Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Le guide turistiche possono aderire al forfettario: niente IVA, imposta sostitutiva 15% (5% start-up), coefficiente 67%, soglia 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000, e-fattura obbligatoria, contributi INPS deducibili.
- ATECO 79.90.20: coefficiente di redditività 67% (quota imponibile); costi forfettari 33%.
- Imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni start-up.
- Limiti: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro nello stesso anno.
Cos’è il regime forfettario per le guide turistiche nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per ditte individuali e professionisti. Semplifica il calcolo del reddito e riduce gli adempimenti.
La base giuridica è la Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, con modifiche successive. La Legge 197/2022 ha alzato il limite a 85.000 euro e introdotto la fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro. Le interpretazioni operative arrivano dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Per una guida turistica (ATECO 79.90.20), il coefficiente di redditività è 67%. Significa che paghi imposte e contributi solo sul 67% degli incassi annuali. Il restante 33% è “spesa forfettaria”.
Vantaggi principali
Niente IVA in fattura (franchigia IVA). Applichi l’imposta sostitutiva, al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. Hai meno burocrazia rispetto al regime ordinario.
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari (DL 36/2022, convertito in L. 79/2022, e atti attuativi Agenzia delle Entrate). Rimane l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture superiori a 77,47 euro.
Come si calcola il reddito: esempio numerico per guida turistica
Il regime usa il principio di cassa. Contano gli incassi effettivi dell’anno, non le competenze. “Principio di cassa” vuol dire: sommi solo ciò che hai effettivamente ricevuto.
Reddito imponibile = Incassi annui x 67% – contributi previdenziali versati nell’anno (o deducibili). I contributi riducono la base su cui applichi l’imposta sostitutiva.
Esempio: incassi 40.000 euro. Contributi anno precedente/anno corrente deducibili: 3.000 euro. Reddito imponibile = 40.000 x 67% – 3.000 = 26.800 – 3.000 = 23.800 euro. Imposta sostitutiva: 15% = 3.570 euro. Se start-up al 5%: 1.190 euro.
Aliquota 15% e aliquota 5% (start-up)
L’aliquota standard è 15% (Legge 190/2014). Quella al 5% si applica per i primi 5 anni se rispetti condizioni precise:
- Non hai esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti.
- L’attività non è mera prosecuzione di lavoro svolto prima come dipendente o autonomo, salvo tirocinio obbligatorio.
- Se prosegui un’attività di altro soggetto, i suoi ricavi non superavano i limiti del forfettario.
Queste condizioni sono definite dalla Legge 190/2014 e chiarite da prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali per guide turistiche
Le guide turistiche, salvo iscrizioni a casse professionali specifiche, rientrano di norma nella Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare. Per i non pensionati e non assicurati altrove è in area 26%.
I contributi si calcolano sul reddito imponibile forfettario (dopo il coefficiente). Sono deducibili dal reddito e quindi riducono l’imposta sostitutiva. Paghi con F24 alle scadenze di saldo e acconti (come per l’imposta).
Se assumi dipendenti o usi collaboratori, valgono le regole contributive ordinarie per il lavoro. Ricorda il limite dei costi per lavoratori e collaboratori: per restare nel forfettario non devi superare 20.000 euro lordi annui. Questo limite è previsto dai commi del regime originario della Legge 190/2014 tuttora richiamati nelle istruzioni operative.
Contributi INPS: calendario
Scadenze tipiche:
- 30 giugno: saldo anno precedente e primo acconto anno in corso.
- 30 novembre: secondo acconto.
Le date concrete possono slittare per proroghe o weekend. Controlla ogni anno le circolari INPS e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e cause di esclusione (2026)
I requisiti principali sono nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, e successive modifiche. Ecco i punti chiave per una guida turistica.
Limiti di ricavi/compensi
- Ingresso e permanenza: ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui (Legge 197/2022).
- Uscita immediata: se superi 100.000 euro nello stesso anno, esci subito. Applichi l’IVA dal momento del superamento (Legge 197/2022).
- Anno di apertura a metà anno: limite proporzionato in base ai mesi di attività (regola generale dei regimi di favore).
Altri requisiti soggettivi
- Residenza fiscale in Italia oppure in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
- Nessuna partecipazione in società di persone o associazioni professionali.
- Nessun controllo, diretto o indiretto, in SRL che esercitano attività riconducibili alla tua.
Lavoro dipendente e forfettario
Se hai redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, non puoi applicare il forfettario, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Questa regola è nel comma 57 della Legge 190/2014.
Attenzione anche al divieto di svolgere in partita IVA attività riconducibile alla stessa mansione svolta per l’ex datore di lavoro nei due anni precedenti, se il rapporto prosegue di fatto. La norma mira a evitare false partite IVA.
Fatturazione, IVA e adempimenti pratici per guide turistiche
La guida turistica in forfettario emette fatture elettroniche in SDI senza IVA. Indica una dicitura del tipo “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.
Inserisci la marca da bollo virtuale di 2 euro per fatture oltre 77,47 euro, con versamento trimestrale tramite F24. Se il cliente è sostituto d’imposta, puoi evitare la ritenuta d’acconto consegnando apposita dichiarazione (comma 67, Legge 190/2014).
Operazioni con l’estero
- Acquisti di servizi da fornitori UE/extra-UE: si applica il reverse charge. Compili l’integrazione/autofattura e versi l’IVA dovuta, senza detrazione (DPR 633/1972, art. 17). L’IVA è un costo.
- Cessioni/prestazioni verso clienti esteri: e-fattura o fattura estero. Comunichi le operazioni transfrontaliere tramite esterometro.
Queste regole si applicano anche ai forfettari, salvo specifiche esenzioni. Verifica sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere correttamente
- Prevedi incassi annui fino a 85.000 euro? Sì: prosegui. No: valuta ordinario.
- Rischi di superare 100.000 euro? Sì: considera gli impatti IVA in corso d’anno e l’ordinario.
- Hai redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro e il rapporto non è cessato? Sì: niente forfettario.
- Hai partecipazioni vietate (società di persone o controllo SRL affine)? Sì: niente forfettario.
- Spese per collaboratori/dipendenti oltre 20.000 euro lordi? Sì: rischi l’esclusione; rivedi il modello organizzativo.
- Apri nel 2026 e rispetti le condizioni start-up? Sì: puoi avere il 5% per 5 anni.
- Prestazioni a clienti esteri o acquisti servizi esteri? Sì: valuta il reverse charge e l’esterometro.
Esito logico
Se tutte le risposte critiche sono “No” (o “Sì” nelle condizioni favorevoli), il forfettario è adatto. In caso di dubbi su soglie o partecipazioni, verifica le norme su Normattiva (Legge 190/2014 e successive) e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Controlli, sanzioni e buone pratiche
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000 euro, rimani nel regime per l’anno in corso e uscirai dal successivo. Se superi 100.000 euro, applichi l’IVA da quel momento e passi all’ordinario l’anno dopo.
Manca l’IVA a debito in forfettario, ma se sbagli con il reverse charge paghi comunque l’IVA. Le sanzioni IVA sono severe. Controlla con cura le fatture estere e i codici natura.
Conserva le fatture elettroniche e le ricevute F24. Usa codici tributo corretti per imposta di bollo, imposta sostitutiva e contributi INPS. Le fonti ufficiali sono il portale Normattiva, il sito dell’Agenzia delle Entrate e le circolari INPS.
| Scenario operativo | Limiti e requisiti | Calcolo base imponibile | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Nuova apertura 2026 con aliquota 5% (start-up) | Nessuna attività nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione; ricavi previsti ≤ 85.000 euro | Incassi x 67% – contributi INPS = imponibile; imposta sostitutiva 5% | Partita IVA e ATECO 79.90.20; e-fattura da subito; bollo trimestrale; saldo/acconti imposta e INPS a giugno/novembre |
| Guida in attività con 40.000 euro di incassi | Sotto 85.000 euro; nessuna causa di esclusione | 40.000 x 67% – contributi deducibili; imposta 15% (o 5% se ancora in start-up) | E-fattura; eventuale esterometro; F24 imposta e INPS; conservazione digitale |
| Superi 85.000 ma non 100.000 euro | Permanenza per l’anno in corso; uscita dal forfettario dall’anno successivo | Regole forfettarie valide fino a fine anno | Pianifica passaggio a regime ordinario dal 1° gennaio successivo; adegua IVA e contabilità |
| Superi 100.000 euro a ottobre | Fuoriuscita immediata; IVA da applicare dalle operazioni che determinano il superamento | Reddito forfettario fino al superamento; poi regime IVA ordinario sulle operazioni successive | Emissione fatture con IVA da ottobre; liquidazioni IVA; cambio regime da anno successivo |
| Collaboratori con compensi lordi 25.000 euro | Oltre il limite dei 20.000 euro per lavoro; rischio esclusione | Imponibile come da forfettario, ma verifica uscita/recuperi | Rivaluta struttura dei costi; considera passaggio all’ordinario; verifica sanzioni e ravvedimento |
FAQ
1) Qual è l’ATECO corretto e quale coefficiente si applica a una guida turistica?
L’ATECO più usato è 79.90.20 “Attività delle guide e degli accompagnatori turistici”. In regime forfettario, per questa attività si applica il coefficiente di redditività del 67%. Il coefficiente definisce la quota di incassi che diventa reddito imponibile. Il restante 33% è considerato costo forfettario. La base normativa del forfettario è la Legge 190/2014, con richiamo alle tabelle di classificazione per settori. Prima di aprire la partita IVA, verifica l’ATECO con un professionista e con le schede dell’Agenzia delle Entrate, così allinei inquadramento, contributi e adempimenti.
2) Posso aderire al forfettario se ho anche un lavoro dipendente o una pensione?
Sì, ma con un paletto importante: se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente o assimilati superano 30.000 euro e il rapporto non è cessato, non puoi applicare il forfettario. Questa previsione arriva dal comma 57 della Legge 190/2014 ed è stata confermata dalla prassi. Se il rapporto è cessato, puoi rientrare, purché tu rispetti gli altri requisiti (ricavi entro 85.000 euro, niente partecipazioni vietate, nessun controllo in SRL affine, limiti per lavoro e collaborazioni). Valuta anche il rischio del “doppio binario” INPS se il datore versa altri contributi: la Gestione Separata per la tua attività autonoma resta dovuta, salvo coperture diverse previste dalla legge.
3) Come fatturo a un tour operator estero e quali sono gli impatti IVA per un forfettario?
Emetti fattura elettronica o analogica secondo le regole per operazioni estere. Di norma, le prestazioni di servizi B2B verso soggetti esteri seguono la territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. La fattura italiana resta senza IVA se il committente è estero con inversione contabile nel suo Paese. Tuttavia, se acquisti servizi da esteri (ad esempio, piattaforme di booking o marketing), si applica il reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972: integri o autofatturi, versi l’IVA in Italia e non la puoi detrarre, perché sei in forfettario. Inoltre, invii l’esterometro per comunicare le operazioni transfrontaliere. Sono regole tecniche: consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e imposta correttamente i codici natura e i tipi documento SDI.
4) Quali contributi INPS paga una guida turistica e come incidono sulle imposte?
In assenza di una cassa professionale dedicata, la guida turistica si iscrive alla Gestione Separata INPS. L’aliquota per i non pensionati e non assicurati altrove è fissata ogni anno da INPS con apposita circolare ed è in area 26%. I contributi si calcolano sul reddito determinato forfettariamente (incassi x 67%) e sono interamente deducibili prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Effetto pratico: più contribuisci, più si riduce l’imponibile fiscale. Versi i contributi con F24 in due momenti chiave: saldo anno precedente e acconti per l’anno corrente (giugno e novembre, con eventuali proroghe). Se assumi o collabori con altri lavoratori, applichi le regole ordinarie e devi monitorare il tetto dei 20.000 euro lordi annui per non perdere il regime.
5) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi? E se apro a metà anno?
Se superi 85.000 euro ma non arrivi a 100.000, resti nel forfettario per l’anno in corso e passerai al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, scatta la fuoriuscita immediata: da quel momento devi applicare l’IVA alle operazioni successive e, dall’anno dopo, sei in ordinario a tutti gli effetti. Queste regole sono state introdotte dalla Legge 197/2022. Se apri la partita IVA a metà anno, il limite di 85.000 euro si proporziona ai mesi di attività. Esempio: apertura a giugno, 7 mesi operativi, limite proporzionale pari a 85.000 x 7/12. Questa proporzione è una regola generale dei regimi agevolati e viene richiamata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario); Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) su soglie 85.000/100.000; DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 (e-fattura per forfettari); DPR 633/1972 artt. 7-ter e 17 (territorialità e reverse charge); circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate; circolari annuali INPS per aliquote Gestione Separata. Consulta i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro.
