Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un dietista, il forfettario conviene se i costi reali sono bassi e i ricavi sotto 85.000 euro; l’ordinario conviene con costi elevati o necessità di detrarre molta IVA e deduzioni.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up), ricavi fino a 85.000 euro, coefficiente 78% per i professionisti sanitari.
- Regime ordinario: IRPEF a scaglioni sul reddito netto, deduci tutti i costi inerenti e i contributi, IVA detraibile sugli acquisti.
- Exit immediato dal forfettario oltre 100.000 euro di ricavi nell’anno; spese per personale/collaboratori entro 20.000 euro annui.
Quali regimi fiscali puoi scegliere
Regime forfettario: definizione e regole chiave
Il regime forfettario è il regime agevolato per persone fisiche con partita IVA. Paga un’unica imposta sostitutiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
La base imponibile si calcola a forfait. Usi un coefficiente di redditività che rappresenta il margine medio del tuo settore. Per i dietisti, rientranti nelle attività professionali sanitarie, il coefficiente è 78%.
L’imposta sostitutiva è 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up (spiegati più avanti). Il regime applica il principio di cassa: contano incassi e pagamenti dell’anno.
Fonti normative: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 54-89 (portale Normattiva); circolari dell’Agenzia delle Entrate su applicazione e casi particolari.
Regime ordinario per professionisti: definizione e regole chiave
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni progressivi più addizionali. L’IRPEF ha aliquote crescenti per fascia di reddito. La norma quadro è nel TUIR, DPR 917/1986 (art. 11 per le aliquote, art. 54 per il reddito di lavoro autonomo).
La base imponibile è il reddito netto. Si calcola sottraendo dai compensi i costi inerenti e i contributi previdenziali versati. Per i professionisti vale il principio di cassa.
Nel regime ordinario si applica l’IVA. Addebiti l’IVA in fattura ai clienti e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti inerenti (DPR 633/1972).
Requisiti, limiti e cause di esclusione (forfettario)
Requisito principale: ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro. Questo è il tetto per entrare e restare nel forfettario. Base: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), come richiamato dall’Agenzia delle Entrate.
Exit immediato se superi 100.000 euro di ricavi nell’anno. In tal caso, dall’operazione che comporta il superamento applichi l’IVA e torni all’ordinario per quell’anno e i successivi.
Spese per personale e collaboratori: massimo 20.000 euro lordi l’anno. Se superi, esci dal forfettario dall’anno successivo. Rientrano dipendenti, co.co.co., lavoro accessorio, collaboratori familiari (rif. commi 69 e seguenti della Legge 190/2014, interpretazioni Agenzia delle Entrate).
Altre cause di esclusione: partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; controllo di SRL che svolge attività riconducibile alla tua (commi 57 e seguenti della Legge 190/2014). L’obbligo di non fatturare prevalentemente all’ex datore di lavoro si applica per evitare abuso del regime; verifica di anno in anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica: obbligatoria per tutti i forfettari. La norma nasce dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, con progressiva estensione, completata dal 2024 (Agenzia delle Entrate).
Contributi previdenziali per un dietista
Il dietista, salvo iscrizione a una Cassa professionale dedicata, versa alla Gestione Separata INPS. È la gestione previdenziale per professionisti senza cassa di categoria (Legge 8 agosto 1995, n. 335).
L’aliquota della Gestione Separata è fissata ogni anno dall’INPS. Si applica al reddito imponibile previdenziale. In genere coincide con il reddito professionale determinato dal regime fiscale adottato.
I contributi sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva. Quindi riducono la base su cui calcoli le imposte in entrambi i regimi.
Se sei iscritto a una Cassa sanitaria specifica, segui le sue regole su aliquote, minimi, acconti e conguagli. Verifica ogni anno le circolari INPS o della tua Cassa.
Esempi numerici comparati
Dati di partenza del caso
Marco è dietista da due anni. Nell’ultimo anno ha incassato 50.000 euro, ha sostenuto 20.000 euro di spese inerenti e ha versato 10.000 euro di contributi previdenziali.
Calcolo in regime ordinario
Reddito imponibile: 50.000 – 20.000 – 10.000 = 20.000 euro.
IRPEF: applico l’aliquota del primo scaglione sul reddito di 20.000 euro. Per semplicità: 20.000 x 23% = 4.600 euro, a cui aggiungere eventuali addizionali e detrazioni personali. Le aliquote e scaglioni IRPEF sono definiti dal TUIR e aggiornati con le leggi di bilancio; verifica sempre l’anno di imposta in corso.
Calcolo in regime forfettario
Reddito imponibile forfettario: (50.000 x 78%) – 10.000 = 29.000 euro.
Imposta sostitutiva (ipotesi start-up al 5%): 29.000 x 5% = 1.450 euro. Se non start-up, 29.000 x 15% = 4.350 euro.
In questo scenario, con aliquota al 5% il forfettario è nettamente più favorevole. Con aliquota al 15% il confronto è più vicino e vanno considerate anche addizionali, detrazioni e crediti d’imposta.
Come leggere i risultati
Se i tuoi costi reali (esclusi i contributi) sono molto inferiori al 22% dei ricavi, il forfettario tende a vincere grazie al coefficiente 78%. Se i costi sono alti, l’ordinario permette di dedurli uno a uno e può superare il forfettario, specie oltre l’aliquota del 5%.
Ricorda che nel forfettario non detrai l’IVA sugli acquisti. Se fai grandi investimenti con molta IVA, l’ordinario può essere più conveniente nel breve periodo.
Regola decisionale rapida
Nessi logici da applicare in pratica
1) Verifica soglie e cause di esclusione. Se prevedi ricavi oltre 85.000 euro o spese per personale oltre 20.000 euro, il forfettario non è percorribile o lo è solo temporaneamente.
2) Stima il rapporto costi/ricavi. Se i costi complessivi, esclusi i contributi, superano stabilmente il 25-30% dei ricavi, l’ordinario tende a diventare competitivo grazie alla deducibilità piena.
3) Valuta IVA e investimenti. Se acquisti beni e servizi con molta IVA detraibile (attrezzature, locali, software, consulenze), l’ordinario ti consente di recuperarla, il forfettario no.
4) Considera la tua clientela. Se lavori soprattutto con privati (B2C), la “non IVA” del forfettario è un vantaggio commerciale. Se lavori con aziende (B2B), la detrazione IVA in ordinario può pesare di più.
5) Applica il beneficio start-up. Se hai i requisiti del 5% per 5 anni (nuova attività, non prosecuzione, niente attività simile nei 3 anni prima), il forfettario è spesso la prima scelta.
6) Pensa alla crescita. Se prevedi di superare 85.000 euro a breve, pianifica un passaggio ordinato all’ordinario per evitare salti d’imposta e criticità di cassa.
Fonti da consultare: Normattiva per Legge 190/2014 e sue modifiche; Legge 197/2022 per soglie 85.000/100.000; DPR 917/1986 (TUIR) per IRPEF; DPR 633/1972 per IVA; DPR 442/1997 per opzioni e vincoli triennali; portale INPS per aliquote Gestione Separata; istruzioni e circolari Agenzia delle Entrate.
Requisiti start-up al 5% nel forfettario
Puoi applicare il 5% per i primi cinque anni se:
– Non hai esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
– L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo il praticantato obbligatorio).
– Se prosegui un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superavano i limiti del regime.
Questi punti derivano dai commi 65 e seguenti della Legge 190/2014 (fonte: Normattiva; interpretazioni AE nelle circolari sul forfettario).
Come e quando cambiare regime
Ingresso e uscita dal forfettario
All’apertura della partita IVA dichiari il regime prescelto nel modello AA9. Se già operativo, puoi restare o entrare nel forfettario anno per anno se rispetti i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Se superi 100.000 euro di ricavi, l’uscita è immediata con applicazione IVA dalla fattura che fa superare la soglia. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dall’anno successivo.
Opzione per l’ordinario e vincolo triennale
Se opti per l’ordinario pur potendo stare nel forfettario, l’opzione vincola per tre anni. È la regola generale sulle opzioni fiscali (DPR 442/1997, opzioni e comportamenti concludenti). Dopo i tre anni puoi revocare.
Scadenze fiscali principali
Saldo e primo acconto imposte e contributi: in genere a giugno/luglio. Secondo acconto: in genere a novembre. Le scadenze sono fissate da DPR 435/2001 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Requisiti/limiti | Cosa conviene di solito | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|
| Start-up dietista con costi bassi (≤15% ricavi), ricavi 25-40k | Requisiti 5% rispettati; ricavi ≤85k; nessun personale | Forfettario 5% con coefficiente 78% | Opzione all’apertura P.IVA; e-fattura da subito; acconti da primo anno se dovuti |
| Professionista in crescita, costi medi (20-30%), ricavi 50-70k | Ricavi ≤85k; collaborazioni sotto 20k | Forfettario 15% o valutazione puntuale se costi verso 30% | Verifica soglie a fine anno; pianifica acconti imposta sostitutiva e contributi |
| B2B con investimenti e alta IVA sugli acquisti | Molte spese con IVA detraibile; possibile ricavi >60k | Ordinario per recupero IVA e deduzione costi | Opzione ordinario vincola 3 anni (DPR 442/1997); liquidazioni IVA periodiche |
| Superamento soglia (90-110k ricavi) | >85k: fuori dal forfettario dall’anno successivo; >100k: uscita immediata | Ordinario dal momento dovuto | Gestisci cambio in corso d’anno se >100k: applica IVA dalla fattura di superamento |
FAQ
1) Come funziona il coefficiente di redditività 78% per un dietista e perché è importante?
Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per macro-settori. Per i professionisti sanitari è 78%. In pratica, il fisco presume che il 78% dei ricavi sia il tuo reddito lordo prima dei contributi. Quindi non sommi i costi uno per uno. Moltiplichi i ricavi per 78% e poi sottrai solo i contributi previdenziali pagati. Il risultato è la base su cui applichi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Questo accelera i calcoli e riduce la burocrazia. Ma se i tuoi costi reali sono molto alti, il forfettario può penalizzarti, perché non li deduci. La fonte normativa è la Legge 190/2014 (Normattiva) e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
2) Quando posso applicare il 5% per i primi 5 anni e quali errori evitare?
Applichi il 5% se l’attività è davvero nuova, non prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo dello stesso tipo nei tre anni precedenti. Se rilevi un’attività esistente, i suoi ricavi dell’anno precedente devono essere sotto soglia. Il praticantato obbligatorio non blocca il beneficio. Errori comuni: aprire la P.IVA cambiando solo il titolo del rapporto con lo stesso committente e stessa mansione; proseguire un’attività familiare senza rispettare i vincoli; non verificare i tre anni precedenti. Se sbagli, l’Agenzia può ricalcolare l’imposta al 15% con sanzioni e interessi. Le regole sono nei commi 65 e seguenti della Legge 190/2014 e chiarite dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
3) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di ricavi nel forfettario?
Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti in forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario l’anno successivo. Se superi 100.000 nell’anno, esci subito: dalla fattura che fa superare la soglia devi applicare l’IVA e ti consideri in ordinario da quel momento. Devi ricalibrare corrispettivi, acconti e gestione contabile. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022 e ripresa dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni operative. Conserva una contabilità ordinata per dimostrare il momento del superamento e gestire correttamente l’IVA.
4) Nel forfettario posso dedurre costi e detrarre l’IVA sugli acquisti?
No, nel forfettario non deduci i costi analiticamente e non detrai l’IVA sugli acquisti. L’unica deduzione è per i contributi previdenziali versati nell’anno. In fattura non addebiti IVA (operazione “senza applicazione dell’IVA” con riferimento normativo). Questo semplifica e spesso conviene se lavori con privati, perché il tuo prezzo finale è più leggero. Ma se compri macchinari, arredi, software costosi o affitti locali con molta IVA, rischi di perdere un vantaggio importante. In ordinario, invece, l’IVA è detraibile e i costi sono deducibili se inerenti e documentati. Le basi sono nel DPR 633/1972 per l’IVA e nella Legge 190/2014 per la struttura del forfettario.
5) Come gestisco i contributi previdenziali e gli acconti nei due regimi?
In entrambi i regimi i contributi riducono l’imponibile fiscale. Se sei in Gestione Separata INPS, l’aliquota è fissata ogni anno da INPS e Ministero del Lavoro. Non ci sono minimali fissi come per artigiani e commercianti; versi in percentuale al reddito. Gli acconti delle imposte e dei contributi si versano, di norma, a giugno/luglio (saldo e primo acconto) e a novembre (secondo acconto). Gli acconti si calcolano sul dovuto dell’anno precedente, salvo scegliere il metodo previsionale se hai solide stime di calo del reddito. Le scadenze e le modalità sono stabilite dal DPR 435/2001 e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Tieni sempre conto dell’effetto degli acconti di imposta sostitutiva nel forfettario: possono pesare di cassa, soprattutto nel secondo anno di attività.
