Informatore scientifico del farmaco in regime forfettario: si può?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Sì: l’informatore scientifico del farmaco può usare il regime forfettario. ATECO 74.99.99, coefficiente 78%, imposta 15% o 5% per 5 anni se rispetti i requisiti. Soglia 85.000 euro, e-fattura obbligatoria.

  • ATECO 74.99.99 con coefficiente di redditività 78% (attività professionali). Base: art. 1, commi 64-65, Legge 190/2014, come da schema ministeriale.
  • Soglia ricavi/compensi 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000. Base: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1.
  • Imposta sostitutiva 15% o 5% per 5 anni se “start-up” e requisiti soddisfatti. Base: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 (Normattiva).

Regime forfettario per informatori scientifici: come funziona davvero

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato. Determini il reddito con un coefficiente fisso applicato agli incassi. Paghi un’imposta sostitutiva unica, al posto di IRPEF, addizionali e IRAP.

La norma base è l’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, con modifiche successive. La soglia a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 derivano dalla Legge 197/2022. Le istruzioni operative arrivano dall’Agenzia delle Entrate.

Per l’informatore scientifico del farmaco, l’ATECO più usato è 74.99.99 “Altre attività professionali n.c.a.”. Appartiene al gruppo delle attività professionali con coefficiente di redditività 78%.

Cos’è il coefficiente di redditività (78%)

È una percentuale che stima i costi in modo forfettario. Applichi il 78% agli incassi per trovare il reddito “tassabile”. Il restante 22% è considerato costo presunto, senza doverlo documentare voce per voce.

Esempio semplice: incassi 60.000 euro. Reddito forfettario = 60.000 x 78% = 46.800. Da questo sottrai i contributi previdenziali deducibili pagati. Sull’importo che resta applichi il 15% o il 5%.

Imposta sostitutiva 15% o 5%

L’aliquota ordinaria è 15%. Se rispetti i requisiti “start-up”, applichi il 5% per i primi 5 anni. La disciplina è nel comma 65 della Legge 190/2014.

Il 5% richiede tre condizioni pratiche: attività nuova o non mera prosecuzione di quella svolta come dipendente o autonomo; niente partita IVA “attiva” con la stessa attività nei tre anni precedenti; eventuale prosecuzione di attività altrui possibile solo se l’attività cedente non superava 85.000 euro.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Soglia ricavi/compensi

Puoi entrare e restare nel forfettario se non superi 85.000 euro di incassi annui. Il primo anno si riproporziona in base ai giorni effettivi di attività. Fonte: Legge 190/2014 e Legge 197/2022.

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito: dal giorno dopo scatta l’IVA e le regole ordinarie. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022.

Redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro

Se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, non puoi usare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato. Questa causa di esclusione è nella Legge 190/2014, come modificata.

Attenzione: la soglia a 35.000 euro è stata ipotizzata in passato, ma a oggi il limite normativo resta 30.000 euro. Controlla sempre l’ultima Legge di Bilancio su Normattiva.

Partecipazioni societarie e controllo

Se possiedi partecipazioni in società di persone, o controlli direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, sei escluso. Base: Legge 190/2014, comma 57 e seguenti.

Lo scopo è evitare che si sposti reddito tra società e partita IVA per pagare meno tasse. Se hai dubbi sulla riconducibilità, valuta oggetto sociale, clienti, e processi produttivi.

Collaboratori, dipendenti e beni strumentali

Non esistono più limiti numerici a spese per collaboratori o beni strumentali nel forfettario attuale. Questi paletti valevano nel vecchio schema 2015. Oggi contano le cause di esclusione riportate sopra.

Se assumi o attivi collaborazioni, diventi sostituto d’imposta per le ritenute sui loro compensi o stipendi. Il regime forfettario non ti esonera da questi adempimenti.

Determinazione del reddito, IVA ed e-fattura

Principio di cassa

Il forfettario applica il principio di cassa. Traduzione: contano gli incassi effettivi nel periodo, non le fatture emesse e non incassate. La base è l’art. 1, comma 64, Legge 190/2014.

Questo è utile per chi ha pagamenti dilazionati. Programma con cura incassi di fine anno, perché possono farti sforare la soglia.

IVA, ritenute e bollo

Non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Inserisci la dicitura di esenzione ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014.

Non subisci ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. Inserisci la formula che dichiara l’assenza di ritenute per regime forfettario (comma 67). Per le fatture sopra 77,47 euro applichi l’imposta di bollo da 2 euro.

Fatturazione elettronica obbligatoria

Dal 1° gennaio 2024, la e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. La base è il DL 36/2022, convertito nella Legge 79/2022, e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Usa il Sistema di Interscambio (SdI). Indica correttamente il tuo ATECO 74.99.99 e la natura operazione “N2.2” o altra dicitura prevista per operazioni senza IVA. Verifica le specifiche tecniche AE aggiornate.

Previdenza: Gestione Separata INPS per informatori

Quale cassa previdenziale

L’informatore scientifico autonomo non ha una cassa professionale dedicata. Si iscrive alla Gestione Separata INPS come professionista senza cassa. Le aliquote sono fissate ogni anno da INPS con circolari.

La base contributiva è il reddito forfettario, cioè incassi x coefficiente 78%, al netto di eventuale ripartizione convenzionale indicata dall’INPS. Non esistono minimali come per artigiani e commercianti.

Deducibilità dei contributi

I contributi versati sono totalmente deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Lo prevede l’art. 1, comma 64, Legge 190/2014 e l’art. 10 TUIR per il principio generale.

Paga i contributi con F24 alle scadenze indicate da INPS. Tieni il prospetto perché serve per il calcolo dell’acconto e saldo imposta.

Regola decisionale rapida

Decidi in 60 secondi con nessi logici chiari

  • Hai incassato nell’anno precedente più di 100.000 euro? Sì: niente forfettario (uscita immediata). No: vai avanti.
  • Hai incassato tra 85.001 e 100.000 euro? Sì: non puoi restare dall’anno successivo. No: vai avanti.
  • Hai avuto redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro e il rapporto non è cessato? Sì: niente forfettario. No: vai avanti.
  • Controlli una SRL o hai partecipazioni che svolgono attività riconducibile alla tua? Sì: niente forfettario. No: vai avanti.
  • Sei un informatore con ATECO 74.99.99? Applicherai coefficiente 78% e imposta 15%. Se rispetti i requisiti “start-up” applica il 5% per 5 anni.

Continuità con il precedente lavoro e aliquota 5%

Mera prosecuzione: come si valuta

La “mera prosecuzione” esclude l’aliquota 5%. Si considera tale se passi dal lavoro dipendente all’autonomo facendo sostanzialmente lo stesso per lo stesso soggetto. La norma è nel comma 65, Legge 190/2014.

Eccezione: se il rapporto di lavoro dipendente è cessato e il cambio è sostanziale (clienti, modalità, rischi), puoi sostenere la non continuità. Documenta le differenze operative.

Tre anni senza partita IVA “attiva”

Per il 5% non devi aver esercitato l’attività come autonomo nei tre anni precedenti. Se avevi una partita IVA inattiva, senza fatture e senza esercizio concreto, la norma consente l’accesso allo sconto start-up.

Fatturazione pratica per informatori

Dati e diciture in e-fattura

Inserisci: dati anagrafici, descrizione prestazione professionale di informazione scientifica, compenso, marca da bollo virtuale se dovuta, dicitura regime forfettario (commi 54-89, Legge 190/2014), esclusione ritenuta d’acconto.

Verifica il codice natura operazione previsto dalle specifiche tecniche vigenti. Conserva digitalmente le fatture secondo il DM sulla conservazione sostitutiva.

Incassi, acconti e saldi

Gli acconti si considerano incassati quando li ricevi. Programma gli incassi a cavallo d’anno per non superare la soglia. Usa conti separati per tracciare il cash flow e rispettare il principio di cassa.

Controlli e documentazione

Come prepararsi a verifiche

Conserva estratti conto, contratti, corrispondenza con i clienti e le ricevute F24 dei contributi. Anche nel forfettario la tracciabilità aiuta in caso di controllo.

Cita sempre in fattura i riferimenti al regime. Consulta le istruzioni AE e le circolari INPS aggiornate. Le basi ufficiali sono Normattiva, Ministero dell’Economia e INPS.

Scenario Requisiti chiave Effetti fiscali e previdenziali Tempistiche e adempimenti
Nuova attività con requisiti “start-up” Nessuna mera prosecuzione; nessuna partita IVA attiva stessa attività negli ultimi 3 anni; prosecuzione di attività altrui sotto 85.000 euro Imposta 5% per 5 periodi d’imposta; base: incassi x 78% – contributi; niente IVA e ritenute subite Apertura partita IVA; e-fattura dal primo giorno; richiesta codici AE; verifica annuale requisiti
Professionista già attivo entro 85.000 euro Senza partecipazioni “incompatibili”; redditi da lavoro dipendente anno precedente ≤ 30.000 euro o rapporto cessato Imposta 15%; deduzione integrale contributi INPS Gestione Separata; esclusione IVA Fatture elettroniche, imposta di bollo, LIPE non dovute; dichiarazione Redditi PF e quadro LM
Supero 85.000 ma resto sotto 100.000 Incassi tra 85.001 e 100.000 euro Resto forfettario per l’anno in corso; passo al regime IVA ordinario dall’anno successivo Pianifica passaggio: numerazione IVA, registri, detrazione IVA da anno successivo; comunica al cliente le variazioni
Supero 100.000 euro Incassi ≥ 100.000 euro nel corso dell’anno Uscita immediata: da quel momento applico IVA e regole ordinarie; cambio base imponibile IVA dal giorno successivo al superamento; adegua fatture; comunica al consulente per gli adempimenti
Lavoro dipendente oltre 30.000 euro Redditi di lavoro dipendente/assimilati anno precedente > 30.000 euro e rapporto in corso Esclusione dal forfettario; si applica regime ordinario Verifica su CU/730; rivaluta accesso quando scendi sotto soglia o cessa il rapporto
Partecipazioni in SRL “riconducibile” Controllo diretto/indiretto e attività della SRL riconducibile alla tua Esclusione dal forfettario Valuta modifica oggetto sociale o cessione quote prima dell’accesso

FAQ

Posso essere informatore scientifico in forfettario e lavorare anche come dipendente?

Sì, è possibile il doppio binario. La condizione chiave è il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. Se superano 30.000 euro e il rapporto è ancora in corso, non puoi entrare o restare nel forfettario. Se il rapporto è cessato, la causa di esclusione non opera. Ricorda di verificare i valori nella Certificazione Unica e nel prospetto del 730. Questa regola deriva dalla Legge 190/2014, come modificata. Controlla sempre il testo aggiornato su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, perché la soglia è oggetto di particolare attenzione in sede di manovre di bilancio.

Come calcolo correttamente imposta e contributi se applico il 5% “start-up”?

Procedi in quattro passi. 1) Somma gli incassi annuali per cassa. 2) Applica il coefficiente 78% per ottenere il reddito forfettario. 3) Sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno (alla Gestione Separata INPS). 4) Applica l’imposta sostitutiva del 5% sul residuo. Ricorda che i contributi si calcolano sul reddito forfettario e che sono interamente deducibili prima dell’imposta. Le aliquote INPS variano per anno, con circolari INPS che fissano misura e minimali eventuali. Conserva F24 e quietanze per documentare i versamenti. Se in uno dei cinque anni perdi i requisiti “start-up”, torni al 15% dal periodo d’imposta successivo.

Qual è l’ATECO migliore per un informatore scientifico e cosa cambia se scelgo altro codice?

L’ATECO più usato è 74.99.99, che rientra nel gruppo delle attività professionali con coefficiente 78%. Questo incide direttamente sul reddito stimato e quindi sull’imposta. Se scegli un ATECO commerciale o artigianale, cambia il coefficiente e può cambiare la gestione previdenziale (artigiani/commercianti invece di Gestione Separata), con contributi fissi minimi. Devi riflettere sulla natura effettiva dell’attività: l’informazione scientifica è una prestazione professionale di tipo consulenziale e divulgativo, senza mediazione o vendita. Se svolgi anche attività di agenzia o procacciamento, potresti ricadere in altri codici e dover gestire ENASARCO o diverse aliquote INPS; in quel caso cambia il perimetro fiscale e previdenziale. Verifica le istruzioni ISTAT-ATECO e le risposte AE su casi simili.

Come funziona l’uscita immediata se supero 100.000 euro a metà anno?

Il superamento della soglia di 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal forfettario. Dal giorno successivo devi applicare l’IVA e le regole del regime ordinario. Le fatture emesse dopo tale data avranno IVA, registri IVA, liquidazioni periodiche e tutti gli adempimenti conseguenti. Le fatture emesse prima del superamento restano valide senza IVA. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022 per evitare usi impropri del regime. È importante monitorare gli incassi in tempo reale, specie se hai contratti che possono generare picchi. Prevedi clausole contrattuali che gestiscano l’eventuale cambio di regime a metà fornitura.

Quali sono gli errori più comuni degli informatori in forfettario e come evitarli?

Tre errori ricorrenti. 1) Confondere il fatturato con il reddito: nel forfettario non deduci i costi reali, usi il coefficiente 78%. Pianifica gli acquisti senza aspettarti deduzioni. 2) Dimenticare la e-fattura e le diciture corrette: la fattura elettronica è obbligatoria, la marca da bollo va gestita, e le diciture su IVA e ritenute evitano contestazioni. 3) Sottovalutare previdenza e acconti: i contributi incidono molto, sono deducibili e riducono l’imposta; se non versi acconti corretti rischi sanzioni. Un quarto aspetto: il limite dei 30.000 euro da dipendente. Se prendi un premio o arretrati che ti fanno sforare, potresti perdere il regime. Consulta Normattiva per i testi di legge, le istruzioni AE per prassi aggiornate e le circolari INPS per aliquote e scadenze.

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