Regime forfettario al 5%: si applica fino ai 35 anni compiuti?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Se sei in regime forfettario al 5% e compi 35 anni, non cambia nulla: l’aliquota start-up non dipende dall’età, ma dai requisiti di legge.

  • L’aliquota al 5% dura 5 periodi d’imposta, se rispetti le condizioni “start-up” previste dalla legge.
  • Il forfettario richiede ricavi/compensi entro 85.000 euro e altre cause di accesso/esclusione specifiche.
  • Il limite dei 35 anni riguardava il vecchio “regime dei minimi”, ormai abolito.

Perché compiere 35 anni non cambia il tuo forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). Questa norma ha sostituito il precedente “regime dei minimi”.

Nel regime forfettario non esiste alcun vincolo anagrafico. La tassazione al 5% per le nuove attività dipende solo da requisiti oggettivi. Non c’è un “taglio” al compimento dei 35 anni.

Il fraintendimento nasce dal vecchio regime dei minimi (D.L. 98/2011, art. 27), che prevedeva un limite d’età. Con l’arrivo del forfettario, quel limite è stato eliminato.

Base normativa di riferimento e aggiornamenti

La cornice normativa è la seguente: Legge 190/2014 (commi 54-89) per struttura e aliquote; Legge 145/2018 per l’ampliamento dei requisiti e soglie; Legge 197/2022 per l’innalzamento a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 euro in corso d’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con circolari e risoluzioni, tra cui la circolare 10/E del 2016 e la circolare 9/E del 2019, utili per interpretare requisiti e cause di esclusione.

Verifica sempre gli ultimi aggiornamenti su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di decidere. Le regole si applicano per periodi d’imposta e subiscono modifiche nel tempo.

Requisiti per l’aliquota 5% “start-up” nel forfettario

Che cos’è l’aliquota al 5%

L’aliquota al 5% è un’imposta sostitutiva ridotta per chi inizia una nuova attività. Dura per l’anno di avvio e i quattro successivi. In totale, 5 periodi d’imposta.

È prevista dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 65 (fonte: Normattiva). Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.

Condizione 1: non prosecuzione della stessa attività

Non devi proseguire la stessa attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. Eccezione: praticantato obbligatorio (esempio avvocati, notai, medici). Il praticantato è il periodo formativo richiesto per alcune professioni.

Se riapri la stessa attività verso lo stesso committente, l’Agenzia può vedere una “mera prosecuzione”. In quel caso perdi il diritto al 5% ma puoi restare al 15% se rispetti il resto.

Condizione 2: niente attività autonoma nei tre anni precedenti

Non devi aver esercitato attività di impresa, arte o professione nei tre anni prima dell’apertura. Se avevi la partita IVA ma non hai mai operato, non hai esclusioni automatiche.

Conta l’attività effettiva. La sola apertura, senza fatture e senza operazioni, di per sé non basta a escluderti.

Condizione 3: subentro in attività altrui con ricavi “contenuti”

Se prosegui un’attività svolta da un altro soggetto, questa deve avere avuto ricavi/compensi non superiori alla soglia prevista per il forfettario. Dal 2023 la soglia è 85.000 euro annui.

La ratio è semplice: il 5% si applica a vere micro-startup, non a rami d’azienda già grandi.

Durata e decorrenza

I 5 periodi d’imposta si contano dall’anno di inizio. Se apri a novembre, quello è il primo anno. Dopo i 5 anni, passi al 15% se resti nel forfettario.

Se perdi i requisiti “start-up” prima della fine, l’anno dopo applichi il 15%. L’uscita non è legata all’età.

Requisiti generali del regime forfettario

Soglia di ricavi/compensi e uscita immediata

Per accedere e restare nel forfettario i ricavi/compensi non devono superare 85.000 euro annui (Legge 197/2022). Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito dal regime con obbligo IVA dal mese successivo.

Questo meccanismo serve a evitare che restino nel forfettario attività ormai medio-grandi.

Altre cause di esclusione

Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali (per esempio agenzie di viaggio). Trovi l’elenco nella Legge 190/2014, comma 57.

Non puoi far parte di società di persone o associazioni in partecipazione. Sono incompatibili con il forfettario.

Attenzione alle quote in S.r.l.: se possiedi, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua, e la controlli, scatta l’esclusione.

Rapporto con il lavoro dipendente

Se nel periodo precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, di regola sei escluso. Se il rapporto di lavoro è cessato, puoi rientrare. Controlla sempre le eccezioni in base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Al giugno 2026, il limite di riferimento resta 30.000 euro salvo diverse disposizioni future. Verifica su Normattiva e sul portale dell’Agenzia.

Principio di cassa e coefficienti

Il forfettario segue il principio di cassa. Tassi il reddito quando incassi, non quando emetti la fattura. È una regola semplice ma fondamentale.

Il reddito si calcola con un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Questo coefficiente “stima” i costi. Non deduci le spese analitiche, salvo contributi previdenziali.

Cosa succede quando compi 35 anni

Niente. L’aliquota al 5% non dipende dall’età. Conta solo se mantieni i requisiti oggettivi. Dopo 5 anni, passi al 15% se resti in forfettario.

Il riferimento anagrafico appartiene al vecchio regime dei minimi. Non si applica al forfettario dal 2015 in poi.

Regola decisionale rapida

Domande sì/no per capire se hai diritto al 5%

1) Hai già svolto nei 3 anni precedenti la stessa attività autonoma? Se sì, niente 5%. Se no, vai alla domanda 2.

2) La tua nuova attività è la mera prosecuzione del tuo lavoro da dipendente verso lo stesso cliente? Se sì, niente 5% (salvo praticantato obbligatorio). Se no, vai alla domanda 3.

3) Prosegui un’attività altrui? Se sì, i ricavi dell’anno prima erano entro 85.000 euro? Se superavano, niente 5%. Se entro, puoi avere il 5%.

4) Rispetti i requisiti generali del forfettario (soglie, esclusioni, partecipazioni)? Se sì, applichi il 5% per massimo 5 anni. Se no, non puoi accedere al regime o applichi il 15%.

Adempimenti e tempistiche operative

Apertura e indicazioni iniziali

Apri la partita IVA con modello AA9/12 e indichi il regime forfettario. Scegli il codice ATECO coerente. Valuti la gestione previdenziale corretta.

Non serve una “domanda” a parte per il 5%. La condizione risulta dai requisiti. Si applica in dichiarazione e nei versamenti.

Fatturazione e IVA

Emetti fatture senza IVA e con dicitura di non applicazione per regime forfettario. Applichi la rivalsa INPS solo se prevista per la tua gestione. Conservi i documenti e tieni un registro incassi.

Dichiarazioni e versamenti

Paghi l’imposta sostitutiva con acconti e saldo. Compili il quadro LM in dichiarazione dei redditi. Deduce i contributi previdenziali versati.

Controlla gli acconti. Un errore può generare interessi e sanzioni. Le scadenze seguono il calendario fiscale annuale.

Monitoraggio soglie e passaggio al 15%

Monitora ricavi per non superare 85.000 e 100.000. Dopo 5 anni di 5%, dal sesto applichi il 15% se resti nel regime.

Se il primo anno è parziale, comunque conta come “1 su 5”. Segnalo le finestre temporali nel tuo scadenzario.

Errori comuni e casi particolari

Sbagliare la natura della prosecuzione

Se fatturi soprattutto al tuo ex datore di lavoro svolgendo la stessa mansione, l’Agenzia può contestare la “mera prosecuzione”. Il 5% salta. Servono nuovi mercati o nuove attività reali.

P.IVA pregressa mai usata

Avere avuto una partita IVA non attiva può non escluderti. Conta l’esercizio effettivo. Tuttavia, valuta attentamente ogni documento emesso e le operazioni svolte. Conserva le prove.

Partecipazioni societarie

Quote in società di persone escludono dal forfettario. Quote in S.r.l. sono compatibili solo se non controlli la società e l’attività non è riconducibile alla tua. Analizza l’oggetto sociale.

Limite redditi da lavoro dipendente

Se superi 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e il rapporto prosegue, non puoi restare nel forfettario l’anno successivo. Se il rapporto è cessato, puoi rientrare. Verifica le eccezioni dati i chiarimenti ufficiali.

Vecchi minimi e nuova apertura

Se eri nei “minimi”, il limite dei 35 anni non si applica più. Ma per avere il 5% devi rispettare di nuovo i requisiti “start-up”. In genere, avendo già esercitato, non li rispetti.

Scenario Requisiti chiave da verificare Esito fiscale Tempistiche e controlli
Compi 35 anni durante il 5% Nessun requisito anagrafico nel forfettario. Verifica solo i requisiti oggettivi e le soglie. Nessun effetto. Continui al 5% fino a fine quinquennio, poi 15%. Conta gli anni di attività: 5 periodi d’imposta al 5%, dal sesto 15%.
Prosecuzione del lavoro da dipendente verso lo stesso committente Evita la “mera prosecuzione”. Eccezione solo per praticantato obbligatorio. Niente 5%. Puoi restare al 15% se rispetti i requisiti forfettari generali. Valuta i contratti prima di aprire. Documenta il cambio di mansioni/mercato.
Hai avuto P.IVA nei 3 anni precedenti ma non hai mai operato “Esercizio” effettivo assente. Prova assenza di fatture e attività. Il 5% resta possibile se non hai esercitato l’attività. Raccogli evidenze. Indica il 5% in dichiarazione e versa l’imposta sostitutiva.
Subentro in attività altrui Ricavi del cedente entro 85.000 euro l’anno precedente. Niente mera prosecuzione vietata. 5% applicabile se tutte le condizioni sono rispettate. Chiedi al cedente dati dei ricavi. Conserva documenti di cessione/subentro.

FAQ

1) Se compio 35 anni durante il quinquennio al 5%, perdo l’aliquota agevolata?

No. L’età non conta nel forfettario. L’aliquota al 5% dipende solo dai requisiti “start-up” della Legge 190/2014. Se li mantieni, resti al 5% per 5 periodi d’imposta a partire dall’anno in cui hai iniziato l’attività. Dopo, se non cambi regime, applichi il 15%. Il mito dei 35 anni deriva dal vecchio “regime dei minimi”, ormai abrogato. Per sicurezza, controlla ogni anno ricavi, partecipazioni societarie, regimi IVA speciali e il tuo rapporto di lavoro dipendente. Questi elementi possono farti uscire dal forfettario o farti perdere il 5% l’anno successivo, non l’età.

2) Posso avere il 5% se apro la partita IVA e lavoro per il mio ex datore?

Di norma no, perché si configura “mera prosecuzione”. La legge consente il 5% solo se l’attività non continua quella svolta prima come dipendente o autonomo verso lo stesso committente. L’eccezione esiste per il praticantato obbligatorio. Se cambi davvero attività, mercato, contenuto professionale e clientela, puoi difendere la tesi della non prosecuzione. Ma serve sostanza e documentazione. In caso di dubbi, l’Agenzia potrebbe negare il 5% e farti applicare il 15%. Valuta contratti, lettere d’incarico, piano commerciale e marketing per dimostrare una nuova attività autonoma non “derivata”.

3) Ho avuto la P.IVA tre anni fa ma non ho mai fatturato: posso accedere al 5%?

Sì, se non hai effettivamente esercitato. La condizione legale guarda l’esercizio concreto, non la sola apertura. Se non hai emesso fatture, non hai svolto operazioni e non risulta attività, il 5% resta possibile. Conserva prove: visure storiche, dichiarazioni a zero, PEC con il consulente, documenti che mostrano assenza di operazioni. Se invece risultano fatture o incassi, l’esercizio c’è stato e il requisito “nessuna attività nei tre anni precedenti” viene meno. In quel caso, potrai entrare in forfettario al 15% se rispetti le altre condizioni.

4) Quali sono oggi le soglie principali del forfettario e cosa succede se le supero?

La soglia principale è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se resti entro la soglia, mantieni il forfettario. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, di norma uscirai l’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno, scatta l’uscita immediata con obbligo IVA dal mese successivo. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022. Ricorda che il conteggio segue il principio di cassa: rileva quando incassi. E che la tua aliquota (5% o 15%) è un’imposta sostitutiva calcolata sul reddito determinato forfetariamente con il tuo coefficiente ATECO, al netto dei contributi previdenziali versati.

5) Il limite dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente è cambiato? Come incide?

Ad oggi, la regola di riferimento resta la soglia di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati del periodo precedente. Se la superi e il rapporto di lavoro prosegue, non puoi applicare il forfettario l’anno successivo. Se il rapporto è cessato entro l’anno, puoi restare nel forfettario. Questa condizione rientra tra le cause di esclusione della Legge 190/2014. Le interpretazioni operative sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate in varie circolari. Verifica sempre la tua situazione concreta: valore della RAL, premi, TFR, cessazione o conversione del rapporto. E controlla su Normattiva e sul sito dell’Agenzia se ci sono aggiornamenti per i periodi d’imposta 2026 e successivi.

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