Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In generale, conviene il forfettario se hai costi bassi e ricavi entro 85.000 euro; conviene l’ordinario se hai costi alti, molte detrazioni personali o superi stabilmente le soglie.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up) su reddito calcolato con coefficiente di redditività; niente IVA e ritenute. Soglia 85.000 euro; uscita immediata IVA oltre 100.000.
- Regime ordinario: IRPEF a scaglioni più addizionali; deduci costi reali e contributi; IVA dovuta. Per professionisti si applica il principio di cassa; per imprese il principio di competenza.
- Regole speciali: spese per dipendenti/collaboratori nel forfettario entro 20.000 euro lordi; incompatibilità con partecipazioni in società di persone e controllo di Srl riconducibile all’attività.
Quale regime fiscale conviene nel 2026: quadro normativo e logica di scelta
La scelta tra regime forfettario e ordinario incide su imposte, contributi e adempimenti. È una scelta tecnica. Devi partire dalle regole di legge e fare simulazioni.
Le norme base sono: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), come modificata; Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986; D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Consulta il portale Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate per gli aggiornamenti annuali.
Ricorda: le aliquote IRPEF e le detrazioni variano spesso con le Leggi di Bilancio. Nel 2026 verifica sempre scaglioni e detrazioni vigenti sulle fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Definizioni chiare in due righe
Regime forfettario: regole semplificate. Reddito imponibile calcolato con una percentuale fissa (coefficiente di redditività) sui ricavi. Imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up.
Regime ordinario: regole ordinarie. Reddito imponibile calcolato sottraendo costi reali e contributi dai ricavi. Applichi l’IRPEF per scaglioni e le addizionali regionali e comunali. Applichi l’IVA se dovuta.
Requisiti, limiti e cause di esclusione
Regime forfettario: chi può entrare e chi no
Accesso e limiti secondo la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-71, e modifiche successive (Legge 145/2018; Legge 197/2022):
- Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro annui. Se superi 85.000 ma non 100.000, resti nel forfettario per quell’anno ed esci l’anno successivo.
- Uscita immediata oltre 100.000: ai fini IVA l’uscita è immediata dalla fattura che fa superare i 100.000 euro (Legge 197/2022). Per imposte dirette, uscirai dall’anno successivo.
- Spese per personale: il totale per dipendenti, co.co.co. e coadiuvanti (familiare che aiuta in impresa familiare) non deve superare 20.000 euro lordi annui (comma 69).
- Incompatibilità: no forfettario se partecipi a società di persone/associazioni o se controlli Srl che svolge attività riconducibile alla tua e fatturi prevalentemente a essa. Attenzione anche ai rapporti prevalenti con l’ex datore di lavoro degli ultimi due anni.
- Residenza: non residenti esclusi, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
Aliquota agevolata start-up al 5% per i primi 5 anni (comma 65) se:
- non hai esercitato attività nei tre anni precedenti;
- l’attività non prosegue quella svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria);
- se prosegui attività altrui, i ricavi del precedente soggetto rispettavano i limiti.
Regime ordinario: quando è inevitabile o preferibile
Resti o passi all’ordinario se non rientri o esci dal forfettario. È preferibile se hai costi elevati, investimenti importanti o vuoi sfruttare molte detrazioni IRPEF (familiari a carico, interessi mutuo, spese sanitarie). Normativa di riferimento: D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.P.R. 633/1972 (IVA).
Come si calcolano le imposte nei due regimi
Forfettario: formula pratica
Reddito imponibile = Ricavi/compensi x coefficiente di redditività – contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.
Imposta = 15% (o 5% start-up) sul reddito imponibile. L’imposta è sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP. Niente IVA sulle fatture (salvo superamento immediato 100.000). Non applichi ritenute d’acconto. Marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro.
I coefficienti dipendono dal codice ATECO (Allegato 4, Legge 190/2014 e successive modifiche). Molte attività professionali usano il 78%. Verifica sempre il tuo coefficiente specifico.
Ordinario: logica di calcolo
Reddito imponibile = Ricavi – Costi deducibili – Contributi previdenziali. Per i professionisti vale il principio di cassa (tassi solo su incassi effettivi). Per le imprese vale il principio di competenza (ricavi/costi quando maturano).
IRPEF: applichi gli scaglioni progressivi in vigore nell’anno più le addizionali regionali e comunali. Applichi l’IVA con liquidazioni periodiche e detrai l’IVA sugli acquisti.
IRAP: per persone fisiche imprenditori e professionisti è esclusa dal 2022 (Legge 234/2021). Controlla sempre le eventuali eccezioni territoriali.
Contributi previdenziali: cosa cambia tra forfettario e ordinario
I contributi si calcolano a prescindere dal regime fiscale. Dipendono dalla gestione previdenziale.
- Professionisti senza cassa: INPS Gestione Separata (aliquota aggiornata annualmente dal Ministero del Lavoro/INPS). Contributi interamente deducibili dal reddito.
- Imprese artigiane/commerciali: INPS artigiani e commercianti, con quota fissa e quota sul reddito eccedente il minimale. Per chi è in forfettario, possibile riduzione del 35% su domanda (Legge 208/2015; circolari INPS).
- Professionisti con cassa ordinistica: segui il regolamento della cassa di categoria (Enpam, Inarcassa, Cnpadc, ecc.).
I contributi riducono il reddito imponibile in entrambi i regimi. Nel forfettario non puoi dedurre altri costi, salvo appunto i contributi.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai quella sugli acquisti. Inserisci la dicitura di non applicazione IVA ai sensi della Legge 190/2014. Apponi la marca da bollo dove dovuto.
La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria anche per i forfettari, con le estensioni introdotte dal D.L. 36/2022, convertito nella Legge 79/2022, e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica nel portale dell’Agenzia eventuali esenzioni residue e scadenze.
Nell’ordinario addebiti l’IVA, detrai l’IVA a credito sugli acquisti e presenti liquidazioni e dichiarazione IVA annuale. La contabilità è più strutturata (registri IVA, scritture, inventari per imprese).
Regola decisionale rapida
Se hai costi bassi e ricavi entro soglia
Se i tuoi costi reali sono inferiori alla “quota costi implicita” del tuo coefficiente, il forfettario tende a convenire. La quota costi implicita = 1 – coefficiente di redditività.
Esempio: coefficiente 78% implica costi impliciti 22%. Se i tuoi costi reali sono sotto il 22% dei ricavi, il forfettario è spesso migliore.
Se hai costi alti o investimenti importanti
Se i costi reali superano di molto la quota implicita, l’ordinario può convenire. Dedurrai più costi e detrarrai l’IVA sugli acquisti.
Se hai molte detrazioni personali
Se sfrutti detrazioni IRPEF rilevanti (familiari a carico, mutuo prima casa, bonus edilizi, spese mediche), l’ordinario può ridurre molto l’imposta. Nel forfettario l’imposta è sostitutiva e non si abbatte con queste detrazioni.
Verifica le soglie e le cause di esclusione
Se rischi di superare gli 85.000 euro o sei vicino a 100.000, pianifica. Oltre 100.000 scatta l’uscita immediata ai fini IVA. Valuta anche il limite dei 20.000 euro per collaboratori e le incompatibilità societarie.
Esempio numerico: agente di spettacolo
Dati dell’anno: incassi 50.000 euro; spese 20.000 euro; contributi 10.000 euro. Ipotesi: coefficiente di redditività 78% (verifica il tuo codice ATECO).
Regime ordinario
Reddito imponibile: 50.000 – 20.000 – 10.000 = 20.000.
IRPEF: 20.000 x prima aliquota in vigore = 4.600 euro con aliquota al 23% (verifica gli scaglioni 2026). Vanno poi considerate eventuali detrazioni e addizionali.
Regime forfettario
Reddito imponibile: (50.000 x 78%) – 10.000 = 29.000.
Imposta sostitutiva start-up 5%: 29.000 x 5% = 1.450 euro. Con aliquota ordinaria 15% sarebbe 4.350 euro. Niente addizionali e niente IVA sulle fatture.
Con questi numeri, il forfettario con aliquota al 5% conviene nettamente. Con il 15% la convenienza andrebbe confrontata anche con le detrazioni personali e le addizionali dell’ordinario.
Vantaggi e svantaggi operativi
Forfettario: quando brilla
- Gestione semplice: niente IVA e ritenute, contabilità snella.
- Imposta sostitutiva piatta: spesso minore dei primi scaglioni IRPEF.
- Competitività prezzi verso clienti privati (niente IVA in fattura).
Forfettario: limiti da considerare
- Niente deduzione di costi reali (tranne contributi): se investi molto, può pesare.
- Niente sfruttamento delle detrazioni IRPEF personali sull’imposta sostitutiva.
- Soglie e cause di esclusione stringenti (85.000/100.000; 20.000 collaboratori; incompatibilità).
Ordinario: pro e contro
- Pro: deduci tutti i costi inerenti e detrai l’IVA sugli acquisti; sfrutti le detrazioni IRPEF personali.
- Contro: adempimenti più complessi; liquidazioni IVA; IRPEF progressiva con possibili addizionali alte.
Fonti normative da consultare
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022. Consulta il portale Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
IRPEF e determinazione del reddito: D.P.R. 917/1986 (TUIR). IVA: D.P.R. 633/1972. Fatturazione elettronica: D.L. 36/2022, convertito nella Legge 79/2022, e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi: Legge 335/1995 e circolari INPS; riduzione contributi artigiani/commercianti per forfettari ex Legge 208/2015. Verifica sempre le circolari INPS aggiornate e le note del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti/Limiti | Imponibile: come si calcola | Tasse/Contributi: effetti | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Start-up professionista (coeff. 78%) | Ricavi fino a 85.000; requisiti 5% rispettati; nessuna incompatibilità | Ricavi x 78% – contributi | Imposta 5% sostitutiva; niente addizionali; contributi deducibili | Fatturazione elettronica; marca da bollo; monitoraggio soglie 85k/100k |
| Professionista con costi reali bassi | Costi reali < costi impliciti (1 – coeff.) | Forfettario: forfettario; Ordinario: ricavi – costi – contributi | Forfettario di norma più leggero; niente IVA a debito | Verifica coefficienti Allegato 4 L. 190/2014; controlla incompatibilità |
| Impresa con investimenti importanti | Alti beni strumentali, acquisti con IVA | Ordinario: ricavi – costi – contributi (competenza); IVA a credito | IRPEF per scaglioni ma forte deduzione costi e detrazione IVA | Registri IVA, liquidazioni, inventario; pianificazione ammortamenti |
| Superamento 85.000 ma ≤ 100.000 | Ricavi tra 85.001 e 100.000 | Anno in corso: regole forfettarie | Esci dal forfettario l’anno successivo | Prepara il passaggio all’ordinario e all’IVA dal 1° gennaio successivo |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Fattura che fa passare 100.000 | IVA: ordinario dalla fattura sforante | IVA immediata; imposte dirette forfettarie fino a fine anno | Gestisci fatture “miste” nell’anno; informativa al cliente |
| Collaboratori > 20.000 lordi | Spese personale oltre 20.000 | Perdi requisito forfettario | Dal prossimo anno passi all’ordinario | Riprogetta inquadramenti e budget personale |
FAQ
Qual è la differenza più importante tra forfettario e ordinario ai fini del calcolo delle tasse?
Nel forfettario il reddito imponibile si calcola applicando al totale dei ricavi un coefficiente fisso (coefficiente di redditività) e poi sottraendo solo i contributi previdenziali. Paghi un’imposta sostitutiva piatta (15% o 5%). Non applichi IVA e non versi addizionali IRPEF. Nell’ordinario, invece, calcoli il reddito imponibile sottraendo dai ricavi tutti i costi inerenti e i contributi, e poi applichi l’IRPEF per scaglioni più le addizionali. Nell’ordinario puoi anche fruire di detrazioni personali (familiari a carico, mutuo, spese mediche) che riducono l’imposta. In sintesi: il forfettario semplifica e “forfettizza” i costi, l’ordinario misura i costi reali e consente più leve fiscali.
Come faccio a capire velocemente se il forfettario mi conviene rispetto all’ordinario?
Usa una regola empirica. Prendi il tuo coefficiente di redditività (per molte professioni è 78%). Calcola la quota costi implicita: 1 – coefficiente (esempio: 22%). Se i tuoi costi reali sono inferiori a quella quota dei ricavi, il forfettario tende a convenire. Se sono molto superiori, l’ordinario spesso vince. Considera poi tre correttivi: 1) quante detrazioni IRPEF personali puoi sfruttare in ordinario; 2) quanto IVA a credito recuperi in ordinario su investimenti e acquisti; 3) la tua prospettiva di crescita rispetto alle soglie 85.000/100.000. Fai sempre una simulazione numerica con dati reali e scaglioni IRPEF dell’anno in corso consultando le tabelle dell’Agenzia delle Entrate.
Ho costi elevati per beni e servizi con IVA: quanto pesa nella scelta?
Pesa molto. Nel forfettario non detrai l’IVA sugli acquisti. Perciò l’IVA diventa un costo. Se compri attrezzature, software, servizi marketing e consulenze con IVA rilevante, l’ordinario permette di detrarla e di ammortizzare i beni strumentali. Questo può ribaltare la convenienza, anche se l’aliquota sostitutiva del forfettario sembra bassa. Valuta il ciclo di investimenti dei prossimi 2-3 anni: se sono importanti, partire o passare all’ordinario può essere più saggio. Riferimenti: D.P.R. 633/1972 per l’IVA; D.P.R. 917/1986 per ammortamenti e costi deducibili.
Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di ricavi nel forfettario?
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, mantieni il forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000, l’uscita è immediata ai fini IVA dalla fattura che determina il superamento: da quel momento applichi e versi l’IVA come un ordinario. Per le imposte dirette resti forfettario fino a fine anno, poi esci dal 1° gennaio successivo. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022. È fondamentale monitorare i ricavi mese per mese per evitare errori di fatturazione. Per i dettagli, consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la norma su Normattiva.
Come incidono i contributi INPS nella scelta del regime? Posso ridurli nel forfettario?
I contributi vanno sempre pagati e sono deducibili in entrambi i regimi. La differenza è nelle regole della gestione previdenziale. Se sei iscritto alla Gestione Separata, versi una percentuale sul reddito imponibile previdenziale. Se sei artigiano o commerciante, versi una quota fissa più una percentuale sul reddito eccedente il minimale. In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi artigiani/commercianti (Legge 208/2015), ma la domanda va presentata e rinnovata secondo le istruzioni INPS. Occhio: ridurre i contributi abbassa anche le future prestazioni pensionistiche. Per professionisti con cassa ordinistica valgono i regolamenti della cassa. Verifica sempre con le circolari INPS e il Ministero del Lavoro più recenti.
Se fatturo al mio ex datore di lavoro o controllo una Srl collegata, posso restare nel forfettario?
La normativa prevede limiti antiabuso. Non puoi applicare il forfettario se effettui, in via prevalente, cessioni o prestazioni verso il tuo datore di lavoro attuale o verso datori dei due anni precedenti, o soggetti a loro riconducibili. Inoltre, sei escluso se controlli, direttamente o indirettamente, una Srl che svolge attività riconducibile alla tua e alla quale fatturi in modo prevalente. Queste regole sono indicate nella Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 145/2018. Valuta attentamente i rapporti di fornitura e le partecipazioni societarie prima di aprire o mantenere il forfettario. Una verifica preventiva sulle fonti ufficiali (Normattiva, Agenzia delle Entrate) è sempre consigliabile.
