Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Un architetto in regime forfettario tassa il 78% dei compensi incassati, al netto dei contributi previdenziali, con imposta sostitutiva al 15% o, se ne ha diritto, al 5% per i primi 5 anni.
- Base imponibile: compensi incassati x 78% (principio di cassa), meno contributi previdenziali versati nell’anno.
- Imposta sostitutiva: 15% ordinario; 5% start-up per 5 anni se rispettati i requisiti di legge.
- Previdenza: se iscritto all’Albo versi a Inarcassa; altrimenti alla Gestione separata INPS. I contributi sono deducibili.
Requisiti per il regime forfettario dell’architetto
Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha elevato il limite di accesso a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro.
Puoi accedere se, nell’anno precedente, i tuoi compensi non superano 85.000 euro. Applichi il principio di cassa: contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse e non incassate.
Hai cause di esclusione. Le principali: usare regimi IVA speciali o forfettari ad hoc, essere non residente senza i requisiti, partecipare a società di persone o associazioni professionali, controllare SRL che svolgono attività collegabili alla tua. Queste condizioni sono definite nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014.
Soglie 85.000 e 100.000 euro
Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, resti nel forfettario per quell’anno ed esci dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA dal momento del superamento. Queste regole sono state introdotte dalla Legge 197/2022, che ha modificato la Legge 190/2014.
Aliquota 5% vs 15%: condizioni reali
L’imposta sostitutiva ordinaria è il 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 periodi d’imposta, se rispetti tutte le condizioni dell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014.
I requisiti chiave sono tre. Primo: l’attività è nuova. Non hai esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa riconducibile a quella che avvii, neanche in forma associata o familiare. Secondo: l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente. Terzo: se prosegui un’attività altrui, i ricavi di chi la cede non devono aver superato il limite.
Avere avuto una partita IVA “dormiente” non ti esclude in automatico. Conta se hai davvero esercitato attività riconducibile, con fatturazione o altre prove concrete. La fonte applicabile è la Legge 190/2014, comma 65; le prassi dell’Agenzia delle Entrate aiutano a interpretare i casi particolari.
Calcolo delle tasse passo-passo
Per i professionisti, compreso l’architetto, si usa il coefficiente di redditività del 78% (Allegato 4, Legge 190/2014). Il coefficiente è la quota forfettaria di costi “impliciti” riconosciuta dalla legge.
Segui questi passaggi:
- Individua i compensi incassati nell’anno (principio di cassa: incassi e pagamenti effettivi; fonti: Legge 190/2014 e TUIR, DPR 917/1986).
- Moltiplica per 78%: ottieni il reddito forfettario lordo.
- Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. La base imponibile scende. Fonte: art. 1, comma 64, Legge 190/2014 e art. 10, comma 1, lett. e), TUIR.
- Applica l’imposta sostitutiva: 15% o 5% se hai i requisiti start-up.
Esempio numerico completo
Compensi incassati: 30.000 euro. Reddito forfettario lordo: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Contributi versati nell’anno: 4.000 euro. Base imponibile: 23.400 – 4.000 = 19.400 euro.
Imposta sostitutiva al 5%: 970 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.910 euro. L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP per le attività in forfettario.
Paghi imposta con acconti e saldo. Di norma: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre (riferimento: art. 17, DPR 435/2001 e prassi Agenzia delle Entrate). Eventuali proroghe e rateizzazioni sono definite ogni anno.
Contributi previdenziali: Inarcassa o Gestione separata
Se sei iscritto all’Albo degli Architetti e svolgi attività tipica, versi a Inarcassa. La base normativa delle casse privatizzate è nel D.Lgs. 509/1994 e nei Regolamenti interni. Inarcassa prevede contributo soggettivo su reddito professionale, contributo integrativo (generalmente 4% sul volume d’affari) e contributo di maternità/paternità. Esistono minimi e agevolazioni per i giovani o i neo-iscritti, deliberati annualmente.
Se non sei iscritto all’Albo o svolgi attività non ordinistica, versi alla Gestione separata INPS. L’aliquota è fissata annualmente con circolare INPS e si applica al reddito imponibile. Non ci sono minimali, ma esiste un massimale di reddito. Puoi versare acconti e saldo con F24 alle scadenze fiscali.
Tutti i contributi obbligatori versati (Inarcassa o Gestione separata) sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Le fonti sono l’art. 1, comma 64, Legge 190/2014 e l’art. 10, TUIR.
Fatture, IVA, ritenute e bollo
Nel forfettario non addebiti l’IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti (riferimento: DPR 633/1972, con applicazione delle regole speciali del regime forfettario). Inserisci in fattura le diciture di non applicazione IVA, con riferimento normativo.
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è il DL 36/2022 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Usi il Sistema di Interscambio per inviare e ricevere fatture.
Sulle fatture senza IVA, sopra 77,47 euro, applichi imposta di bollo da 2 euro. La base è il DPR 642/1972 e i provvedimenti MEF. Il bollo si versa con F24 o con addebito periodico, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Di norma non subisci ritenute d’acconto se rilasci a chi ti paga la dichiarazione di appartenenza al forfettario. La base è l’art. 1, comma 67, Legge 190/2014. Inserisci la clausola in fattura.
Regola decisionale rapida
Se i compensi dell’anno precedente sono fino a 85.000 euro, allora puoi restare o entrare nel forfettario. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 in corso d’anno, allora esci l’anno dopo. Se superi 100.000 in corso d’anno, allora esci subito e applichi IVA da quel momento.
Se l’attività è nuova e non hai esercitato attività simile nei 3 anni prima, e non è prosecuzione di lavoro precedente, allora puoi applicare il 5% per 5 anni. Se manca anche uno solo di questi requisiti, allora applichi il 15%.
Se sei iscritto all’Albo e svolgi attività ordinistica, allora versi a Inarcassa. Se non lo sei o svolgi attività non ordinistica correlata, allora versi alla Gestione separata INPS. In tutti i casi, sottrai i contributi versati prima di calcolare l’imposta.
Adempimenti e scadenze operative
Scelta del codice ATECO. Per l’architetto, in genere 71.11.00 (attività degli studi di architettura). La scelta dell’ATECO incide sul coefficiente di redditività (per i professionisti è 78%).
Apertura della partita IVA. Presenti il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, indicando il regime forfettario. Se ti iscrivi all’Albo, comunica l’avvio a Inarcassa secondo il Regolamento.
Fatturazione elettronica. Predisponi PEC e un canale per inviare/ricevere e-fatture via SDI. Applica marca da bollo se dovuta. Inserisci le diciture forfettario (no IVA, no ritenuta se dichiarata).
Versamenti fiscali. Saldo e acconti dell’imposta sostitutiva alle scadenze di giugno e novembre. Contributi previdenziali secondo le regole Inarcassa o INPS. Conserva tutta la documentazione per eventuali controlli.
Fonti ufficiali da consultare
Norme primarie su Normattiva: Legge 190/2014, Legge 197/2022, DPR 917/1986 (TUIR), DPR 633/1972 (IVA), DPR 642/1972 (imposta di bollo), DPR 435/2001 (versamenti). Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Regolamenti Inarcassa e circolari INPS. Per gli aspetti lavoristici, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
| Scenario | Requisiti chiave | Calcolo base imponibile | Aliquote/Contributi | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività simile nei 3 anni; non prosecuzione di lavoro; limiti ricavi rispettati | Compensi incassati x 78% – contributi versati | Imposta 5% per 5 anni; contributi Inarcassa o Gestione separata deducibili | Apertura P.IVA, iscrizione Albo/Inarcassa se dovuta; e-fattura; saldo/ acconti giugno-novembre |
| Attività in corso con aliquota 15% | Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; nessuna causa di esclusione | Compensi x 78% – contributi | Imposta 15%; contributi deducibili | Fatturazione elettronica; imposta di bollo; F24 per imposta e contributi |
| Superi 85.000 ma ≤ 100.000 | Superamento in corso d’anno, ma sotto 100.000 | Fino a fine anno resti forfettario; stesso calcolo | Imposta sostitutiva per l’anno; uscita l’anno successivo | Pianifica passaggio a regime IVA ordinario dall’anno dopo; adempimenti IVA da predisporre |
| Superi 100.000 | Superamento in corso d’anno oltre 100.000 | Fino al superamento, calcolo forfettario; poi regime IVA | Imposta sostitutiva fino al limite; poi IVA e imposte ordinarie | IVA da addebitare subito dal superamento; registri IVA; comunicazioni come da prassi |
| Iscritto all’Albo (Inarcassa) | Attività ordinistica da architetto | Compensi x 78% – (contributi Inarcassa versati) | Contributo soggettivo, integrativo e maternità secondo Regolamento; deducibilità art. 10 TUIR | Acconti e saldo contributi secondo scadenze Inarcassa; dichiarazioni annuali a Cassa |
| Senza Albo (Gestione separata) | Attività non ordinistica riconducibile al design/consulenza | Compensi x 78% – contributi INPS versati | Aliquota fissata da INPS annualmente; deducibilità integrale | Versamenti con F24 a giugno/novembre; monitoraggio massimale |
FAQ
Posso applicare il 5% se ho avuto in passato una partita IVA senza emettere fatture?
Avere avuto una partita IVA “aperta ma inattiva” non ti esclude in automatico dall’aliquota al 5%. La Legge 190/2014 richiede che, nei 3 anni precedenti, tu non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa riconducibile a quella che avvii. Quindi conta l’effettivo esercizio, non solo l’apertura formale. Se non hai fatturato, non hai tenuto una contabilità attiva e non emergono elementi di attività svolta, di norma il requisito si considera rispettato. Resta però il secondo requisito: l’attività non deve essere mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo. E il terzo: se prosegui l’attività di un altro soggetto, i suoi ricavi non devono aver superato il limite. In caso di dubbi specifici, valuta documenti, CV, mansioni pregresse e incarichi per evitare contestazioni. Le fonti sono l’art. 1, comma 65, della Legge 190/2014 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come pianifico saldi e acconti dell’imposta sostitutiva per evitare sorprese di cassa?
Calcola l’imposta dovuta sull’anno in corso usando stime conservative dei compensi e dei contributi previdenziali. Considera che l’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, in due rate uguali, di norma a giugno e a novembre. Se l’anno in corso prevede un calo netto di reddito, puoi ridurre gli acconti con il “metodo previsionale”. Attenzione: se sbagli stima e versi meno del dovuto, potresti pagare interessi. Programma un salvadanaio fiscale: accantona ogni mese una quota di imposta e di contributi sul fatturato incassato. Allinea le scadenze con le rate dei contributi previdenziali (Inarcassa o INPS) per evitare picchi. Verifica ogni primavera eventuali proroghe disposte da provvedimenti annuali. Le basi delle scadenze sono nell’art. 17 del DPR 435/2001 e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come funzionano i contributi Inarcassa nel forfettario e cosa posso dedurre?
Inarcassa prevede contributo soggettivo (percentuale sul reddito professionale), contributo integrativo che addebiti in fattura al 4% sul corrispettivo e contributo di maternità/paternità. Esistono minimi annuali e opzionali piani agevolati per i giovani o i neo-iscritti, deliberati dagli Organi della Cassa. Nel regime forfettario deduci tutti i contributi obbligatori effettivamente versati nell’anno: soggettivo, integrativo e maternità. La deduzione avviene prima dell’imposta sostitutiva e riduce la base imponibile. Le regole discendono dall’art. 1, comma 64, della Legge 190/2014 e dall’art. 10 del TUIR. Ricorda di distinguere tra importi addebitati al cliente in fattura (che aumentano i compensi incassati) e contributi versati a Inarcassa (che poi deduci). Le scadenze e le percentuali sono fissate dal Regolamento Inarcassa e dalle delibere annuali: consultale ogni anno.
Nel forfettario posso dedurre spese come software, coworking, auto o strumenti di disegno?
No, nel forfettario non deduci i costi analitici. La Legge 190/2014 ti riconosce un costo forfettario implicito attraverso il coefficiente di redditività del 78%. Non puoi quindi dedurre singole spese come software, canoni di coworking, carburante o attrezzature. Fanno eccezione solo i contributi previdenziali obbligatori, che sono sempre deducibili. Se sostieni investimenti importanti e prevedi costi elevati ricorrenti, valuta se, dal punto di vista economico, in futuro convenga il regime ordinario. Nel regime ordinario potresti detrarre l’IVA e dedurre i costi reali, ma avresti adempimenti più complessi. Se resti nel forfettario, cura la pianificazione di cassa: imposta di bollo, eventuali software di disegno in abbonamento e spese fisse incidono sui margini, ma non riducono l’imponibile.
Come emetto fatture a PA o a clienti esteri e cosa cambia con ritenute e IVA?
Per la Pubblica Amministrazione usi la fattura elettronica in formato PA con codice univoco. Inserisci la dicitura di non applicazione IVA per regime forfettario. Non subisci ritenuta d’acconto se alleghi la dichiarazione di appartenenza al regime, come da art. 1, comma 67, Legge 190/2014. Per clienti UE ed extra-UE, emetti fattura senza IVA indicando il riferimento normativo. Per servizi generici a soggetti passivi UE si applica il principio del luogo del committente (art. 7-ter, DPR 633/1972) e potresti dover emettere autofattura o integrare in casi particolari. Per servizi a privati esteri, verifica la regola del luogo di tassazione. Iscriversi al VIES può essere necessario per operazioni intracomunitarie. In tutti i casi, resti forfettario: non detrai IVA, ma rispetti gli obblighi formali internazionali. Conserva deleghe e prove di invio SDI. Consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate per i casi specifici transfrontalieri.
Cosa succede se a metà anno supero 85.000 o 100.000 euro di compensi?
Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 nell’anno, concludi l’anno nel forfettario. L’uscita scatterà dall’anno successivo. Preparati al passaggio: dal 1° gennaio applicherai IVA, registrerai le fatture e valuterai la detrazione IVA sugli acquisti. Se invece superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito. Da quel momento addebiti IVA e adotti tutti gli adempimenti del regime ordinario. Le fatture emesse prima del superamento restano senza IVA e tassate con imposta sostitutiva. La norma che regola soglia e uscita immediata è nella Legge 197/2022, che ha modificato i commi della Legge 190/2014. Documenta con precisione la data del superamento e adegua subito la fatturazione per evitare sanzioni.
Quali diciture devo inserire in fattura e come gestisco la marca da bollo?
Inserisci una dicitura del tipo: “Operazione in regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67”. Aggiungi la clausola di esenzione ritenuta solo se hai rilasciato la relativa dichiarazione al committente. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, apponi imposta di bollo da 2 euro. Con la fattura elettronica, il bollo si assolve in modo virtuale e versi periodicamente le somme dovute, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le basi normative sono il DPR 642/1972 per l’imposta di bollo e le regole tecniche dell’e-fattura definite dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF.
