Fattura elettronica forfettari: c’è l’obbligo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica via SdI è obbligatoria per tutte le Partite IVA; unica eccezione: prestazioni sanitarie i cui dati confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria.

  • Obbligo generalizzato e-fattura B2B e B2C: D.Lgs. 127/2015 e L. 205/2017; estensione ai forfettari completata dal D.L. 36/2022.
  • Eccezione sanitaria: invio al Sistema Tessera Sanitaria, divieto di e-fattura via SdI per prestazioni a persone fisiche (D.L. 119/2018 e norme STS).
  • Tempi e forma: emissione entro 12 giorni (art. 21 DPR 633/1972); FatturaPA obbligatoria verso PA (DM 55/2013).

Inquadrare l’obbligo: cosa cambia dal 2024 e cosa vale nel 2026

Dal 1° gennaio 2024, chiunque operi con Partita IVA deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Non conta il regime fiscale, né i ricavi.

La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 e nella L. 205/2017, che hanno introdotto l’obbligo generalizzato. Il D.L. 36/2022 ha completato l’estensione ai contribuenti in regime forfettario e ai minimi.

Resta un’unica eccezione: le prestazioni sanitarie a persone fisiche, per cui vige l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Questa deroga discende dal D.L. 119/2018 e dai decreti del MEF sul STS, per ragioni di privacy.

Le fatture verso la Pubblica Amministrazione usano sempre il tracciato FatturaPA del DM 55/2013. Vale anche se operi in forfettario o in esonero IVA.

Le norme e i chiarimenti ufficiali sono consultabili su Normattiva, sul portale dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Chi deve emettere e quando: obbligo e tempistiche

Obbligo generalizzato dal 2024

Dal 2024, professionisti e imprese devono emettere e trasmettere la fattura in formato XML via SdI per tutte le operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. Non c’è più esonero per forfettari.

La fattura va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. L’effettuazione coincide, in semplice, con la data del pagamento per servizi o con la consegna/trasporto per beni, salvo regole particolari. Lo prevede l’art. 21 del DPR 633/1972.

La data documento deve riflettere la data di effettuazione. La trasmissione via SdI perfeziona l’emissione. La ricezione di “scarto” significa fattura non emessa.

L’eccezione sanitaria: come funziona davvero

Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche e i relativi dati confluiscono nel STS, non devi e non puoi inviare e-fattura via SdI. In questi casi emetti documento analogico o elettronico non transitato da SdI e trasmetti i dati al STS.

Se eroghi prestazioni sanitarie a soggetti per cui non c’è invio al STS (ad esempio società o enti che non sono persone fisiche), l’e-fattura via SdI torna obbligatoria. La deroga è legata al flusso STS, non alla tua qualifica di sanitario in sé.

La disciplina discende dal D.L. 119/2018 e dalla normativa specifica STS del MEF, oltre ai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Salute.

Fatture verso la PA: FatturaPA sempre

Se fatturi a un’amministrazione pubblica, usi sempre il formato FatturaPA previsto dal DM 55/2013. Serve il codice ufficio destinatario. La fattura passa da SdI e rispetta le specifiche tecniche PA.

Il pagamento può essere soggetto a split payment. In tal caso indichi il meccanismo in fattura secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le regole della L. 190/2014 e successive modifiche.

Operazioni con estero e adempimenti 2026

Per operazioni transfrontaliere, dal 2022 è attivo il canale SdI per la trasmissione dei dati. Per acquisti di servizi dall’estero o beni intra-UE con integrazione/auto-fattura, usa i tipi documento TD17, TD18 e TD19, entro i termini di legge.

Per cessioni verso soggetti esteri, puoi emettere e-fattura in XML e trasmetterla a SdI con i dati del cliente estero. In alternativa, trasmetti i dati della cessione secondo le modalità tecniche vigenti. Le regole derivano dalle modifiche al cosiddetto esterometro e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come emettere la fattura elettronica: il percorso operativo

1) Abilita i servizi e accedi agli strumenti

Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS. Abilita la fatturazione elettronica e scegli lo strumento: web, app, software stand-alone o gestionale.

Se usi un software terzo, attiva il canale di trasmissione e l’indirizzo telematico di default per la ricezione (PEC o codice destinatario).

2) Compila il file XML correttamente

Il file XML richiede dati obbligatori: cedente/prestatore, cessionario/committente, numero e data, imponibili, imposta o natura, bollo, modalità e termini di pagamento, CIG/CUP se richiesti dalla PA.

In regime forfettario non addebiti IVA. Usa il campo Natura IVA “N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi” e inserisci la dicitura normativa: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)”.

Se applichi marca da bollo da 2 euro perché l’operazione è non soggetta IVA e supera 77,47 euro, indica “DatiBollo: SI” e l’importo 2,00. Il bollo si paga periodicamente secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate e del DPR 642/1972.

3) Trasmetti entro i termini e gestisci le ricevute

Invia la fattura a SdI entro 12 giorni dalla data operazione (art. 21 DPR 633/1972). Conserva le ricevute: consegna, mancata consegna, scarto. Lo scarto annulla l’emissione.

Se la fattura è scartata, puoi riemettere entro 5 giorni mantendo stessa data e numero, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti attuativi della fatturazione elettronica.

4) Conservazione digitale a norma

Conserva le fatture per 10 anni. Vale l’art. 2220 del Codice Civile e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Usa un servizio di conservazione che garantisca immodificabilità, integrità e reperibilità.

Annota e archivia anche allegati e documenti di supporto (ordini, DDT, contratti) per ricostruire le operazioni in caso di controllo.

Scadenze, fatture differite e casi particolari

Fattura immediata e differita

La fattura immediata si emette entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La fattura differita (per beni consegnati con DDT o per servizi documentati) si emette entro il 15 del mese successivo, richiamando i DDT o i documenti probatori.

Queste regole sono nell’art. 21 del DPR 633/1972. La numerazione resta univoca e progressiva per periodo d’imposta.

Acconti e saldo

Per acconti usa TD02 (acconto/anticipo) e per saldo TD01, richiamando l’acconto. L’effettuazione dell’operazione per servizi segue il principio di cassa: quando incassi, l’operazione si considera effettuata, salvo pattuizioni specifiche.

Corrispettivi e vendite al dettaglio

Se emetti scontrini/ricevute elettroniche con registratori telematici, la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente. Se la emetti, passa da SdI. La disciplina deriva dal D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti sui corrispettivi telematici.

Operazioni UE con OSS

Per vendite a distanza UE gestite con regime OSS, l’emissione della fattura non è sempre obbligatoria. Se la emetti, rispetta le regole del Paese di consumo e, in Italia, le specifiche tecniche SdI se scegli la e-fattura.

Sanzioni e rimedi: cosa rischi e come ti metti in regola

Violazioni di fatturazione

L’omessa o tardiva fatturazione è sanzionata dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con minimo 500 euro. Se l’operazione è non soggetta a IVA, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

La tardiva trasmissione via SdI equivale a tardiva emissione. La mancata emissione si integra se non invii affatto o se la fattura è scartata e non la rimandi corretta.

Ravvedimento operoso

Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Paghi sanzioni ridotte e, se dovuta, l’IVA con gli interessi legali. Più ti ravvedi presto, più la riduzione è ampia.

Correggi gli errori formali con nota di variazione TD04 o con una nuova fattura se necessario. Documenta sempre la correzione.

Scarto SdI e riemissione

Se SdI scarta, la fattura non esiste fiscalmente. Riemetti entro 5 giorni con lo stesso numero e data, correggendo l’errore segnalato. Se superi i 5 giorni, valuta il ravvedimento per tardiva emissione.

Regola decisionale rapida

Regola decisionale rapida

1) La tua operazione è una prestazione sanitaria a persona fisica i cui dati vanno al STS? Sì: non inviare e-fattura via SdI; emetti documento e invia i dati al STS. No: vai al punto 2.

2) Il cliente è una Pubblica Amministrazione? Sì: emetti FatturaPA via SdI, usa il codice ufficio e rispetta DM 55/2013. No: vai al punto 3.

3) Il cliente è estero/non residente? Sì: valuta se emettere e-fattura XML verso estero o trasmettere i dati via SdI secondo i tipi documento previsti; per acquisti esteri usa TD17/TD18/TD19 nei termini. No: vai al punto 4.

4) Emissione e tempi: emetti e invia via SdI entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita con DDT/servizi documentati). Inserisci Natura IVA corretta e, se dovuto, il bollo virtuale.

Riferimenti normativi essenziali

D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica e trasmissione dati); L. 205/2017, art. 1, commi 909-916 (obbligo generalizzato); D.L. 36/2022 (estensione ai forfettari); DPR 633/1972, art. 21 (contenuto e tempi di emissione); DM 3 aprile 2013 n. 55 (FatturaPA); D.L. 119/2018 e decreti MEF su STS (deroga sanitaria); D.Lgs. 471/1997, art. 6 (sanzioni); D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento); DPR 642/1972 (imposta di bollo); Codice Civile art. 2220 e D.Lgs. 82/2005 (conservazione digitale). Consulta i testi su Normattiva, portale dell’Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Documento/Canale Requisiti tecnici Tempistiche Riferimenti
Prestazione sanitaria a persona fisica con invio STS Documento non transitato da SdI + invio dati STS Dati cliente minimi per quietanza; invio STS secondo specifiche MEF Invio STS nei termini previsti dal calendario annuale D.L. 119/2018; decreti MEF STS; privacy
Fattura a Pubblica Amministrazione FatturaPA XML via SdI Codice ufficio, CIG/CUP se richiesti; split payment se applicabile Emissione entro 12 giorni (immediata) o entro 15 mese successivo (differita) DM 55/2013; DPR 633/1972 art. 21
Professionista in regime forfettario verso privato italiano E-fattura XML via SdI Natura IVA N2.2; dicitura L. 190/2014; bollo virtuale se > 77,47 euro Entro 12 giorni dalla data operazione D.Lgs. 127/2015; L. 205/2017; L. 190/2014
Cessione beni con DDT, fattura differita E-fattura XML via SdI con riferimento DDT Richiamo DDT e periodo consegne; aliquote/nature corrette Entro il 15 del mese successivo DPR 633/1972 art. 21
Servizi ricevuti da fornitore estero (reverse charge) Autofattura/integrazione TD17 via SdI Tipo documento TD17; inversione contabile; registri IVA Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione Provv. AE su esterometro; DPR 633/1972
Vendita a soggetto estero E-fattura XML via SdI o trasmissione dati operazione estera Dati cliente estero; codice destinatario convenzionale; valuta/lingua se necessario Entro 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita) Provv. AE su transazioni estere; D.Lgs. 127/2015

FAQ

1) Sono in regime forfettario: devo fare fattura elettronica? Come la compilo correttamente nel 2026?

Sì, dal 2024 anche i forfettari devono emettere e-fattura via SdI. Compila l’XML con numero e data, i tuoi dati fiscali, quelli del cliente, imponibile e natura IVA. Non addebiti l’IVA. Usa la natura “N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi” e inserisci la dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)”.

Ricorda la marca da bollo da 2 euro se la fattura non è soggetta a IVA e supera 77,47 euro. Imposta “DatiBollo: SI” e “ImportoBollo: 2,00”. L’addebito al cliente è facoltativo, ma il versamento del bollo è tuo obbligo. L’imposta di bollo segue il DPR 642/1972 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Salvo diverse opzioni, paghi tramite F24 predisposto dall’Agenzia sulle scadenze trimestrali o annuali comunicate.

Trasmetti via SdI entro 12 giorni dall’effettuazione. Se usi fattura differita, emetti entro il 15 del mese successivo richiamando i DDT o i documenti che provano l’esecuzione dei servizi.

2) Faccio prestazioni sanitarie: quando devo usare il Sistema Tessera Sanitaria e quando la e-fattura?

Se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica e i dati confluiscono nel STS, non devi inviare la fattura elettronica via SdI. Emessi il documento al paziente (cartaceo o digitale non transitato da SdI) e invii i dati al STS secondo i tracciati e le scadenze fissate dal MEF. Questa deroga nasce da esigenze di riservatezza e dal D.L. 119/2018, oltre che dalla disciplina STS.

Se la prestazione è resa a un soggetto diverso da una persona fisica e non è prevista la trasmissione al STS (ad esempio una società, un ente o un’assicurazione con fatturazione diretta), torni all’obbligo ordinario: e-fattura via SdI. In fattura indichi l’aliquota o la natura IVA corretta, eventuali esenzioni specifiche del settore sanitario e, se verso PA, rispetti il DM 55/2013.

Per le farmacie e gli esercenti che emettono corrispettivi telematici con “scontrino parlante”, i dati verso STS sostituiscono la fattura al consumatore, salvo richiesta. Se il cliente chiede la fattura, la deroga SdI resta in base alla riconducibilità al STS; altrimenti, emetti e-fattura via SdI quando non c’è invio a STS.

3) Vendo o compro con l’estero: quali documenti XML uso e quali scadenze devo rispettare?

Per cessioni a clienti esteri, puoi emettere e-fattura XML via SdI inserendo i dati del cliente non residente. In alternativa, trasmetti i dati dell’operazione tramite SdI con le modalità tecniche previste. La scelta dipende dai flussi gestionali e dalle richieste del cliente. I termini seguono quelli ordinari: 12 giorni per fattura immediata, 15 del mese successivo per fattura differita.

Per acquisti di servizi da soggetti esteri, emetti un’autofattura elettronica XML TD17 (integrazione/autofattura per servizi dall’estero) via SdI. Per acquisti intracomunitari di beni si usa TD18; per acquisti di beni da soggetti esteri non UE con introduzione in Italia si usa TD19. I termini, salvo casi specifici, richiedono trasmissione entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, così da consentire la liquidazione IVA corretta.

Queste regole discendono dall’evoluzione dell’esterometro e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Consulta sempre le specifiche tecniche SdI vigenti, perché i tipi documento possono aggiornarsi.

4) Numerazione, correzioni e conservazione: come mi organizzo per evitare errori?

La numerazione deve essere progressiva e unica per periodo d’imposta. Puoi usare prefissi o suffissi per serie diverse (ad esempio “A/2026-001”), purché garantisci la sequenza e l’assenza di salti non giustificati.

Se commetti un errore su imponibile o imposta, emetti una nota di variazione TD04. Se sbagli un dato formale e la fattura è scartata, riemettila entro 5 giorni con lo stesso numero e data, correggendo l’errore. Se la fattura è accettata ma contiene refusi non rilevanti fiscalmente, emetti una nuova fattura solo se necessario per chiarezza verso il cliente.

Conserva i documenti per 10 anni in conservazione digitale a norma. La base è l’art. 2220 c.c. e il Codice dell’Amministrazione Digitale. Organizza cartelle per anno, cliente e tipologia, e conserva anche ricevute SdI, DDT, contratti, ordini e prove di consegna.

5) Cosa rischio se invio tardi o non invio? Posso rimediare con il ravvedimento?

Se invii tardi la fattura via SdI, la violazione è assimilata a tardiva emissione. L’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni dal 90% al 180% dell’IVA, con minimo 500 euro. Se l’operazione non sconta IVA (ad esempio forfettario), la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Versi sanzioni ridotte e, se dovuta, l’IVA con interessi legali. Se lo scarto SdI dipende da errore tecnico e riemetti entro 5 giorni, non si configura tardiva emissione. Se superi i termini, applica il ravvedimento. Documenta sempre la cronologia: data operazione, invio, scarto, nuovo invio, accettazione.

In caso di controlli, la buona organizzazione dei flussi, la conservazione di ricevute e la tempestiva regolarizzazione riducono i rischi. Le indicazioni e gli esempi applicativi sono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e consultabili anche su Normattiva per il quadro legislativo completo.

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