Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per scegliere tra regime forfettario e ordinario, calcola le imposte in entrambi i casi con i tuoi numeri, verifica requisiti di accesso/uscita e considera contributi, IVA, deduzioni e detrazioni.
- Forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up), no IVA/ritenute, soglia ricavi 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro, limite 20.000 euro per personale.
- Ordinario: IRPEF a scaglioni, IVA, deduzioni/detrazioni e costi reali; principio di cassa per professionisti, competenza o cassa per imprese minori.
- Metodo decisionale: confronta imponibile e imposte nette nei due regimi, includendo contributi previdenziali, addizionali e agevolazioni personali.
Quali regimi fiscali puoi scegliere nel 2026
Regime ordinario: come funziona in pratica
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF con aliquote progressive per scaglioni, più addizionali regionale e comunale. “Progressivo” significa: più reddito imponibile, aliquota media più alta.
Base imponibile in sintesi: ricavi meno costi deducibili meno contributi previdenziali deducibili meno deduzioni. Applichi poi scaglioni IRPEF vigenti nell’anno d’imposta.
IVA: in ordinario addebiti l’IVA in fattura e detrai l’IVA sugli acquisti. Il risultato è l’IVA da versare. Normativa: DPR 633/1972 (consultabile su Normattiva).
Regime forfettario: logica, soglie e vantaggi
Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15%. È 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. Imposta sostitutiva significa che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Vedi come accedere al forfettario come travel designer e quali vantaggi ottieni.
L’imponibile non usa i costi reali. Si calcola con il coefficiente di redditività (percentuale di ricavi considerata “utile”). Per molte attività di servizi professionali è 78%. Verifica sempre il tuo ATECO nella tabella allegata alla Legge 190/2014 e nei successivi aggiornamenti ministeriali, partendo da come scegliere il codice ATECO corretto per il travel designer.
IVA: non addebiti l’IVA e non la detrai (“franchigia IVA”), salvo specifiche eccezioni. Riferimento: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata; prassi Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e cause di esclusione (forfettario)
Soglie ricavi/compensi: accesso e permanenza fino a 85.000 euro annui. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nello stesso anno, con IVA e ordinario dal momento del superamento. Fonte: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Spese per personale e collaboratori: non oltre 20.000 euro lordi annui. Se superi, scatta la causa di esclusione dall’anno successivo. Riferimento: Legge 190/2014, art. 1 comma 57, lettera d-bis.
Altre cause tipiche: partecipazioni in società di persone o S.r.l. “trasparenti” che svolgono attività riconducibile alla tua; redditi da lavoro dipendente prevalenti in alcune situazioni; regimi IVA speciali. Verifica le condizioni puntuali su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate, oppure controlla chi può accedere al regime forfettario e quali requisiti servono.
Come si calcolano davvero le imposte
Ordinario: formula operativa
Reddito imponibile = Ricavi – Costi deducibili – Contributi previdenziali deducibili – Altre deduzioni (per esempio, previdenza complementare nei limiti).
Imposta lorda = applicazione degli scaglioni IRPEF in vigore. Attenzione: gli scaglioni possono cambiare ogni anno con la Legge di Bilancio. Verifica sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta netta = Imposta lorda – Detrazioni (carichi di famiglia, lavoro/autonomo, bonus edilizi, ecc.) + Addizionali regionali e comunali. Contributi INPS/Ente cassa: si calcolano a parte e sono deducibili dal reddito.
Forfettario: formula operativa
Reddito imponibile forfettario = Ricavi/compensi x Coefficiente di redditività – Contributi previdenziali deducibili.
Imposta sostitutiva = Reddito imponibile forfettario x Aliquota (5% o 15%). Contributi INPS/Ente cassa: si calcolano sul reddito forfettario (o su minimale per artigiani/commercianti) e sono deducibili.
Requisiti per 5% start-up: nuova attività, nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, non mera prosecuzione di lavoro dipendente o di attività altrui, salvo eccezioni. Fonte: Legge 190/2014, art. 1 comma 65.
Esempi numerici e lettura dei risultati
Esempio A (servizi professionali, coefficiente 78%). Ricavi 25.000; spese reali 10.000; contributi 3.000.
Forfettario: imponibile = 25.000 x 78% – 3.000 = 16.500; imposta 5% = 825; contributi 3.000 (già calcolati a parte). Totale imposte dirette = 825 (più contributi). IVA non si applica.
Ordinario: imponibile = 25.000 – 10.000 – 3.000 = 12.000; IRPEF a scaglioni su 12.000, più addizionali; IVA: versi/recuperi in base a vendite e acquisti. Confronta imposta netta risultante con 825, includendo il vantaggio/danno IVA.
Esempio B (stessi ricavi, spese 22.000; contributi 2.000). Forfettario: imponibile = 25.000 x 78% – 2.000 = 17.500; imposta 5% = 875. Ordinario: imponibile = 25.000 – 22.000 – 2.000 = 1.000; IRPEF molto bassa; con costi così alti, di solito l’ordinario vince.
Morale: se i tuoi costi reali superano stabilmente la “quota implicita” non deducibile del forfettario, l’ordinario tende a convenire. Con coefficiente 78%, la quota costi “implicita” è 22% dei ricavi. Sopra questa soglia, l’ordinario può essere più efficiente, specie con molte detrazioni personali. Lo stesso confronto vale per altre professioni, come nel caso del regime fiscale per un ciglista.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per decidere in modo tecnico e veloce.
- Passo 1 — Verifica requisiti: ricavi/compensi stimati ≤ 85.000; personale e collaboratori ≤ 20.000; nessuna causa di esclusione. Se no, scegli l’ordinario.
- Passo 2 — Stima i costi reali deducibili: se superano il 22% dei ricavi (per attività con coefficiente 78%) l’ordinario diventa interessante. Se sono bassi, il forfettario è favorito.
- Passo 3 — Calcola contributi: con Gestione Separata usi aliquote percentuali; con artigiani/commercianti esistono minimali fissi. Le aliquote sono pubblicate annualmente da INPS (Ministero del Lavoro e INPS).
- Passo 4 — Confronta le imposte nette:
- Forfettario: [(Ricavi x coefficiente) – Contributi] x 5%/15%.
- Ordinario: scaglioni IRPEF su (Ricavi – Costi – Contributi – Deduzioni) – Detrazioni + Addizionali.
- Passo 5 — Considera IVA e cash flow: nel forfettario non applichi IVA; in ordinario l’IVA può generare credito o debito. Se acquisti molto con IVA, l’ordinario può dare beneficio finanziario.
- Passo 6 — Pianifica le soglie: se rischi 85.000-100.000, valuta impatto dell’uscita e dell’IVA durante l’anno (uscita immediata oltre 100.000). Fonte: Legge 197/2022; prassi Agenzia delle Entrate.
Adempimenti e prassi operative da non dimenticare
Fatturazione elettronica: dal 2024 l’obbligo si estende a tutti i forfettari. Riferimento: DL 36/2022 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Prepara il tuo canale FE e il codice destinatario/PEC dei clienti.
Ritenute d’acconto: i forfettari non subiscono ritenute e inseriscono la relativa dicitura in fattura. Marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro.
Comunicazioni e passaggi: l’opzione o la fuoriuscita si gestisce con il modello AA9/12 (persone fisiche) e con le opzioni in dichiarazione. Le tempistiche sono fissate dall’Agenzia delle Entrate e dal DPR 322/1998 per le dichiarazioni.
Pianificazione e tempi di passaggio tra regimi
Ingresso nel forfettario: all’apertura della partita IVA o dall’anno successivo se rientri nei requisiti e non ricadi in cause di esclusione. Indica il regime nel modello anagrafico.
Uscita per superamento soglia: oltre 85.000 e fino a 100.000, esci dall’anno successivo. Oltre 100.000, esci subito nell’anno di superamento: da quel momento applichi IVA e contabilità ordinaria/semplificata secondo i casi. Qui trovi quando si esce dal regime forfettario e quali requisiti controllare.
Opzione per l’ordinario: puoi scegliere l’ordinario anche se potresti stare nel forfettario. L’opzione vincola in genere per un triennio, salvo cause di cessazione. Fonti: prassi Agenzia delle Entrate e TUIR (DPR 917/1986) per il calcolo del reddito.
Tabella di scenario: quale regime conviene e quando
| Scenario | Requisiti/limiti normativi | Calcolo imponibile e imposta | Tempistiche/uscita e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con costi bassi (≤10% dei ricavi) | Ricavi previsti ≤ 85.000; personale ≤ 20.000; nessuna causa di esclusione. Requisiti 5% start-up (assenza attività simile 3 anni, non prosecuzione). Fonti: Legge 190/2014, commi 54-65. | Forfettario: ricavi x coefficiente (es. 78%) – contributi; imposta 5% per 5 anni poi 15%. IVA non si applica. | Ingresso immediato in apertura p. IVA. Fatturazione elettronica obbligatoria. Verifica soglie a fine anno. Se superi 100.000, uscita immediata. |
| Professionista servizi con costi medi (~20-25%) | Ricavi stabili entro 85.000; spese personale contenute. Coefficiente spesso 78% per servizi professionali (verifica tabella ATECO). | Confronta: forfettario “sconta” costi al 22% implicito; se i costi reali salgono oltre, ordinario può vincere con IRPEF + detrazioni. | Se prevedi investimenti con molta IVA, valuta ordinario per recupero IVA. Opzioni vincolate in genere per 3 anni. |
| Impresa con costi alti (≥40%) e acquisti con molta IVA | Nessun limite di ricavi per l’ordinario; IVA ordinaria applicata. Per forfettario i costi alti non sono deducibili puntualmente. | Ordinario: imponibile = ricavi – costi – contributi; recuperi l’IVA su acquisti. IRPEF a scaglioni con detrazioni applicabili. | Resta in ordinario finché i costi elevati persistono. Attenzione alle scritture contabili e agli adempimenti IVA periodici. |
| Ricavi 90.000 (tra 85.000 e 100.000) | Superata soglia 85.000: permanenza fino a fine anno, uscita dal forfettario dall’anno successivo. Fonte: Legge 197/2022. | Fino a fine anno: imposta sostitutiva sul reddito forfettario. Dall’anno dopo: IRPEF progressiva e IVA. | Prepara passaggio di regime entro inizio anno successivo. Aggiorna software e prezzi per l’IVA. |
| Ricavi 120.000 (sopra 100.000) | Uscita immediata dal forfettario nello stesso anno del superamento. Applichi IVA e regime ordinario dal momento del superamento. | Pro quota anno: prima parte forfettaria, dopo il superamento applichi IVA e regole ordinarie. Serve ricalcolo puntuale. | Comunicazioni tempestive all’Agenzia delle Entrate, gestione IVA dal momento di uscita, fatturazione corretta per il periodo residuo. |
FAQ
1) Come capisco la “soglia di convenienza” tra forfettario 15% e ordinario se ho spese importanti?
Usa un approccio per passaggi. Primo: stima i ricavi e i costi deducibili realistici. Se offri servizi professionali e il tuo coefficiente è 78%, il forfettario “riconosce” implicitamente costi pari al 22% dei ricavi. Se i tuoi costi reali superano stabilmente il 22-30% e hai anche detrazioni personali (familiari a carico, detrazioni per lavoro, bonus edilizi), l’ordinario diventa spesso più efficiente. Secondo: calcola entrambe le imposte con i tuoi dati.
Formula rapida: Forfettario = [(Ricavi x coefficiente) – Contributi] x 15% (o 5%). Ordinario = IRPEF a scaglioni su (Ricavi – Costi – Contributi – Deduzioni) – Detrazioni + Addizionali. Terzo: considera IVA. Se compri molto con IVA, in ordinario recuperi l’IVA e migliori il cash flow. Quarto: se sei nei primi 5 anni e puoi applicare il 5%, il forfettario spesso vince fino a quando i costi non diventano molto alti. Fonti normative: Legge 190/2014 (Normattiva) e TUIR (DPR 917/1986).
2) Come incidono i contributi INPS nel confronto tra regimi?
I contributi hanno due effetti. Primo: determinano un costo autonomo, da sommare al carico fiscale. Secondo: sono deducibili dal reddito in entrambi i regimi. In forfettario li sottrai dal reddito forfettario prima di applicare il 5%/15%. In ordinario li sottrai dall’imponibile IRPEF. L’aliquota contributiva dipende dalla gestione previdenziale: Gestione Separata (professionisti senza cassa), artigiani/commercianti con minimali e aliquote proprie, oppure casse professionali con regolamenti dedicati.
Le aliquote e i minimali si aggiornano di anno in anno con circolari INPS e fonti del Ministero del Lavoro. Prima di decidere, stima con precisione i contributi dovuti nella tua gestione. Una differenza contributiva significativa può ribaltare la convenienza tra regimi, soprattutto per chi versa minimali elevati a prescindere dal reddito.
3) Cosa succede se supero 85.000 euro o 100.000 euro in corso d’anno?
Tra 85.000 e 100.000: resti nel forfettario fino al 31 dicembre, poi dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario e applichi l’IVA. Sopra 100.000: esci immediatamente nello stesso anno. Dal momento del superamento devi applicare l’IVA e le regole ordinarie per il periodo residuo. Questo implica un’attenzione speciale alla fatturazione e al momento in cui incassi e fatturi.
La base normativa è nella Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In pratica conviene monitorare mensilmente i ricavi: se vedi che supererai i 100.000, prepara per tempo prezzi, preventivi, contratti e sistemi contabili, perché dovrai addebitare l’IVA a partire dal superamento, evitando errori in fattura.
4) Nel forfettario posso dedurre spese auto, trasferte, software e altre spese tipiche?
Nel forfettario non deduci i costi analiticamente. Il legislatore ha già “incorporato” una percentuale di costi nel coefficiente di redditività. Quindi auto, trasferte, software, corsi, utenze e altri costi non incidono singolarmente sull’imponibile fiscale. Fanno eccezione i contributi previdenziali, che puoi sempre dedurre. Questo semplifica, ma penalizza chi ha spese alte e regolari.
Se invece conti su investimenti importanti (auto strumentale, attrezzature, licenze costose) e molte spese ricorrenti, l’ordinario ti permette di dedurre i costi secondo le regole del TUIR e di recuperare l’IVA sugli acquisti. Valuta anche la gestione del parco auto (uso promiscuo, percentuali di deducibilità) che in ordinario è regolata in modo specifico dal TUIR e dal DPR IVA 633/1972.
5) Quali sono gli adempimenti chiave: fatturazione elettronica, IVA e ritenute nel 2026?
Fatturazione elettronica: dal 2024 anche i contribuenti in forfettario sono tenuti alla FE. Prepara il canale (SDI), gestisci codici destinatario/PEC e la conservazione. Riferimento: DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. IVA: in forfettario non applichi IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti; apponi la dicitura di non applicazione del tributo prevista dalla norma. In ordinario gestisci liquidazioni periodiche, registri, dichiarazione IVA e split payment quando applicabile.
Ritenute: i forfettari non subiscono ritenuta d’acconto e lo indicano in fattura. In ordinario, se lavori con sostituti d’imposta, potresti subire ritenute d’acconto che riducono l’imposta da versare in dichiarazione. Attenzione anche alla marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Fonti utili: Agenzia delle Entrate per prassi e modulistica; DPR 322/1998 per dichiarazioni; Legge 190/2014 per forfettario; DPR 633/1972 per IVA; TUIR per deduzioni e detrazioni.
