Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Un infermiere libero professionista può usare il regime forfettario se rispetta i requisiti: ricavi entro 85.000 euro, niente cause di esclusione, corretto ATECO sanitario con coefficiente 78% e gestione previdenziale ENPAPI.
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro (Legge 197/2022). Primo anno soglia pro‑rata per mesi di attività.
- ATECO infermiere: 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”; coefficiente di redditività: 78% (Allegato 4 L. 190/2014).
- Cause tipiche di esclusione: controllo di SRL “riconducibile”, lavoro dipendente oltre soglia annua se non cessato, prevalenza con ex datore, partecipazioni in società di persone (L. 190/2014 e mod.).
Regime forfettario per infermieri: requisiti, soglie e norme di riferimento
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi cinque anni se “nuova attività”. Si calcola su un reddito determinato in modo forfettario. La base normativa è l’art. 1, commi 54‑89, della Legge 190/2014 e successive modifiche (consultabili su Normattiva). Le novità su soglie ed esclusioni sono state introdotte, tra le altre, da Legge 145/2018, Legge 160/2019 e Legge 197/2022.
Limite ricavi e primo anno pro‑rata
La soglia di accesso e permanenza è 85.000 euro annui di ricavi/compensi. Se apri la partita IVA durante l’anno, il limite si riduce in proporzione ai mesi di attività. Esempio: apertura il 1° luglio, mesi utili 6/12. Limite pro‑rata 85.000 × 6/12 = 42.500 euro. La regola del pro‑rata è prassi applicativa coerente con l’impianto della L. 190/2014, commi 54‑71.
Altre condizioni soggettive
Controlla le cause di esclusione della L. 190/2014 (Normattiva):
- Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL in trasparenza: escluso.
- Controllo di SRL che svolge attività riconducibile alla tua: escluso.
- Prevalenza di servizi al datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti: escluso (norma anti‑abuso).
- Residenza: ammesso se residente in Italia. I non residenti possono accedere solo in casi specifici (almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia e Paese con adeguato scambio di informazioni).
- Spese per personale e collaboratori: limite 20.000 euro annui reintrodotto dalla Legge 160/2019.
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre la soglia annua, se il rapporto non è cessato: escluso. In assenza di una norma diversa pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro agosto 2026, resta il riferimento della Legge 160/2019 sul limite 30.000 euro e sulla deroga in caso di cessazione del rapporto.
Verifica sempre il testo vigente su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola il reddito forfettario di un infermiere
ATECO e coefficiente di redditività
Il codice ATECO più usato dagli infermieri liberi professionisti è 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”. Il coefficiente di redditività è 78% (Allegato 4 annesso alla L. 190/2014). Coefficiente significa: si presume che il 78% degli incassi sia reddito, il restante 22% copre i costi in modo forfettario.
Esempio base: incassi 50.000 euro. Reddito forfettario 50.000 × 78% = 39.000 euro. Su questo importo sottrai i contributi previdenziali deducibili versati. L’imposta si calcola sul risultato.
Imposta sostitutiva 15% o 5% “start‑up”
Aliquota ordinaria: 15%. Aliquota 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti dei commi 65‑69 della L. 190/2014: attività nuova, non mera prosecuzione di una precedente, niente prosecuzione di attività svolta come dipendente o collaboratore (salvo tirocinio obbligatorio), e rispetto dei limiti di ricavi. La durata dell’aliquota 5% è massima di cinque periodi d’imposta consecutivi.
Principio di cassa e contributi
Il forfettario usa il principio di cassa. Tradotto: contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse ma non incassate (comma 64 L. 190/2014). Puoi dedurre dal reddito forfettario solo i contributi previdenziali versati nell’anno, anche per periodi precedenti.
Gli infermieri iscritti all’Ordine, quando operano come liberi professionisti, versano la contribuzione alla Cassa professionale di categoria (ENPAPI). Le aliquote, i minimali, l’integrativo in fattura e le scadenze sono stabiliti dai regolamenti ENPAPI, aggiornati ogni anno. Il contributo integrativo (di solito indicato come “rivalsa”) si espone in fattura in percentuale sul compenso. Verifica ogni anno le circolari ENPAPI.
Fatturazione, IVA e ritenute
Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti (art. 1, comma 58, L. 190/2014 e DPR 633/1972). Sei tenuto alla fattura elettronica, estesa ai forfettari dal Decreto‑Legge 36/2022. Inserisci in fattura la dicitura di non assoggettamento a ritenuta, come previsto dal regime, se hai comunicato lo status al committente.
Sulle fatture senza IVA si applica l’imposta di bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, Parte I). Il bollo sulle fatture elettroniche si versa con F24 o tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate secondo le scadenze vigenti.
Uscita dal forfettario e passaggio all’ordinario
Quando esci
Le regole chiave sono nella Legge 197/2022, che ha ritoccato i commi della L. 190/2014:
- Se i ricavi sono tra 85.000,01 e 100.000 euro: esci dal forfettario dall’anno successivo.
- Se superi 100.000 euro anche a fine anno: esci subito. Da quel momento emetti fatture con IVA e applichi le regole ordinarie. Per l’anno in corso, l’IRPEF si calcola con il regime ordinario.
- Se scatta un’altra causa di esclusione (es. controllo SRL riconducibile, lavoro dipendente sopra soglia non cessato): esci dall’anno successivo.
Cosa cambia in ordinario
Nel regime ordinario applichi l’IVA, tieni i registri IVA, scarichi i costi reali e ammortizzi i beni. Paghi l’IRPEF a scaglioni, le addizionali regionali e comunali, e l’INPS o la Cassa secondo le tue regole previdenziali. Gli scaglioni IRPEF possono cambiare con le leggi di Bilancio; consulta le tabelle ufficiali del Dipartimento delle Finanze e il TUIR (DPR 917/1986) aggiornato su Normattiva.
Attenzione alla gestione di fine anno
Se superi 100.000 euro a ottobre, da quella data passi all’IVA. Devi gestire il cambio sui documenti successivi e la liquidazione. Chiedi al tuo software di fatturazione di trattare correttamente il periodo misto. Conserva evidenza della data di superamento per eventuali controlli.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 passaggi logici
- Previsione ricavi: se stimi entro 85.000 euro, passa al passo 2. Se oltre 85.000, valuta l’ordinario. Se possibile sforamento a 100.000, prepara un piano di uscita immediata.
- Situazione lavorativa: se hai un lavoro dipendente non cessato e reddito annuo oltre 30.000 euro, considera la causa di esclusione. Se il rapporto è cessato, puoi rientrare.
- Partecipazioni societarie: se controlli una SRL con attività riconducibile o partecipi a società di persone/associazioni, non puoi aderire.
- Collaboratori: se prevedi compensi a personale oltre 20.000 euro, non puoi aderire o restare nel regime.
- ATECO e coefficiente: se la tua attività è l’assistenza infermieristica, usa 86.90.29 e coefficiente 78%. Verifica se svolgi anche attività diverse.
- Previdenza: se sei iscritto a ENPAPI, verifica aliquote e minimali dell’anno. Inserisci la rivalsa prevista in fattura. Deduci i contributi nel calcolo dell’imposta.
Le fonti principali sono: L. 190/2014 commi 54‑89; L. 145/2018; L. 160/2019; L. 197/2022; DPR 633/1972; DPR 917/1986; DPR 642/1972. I testi aggiornati sono disponibili su Normattiva. Per aspetti sul lavoro dipendente e compatibilità, consulta anche il Ministero del Lavoro e l’Ordine professionale.
Adempimenti operativi per l’infermiere in forfettario
Apertura e iscrizioni
Apri la partita IVA con codice 86.90.29. Indica subito il regime forfettario. Iscriviti a ENPAPI come libero professionista. Attiva PEC e registrati a SDI per la fattura elettronica.
Fatture e incassi
Emetti solo fatture elettroniche. Indica la rivalsa previdenziale prevista da ENPAPI. Non applicare IVA. Inserisci in fattura la dicitura che attesta il regime forfettario e l’assenza di ritenute. Applica il bollo quando dovuto.
Dichiarazioni e versamenti
Presenta il Modello Redditi PF e compila il Quadro LM. Versa l’imposta sostitutiva con F24 a saldo e acconto secondo le scadenze annuali. Versa i contributi ENPAPI secondo i calendari dell’Ente. I contributi versati sono deducibili dal reddito forfettario.
Controllo soglie durante l’anno
Monitora incassi mese per mese. Segna la data in cui superi 85.000 o 100.000 euro. Prepara scenari alternativi per l’ultimo trimestre. Programma acconti e saldi sulla base dell’imponibile forfettario aggiornato.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisito/Norma rilevante | Cosa fare subito | Tempistiche e impatti fiscali |
|---|---|---|---|
| Apertura P. IVA il 1° luglio | Soglia pro‑rata 85.000 × 6/12 = 42.500 (L. 190/2014) | Imposta l’ATECO 86.90.29; attiva FE; pianifica incassi sotto 42.500 | Imposta 15%/5% su reddito forfettario; monitoraggio mensile |
| Ricavi annui 92.000 euro | Superamento 85.000 ma sotto 100.000 (L. 197/2022) | Resta forfettario fino a fine anno; prepara passaggio a ordinario | Dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario con IVA e IRPEF a scaglioni |
| Ricavi 105.000 euro a ottobre | Uscita immediata oltre 100.000 (L. 197/2022) | Da ottobre emetti fatture con IVA; aggiorna registri e software | Anno in corso tassato in ordinario; liquidazioni IVA dal mese del superamento |
| Lavoro dipendente RAL 32.000 non cessato | Causa di esclusione per redditi di lavoro dipendente oltre soglia (L. 160/2019) | Valuta rinuncia al forfettario o cessazione del rapporto | Se non cessa, accesso negato o uscita dall’anno successivo |
| Controllo di SRL sanitaria riconducibile | Esclusione per controllo SRL “riconducibile” (L. 190/2014) | Valuta cessione quote o passaggio all’ordinario | Esclusione dall’anno successivo; attenzione a coerenza ATECO/oggetto sociale |
| Collaboratori con compensi totali 25.000 euro | Limite spese per personale 20.000 (L. 160/2019) | Riduci collaborazioni o prepara l’uscita dal regime | Esci dal forfettario dall’anno successivo |
FAQ
1) Sono un infermiere dipendente del SSN: posso aprire la partita IVA in forfettario per attività extra?
Sì, ma servono due verifiche. La prima è contrattuale: controlla il tuo CCNL e le regole interne dell’azienda sanitaria. In molti casi serve autorizzazione e, per il tempo pieno, possono valere limiti alle attività extra. La seconda è fiscale: la L. 160/2019 prevede una causa di esclusione dal forfettario se i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano una certa soglia e il rapporto non è cessato. In assenza di norme nuove pubblicate entro agosto 2026, il riferimento resta 30.000 euro. Se superi la soglia e il rapporto è ancora attivo, non puoi entrare o restare nel forfettario. Se il rapporto dipendente è cessato, la causa di esclusione non opera. Verifica sempre su Normattiva e con il tuo Ordine professionale eventuali incompatibilità deontologiche.
2) Qual è il codice ATECO corretto e come uso il coefficiente 78%?
Per l’attività infermieristica autonoma, il codice ATECO più utilizzato è 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”. Questo codice rientra tra le attività professionali con coefficiente di redditività 78% (Allegato 4 della L. 190/2014). Il coefficiente è una scorciatoia: non deduci i costi reali, ma applichi una percentuale ai compensi incassati. Esempio pratico: compensi 60.000 euro; reddito forfettario 60.000 × 78% = 46.800 euro; sottrai i contributi previdenziali versati e calcoli l’imposta sostitutiva. Se svolgi anche altre attività con ATECO diverso, potresti dover applicare coefficienti diversi e ripartire correttamente gli incassi. Tieni la contabilità interna per ATECO per evitare errori.
3) In forfettario posso scaricare l’acquisto di un ecografo o dell’auto?
No, nel forfettario non deduci i costi reali, nemmeno beni strumentali come ecografi, auto o computer. La percentuale forfettaria già incorpora i costi presunti. Fanno eccezione solo i contributi previdenziali versati, che riducono il reddito imponibile. Se hai investimenti importanti e ricavi medio‑alti, valuta un confronto tra forfettario e ordinario. Nell’ordinario potresti ammortizzare i beni, dedurre canoni di leasing, spese professionali e altre componenti secondo il TUIR (DPR 917/1986) e il DPR 633/1972 per l’IVA. Il confronto va fatto su numeri realistici, includendo le aliquote contributive ENPAPI e le addizionali.
4) Come funziona la previdenza ENPAPI per gli infermieri in forfettario?
Gli infermieri liberi professionisti sono iscritti a ENPAPI. Pagano un contributo soggettivo percentuale sul reddito professionale, un contributo integrativo esposto in fattura e un contributo di maternità/assistenza. Aliquote, minimali, massimali e scadenze sono stabiliti ogni anno dai regolamenti dell’Ente. Nel forfettario, i contributi versati sono deducibili dal reddito forfettario, riducendo la base dell’imposta sostitutiva. La “rivalsa” (contributo integrativo) si indica in fattura in percentuale sul compenso. Non è IVA. Verifica le circolari ENPAPI aggiornate e conserva ricevute e quietanze. In caso di attività mista o periodo di avvio con redditi bassi, informati su eventuali riduzioni, rateazioni o minimali. Per aspetti lavoristici e autorizzazioni, confrontati anche con il Ministero del Lavoro e con l’Ordine.
5) Cosa devo scrivere in fattura in regime forfettario e come gestisco il bollo?
La fattura elettronica deve indicare: natura del regime forfettario, non applicazione dell’IVA ai sensi della L. 190/2014, eventuale non assoggettamento a ritenuta d’acconto, contributo integrativo ENPAPI in percentuale, e, se dovuto, la marca da bollo da 2 euro. Il bollo si applica alle fatture senza IVA quando l’importo supera 77,47 euro (DPR 642/1972). Nella FE si seleziona l’assolvimento virtuale; il versamento periodico del bollo avviene tramite F24 o con addebito secondo le procedure dell’Agenzia delle Entrate. Se durante l’anno superi 100.000 euro e passi all’ordinario, dalla data di superamento le fatture successive avranno IVA e il bollo cambierà regole. Conserva il dettaglio degli incassi per dimostrare la corretta gestione del passaggio.
