Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un infermiere in regime forfettario: tetto 85.000 euro, imponibile al 78% meno contributi ENPAPI, imposta sostitutiva 15% (5% per 5 anni), e-fattura obbligatoria, niente IVA né ritenute.
- Imponibile: incassi x 78% meno contributi previdenziali obbligatori versati (ENPAPI), per poi applicare l’imposta sostitutiva.
- Aliquote: 15% ordinaria; 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla legge.
- Semplificazioni: niente IVA, niente ritenute subite, e-fattura obbligatoria, contabilità minima e niente ISA.
Chi può accedere al regime forfettario come infermiere
Requisiti di ingresso 2026
Il regime forfettario è la flat tax per le Partite IVA individuali introdotta dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). Vale il principio di cassa: contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse. Il tetto è 85.000 euro annui.
Se apri la Partita IVA in corso d’anno, riproporzioni il tetto per giorni di attività. Esempio: apertura il 1° luglio, potrai incassare al massimo circa metà, cioè 42.500 euro.
Puoi aderire anche se non residente in Italia, purché tu produca almeno il 75% del reddito in Italia e risieda in un Paese UE/SEE che scambia informazioni (art. 1, comma 57, lett. b), Legge 190/2014).
Cause di esclusione frequenti
Non puoi accedere se partecipi a società di persone o associazioni professionali, o se controlli, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla tua (art. 1, comma 57, lett. d), Legge 190/2014; nozione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.).
Se svolgi l’attività prevalentemente per l’attuale o l’ex datore di lavoro degli ultimi due anni, scatta la causa ostativa anti-abuso (art. 1, comma 57, lett. d-bis), Legge 190/2014, come chiarito da Agenzia delle Entrate: Circolare 9/E/2019).
Dal 2023 non esiste più la soglia dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente come causa ostativa. La sua abrogazione è stata introdotta con la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e vale anche nel 2026.
Come si calcola il reddito imponibile del forfettario
Coefficiente di redditività: 78%
Per i professionisti sanitari autonomi, incluso l’infermiere libero professionista (es. ATECO 86.90.29), la legge assegna un coefficiente di redditività del 78% (Allegato 4 alla Legge 190/2014). Il coefficiente è una scorciatoia: fissa la quota di incassi da tassare.
In pratica: imponibile lordo = incassi dell’anno x 78%. La parte restante, il 22%, è considerata “spesa forfettaria”. Non serve dimostrarla con ricevute: vale a prescindere dai costi reali.
Deduzione dei contributi ENPAPI
Dal tuo imponibile calcolato col 78% sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati all’ENPAPI (contributo soggettivo, integrativo e altre contribuzioni obbligatorie) pagati nell’anno. Questa deduzione è ammessa anche nel forfettario (art. 1, comma 64, Legge 190/2014; art. 10 TUIR per i contributi obbligatori).
L’ENPAPI è la Cassa previdenziale degli infermieri, vigilata dal Ministero del Lavoro. Prevede: contributo soggettivo percentuale sul reddito professionale, contributo integrativo addebitabile in fattura al 4% e contributi assistenziali fissi. I minimi e le aliquote sono fissati dal Regolamento ENPAPI aggiornato annualmente.
Esempio numerico completo
Incassi annui: 30.000 euro. Coefficiente 78%: 23.400 euro. Contributi ENPAPI versati nell’anno: 2.500 euro. Imponibile netto: 23.400 – 2.500 = 20.900 euro.
Imposta sostitutiva: 15% di 20.900 = 3.135 euro. Se rispetti i requisiti per l’aliquota start-up al 5% per i primi 5 anni, paghi 1.045 euro. I contributi previdenziali restano dovuti a parte secondo le regole ENPAPI.
Aliquote, requisiti per il 5% e scadenze
Aliquota 15% e aliquota 5% start-up
L’aliquota ordinaria è 15%. Puoi scendere al 5% per i primi cinque anni se rispetti le condizioni dell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014:
– non hai esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata;
– l’attività non è mera prosecuzione di lavoro autonomo o dipendente precedente, salvo il periodo di pratica obbligatoria;
– se prosegui attività di altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti del forfettario.
La durata è 5 anni senza limiti di età. Se inizi a metà anno, il quinquennio decorre comunque da quell’anno.
Acconti e saldo dell’imposta sostitutiva
Poi versi l’imposta sostitutiva a saldo e in acconto come l’IRPEF. Il saldo si paga l’anno successivo alla dichiarazione dei redditi. Gli acconti si calcolano sul 100% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente.
In pratica: primo acconto insieme al saldo (di norma entro giugno, con eventuali differimenti annuali); secondo acconto entro fine novembre. Le scadenze possono slittare per disposizioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture, IVA, ritenute e adempimenti
Niente IVA, ma e-fattura obbligatoria
Nel forfettario non applichi l’IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014; DPR 633/1972). Devi usare la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI). L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 (DL 36/2022, art. 18, come modificato).
Inserisci in fattura la dicitura di non applicazione dell’IVA per regime forfettario. Se vendi a privati, usa il loro codice fiscale. Se fatturi alla PA, usa il codice ufficio e le regole di fatturazione elettronica alla PA.
Ritenute d’acconto e marca da bollo
Non subisci ritenute d’acconto. Devi però rilasciare al cliente una dichiarazione che attesti l’applicazione del regime forfettario e l’esonero dalla ritenuta (art. 1, comma 67, Legge 190/2014; chiarimenti Agenzia delle Entrate).
Applica la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. In e-fattura si indica l’assolvimento del bollo virtuale e si versa poi tramite F24 secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi ENPAPI: come funzionano per l’infermiere
Tipologie di contributi
Come iscritto ENPAPI versi: contributo soggettivo (percentuale sul reddito professionale eventualmente con minimo), contributo integrativo (generalmente 4% da addebitare in fattura al cliente) e contributi assistenziali fissi (maternità e assistenza).
Il contributo integrativo in fattura concorre ai compensi incassati. Quando lo versi all’ENPAPI, lo deduci dal reddito imponibile del forfettario insieme al contributo soggettivo e agli altri contributi obbligatori.
Calcolo, minimi e scadenze
Ogni anno ENPAPI definisce minimi e percentuali nel proprio Regolamento contributivo. Ci sono acconti e saldi, spesso basati sul reddito dell’anno precedente. Verifica sempre le tabelle ENPAPI aggiornate.
Questi contributi sono obbligatori per l’infermiere libero professionista. Se lavori anche come dipendente, mantieni la contribuzione presso INPS per il lavoro dipendente e versi ENPAPI per l’attività autonoma.
Superamenti di soglia e uscite dal regime
85.000 e 100.000 euro: cosa succede
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro di incassi, il regime forfettario termina dall’anno successivo (uscita differita). Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dall’anno stesso (uscita immediata). Questa regola è attiva dal 2023 (Legge 197/2022).
In caso di uscita immediata, dal momento del superamento applichi l’IVA e adempimenti del regime ordinario per le operazioni successive. Devi gestire correttamente le fatture emesse prima e dopo il superamento.
Regola decisionale rapida
Verifica in 60 secondi
– Incassi previsti entro 85.000 euro nel 2026? Se sì, vai avanti. Se no, valuta ordinario o verifica la soglia 100.000 per l’uscita immediata.
– Hai partecipazioni in società di persone o controlli S.r.l. con attività simile? Se sì, non puoi usare il forfettario. Se no, prosegui.
– Lavori soprattutto per l’ex o attuale datore negli ultimi due anni? Se sì, rischio causa ostativa. Se no, continua.
– Non hai svolto attività simile negli ultimi 3 anni e non prosegui un’attività preesistente? Se sì, puoi chiedere il 5% per 5 anni. Se no, resti al 15%.
– Sei iscritto o iscrivibile a ENPAPI e puoi gestire e-fattura e bollo? Se sì, il forfettario è adatto.
Errori comuni da evitare
Pro-rata del tetto e data di incasso
Non confondere fatturato con incassi: vale quando ricevi il pagamento (principio di cassa). Ricorda il riproporzionamento del tetto in caso di apertura in corso d’anno.
Ex datore e S.r.l. collegate
La causa ostativa sull’ex datore è spesso sottovalutata. Valuta anche partecipazioni e controllo in S.r.l. direttamente o tramite familiari per evitare contestazioni.
Acconti imposta e versamenti ENPAPI
Scordare acconti e saldi crea sanzioni e interessi. Pianifica cash flow per imposta sostitutiva ed ENPAPI. Usa piani di risparmio mensile.
Fonti normative e prassi di riferimento
Riferimenti ufficiali
– Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (Normattiva): fondamento del regime forfettario, coefficienti e cause ostative.
– Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
– Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18: estensione obbligo e-fattura ai forfettari.
– Agenzia delle Entrate: Circolari 10/E/2016 e 9/E/2019, Risposte a interpelli su cause ostative e adempimenti forfettari.
– ENPAPI: Statuto e Regolamento contributivo; vigilanza Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti chiave | Base imponibile (metodo) | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|
| Nuova apertura 2026 con aliquota 5% | Nessuna attività simile negli ultimi 3 anni; non prosecuzione di lavoro precedente; ricavi previsti entro 85.000 euro | Incassi x 78% – contributi ENPAPI pagati nell’anno | Iscrizione ENPAPI subito; e-fattura da prima fattura; imposta: saldo/1° acconto a giugno, 2° acconto a novembre |
| Superamento 85.000 e ≤ 100.000 euro | Incassi dell’anno compresi tra 85.001 e 100.000 euro | Regime forfettario valido fino a fine anno, poi ordinario dal successivo | Programma passaggio a ordinario dal 1° gennaio dell’anno dopo; adegua fatturazione e IVA |
| Superamento > 100.000 euro | Incassi oltre 100.000 euro nell’anno | Uscita immediata: IVA e ordinario per le operazioni successive al superamento | Da subito: IVA, registri e adempimenti ordinari; conguagli a fine anno |
| Collaborazione prevalente con ex datore | Prevalenza verso datore attuale o degli ultimi 2 anni: causa ostativa | Non accessibile il forfettario | Valuta ordinario o riorganizza la clientela prima dell’accesso |
| Apertura a metà anno | Tetto 85.000 riproporzionato per giorni di attività | Incassi x 78% – contributi ENPAPI; attenzione al tetto pro-rata | Adegua il business plan; verifica soglie mese per mese |
| Residente estero UE/SEE | Almeno 75% del reddito prodotto in Italia; scambio di informazioni attivo | Incassi italiani x 78% – contributi previdenziali obbligatori | Gestisci e-fattura via SDI; imponibile in Italia secondo il principio di cassa |
FAQ
Posso usare il forfettario se sono infermiere dipendente e svolgo anche attività autonoma?
Sì, è possibile cumulare lavoro dipendente e Partita IVA in forfettario. Il vincolo dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente non esiste più dal 2023. Devi però rispettare tutte le altre regole: tetto 85.000 euro di incassi per l’attività autonoma, assenza di cause ostative su ex datore e partecipazioni societarie. Contribuzione: rimani iscritto all’INPS per il lavoro dipendente e versi l’ENPAPI per l’attività autonoma. In dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva del forfettario si calcola separatamente e non si somma all’IRPEF del lavoro dipendente. Valuta il rischio “prevalenza ex datore”: se la tua attività autonoma è rivolta principalmente all’attuale o ex datore degli ultimi due anni, non puoi adottare il forfettario. Pianifica l’acconto dell’imposta sostitutiva e i versamenti ENPAPI per evitare carichi concentrati a fine anno.
Come fatturo a strutture pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere) in forfettario? Devo applicare split payment o ritenuta?
Emetti fattura elettronica tramite SDI con il codice ufficio della PA. Indichi che l’operazione è senza IVA per regime forfettario e applichi, se previsto, il contributo integrativo ENPAPI (4%). Lo split payment non si applica al forfettario perché non addebiti IVA. La ritenuta d’acconto non si applica: devi inserire la dichiarazione di esonero ritenuta in fattura o fornirla al committente. Se l’importo supera 77,47 euro, inserisci il bollo virtuale da 2 euro nella e-fattura e versa periodicamente l’imposta di bollo. Rispetta anche gli eventuali flussi di ordine elettronico (es. NSO) se richiesti dalla struttura sanitaria per i servizi acquistati. Conserva le fatture elettronicamente secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Nel forfettario posso dedurre spese come auto, corsi ECM, dispositivi medici o assicurazione RC professionale?
No, il forfettario sostituisce le deduzioni analitiche con un costo forfettario già incorporato nel coefficiente del 22% (per i professionisti sanitari). Quindi non deduci singole spese, a prescindere dall’importo. L’unica deduzione ammessa prima dell’imposta sostitutiva riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati (ENPAPI: soggettivo, integrativo e contributi assistenziali obbligatori). Le spese restano comunque importanti per il lavoro, ma non riducono l’imposta sostitutiva. Attenzione a non confondere deduzioni e detrazioni personali IRPEF: alcune detrazioni per oneri (ad esempio assicurazione vita o spese sanitarie personali) agiscono sull’IRPEF, non sull’imposta sostitutiva, e quindi non incidono sul calcolo del forfettario. Verifica ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione della dichiarazione.
Come funziona l’ENPAPI per un infermiere in forfettario? Il 4% integrativo in fattura è tassato?
L’ENPAPI prevede contributo soggettivo proporzionale al reddito, contributo integrativo (generalmente 4% da applicare in fattura) e contributi assistenziali fissi. Il 4% integrativo che addebiti al cliente entra nei compensi incassati e rientra quindi nel calcolo del 78%. Quando poi versi l’integrativo e il soggettivo all’ENPAPI, li deduci dall’imponibile prima di applicare l’imposta sostitutiva. In sintesi: lo incassi, concorre ai compensi, ma lo deduci quando lo versi. I minimi contributivi e le aliquote aggiornate sono stabiliti annualmente dal Regolamento ENPAPI e approvati dagli organi competenti. Se svolgi anche lavoro dipendente, non versi alla Gestione Separata INPS per l’attività autonoma: per l’attività libero-professionale la Cassa di riferimento è ENPAPI. Conserva le ricevute dei versamenti per la deduzione corretta in dichiarazione.
Cosa succede se supero le soglie o se passo al regime ordinario? Come gestisco il transito?
Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Preparati al regime ordinario: IVA, registri, liquidazioni periodiche e deduzione analitica dei costi. Se superi 100.000 euro, esci subito: dalle operazioni successive applichi l’IVA e gli adempimenti ordinari nello stesso anno. In entrambi i casi, chiudi il periodo forfettario calcolando l’imposta sostitutiva solo sugli incassi maturati in forfettario con il solito 78% meno contributi. Valuta con attenzione il mese in cui prevedi il superamento: puoi pianificare incassi e fatturazione per evitare salti improvvisi. Se rientri nei requisiti negli anni successivi, potrai tornare al forfettario, sempre che non sussistano cause ostative. Segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la corretta gestione delle fatture a cavallo del passaggio e dell’imposta di bollo.
