Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: un avvocato può scegliere il regime forfettario se rispetta i requisiti, in primis ricavi/compensi entro 85.000 euro, spese per personale entro 20.000 euro, niente partecipazioni “rilevanti” in società e nessun vincolo con ex datore prevalente.
- Soglia ricavi: 85.000 euro annui; pro-rata il primo anno in base ai mesi di attività; uscita immediata se superi 100.000 euro durante l’anno.
- Imposta sostitutiva: 15% o 5% per 5 anni se “nuova attività”; coefficiente di redditività avvocati 78% (ATECO 69.10.10).
- Cause di esclusione tipiche: lavoro dipendente oltre 30.000 euro, spese per personale/collaboratori oltre 20.000 euro, partecipazioni in società “rilevanti”, prevalenza verso ex datore.
Cos’è il regime forfettario per avvocati nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. Applica un’imposta sostitutiva semplificata. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Non applichi l’IVA in fattura.
La norma base è nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata. La Legge 197/2022 ha alzato la soglia a 85.000 euro e ha introdotto l’uscita immediata sopra 100.000 euro. Puoi verificare i testi consolidati su Normattiva e le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli avvocati il codice ATECO tipico è 69.10.10 “Attività degli studi legali”. Il coefficiente di redditività per le attività professionali è 78%. Coefficiente di redditività significa percentuale dei ricavi che il fisco presume sia “reddito”. Il resto sono “costi figurativi”.
Requisiti di accesso e permanenza
Ricavi/compensi: non devi superare 85.000 euro nell’anno. Il primo anno, riproporzioni la soglia ai mesi di attività. Se apri a luglio, consideri metà anno: 42.500 euro.
Spese per personale e collaboratori: non oltre 20.000 euro lordi annui. Parliamo di dipendenti, co.co.co., collaboratori familiari, e simili. Questa è una causa di esclusione reintrodotta dalla Legge 160/2019 e tuttora vigente nei commi del forfettario.
Partecipazioni societarie: niente partecipazione in società di persone o in SRL “trasparenti”. Niente controllo diretto o indiretto in SRL che svolgono attività riconducibile alla tua. La regola è nei commi del forfettario e nelle prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ex datore di lavoro: se fatturi prevalentemente all’ex datore o a soggetti a lui riconducibili, nell’anno o nei due precedenti, il regime non si applica. La norma anti-abuso è storica nel forfettario.
Residenza: i non residenti sono esclusi, salvo chi è residente in UE/SEE e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. È scritto nei commi del forfettario.
Lavoro dipendente: se percepisci redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, scatta l’esclusione, salvo cessazione del rapporto. Al momento di agosto 2026 non risultano in Gazzetta modifiche definitive a 35.000 euro. Verifica ogni anno su Normattiva e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Calcolo dell’imponibile e dell’imposta per l’avvocato
Il forfettario usa il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi nell’anno, non le fatture emesse ma non incassate.
Passi di calcolo per l’avvocato (ATECO 69.10.10):
1) Somma tutti gli incassi dell’anno. Esempio: 60.000 euro.
2) Applica il coefficiente 78%. Reddito forfettario: 60.000 x 78% = 46.800 euro.
3) Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (Cassa Forense). Esempio: 8.000 euro. Nuovo imponibile: 38.800 euro.
4) Applica l’imposta sostitutiva: 15%. Imposta: 5.820 euro. Se hai i requisiti “start-up” (nuova attività), l’imposta è 5% per 5 anni: 1.940 euro.
Requisiti per l’aliquota al 5% nei primi 5 anni: attività nuova, nessuna attività professionale nei tre anni precedenti, non mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui, e rispetto degli altri limiti. Queste condizioni sono in Legge 190/2014, comma 65 e seguenti.
Fatturazione elettronica, IVA e ritenute
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, salvo eccezioni specifiche per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, quando vietata la e-fattura. Usa il Sistema di Interscambio.
In forfettario non addebiti l’IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti. In fattura inserisci la dicitura di non applicazione IVA ai sensi della Legge 190/2014, regime forfettario.
Non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci in fattura la dicitura di esclusione della ritenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014.
Per gli avvocati resta il contributo integrativo del 4% di Cassa Forense. È un contributo previdenziale, non è IVA. Lo puoi addebitare al cliente in fattura.
Contributi Cassa Forense e impatto fiscale
Gli avvocati iscritti all’Albo sono tenuti all’iscrizione a Cassa Forense. Versano contributi minimi e contributi percentuali secondo il Regolamento della Cassa Forense. Consulta sempre l’ultimo Regolamento e le delibere annuali della Cassa.
I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Quindi abbassano la base imponibile del forfettario. Questo vale ogni anno, per gli importi effettivamente versati.
Ricorda gli acconti e i saldi. L’imposta sostitutiva e i contributi seguono il calendario fiscale. Le scadenze sono quelle previste dall’Agenzia delle Entrate e dalla Cassa Forense per l’anno in corso.
Uscita dal regime e passaggio all’ordinario
Superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000? Esci dal forfettario dall’anno successivo. Continui senza IVA fino a fine anno. Dal 1° gennaio dopo, passi all’ordinario.
Superi 100.000 euro durante l’anno? Esci subito. Da quel momento applichi l’IVA in fattura e rispetti gli adempimenti IVA. La regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Perdi un altro requisito (es. partecipazioni vietate o lavoro dipendente oltre 30.000 euro)? Esci dall’anno successivo. Tieni traccia documentale per eventuali controlli.
Nel regime ordinario torni all’IRPEF a scaglioni, addizionali e IVA. Le aliquote IRPEF possono cambiare con le Leggi di Bilancio. Per i valori vigenti dell’anno verifica le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e il TUIR su Normattiva.
Regola decisionale rapida
1) Stima i ricavi/compensi dell’anno precedente e di quello in corso. Se superi 85.000 euro, valuta quando esci. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito.
2) Controlla le spese per personale e collaboratori. Se superano 20.000 euro, non puoi stare nel forfettario.
3) Verifica partecipazioni societarie. Se controlli una SRL con attività riconducibile alla tua, o hai partecipazioni in società di persone, il regime non è applicabile.
4) Guarda i redditi da lavoro dipendente. Se superano 30.000 euro e non sono cessati, scatta l’esclusione.
5) Valuta i rapporti con l’ex datore. Se i ricavi derivano prevalentemente da lui o da soggetti collegati, non puoi usare il forfettario.
6) Se apri ora, riproporziona la soglia di 85.000 euro ai mesi effettivi. Calcola poi il reddito con il 78% e sottrai i contributi. Confronta l’imposta sostitutiva con l’IRPEF ordinaria.
Riferimenti normativi essenziali
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: disciplina del regime forfettario.
Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
Legge 160/2019 (per le esclusioni reintrodotte su spese per personale e limiti sui redditi di lavoro dipendente).
Portale Normattiva: testi consolidati delle leggi citate e del TUIR.
Agenzia delle Entrate: guide e circolari operative sul regime forfettario e sulle aliquote IRPEF vigenti.
Ministero del Lavoro: definizioni e inquadramenti dei rapporti di lavoro e collaborazioni, utili per il conteggio delle spese “per personale”.
| Scenario | Quando entri/esci | Adempimenti immediati | Imposte/contributi | Note operative e fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nuova apertura P. IVA avvocato a luglio | Ingresso immediato nel forfettario se in possesso dei requisiti | Calcolo soglia pro-rata: 85.000 x 6/12 = 42.500 euro | Imposta 15% (o 5% x 5 anni se “nuova attività”); Cassa Forense dovuta | Legge 190/2014 commi 54-65; verifica “nuova attività” comma 65 |
| Ricavi annui 70.000 euro | Permanenza nel forfettario | Nessuna IVA, e-fattura, diciture forfettario e no ritenuta | Base imponibile: 70.000 x 78%; deduci contributi; imposta sostitutiva | ATECO 69.10.10 coeff. 78%; principi di cassa e deduzione contributi |
| Ricavi 92.000 euro | Esci dall’anno successivo | Rimani senza IVA fino a fine anno; dal 1° gennaio passi all’ordinario | Dal prossimo anno applichi IRPEF a scaglioni e IVA | Legge 197/2022 su soglia 85.000; passaggio differito se < 100.000 |
| Ricavi 101.000 euro a ottobre | Uscita immediata dal forfettario | Da ottobre emetti fatture con IVA; liquidazioni IVA da quel periodo | Per l’anno in corso: periodi “misti”; poi IRPEF ordinaria | Legge 197/2022: uscita immediata > 100.000 euro |
| Lavoro dipendente RAL 36.000 euro | Esclusione dal forfettario, salvo cessazione del rapporto | Se già dentro: esci dall’anno successivo; in accesso: non puoi entrare | Regime ordinario con IRPEF e IVA | Legge 160/2019 e commi forfettario su redditi di lavoro > 30.000 |
| Spese per collaboratori 25.000 euro | Esclusione per superamento tetto personale | Se già dentro: esci dall’anno successivo | Regime ordinario dal 1° gennaio successivo | Esclusione su spese per lavoro oltre 20.000 euro |
| Controllo in SRL con attività legale | Esclusione per partecipazione “rilevante” | Non puoi entrare; se già dentro, esci dall’anno successivo | Regime ordinario | Divieto partecipazioni riconducibili all’attività propria |
FAQ
Posso accedere al forfettario se ho svolto tirocinio/praticantato e ho già emesso ricevute occasionali?
Sì, il praticantato non ti esclude. Le prestazioni occasionali non sono attività professionale abituale. Per l’aliquota al 5% devi però rispettare i requisiti di “nuova attività” previsti dalla Legge 190/2014. In particolare: non devi aver esercitato attività professionale nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA; la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o di attività svolta in precedenza sotto altra forma; se prosegui uno studio altrui o subentri, attento alle regole sulla continuità. Se non rispetti tutti i requisiti, resti nel forfettario ma al 15%. Verifica sempre su Normattiva e con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, perché i requisiti sono puntuali e la prova documentale è essenziale in caso di controllo.
Come funziona il riproporzionamento della soglia di 85.000 euro nel primo anno?
La soglia si calcola in base ai mesi di effettiva attività. Conti dal mese di apertura incluso. Esempio: apri a maggio. I mesi sono 8. La soglia è 85.000 x 8/12 = 56.666,67 euro. Se apri a novembre, i mesi sono 2. La soglia è 85.000 x 2/12 = 14.166,67 euro. Il superamento della soglia pro-rata comporta gli stessi effetti del superamento “pieno”. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario l’anno dopo. Se superi 100.000 durante l’anno, esci subito e inizi ad applicare l’IVA da quel momento. Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 e dalle modifiche della Legge 197/2022.
Nel forfettario non posso scaricare costi: come gestisco beni strumentali, auto, e canoni?
Nel forfettario i costi specifici non si deducono voce per voce. La deduzione è “forfettaria” grazie al coefficiente di redditività (78% per avvocati). Fanno eccezione solo i contributi previdenziali obbligatori, che si sottraggono dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questo semplifica la gestione ma rende strategica la pianificazione degli acquisti. L’auto, il computer, l’arredo studio, i canoni di coworking non riducono l’imposta nell’anno. Possono però avere effetti su altri profili (per esempio, sul calcolo contributivo secondo i regolamenti della Cassa Forense). Valuta sempre il confronto tra forfettario e ordinario: in ordinario deduci i costi reali e recuperi l’IVA degli acquisti, ma affronti adempimenti contabili più complessi e paghi IRPEF a scaglioni. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per capire l’impatto nel tuo caso concreto.
Come devo emettere la fattura a un cliente aziendale o della Pubblica Amministrazione?
Emetti sempre fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Indica che si tratta di regime forfettario. Non applicare l’IVA. Inserisci la dicitura di esclusione della ritenuta d’acconto ai sensi della Legge 190/2014, art. 1, comma 67. Se sei avvocato, puoi addebitare il contributo integrativo del 4% di Cassa Forense, che resta dovuto anche in regime forfettario. Con la Pubblica Amministrazione non si applica lo split payment, perché tu non addebiti l’IVA. Controlla i codici natura IVA corretti per il tracciato XML (operazioni non soggette) secondo le specifiche tecniche e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come interagiscono forfettario e Cassa Forense? Posso restare in Gestione Separata INPS?
Se sei avvocato iscritto all’Albo, la previdenza di riferimento è Cassa Forense, non la Gestione Separata INPS. La Cassa richiede contributi minimi e contributi commisurati al reddito professionale secondo il proprio Regolamento. Il regime fiscale (forfettario o ordinario) non cambia l’obbligo previdenziale. Nel forfettario i contributi Cassa si deducono dal reddito prima dell’imposta sostitutiva. Se non sei iscritto all’Albo ma svolgi attività diverse, possono valere regole differenti. In caso di dubbi sull’inquadramento previdenziale, verifica il Regolamento di Cassa Forense e, se necessario, le norme del Ministero del Lavoro per le collaborazioni. È importante allineare posizione fiscale e previdenziale per evitare sanzioni o doppie iscrizioni.
Cosa succede se a metà anno accetto un incarico che mi fa superare 100.000 euro?
Scatta l’uscita immediata dal forfettario. Dalla fattura che ti fa superare 100.000 euro in poi, devi applicare l’IVA e adempiere agli obblighi IVA (liquidazioni, registri, dichiarazioni). Per i mesi precedenti resti forfettario. Alla chiusura dell’anno, farai un “anno misto”: parte in forfettario, parte in ordinario ai fini IVA. Dal 1° gennaio successivo, sei a regime ordinario anche ai fini delle imposte dirette. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022 per prevenire salti di imposta e garantire neutralità durante l’anno. Prepara con anticipo la transizione: gestionali, contabilità, listini e contratti devono riflettere l’IVA.
Se ho un contratto di lavoro part-time, posso restare nel forfettario?
Sì, purché il reddito di lavoro dipendente non superi 30.000 euro annui, salvo cessazione del rapporto. Al momento di agosto 2026 non risultano modifiche definitive a questa soglia. Se superi il limite, scatta la causa di esclusione dai commi della Legge 190/2014 come modificati dalla Legge 160/2019. In pratica: se sei già nel forfettario e superi il limite, esci dall’anno successivo; se devi entrare, non puoi optare per il forfettario. Conserva CU e buste paga per provare l’ammontare in caso di controlli. Considera anche la prevalenza dei ricavi verso eventuale ex datore: è un’ulteriore causa di esclusione specifica.
