Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Conviene il forfettario se hai costi bassi e incassi entro 85.000 euro; conviene l’ordinario se hai costi elevati o devi detrarre l’IVA. Valuta anche contributi, investimenti e cause ostative.
- Forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up), niente IVA in fattura, reddito calcolato con coefficiente di redditività. Riferimento: Legge 190/2014 e successive modifiche.
- Ordinario: IRPEF a scaglioni + addizionali, IVA con detrazione sugli acquisti, deduzione costi effettivi. Riferimento: DPR 917/1986 e DPR 633/1972.
- Soglia forfettario: fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno. Riferimento: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Regimi fiscali: definizioni chiare e quadro normativo
Che cos’è il regime forfettario
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Paghi un’imposta fissa sul reddito calcolato in modo “forfettario”. Forfettario significa che il fisco presume i tuoi costi usando un coefficiente standard.
Reddito imponibile = ricavi/compensi x coefficiente di redditività. Il coefficiente dipende dall’attività ATECO. Ad esempio, molti professionisti usano 78%. Commercianti e artigiani usano, in media, percentuali più basse (esempi frequenti: 40% o 67%).
Sull’imponibile paghi un’imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. Imposta sostitutiva significa che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Applichi la marca da bollo da 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro. Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Riferimenti: Legge 190/2014, Legge 145/2018, Legge 197/2022; DL 36/2022 e provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Requisito principale: ricavi/compensi non oltre 85.000 euro nell’anno. Se superi 100.000 euro, esci dal regime subito, con IVA dovuta dal momento del superamento. Se stai tra 85.001 e 100.000, esci dall’anno successivo. Fonte normativa: Normattiva – Legge 197/2022.
Cause ostative principali al forfettario
Non puoi usare il forfettario se applichi regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura). Se possiedi, direttamente o indirettamente, quote di società con attività riconducibile alla tua, puoi essere escluso. Se fatturi in modo prevalente all’ex datore di lavoro (nell’anno o nei due precedenti), rischi l’esclusione. Riferimenti: Legge 190/2014, commi 57 e seguenti, come modificati.
Nota pratica: non esiste più un tetto alle spese per dipendenti o collaboratori per accedere al forfettario. Quel limite valeva in versioni storiche del regime, oggi superate.
Che cos’è il regime ordinario
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni progressivi, più addizionali regionali e comunali. Progressivo significa che l’aliquota cresce con il reddito. Gli scaglioni e le detrazioni sono fissati ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate.
Reddito imponibile = ricavi/compensi – costi deducibili – contributi previdenziali. Qui contano i costi reali. Se spendi molto, il reddito scende e paghi meno imposte. Riferimento generale: DPR 917/1986 (TUIR) e DPR 600/1973.
Gestisci l’IVA in modo ordinario: addebiti l’IVA in fattura e detrai l’IVA sugli acquisti. Questo aiuta se fai investimenti importanti. Riferimento: DPR 633/1972 (IVA).
Come si calcola la convenienza: metodo pratico
Passo 1: stima corretta di ricavi e costi
Fai un budget realistico per l’anno: ricavi attesi, costi ricorrenti, investimenti. Includi canoni software, attrezzature, consulenze, affitti, auto, formazione. Aggiungi i contributi previdenziali, che sono deducibili.
Passo 2: imponibile in forfettario
Imponibile = ricavi x coefficiente di redditività. Se sei un professionista con coefficiente 78% e incassi 25.000 euro, imponibile = 19.500 euro. Imposta = 15% o 5% se start-up. Non consideri i costi reali, tranne i contributi per alcune valutazioni di cassa.
Passo 3: imponibile in ordinario
Imponibile = ricavi – costi deducibili – contributi. Con ricavi 25.000 e costi 10.000, imponibile = 15.000. Applichi gli scaglioni IRPEF dell’anno e le addizionali. L’IVA non incide sull’IRPEF, ma impatta la liquidità.
Esempi numerici semplici (senza contributi, per confronto secco)
Ipotesi A: ricavi 25.000; costi 10.000.
Forfettario (coeff. 78%): imponibile 19.500; imposta 5% (start-up) = 975. Ordinario: imponibile 15.000; prima aliquota IRPEF (esempio) 23% = 3.450. Qui il forfettario conviene molto.
Ipotesi B: ricavi 25.000; costi 22.000.
Forfettario (coeff. 78%): imponibile 19.500; imposta 5% = 975. Ordinario: imponibile 3.000; prima aliquota 23% = 690. Con costi molto alti, l’ordinario vince nonostante l’aliquota.
Nota importante: includi nei tuoi conti le addizionali IRPEF, eventuali detrazioni e i contributi. Questi elementi possono spostare la convenienza.
Regola decisionale rapida
Se vuoi una scelta in 60 secondi
Se il rapporto costi/ricavi è basso (circa sotto il 30%), il forfettario di solito conviene. Perché il coefficiente copre bene i costi presunti e l’imposta è piatta.
Se il rapporto costi/ricavi è alto (sopra il 55–60%), l’ordinario tende a vincere. Perché deduci i costi effettivi e scendi negli scaglioni più bassi.
Se prevedi investimenti con IVA importante (attrezzature, auto strumentali, arredi), l’ordinario guadagna terreno grazie alla detrazione dell’IVA e alla deduzione degli ammortamenti.
Se stimi ricavi stabili entro 85.000 e non hai cause ostative, il forfettario è semplice e prevedibile. Se rischi di superare spesso 85.000 o sforare 100.000, l’ordinario evita cambi di regime in corsa.
Se sei start-up e rispetti i requisiti del 5% per 5 anni, il forfettario è spesso imbattibile, salvo costi davvero elevati.
Contributi previdenziali: impatto sulla scelta
Professionisti senza Cassa (Gestione Separata INPS)
Versi contributi come percentuale dei compensi. Sono deducibili dal reddito. In forfettario verserai contributi sul reddito forfettario? No: per la Gestione Separata il contributo si calcola sui compensi effettivi, ma resta deducibile in dichiarazione. Verifica sempre con l’INPS e con le istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Artigiani e commercianti (INPS artigiani/commercianti)
Paghi contributi fissi minimi, più una quota percentuale oltre il minimale. In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi (prevista dalla Legge 190/2014 e atti INPS). I contributi sono deducibili in entrambi i regimi.
Perché conta? Perché i contributi riducono l’imponibile in ordinario e impattano la cassa in forfettario. Inseriscili sempre nel tuo calcolo di convenienza.
Adempimenti, scadenze e operatività
Fatturazione elettronica ed esterometro
L’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Riferimento: DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per le operazioni con l’estero si usano documenti elettronici specifici (autofatture e integrazioni via SDI). Non serve il vecchio “esterometro” come comunicazione separata se transiti in SDI.
Liquidazioni IVA
Nel forfettario non liquidi l’IVA. Nell’ordinario liquidi l’IVA mensilmente o trimestralmente e presenti la dichiarazione IVA annuale.
Dichiarazioni e versamenti
Saldo e acconto imposte si pagano in estate e in autunno, secondo il calendario pubblicato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. In ordinario versi IRPEF e addizionali; in forfettario versi l’imposta sostitutiva. I contributi seguono le regole INPS di gestione.
Start-up al 5%: regole essenziali
Chi può avere il 5% per 5 anni
Tre condizioni chiave, in sintesi pratica: non hai esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa simile; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente; se subentri, i ricavi del dante causa restano nei limiti. Fonte: Legge 190/2014, commi 65 e seguenti, istruzioni Agenzia delle Entrate.
Se rispetti i requisiti, l’imposta scende al 5% per i primi 5 anni. Scaduti i 5 anni, torni al 15% se resti nel regime.
Casi particolari e uscita dal forfettario
Superamento soglie
85.001–100.000 euro: resti nel forfettario fino a fine anno, esci l’anno dopo. Oltre 100.000 euro: esci subito e applichi l’IVA dal momento del superamento. Riferimento: Legge 197/2022, documentazione MEF e Agenzia delle Entrate.
Ex datore di lavoro e controllo in società
Se fatturi prevalentemente all’ex datore di lavoro (anno in corso o due precedenti), il forfettario può non spettare. Se controlli una società con attività riconducibile, pure. Valuta attentamente per evitare contestazioni. Riferimenti: Legge 190/2014 e modifiche.
Tabella di confronto: scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti/limiti | Calcolo e imposte chiave | Tempistiche/uscita |
|---|---|---|---|
| Professionista con costi bassi (25.000 ricavi, costi 10.000) | Forfettario: ricavi ≤ 85.000; nessuna causa ostativa | Forfettario: 25.000 x 78% = 19.500; imposta 5%/15%. Ordinario: 25.000 – 10.000 = 15.000; IRPEF a scaglioni | Se resti entro 85.000, prosegui. Se superi 100.000, uscita immediata |
| Professionista con costi alti (25.000 ricavi, costi 22.000) | Entrambi i regimi possibili | Forfettario: imponibile 19.500; imposta 5%/15%. Ordinario: imponibile 3.000; IRPEF bassa su base ridotta | Scegli ordinario per dedurre costi; puoi rientrare in forfettario l’anno successivo se rispetti i requisiti |
| Commerciante con investimenti IVA importanti | Forfettario: ragiona sulla perdita della detrazione IVA. Ordinario: pieno diritto a detrazione IVA | Ordinario: detrai IVA su beni strumentali e ammortizzi il costo; Forfettario: niente detrazione IVA | Se prevedi investimenti pluriennali, ordinario spesso più conveniente per più anni |
| Start-up che rispetta i requisiti 5% | Nessuna attività simile negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; subentro con limiti ricavi | Forfettario: imposta 5% per 5 anni; contabilità e IVA semplificate | Trascorsi 5 anni passi al 15% se resti nel regime; verifica soglie ogni anno |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra forfettario e ordinario su tasse e IVA?
Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva sul reddito calcolato con un coefficiente standard. Non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. La contabilità è più semplice e i costi reali non contano nel calcolo dell’imponibile. Nel regime ordinario paghi l’IRPEF progressiva e le addizionali sul reddito reale (ricavi meno costi e contributi). Applichi l’IVA in fattura e la detrai sugli acquisti. Se compri beni strumentali con molta IVA, l’ordinario ti aiuta a recuperarla. Le basi giuridiche sono nel DPR 917/1986 per l’IRPEF, nel DPR 633/1972 per l’IVA e nella Legge 190/2014 per il forfettario.
Come incidono i contributi INPS nella scelta del regime?
I contributi sono sempre deducibili dal reddito, quindi riducono l’imponibile su cui calcoli le imposte. Per i professionisti senza Cassa (Gestione Separata) i contributi si calcolano sui compensi effettivi; per artigiani e commercianti i contributi includono una parte fissa minima, poi una percentuale sul reddito eccedente. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% per artigiani e commercianti, secondo la disciplina introdotta dalla Legge 190/2014 e atti INPS. Se i contributi sono molto alti, in ordinario l’effetto deduttivo può essere più visibile perché deduci anche altri costi. Nella tua analisi inserisci sempre: contributi stimati, eventuale riduzione, tempistiche di versamento e cassa disponibile.
Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro durante l’anno in forfettario?
Tra 85.001 e 100.000 euro: resti in forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro: esci subito e applichi l’IVA dal momento in cui superi la soglia, con obblighi IVA immediati. La regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022, confermata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Pianifica i contratti a fine anno e monitora gli incassi effettivi (principio di cassa) per evitare fuoriuscite non volute. Se prevedi di superare spesso le soglie, l’ordinario può essere più lineare.
Posso passare dall’ordinario al forfettario e quando conviene farlo?
Sì, se rispetti i requisiti del forfettario e non hai cause ostative. La scelta si fa di norma a inizio anno, con effetti per tutto l’anno solare. Conviene se stimi ricavi entro 85.000, costi bassi rispetto ai ricavi e nessuna esigenza forte di detrarre l’IVA. Fai attenzione alle rimanenze, ai beni strumentali e ai contratti in corso: il passaggio può avere effetti su IVA e deduzioni. Verifica le regole operative dell’Agenzia delle Entrate e, se sei artigiano o commerciante, coordina il passaggio con l’INPS per eventuali opzioni contributive. Le basi sono nelle norme del forfettario (Legge 190/2014) e nelle prassi dell’Agenzia.
Chi può applicare l’aliquota al 5% per i primi 5 anni in forfettario?
Puoi applicarla se: non hai svolto nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile a quella avviata; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo (salvo praticantato obbligatorio); se subentri a un altro titolare, i suoi ricavi rispettano i limiti del forfettario. La durata massima è 5 anni, poi passi al 15% se resti nel regime. Queste condizioni derivano dall’articolo 1, commi 65 e seguenti, della Legge 190/2014, consultabili su Normattiva e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate. Valuta sempre la tua storia professionale per non perdere l’agevolazione in caso di controllo.
Fonti normative e istituzionali utili (solo citazioni testuali, senza link)
Riferimenti principali
Normattiva – Legge 190/2014, art. 1, commi 54–89 (regime forfettario) e successive modifiche; Legge 145/2018; Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000 e uscita). DPR 917/1986 (TUIR) per IRPEF e reddito d’impresa/lavoro autonomo. DPR 633/1972 (IVA). DL 36/2022 (fatturazione elettronica). Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Circolari INPS su contribuzione artigiani/commercianti e Gestione Separata. Ministero dell’Economia e delle Finanze per scaglioni e addizionali.
