Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un fattorino con Partita IVA, il regime forfettario ti permette niente IVA, imposta sostitutiva al 15% (o 5% start-up) e calcolo semplice con coefficiente di redditività, spesso 67% a seconda del codice ATECO.
- Imposte: imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up. Base imponibile calcolata con coefficiente di redditività e principio di cassa.
- IVA e adempimenti: niente IVA, e-fattura obbligatoria, bollo da 2 euro oltre 77,47 euro, niente registri IVA e ritenute subite.
- Contributi: Gestione Separata INPS o Artigiani/Commercianti a seconda dell’attività. Possibile riduzione del 35% per artigiani/commercianti nel forfettario.
Chi è il “fattorino” con Partita IVA e quale ATECO scegliere
Con “fattorino” intendiamo chi consegna merci a domicilio con bici, scooter o auto. Può lavorare per piattaforme o per esercenti locali. Con Partita IVA sei un lavoratore autonomo che fattura il servizio di consegna.
La scelta del codice ATECO guida aliquote INPS, coefficiente di redditività e pratiche amministrative. Per le consegne si usano spesso: 53.20.00 “Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale” e 49.41.00 “Trasporto di merci su strada”. La scelta corretta dipende da come organizzi il servizio e da cosa effettivamente svolgi.
Il coefficiente di redditività (percentuale che trasforma gli incassi in reddito imponibile) dipende dall’ATECO in base all’Allegato 4 della Legge 190/2014. Nella pratica operativa molti fattorini ricadono in un coefficiente pari al 67%. Verifica sempre il tuo coefficiente nell’Allegato 4 applicabile al tuo ATECO.
Requisiti di accesso al regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificato dalle successive Leggi di Bilancio. Puoi usarlo se rispetti condizioni oggettive e soggettive. Ecco i punti chiave aggiornati al 2026.
Soglie di ricavi e uscita
Ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito dal regime e applichi l’IVA da quel momento. Questa regola “a soglia” deriva dalle modifiche introdotte dalla Legge 197/2022 e confermate nelle leggi di bilancio successive.
Altre condizioni
Non devi partecipare a società di persone o associazioni professionali. Non devi controllare Srl che svolgono attività collegata alla tua. Se sei residente all’estero, serve domicilio in Italia o che almeno il 75% del reddito sia prodotto in Italia.
Non devi esercitare prevalentemente verso il tuo attuale datore di lavoro o verso ex datori di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti. Questa clausola evita false partite IVA. È prevista dall’art. 1, comma 57, Legge 190/2014.
Se nell’anno precedente hai redditi da lavoro dipendente e assimilati sopra 30.000 euro, non puoi accedere, salvo cessazione del rapporto. Al momento di agosto 2026 la soglia resta 30.000 euro. Eventuali ipotesi di innalzamento a 35.000 non risultano recepite in via definitiva nella normativa primaria.
Collaboratori e spese per personale
Compensi a dipendenti o collaboratori non oltre 20.000 euro lordi annui. Superare tale limite esclude dal regime. La regola sta nell’art. 1, comma 69, Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola l’imposta nel forfettario per un fattorino
Il forfettario usa il principio di cassa. Tassi le somme incassate nell’anno, non le semplici fatture emesse. Applichi il coefficiente di redditività ai tuoi incassi e ottieni il reddito forfettario. Da questo sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno.
Sull’importo che resta applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinario. 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”: nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti, attività non mera prosecuzione, eventuale prosecuzione di tirocinio o pratica ammessa con limiti. Le condizioni sono all’art. 1, commi 65-67, Legge 190/2014.
Esempio numerico con coefficiente 67%
Incassi: 50.000 euro. Coefficiente: 67%. Reddito forfettario: 50.000 x 67% = 33.500 euro. Contributi versati anno: 4.000 euro. Base per imposta: 33.500 – 4.000 = 29.500 euro.
Aliquota 15%: imposta = 4.425 euro. Aliquota 5% (start-up): imposta = 1.475 euro. L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF e addizionali. L’IRAP non si applica alle persone fisiche dal 2022 in avanti, in base alla Legge 234/2021.
Attenzione al coefficiente corretto
Il 67% è un valore frequente per molte attività di servizi. Ma non è universale. Va verificato sul tuo ATECO nell’Allegato 4 della Legge 190/2014. Una scelta ATECO diversa può cambiare il coefficiente e l’INPS.
Contributi previdenziali: Gestione Separata o Artigiani/Commercianti
La previdenza dipende da come svolgi l’attività. Se operi come lavoratore autonomo senza impresa, rientri spesso nella Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). Contribuisci in percentuale sul reddito forfettario, senza minimali fissi.
Se invece organizzi un’attività d’impresa con mezzi e continuità commerciale, puoi ricadere in Artigiani/Commercianti INPS. In questo caso paghi contributi fissi minimi, più una percentuale dell’eccedenza. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1, comma 77, Legge 190/2014.
Come si calcolano i contributi
Gestione Separata: applichi l’aliquota INPS vigente al reddito forfettario. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolari; negli ultimi anni si è attestata intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela. La contribuzione è tutta deducibile dal reddito fiscale.
Artigiani/Commercianti: versi i contributi minimi su un reddito minimale stabilito annualmente, anche se incassi poco. Se superi il minimale, paghi una percentuale sull’eccedenza. Con la riduzione del 35% tagli importi ma riduci anche l’accredito contributivo. Valuta l’effetto sulla pensione.
Esempio metodologico
Reddito forfettario: 33.500 euro. Gestione Separata al 26% circa: contributi intorno a 8.710 euro. Base imposta: 33.500 – 8.710. Con aliquota 15% ottieni l’imposta. Per Artigiani/Commercianti, somma i minimi annui e l’eventuale percentuale sulla parte eccedente. Verifica sempre le aliquote INPS aggiornate dell’anno.
Fatturazione, IVA e adempimenti pratici
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Inserisci in fattura la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA – Regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Usa il Sistema di Interscambio. Se la fattura supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Con e-fattura il bollo è virtuale e lo versi periodicamente tramite area Fatture e Corrispettivi.
Non subisci ritenute d’acconto. Devi consegnare al committente una dichiarazione dove chiedi di non applicare ritenute in quanto in regime forfettario, come da art. 1, comma 67, Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Registri e dichiarazioni
Sei esonerato da registri IVA e da tenuta della contabilità ordinaria. Restano gli adempimenti fiscali di base: dichiarazione dei redditi, versamenti di imposta sostitutiva e INPS, eventuali acconti. Le scadenze seguono il calendario ordinario dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Se prevedi incassi annui entro 85.000 euro e non hai cause di esclusione, il forfettario è la via più semplice e spesso la più conveniente.
Se nel corso d’anno superi 100.000 euro, da quella fattura in poi applichi l’IVA e, dall’anno successivo, esci dal forfettario. Sotto i 100.000 ma sopra 85.000, esci dall’anno dopo.
Se hai avuto redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro l’anno scorso e il rapporto non è cessato, non entrare nel forfettario. Valuta il regime semplificato.
Se inizi ora e rispetti i requisiti start-up, applica il 5% per i primi 5 anni. Se no, usa il 15%.
Se lavori senza impresa strutturata, iscriviti spesso in Gestione Separata. Se organizzi un’attività d’impresa, valuta Artigiani/Commercianti e la riduzione del 35%.
Errori frequenti e controlli fiscali
Errore 1: scegliere ATECO sbagliato. Effetti su coefficiente, contributi e abilitazioni. Correggi con variazione dati IVA, ma meglio partire giusto.
Errore 2: ignorare la soglia 100.000 in corso d’anno. L’IVA scatta immediatamente sulle operazioni successive. Le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 sono rilevanti.
Errore 3: dimenticare il bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro. Anche il bollo ha sanzioni, oltre agli interessi.
Errore 4: compensi a collaboratori oltre 20.000 euro. Potresti perdere il regime. Pianifica i costi di personale.
Errore 5: fatturare prevalentemente all’ex datore entro due anni. Rischi l’esclusione dal regime e recuperi d’imposta.
Fonti normative e prassi di riferimento
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e Allegato 4 (regime forfettario e coefficienti). Consulta il testo su Normattiva.
Legge 197/2022 e Legge 213/2023 per soglia 85.000 e uscita a 100.000 in corso d’anno.
Legge 234/2021 per esonero IRAP dei soggetti persone fisiche.
INPS: Legge 335/1995 per Gestione Separata e circolari annuali per aliquote; disciplina Artigiani/Commercianti e riduzione contributiva 35% ex Legge 190/2014.
Agenzia delle Entrate: circolari e risoluzioni su ritenute, e-fattura e marche da bollo; provvedimenti sul Sistema di Interscambio. Ministero del Lavoro per inquadramento delle collaborazioni su piattaforme (DL 101/2019, conv. in Legge 128/2019).
| Scenario | Ricavi/compensi previsti | Requisiti critici | Imposta sostitutiva | Contributi da stimare | Obblighi e tempistiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con start-up | Fino a 85.000 euro | Nessuna attività analoga negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione | 5% per 5 anni | Gestione Separata su reddito forfettario; oppure minimi Art/Comm + % eccedenza | Apertura P.IVA, iscrizione INPS, e-fattura da subito; dichiarazione no ritenute al cliente |
| Attività ordinaria | Fino a 85.000 euro | Nessuna partecipazione in società di persone; no controllo Srl omogenea | 15% | Come sopra, con deducibilità integrale dei contributi | Bollo virtuale trimestrale; versamenti imposta e INPS con acconti e saldi |
| Superi 85.000 ma non 100.000 | 85.001-100.000 euro | Monitoraggio incassi a cassa | 15% nell’anno in corso | Ricalcolo acconti; attenzione al salto di scaglioni INPS | Esci dal forfettario dall’anno successivo; dal 1° gennaio applichi IVA |
| Superi 100.000 in corso d’anno | Oltre 100.000 euro | Scatta uscita immediata | Forfettario fino alla fattura di soglia; poi regime IVA | Adegui i contributi all’intero reddito | Applichi IVA dalle operazioni successive; variazione dati e adempimenti IVA |
| Dipendente + fattorino P.IVA | Fino a 85.000 euro da P.IVA | Redditi dipendente anno precedente non oltre 30.000 euro o rapporto cessato | 5% o 15% secondo requisiti | Verifica cumulabilità e acconti; INPS in base all’inquadramento | Documenta cessazione rapporto per accesso; gestisci CU e dichiarazione |
FAQ
Quale codice ATECO è più adatto a un fattorino e come influisce sul coefficiente di redditività?
La scelta più comune è tra 53.20.00 “Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale” e 49.41.00 “Trasporto di merci su strada”. Il primo si usa spesso per consegne leggere a corto raggio, anche per esercizi di ristorazione o piattaforme. Il secondo si adotta quando l’attività è più strutturata come trasporto conto terzi. La scelta ATECO incide sul coefficiente di redditività definito nell’Allegato 4 della Legge 190/2014. Il coefficiente trasforma gli incassi in reddito forfettario. Per molti servizi di consegna è pari al 67%, ma non è una regola fissa per tutti i codici. Verifica sempre il coefficiente associato al tuo ATECO su Normattiva e nelle tabelle applicabili. L’ATECO influisce anche sull’INPS: attività “impresa” portano verso Artigiani/Commercianti, mentre attività “autonoma” non imprenditoriale porta verso la Gestione Separata. Scegli correttamente per evitare variazioni successive e possibili contestazioni.
Cosa succede se supero le soglie di 85.000 e 100.000 euro di incassi nel forfettario?
La soglia di 85.000 euro decide se puoi restare nel forfettario l’anno successivo. Se incassi 86.000 euro nel 2026, nel 2027 uscirai dal forfettario e passerai all’IVA ordinaria. La soglia di 100.000 euro, invece, ha un effetto immediato. Se la superi in corso d’anno, esci dal forfettario dalla fattura che fa scattare la soglia. Da quella operazione in avanti applichi l’IVA, emetti fatture con IVA e adotti gli adempimenti IVA. Le operazioni precedenti restano forfettarie. Questa disciplina è stata introdotta e precisata dalle Leggi di Bilancio più recenti e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Tieni un cruscotto mensile degli incassi a cassa e considera eventuali acconti incassati. Eviti così errori che possono portare a sanzioni per errata fatturazione o omessa applicazione dell’IVA.
Posso aderire al forfettario se lavoro anche come dipendente o collaboro con una piattaforma?
Sì, ma con limiti. Se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro e il rapporto non è cessato, il forfettario non è applicabile. Se il rapporto è cessato, puoi entrare. Attenzione anche alla clausola sull’ex datore: non devi lavorare prevalentemente per chi ti ha assunto nei due anni precedenti. Se collabori con una piattaforma come autonomo con Partita IVA, la piattaforma è un tuo committente. Nel forfettario non subisci ritenute d’acconto. Devi rilasciare la dichiarazione per la non applicazione della ritenuta. Emetti e-fattura senza IVA con la corretta dicitura di regime. Se hai anche un part-time, controlla che il reddito dipendente non superi 30.000 euro l’anno precedente o che il rapporto sia terminato. In caso di dubbi, valuta il regime semplificato fuori dal forfettario.
Quali costi posso “scaricare” nel forfettario e come incidono i contributi INPS?
Nel forfettario non deduci i costi analitici (benzina, manutenzione, casco, pneumatici). Lo Stato presuppone costi standard inclusi nel coefficiente di redditività. La vera deduzione è data dai contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Questi si sottraggono dal reddito forfettario e riducono l’imposta sostitutiva. Esempio: reddito forfettario 20.000 euro e contributi versati 4.000 euro. Base imposta 16.000 euro. Imposta 15% = 2.400 euro. Le spese mediche, detrazioni per familiari o altre detrazioni IRPEF rilevano solo se hai anche altri redditi soggetti a IRPEF (ad esempio, lavoro dipendente). Il forfettario, infatti, sostituisce l’IRPEF per la tua attività autonoma. Pianifica quindi bene i contributi INPS, perché riducono le tasse ma sono anche un investimento previdenziale.
Come devo gestire fatture, bollo e incassi durante l’anno per evitare errori?
Emetti sempre e-fattura entro i termini previsti dal Sistema di Interscambio. Inserisci la dicitura del regime forfettario e non indicare l’IVA. Applica l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro. Se usi la piattaforma, verifica se richiede fattura elettronica ogni consegna o riepilogo periodico. Conserva le ricevute di consegna e i prospetti di pagamento. Tieni un registro interno (anche Excel) degli incassi effettivamente ricevuti. Ricorda che vale il principio di cassa. Se incassi un lavoro di dicembre a gennaio, lo tassi l’anno dopo. Monitora la soglia 85.000 e la soglia 100.000. Prepara gli acconti di imposta e INPS. Valuta di rateizzare i saldi con il piano di versamenti previsto. Una buona routine mensile evita dimenticanze su bollo virtuale, fatture scartate e incassi non riconciliati.
