Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un informatore scientifico del farmaco, il forfettario conviene spesso se i ricavi restano sotto 85.000 euro e le spese reali non superano circa il 22% degli incassi; oltre questi limiti, tende a convenire l’ordinario.
- Soglie forfettario: accesso/mantenimento fino a 85.000 euro; oltre 100.000 euro uscita immediata in anno, con IVA da addebitare subito (Legge 197/2022; testo coordinato su Normattiva).
- Coefficiente 78%: per gli informatori scientifici del farmaco la redditività presunta è 78% (Allegato alla Legge 190/2014). Spese “presunte” 22%. Se le spese reali superano il 22%, l’ordinario può essere migliore.
- Collaboratori: nel forfettario il totale annuo dei compensi a dipendenti e collaboratori non può superare 20.000 euro lordi (commi 54-89, Legge 190/2014). Oltre, dal periodo successivo si passa all’ordinario.
Regimi fiscali per informatori scientifici del farmaco nel 2026
Regime forfettario: come funziona
Il forfettario è un regime semplificato. Applichi un’imposta sostitutiva unica. È pari al 15% oppure al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”.
Reddito imponibile = incassi dell’anno x coefficiente di redditività. Il coefficiente per gli informatori scientifici del farmaco è 78% secondo l’Allegato alla Legge 190/2014. Vuol dire che il 22% degli incassi copre spese presunte.
Dal reddito imponibile sottrai i contributi previdenziali versati. Paghi poi l’imposta sostitutiva. Non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti (DPR 633/1972; art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014).
Regime ordinario: come funziona
L’ordinario è il regime “a deduzione analitica”. Calcoli il reddito imponibile sottraendo ai ricavi i costi effettivi e i contributi versati. Applichi poi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali.
Addebiti l’IVA in fattura e detrai l’IVA sugli acquisti secondo le regole generali (DPR 633/1972). La determinazione del reddito segue il principio di cassa per i professionisti (art. 54 TUIR, DPR 917/1986) o di cassa “rafforzato” per semplificati (art. 66 TUIR).
Hai contabilità più strutturata. Ma puoi dedurre le spese reali, incluse quelle superiori al 22% degli incassi.
Aliquote IRPEF a scaglioni: quadro 2026
Gli scaglioni IRPEF sono fissati dall’art. 11 del TUIR e aggiornati dalle Leggi di Bilancio. Nel 2026, il quadro applicativo più diffuso prevede tre aliquote di riferimento: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.
Verifica sempre gli scaglioni vigenti nell’anno d’imposta consultando il testo aggiornato su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali: quale gestione
Se lavori come libero professionista senza albo né cassa, versi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). L’aliquota cambia ogni anno con circolare INPS.
Se operi come agente/rappresentante, rientri in INPS Commercianti e versi anche il contributo Enasarco. Se hai un familiare “coadiuvante” (aiuto familiare nell’impresa), lo iscrivi e versi anche la sua quota.
I contributi si deducono dal reddito sia nel forfettario sia nell’ordinario. Questo riduce l’imposta dovuta.
Soglie, cause di esclusione e passaggi di regime
Soglia 85.000 e 100.000 euro: effetti pratici
Per restare nel forfettario non devi superare 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi tra 85.000 e 99.999 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo (Legge 190/2014, come modificata; Legge 197/2022).
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito. Dalla fattura successiva devi addebitare l’IVA. Per le imposte dirette, il forfettario non si applica a tutto quell’anno. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 32/E del 2023.
Con l’uscita immediata, dovrai ricalcolare il periodo d’imposta in ordinario. Attenzione alla gestione dei registri IVA e alle fatture emesse prima e dopo il superamento.
Collaboratori e dipendenti: tetto 20.000 euro
Nel forfettario, le spese lorde per dipendenti, collaboratori, lavoro accessorio e figure assimilate non possono superare 20.000 euro annui (commi 54-89, Legge 190/2014).
Se superi il tetto, esci dal forfettario dall’anno successivo. Questo vale anche per compensi a collaboratori coordinati e continuativi e coadiuvanti familiari.
Valuta bene i costi del personale. Anche senza uscire, più personale spinge spesso verso l’ordinario, che consente piena deduzione dei costi e detrazione IVA.
Altre cause ostative al forfettario
Non puoi usare il forfettario se applichi regimi IVA speciali, se non sei fiscalmente residente (salvo eccezioni UE/SEE con stabile organizzazione), se controlli direttamente o indirettamente Srl che svolgono attività riconducibili alla tua (commi 57-62, Legge 190/2014; verifica testo su Normattiva).
Verifica anche le operazioni con ex datori di lavoro. Le regole cambiano nel tempo. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta.
Controlla sempre ATECO, organizzazione dell’attività e contratti in essere. Prevenire è meglio che sanare.
Regola decisionale rapida
Se vuoi una bussola pratica
Usa questi nessi logici, con il tuo caso reale.
- Ricavi previsti entro 85.000 euro e spese reali entro ~22% degli incassi: il forfettario tende a convenire. Paghi imposta su incassi x 78%, deduci i contributi, niente IVA.
- Ricavi 85.000-99.999 euro: puoi restare forfettario quest’anno, ma pianifica l’uscita l’anno prossimo. Valuta l’ordinario già ora se le spese superano il 22% o se hai investimenti imminenti con IVA.
- Ricavi oltre 100.000 euro in corso d’anno: passi subito all’IVA ordinaria dalla fattura successiva. Per l’anno, vai in ordinario ai fini delle imposte dirette.
- Collaboratori/dipendenti oltre 20.000 euro lordi: resta forfettario quest’anno, ma dal prossimo passi all’ordinario. Se l’incremento è certo, valuta di migrare prima per sfruttare deduzioni e IVA sugli acquisti.
- Spese strutturali alte (auto, viaggi, strumenti, subappalti, marketing) sopra il 22% degli incassi: l’ordinario tende a convenire grazie a deduzioni/ammortamenti e detrazione IVA.
Fonti da consultare per conferma: testo coordinato su Normattiva della Legge 190/2014 (commi 54-89), Legge 197/2022, DPR 633/1972 per l’IVA, DPR 917/1986 (TUIR) per l’IRPEF, Circolare Agenzia delle Entrate 32/E del 2023 per uscita immediata oltre 100.000 euro.
Esempi numerici per informatori scientifici del farmaco
Esempio A: ricavi 60.000 euro, spese reali 10.000 euro, contributi 6.000 euro
Forfettario: reddito imponibile = 60.000 x 78% = 46.800. Reddito dopo contributi = 46.800 – 6.000 = 40.800. Imposta sostitutiva 15% = 6.120 (oppure 5% = 2.040 se start-up con requisiti).
Ordinario: reddito imponibile = 60.000 – 10.000 – 6.000 = 44.000. IRPEF a scaglioni secondo aliquote vigenti (23/33/43). Con addizionali, l’imposta può superare o meno il forfettario. Senza IVA detraibile sulle spese, il forfettario risulta spesso più basso in questo scenario.
L’ago della bilancia è il rapporto spese/incassi: 10.000 su 60.000 = 16,7% (minore del 22%). Forfettario tendenzialmente conveniente.
Esempio B: ricavi 60.000 euro, spese reali 18.000 euro, contributi 6.000 euro
Forfettario: imponibile 46.800; dopo contributi 40.800; imposta 15% = 6.120.
Ordinario: imponibile = 60.000 – 18.000 – 6.000 = 36.000. Con scaglioni IRPEF, l’imposta può risultare inferiore al forfettario. Inoltre, in ordinario detrai l’IVA sugli acquisti, migliorando il saldo.
Qui le spese/incassi sono 30% (oltre il 22%). L’ordinario tende a vincere.
Esempio C: superamento a metà anno di 100.000 euro
Fino alla fattura del superamento hai emesso senza IVA. Dalla fattura successiva addebiti l’IVA. Per le imposte dirette, il forfettario non si applica per tutto l’anno. Ricalcoli in ordinario dal 1° gennaio (Circolare 32/E/2023).
Verifica note di variazione e pro-rata IVA sugli acquisti rilevanti. Sistemare subito la numerazione e i registri evita sanzioni (DPR 633/1972; D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni).
Adempimenti operativi e scadenze
Fatturazione elettronica
La e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base normativa sta nel DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022 e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni seguono l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.
Emetti e invii tramite SDI. Conservi a norma. Usa correttamente i codici IVA/operazione. Nel forfettario indichi la non applicazione dell’IVA con riferimenti normativi in fattura.
IVA in ordinario
In ordinario liquidi l’IVA mensile o trimestrale. Detrai l’IVA degli acquisti collegati all’attività. Gestisci acconti, note di credito e reverse charge quando previsto (DPR 633/1972).
Se esci dal forfettario oltre 100.000 euro, applichi l’IVA dalla fattura successiva. Aggiorna subito anagrafiche e listini. Comunica correttamente il cambio ai clienti.
Dichiarazioni e acconti
Nel forfettario l’imposta sostitutiva si versa con saldo e acconti. Stesso principio per IRPEF in ordinario. Scadenze tipiche: saldo e primo acconto a giugno/luglio; secondo acconto a novembre.
Le percentuali di acconto e le rate cambiano per legge. Controlla ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e i provvedimenti del MEF.
Tabella di orientamento rapido
| Scenario | Requisiti/condizioni | Effetti fiscali | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Ricavi annui ≤ 85.000 euro | Nessuna causa ostativa; collaboratori ≤ 20.000 euro | Forfettario applicabile; imposta 15% (o 5% start-up); niente IVA | Dichiarazione Redditi PF; saldo e acconti; e-fattura obbligatoria |
| Ricavi 85.000–99.999 euro | Superamento della soglia senza oltrepassare 100.000 | Forfettario valido solo per l’anno in corso; ordinario dall’anno successivo | Pianifica switch contabile/IVA; aggiorna preventivi e contratti |
| Ricavi ≥ 100.000 euro in corso d’anno | Superamento in qualsiasi momento dell’anno | Uscita immediata: IVA da addebitare dalla fattura successiva; imposte dirette in ordinario per tutto l’anno | Ricalcolo reddito da 1° gennaio; registri IVA da aggiornare; comunicazione a clienti |
| Collaboratori/dipendenti > 20.000 euro lordi | Somma compensi annui supera il tetto | Forfettario precluso dall’anno successivo | Valuta passaggio anticipato; stima costo del personale e impatto IVA |
| Spese reali > 22% degli incassi | Investimenti, viaggi, auto, subappalti rilevanti | Ordinario spesso più conveniente per deduzioni e detrazione IVA | Predisponi contabilità ordinata; conserva e classifica giustificativi |
| Start-up con requisiti | Nuova attività, requisiti art. 1, c. 65, Legge 190/2014 | Forfettario al 5% per i primi 5 anni | Verifica requisiti anno per anno; monitora soglie e cause ostative |
FAQ
Qual è il codice ATECO giusto e quale coefficiente di redditività si applica a un informatore scientifico del farmaco?
Gli informatori scientifici del farmaco operano spesso come professionisti che promuovono informazioni tecnico-scientifiche ai medici. Nella pratica, molti usano codici ATECO dell’area professionale compatibile con attività di consulenza e promozione scientifica. In forfettario la redditività presunta è collegata al gruppo ATECO di appartenenza. Per l’area professionisti, il coefficiente è 78% (fonte: Allegato alla Legge 190/2014, testo su Normattiva). Questo vuol dire che il 22% degli incassi copre in modo forfettario le spese. Se invece svolgi l’attività come agente o rappresentante, il gruppo ATECO e il coefficiente possono cambiare (ad esempio, gli intermediari del commercio hanno coefficienti diversi). La scelta del codice ATECO incide su coefficiente, contributi, INPS/Enasarco e inquadramento. Prima di aprire o di cambiare codice, verifica la descrizione ufficiale ATECO e valuta come fatturi, a chi, e con quale organizzazione. Un codice errato può esporre a rilievi, esclusioni dal forfettario o contributi non corretti.
Come si calcolano le imposte nel forfettario e nell’ordinario, con i contributi previdenziali?
Nel forfettario calcoli: incassi x coefficiente (78%) = reddito imponibile. Sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno (Gestione Separata, Commercianti, Enasarco dove dovuti). Applichi l’imposta sostitutiva 15% o 5% start-up. Non applichi l’IVA sulle vendite e non detrai l’IVA degli acquisti. Nel regime ordinario calcoli: ricavi – costi effettivi – contributi = reddito imponibile IRPEF. Applichi gli scaglioni IRPEF vigenti (art. 11 TUIR) e le addizionali regionali e comunali. L’IVA è neutrale: addebiti ai clienti e detrai quella sugli acquisti; versi la differenza. In entrambi i regimi i contributi riducono il reddito imponibile. Questo rende importante stimare bene l’aliquota contributiva della tua gestione (definita annualmente da INPS) e considerare eventuali minimali o massimali.
Cosa succede se supero 85.000 euro a novembre e chiudo l’anno a 92.000? E se supero 100.000 a ottobre?
Con 92.000 euro a fine anno: resti nel forfettario per quell’anno. Dall’anno successivo passi all’ordinario. Prepara il passaggio: listini con IVA, contabilità IVA, stima acconti. Se a ottobre superi 100.000 euro: esci subito dal forfettario. Dalla fattura successiva addebiti l’IVA ordinaria (DPR 633/1972). Per le imposte dirette, il forfettario non si applica a tutto l’anno. Devi ricalcolare il periodo in ordinario dal 1° gennaio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 32/E del 2023. Attenzione a: numerazione e-fatture, diciture IVA in fattura, registri IVA da istituire, pro-rata IVA acquisti di beni/servizi utilizzati anche prima. Valuta l’impatto sugli acconti e sui saldi. Meglio predisporre un piano di cassa per coprire l’IVA dovuta da quel momento in poi.
Posso dedurre auto, viaggi, telefono e campioni? Cambia tra forfettario e ordinario?
Sì, cambia. Nel forfettario non deduci i costi analitici e non detrai l’IVA. Le spese sono riconosciute in modo forfettario tramite il coefficiente (22% degli incassi è “spesa presunta”). In ordinario deduci le spese secondo le regole specifiche e detrai l’IVA, se inerenti e documentate. Esempi: autovetture spesso deducibili al 20% con limiti di costo e IVA detraibile parziale; telefonia deducibile con percentuali standard; vitto e alloggio con limiti di deducibilità; strumenti e dispositivi medici con ammortamenti se pluriennali; campioni gratuiti e materiale promozionale con regole IVA e di costo. Le percentuali e i limiti sono fissati dal TUIR e dal DPR 633/1972 e possono variare. Se prevedi spese importanti o ricorrenti, l’ordinario tende a essere più efficiente.
Posso avere collaboratori nel forfettario? Quali limiti e impatti pratici?
Puoi avere collaboratori e dipendenti, ma con un tetto: le spese lorde annue non devono superare 20.000 euro (commi 54-89, Legge 190/2014). Dentro al tetto, resti nel forfettario. Se lo superi, dal periodo d’imposta successivo passi all’ordinario. Controlla la tipologia di rapporto: lavoro dipendente, co.co.co., prestazioni occasionali, coadiuvanti familiari. Ogni rapporto ha obblighi diversi (buste paga, ritenute, contributi INPS/INAIL, CU). Se sei in ordinario, il costo del personale è deducibile e l’IVA su servizi collegati è detraibile. Se resti in forfettario, i costi del personale non sono deducibili in modo analitico e non detrai l’IVA. Fai i conti prima di assumere o di ampliare il team. Valuta anche il fabbisogno di cassa per tredicesime, TFR e contributi.
