede spese elevate per essere conveniente.
Dettaglio dei punti di pareggio (semplificati, senza addizionali e prima dei contributi):
- Con forfettario 15%: conviene l’ordinario se spese > 49% degli incassi all’aliquota 23%; 65% all’aliquota 33%; 73% all’aliquota 43%.
- Con forfettario 5%: conviene l’ordinario solo se spese > 83% degli incassi (aliquota 23%).
Perché? Nel forfettario l’imposta si calcola su 78% degli incassi; in ordinario sul reddito netto. Se il tuo netto scende molto per via dei costi, l’ordinario recupera terreno.
Esempi numerici veloci
Incassi 25.000 euro, spese 10.000 euro
Forfettario: imponibile fiscale 25.000 x 78% = 19.500; imposta 5% (start-up) = 975.
Ordinario: imponibile fiscale 25.000 – 10.000 = 15.000; imposta 23% = 3.450.
In questo scenario, il forfettario è molto più conveniente sulle imposte. I contributi si calcolano a parte e sono deducibili in entrambi i casi.
Incassi 25.000 euro, spese 22.000 euro
Forfettario: imponibile 19.500; imposta 5% = 975.
Ordinario: imponibile 3.000; imposta 23% = 690.
Qui vince l’ordinario perché le spese sono molto alte rispetto agli incassi. Ricorda di aggiungere o sottrarre gli effetti dei contributi e delle addizionali.
Incassi 60.000 euro, spese 18.000 euro
Forfettario: imponibile 60.000 x 78% = 46.800; imposta 15% = 7.020.
Ordinario: imponibile 42.000; imposta a scaglioni 2026 (stima senza addizionali) con aliquota marginale almeno 33%: l’imposta supera spesso 7.020. In genere qui resta preferibile il forfettario.
Conclusione: confronta sempre il rapporto spese/incassi e l’aliquota marginale attesa. Integra nel calcolo contributi e addizionali.
Adempimenti e scadenze principali 2026
Apertura e codici
Apertura partita IVA con modello AA9/12. ATECO tipico: 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti). Iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP per l’abilitazione professionale.
Fatturazione e incassi
Fattura elettronica via SDI per tutti i regimi. Indicazione “operazione esente art. 10, n. 18, DPR 633/1972” per le prestazioni sanitarie. Marca da bollo da 2 euro se dovuta.
Versamenti e dichiarazioni
Acconti/saldi IRPEF o imposta sostitutiva: a giugno e novembre. Contributi INPS con F24 alle stesse scadenze di acconti/saldi. Dichiarazione Redditi PF secondo il calendario annuale dell’Agenzia delle Entrate.
Previdenza
Iscrizione alla Gestione Separata INPS se non hai cassa professionale. Aliquote e massimali annuali sono stabiliti dall’INPS con circolare.
Fonti e riferimenti normativi utili
TUIR (DPR 917/1986), artt. 53-54; IVA (DPR 633/1972), art. 10, n. 18; Ritenute (DPR 600/1973), art. 25; Regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificate da leggi di bilancio); Gestione Separata (Legge 335/1995, art. 2, c. 26); Abolizione IRAP per persone fisiche (Legge 234/2021). Consultabili su Normattiva, Gazzetta Ufficiale, portali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e INPS.
Errori comuni da evitare
- Ignorare l’esenzione IVA: fatturare con IVA quando non dovuta o detrarre IVA sugli acquisti pur essendo esente.
- Sottostimare le spese: scegliere il forfettario con spese strutturalmente elevate può costare caro negli anni.
- Dimenticare le cause ostative del forfettario: partecipazioni e rapporti con ex datore possono far decadere dal regime.
- Saltare la marca da bollo sulle fatture esenti: sanzioni e interessi se omessa.
- Non aggiornare le aliquote INPS: le percentuali cambiano con le circolari annuali.
| Scenario | Requisiti/limiti | Come si calcola l’imponibile e l’imposta | Tempistiche/transizioni |
|---|---|---|---|
| Neo-fisioterapista con spese < 20% degli incassi | Ricavi attesi <= 85.000; nessuna causa ostativa; requisiti start-up per 5% se sussistono | Forfettario: incassi x 78% meno contributi; imposta 5%/15%; niente ritenuta | Valuta forfettario dal primo anno; verifica tetto 85.000 a fine anno |
| Professionista con spese ≈ 50% degli incassi | Contabilità ordinaria possibile senza vincoli particolari | Ordinario: incassi – spese – contributi; IRPEF per scaglioni 23/33/43; ritenuta 20% | Puoi restare in ordinario; rientro in forfettario solo se rispetti requisiti nell’anno successivo |
| Collaborazioni con cliniche/società (ritenute) | Mandanti come sostituti d’imposta; accordi contrattuali chiari | Ordinario: ritenuta 20% in fattura; conguaglio in dichiarazione; esenzione IVA per prestazioni sanitarie | Gestisci CU ricevute e prima nota ritenute; verifica acconti ridotti per ritenute elevate |
| Superamento soglia 85.000 ma <= 100.000 | Forfettario con ricavi oltre 85.000 senza superare 100.000 | Forfettario applicato nell’anno del superamento; imposta sostitutiva su imponibile forfettario | Passaggio all’ordinario dall’anno successivo; adegua adempimenti IVA/ritenute |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Ricavi oltre 100.000 | Decadenza immediata dal forfettario; si applicano le regole ordinarie dal momento del superamento | Transizione immediata; aggiorna fatturazione e imposte nello stesso anno |
FAQ
1) Posso applicare l’imposta sostitutiva al 5% come fisioterapista? Quali sono i requisiti pratici?
Sì, se rispetti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014. In sintesi: non devi aver esercitato nei 3 anni precedenti un’attività con la stessa tipologia; l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui, salvo praticantato obbligatorio; se hai cessato un rapporto di lavoro, non devi riprendere con lo stesso datore nei limiti temporali indicati. La durata è 5 anni, oppure fino al raggiungimento del limite previsto per le start-up. L’imposta scende al 5% sull’imponibile forfettario (incassi x 78% meno contributi). Ricorda che l’INPS calcola i contributi sul reddito forfettario e che questi si deducono prima di applicare il 5%. Se non rispetti anche uno solo dei requisiti, si applica l’aliquota ordinaria del 15%.
2) Sono dipendente part-time in una clinica e voglio aprire la partita IVA: posso scegliere il forfettario?
In generale sì, se rispetti il limite di 85.000 euro e non scattano cause ostative. Valuta però due aspetti: se la tua attività autonoma è in prosecuzione sostanziale del lavoro dipendente verso lo stesso datore, potresti non accedere o decadere dal 5% e, in alcuni casi, dal forfettario. Inoltre, se il part-time è molto contenuto, l’INPS può applicare l’aliquota piena in Gestione Separata per la parte autonoma, perché la copertura previdenziale del dipendente non è prevalente. Serve un controllo caso per caso con le circolari INPS più recenti. Se scegli l’ordinario, dedurrai i costi reali e subirai la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse a sostituti d’imposta. In ogni ipotesi, l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie resta valida.
3) Quali spese posso dedurre in ordinario e come gestisco gli ammortamenti?
Dedurrai i costi inerenti e pagati nell’anno: canone di locazione dello studio, utenze, assicurazioni professionali, materiali e dispositivi medici, manutenzioni, formazione ECM, software gestionali, consulenze, promozione e pubblicità. Per attrezzature e arredi con durata pluriennale (lettini, macchinari, PC), si applica l’ammortamento secondo i coefficienti fiscali. Le spese auto seguono limiti stringenti di deducibilità. I contributi previdenziali sono integralmente deducibili. Se svolgi anche attività imponibili IVA, valuta il pro-rata di detrazione. La regola madre è nel TUIR, art. 54, e nelle prassi dell’Agenzia delle Entrate. Conserva documenti e pagamenti tracciabili per provare l’inerenza.
4) Come fatturo le prestazioni di fisioterapia e cosa scrivo in fattura per l’IVA e la marca da bollo?
Emetti fattura elettronica via SDI. Indica la natura dell’operazione come esente ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972 (prestazioni sanitarie alla persona). Se l’importo supera 77,47 euro, apponi l’imposta di bollo da 2 euro con assolvimento virtuale gestito nel portale o tramite il tuo software. In ordinario, se il cliente è un sostituto d’imposta (per esempio una clinica), applica la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso imponibile non assoggettato a IVA. In forfettario non applichi né IVA né ritenuta. Ricorda che la presenza della marca da bollo non rende la fattura imponibile: l’operazione resta esente.
5) Come stimo i contributi INPS in Gestione Separata e come incidono su forfettario e ordinario?
In assenza di una cassa professionale dedicata, versi i contributi in Gestione Separata INPS. Le aliquote cambiano ogni anno con specifiche circolari INPS. Per stimare: calcola il reddito imponibile previdenziale (forfettario: incassi x 78%; ordinario: incassi – spese; in entrambi i casi prima dei contributi), poi applica l’aliquota vigente. I contributi riducono il reddito fiscale in modo integrale: nel forfettario si sottraggono dall’imponibile prima dell’imposta sostitutiva; nell’ordinario si deducono dal reddito ai fini IRPEF. Se hai anche un lavoro dipendente, verifica se raggiungi il massimale contributivo e se si applicano aliquote ridotte per l’autonomo. Tieni conto delle scadenze di acconti e saldi, che seguono il calendario delle imposte sui redditi. Fonti: Legge 335/1995 e circolari INPS.
