Investigatore privato in regime forfettario: come accedere?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’investigatore privato in regime forfettario non addebita IVA, applica l’imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up) e calcola il reddito imponibile col coefficiente 78%. Soglia ricavi: 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000.

  • Coefficiente di redditività 78% per ATECO 80.30.00. Il 22% è costo forfettario, senza giustificativi.
  • Imposta sostitutiva 15% oppure 5% per 5 anni se rispetti i requisiti start-up. Niente IVA e niente ritenute subite.
  • Soglia 85.000 euro per accesso e permanenza. Uscita immediata se superi 100.000 nell’anno. E-fattura obbligatoria.

Inquadramento dell’investigatore privato e perimetro del regime

Il lavoro di investigatore privato richiede licenza prefettizia. La base giuridica sta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), articoli 134 e seguenti, e nel Decreto del Ministero dell’Interno 269/2010 che definisce requisiti organizzativi e professionali.

Puoi esercitare come impresa individuale (agenzia investigativa) o come lavoratore autonomo senza dipendenti. La scelta incide su INPS e adempimenti. Ma non cambia le regole fiscali del regime forfettario.

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014, articoli 1, commi 54-89, e successive modifiche. È un regime semplificato che sostituisce IRPEF, addizionali e IVA con un’imposta unica.

Codice ATECO e coefficiente di redditività

Il codice ATECO tipico è 80.30.00 “Servizi investigativi”. In forfettario si applica il coefficiente di redditività del 78%. Vuol dire che il 78% degli incassi è reddito imponibile lordo. Il restante 22% è spesa “forfettaria”.

Il coefficiente deriva dall’Allegato 4 della Legge 190/2014. È fisso per settore. Non puoi sostituirlo con i costi reali. Funziona anche se le tue spese effettive sono diverse.

Fonti normative chiave

Per il quadro fiscale: Legge 190/2014 (commi 54-89); Legge 197/2022 che ha portato la soglia a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000; Legge 234/2021 che ha escluso le persone fisiche dall’IRAP; Decreto-Legge 36/2022, convertito con modifiche, che ha esteso la fattura elettronica ai forfettari. Puoi verificare i testi su Normattiva e le circolari sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di accesso e permanenza

I requisiti definiscono chi può entrare e restare nel forfettario. Sono regole oggettive. È importante valutarle prima di aprire la Partita IVA o cambiare regime.

Soglie economiche e tempistiche

Accesso e permanenza: ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui. Se apri a metà anno, la soglia si riduce in proporzione ai giorni di attività. Esempio: apertura il 1° luglio, soglia circa 42.500 euro.

Uscita immediata: se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito dal forfettario. Le operazioni successive si fatturano con IVA. La regola arriva dalla Legge 197/2022.

Base di calcolo: nel forfettario contano gli incassi effettivi (principio di cassa). “Principio di cassa” significa che rileva quando incassi, non quando emetti la fattura.

Cause di esclusione soggettive

  • Partecipazioni: non puoi avere partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività riconducibili alla tua. Né partecipazioni in società di persone che operano nel tuo stesso settore.
  • Rapporti di lavoro: sei escluso se lavori prevalentemente per chi è stato tuo datore di lavoro nei due anni precedenti, o per soggetti a lui riconducibili. La norma è nel comma 57, lettera d-bis della Legge 190/2014.
  • Spese per personale e collaboratori: non devi superare 20.000 euro lordi l’anno tra dipendenti, co.co.co., lavoro accessorio e associati in partecipazione.
  • Regimi IVA speciali: sono esclusi i regimi speciali IVA (per esempio agricoltura speciale, editoria). Il forfettario è incompatibile con quei regimi.
  • Residenza: devi essere residente in Italia. I non residenti possono rientrare solo se sono in UE/SEE e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate.

Non esiste più il vincolo sul reddito da lavoro dipendente oltre 30.000 euro. Quel limite è stato superato dalle modifiche alla Legge 190/2014. Conta invece il divieto di operare prevalentemente per l’ex datore.

Tassazione, calcolo e contributi

L’imposta sostitutiva è unica e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali. Le percentuali sono due: 15% ordinaria; 5% per le start-up per i primi cinque anni, se rispetti condizioni precise.

Come si calcola l’imponibile

Passi operativi semplici:

  • Somma gli incassi dell’anno. Sono i compensi percepiti, al netto di rimborsi di spese anticipate in nome e per conto.
  • Applica il coefficiente 78% per ottenere il reddito forfettario lordo.
  • Sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sono interamente deducibili.
  • Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva del 15% o 5%.

Esempio numerico: incassi 30.000. Reddito lordo: 30.000 x 78% = 23.400. Contributi versati anno: 2.500. Reddito imponibile: 20.900. Imposta 15%: 3.135. Se hai i requisiti start-up, imposta 5%: 1.045.

Aliquota al 5%: quando spetta

Serve rispettare tre condizioni della Legge 190/2014:

  • Non aver esercitato attività nei tre anni precedenti l’apertura.
  • Non proseguire attività svolta prima come dipendente o autonomo. È ammesso se la prosecuzione avviene dopo tirocinio obbligatorio previsto per legge.
  • Se prosegui attività altrui (subentro), i ricavi del cedente devono stare entro i limiti del forfettario.

Basta violarne una per perdere il 5% e restare al 15%.

Contributi previdenziali: Gestione Separata o Commercianti

Se operi come lavoratore autonomo senza iscrizione al Registro Imprese, versi alla Gestione Separata INPS. Contributi calcolati a percentuale sul reddito, senza minimi fissi. Verifica l’aliquota vigente sul sito INPS.

Se operi come impresa individuale (agenzia investigativa), in genere rientri in Gestione Commercianti INPS. Qui hai contributi fissi minimi annuali, più una percentuale sull’eccedenza. Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi se sei nel forfettario, come previsto dalla Legge 190/2014. La riduzione abbassa il contributo, ma riduce anche i mesi utili ai fini pensionistici in proporzione.

I contributi si deducono prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. È un vantaggio forte in presenza di INPS elevata.

Adempimenti operativi essenziali

Fatturazione, IVA e bollo

Nel forfettario non addebiti IVA e non detrai IVA sugli acquisti. In fattura inserisci la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.

Apponi l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Se usi la fattura elettronica, il bollo è “virtuale” e si versa periodicamente secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. La base è nel Decreto-Legge 36/2022 e nelle regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Usa sempre il Sistema di Interscambio.

IRAP, ritenute e versamenti

Le persone fisiche in forfettario non versano IRAP. La base è la Legge 234/2021.

Non subisci ritenuta d’acconto dai clienti. Ricorda la dicitura in fattura. Versi imposta sostitutiva e INPS con modello F24 alle scadenze ordinarie: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre.

Licenze e privacy

Oltre al fisco, rispetta gli obblighi del TULPS e del DM 269/2010 (licenza, requisiti, formazione). Tratta dati personali e giudiziari in modo rigoroso. Segui il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e i provvedimenti del Garante Privacy.

Regola decisionale rapida

Usa queste regole pratiche per scegliere in fretta.

  • Se prevedi incassi entro 85.000 e hai costi bassi, il forfettario conviene. Paghi sul 78% con aliquota 15% o 5%.
  • Se i tuoi clienti sono consumatori finali o microimprese, il vantaggio di non addebitare IVA ti rende più competitivo.
  • Se hai costi reali molto alti (auto, attrezzature, personale) e superi spesso il 22% “forfettario”, valuta l’ordinario per dedurre i costi veri.
  • Se rischi di superare 100.000 in corso d’anno, preparati a passare all’IVA subito. Organizza il gestionale per cambiare numerazione o sezionare le fatture.
  • Se operi prevalentemente per il tuo ex datore degli ultimi due anni, evita il forfettario. Rischi l’esclusione.
  • Se sei impresa con INPS Commercianti, verifica l’opzione -35% contributi. Se punti a maturare più pensione, valuta se rinunciare allo sconto.

Esempi di calcolo e casi tipici

Caso A: nuovo professionista, Gestione Separata, 5%

Incassi 40.000, primo anno, rispetti i requisiti start-up. Reddito lordo: 31.200 (40.000 x 78%). Contributi INPS a percentuale, ipotizziamo 25% su 31.200 = 7.800 (stima). Reddito imponibile: 23.400. Imposta 5%: 1.170. Effetto combinato: aliquota media molto bassa il primo quinquennio.

Caso B: agenzia individuale, INPS Commercianti, 15%

Incassi 70.000. Reddito lordo: 54.600. Contributi fissi minimi più percentuale sull’eccedenza (verifica annuale sul sito INPS). Ipotizziamo 4.500 fissi + 1.000 eccedenza = 5.500. Reddito imponibile: 49.100. Imposta 15%: 7.365. Puoi chiedere la riduzione -35% dei contributi se sei nel forfettario.

Caso C: superi 100.000 a ottobre

Fino alla fattura di superamento resti in forfettario. Dal documento che fa oltrepassare 100.000, passi all’IVA. Da quel momento addebiti IVA, registri gli acquisti e applichi tutte le regole dell’ordinario. La base è la Legge 197/2022.

Caso D: incarico con PA o grande azienda

Emetti fattura elettronica via SDI senza IVA e senza ritenuta. Indichi il bollo se necessario. Se c’è il reverse charge per norma specifica, segui la regola del settore. In genere, per servizi investigativi domestici, non si applica il reverse charge.

Caso E: spese reali molto alte

Se acquisti software, veicoli o assumi personale, potresti superare di molto il 22% di costi figurativi. Valuta l’ordinario dal 1° gennaio. In ordinario deduci costi reali e detrai IVA, ma gestisci contabilità piena.

Scenario Requisiti principali Imposte Contributi INPS Adempimenti e tempistiche
Start-up 5% (primi 5 anni) Nessuna attività nei 3 anni; no prosecuzione di lavoro precedente (salvo tirocinio obbligatorio); ricavi entro 85.000 Imposta sostitutiva 5% su base 78% meno contributi Gestione Separata o Commercianti; deducibilità piena; possibile -35% se Commercianti Opzione automatica al momento dell’apertura; verifica annuale requisiti
Forfettario ordinario 15% Ricavi entro 85.000; niente prevalenza verso ex datore; spese per personale ≤ 20.000; nessuna partecipazione vietata Imposta 15% su base 78% meno contributi; niente IVA e IRAP Contributi secondo gestione; versamenti F24 a giugno/novembre E-fattura via SDI; bollo sopra 77,47; diciture obbligatorie
Superamento 100.000 in anno Incassi complessivi oltre 100.000 in corso d’anno Uscita immediata; IVA da applicare sulle operazioni successive Invariati, ma cambiano le basi contabili in ordinario Transizione operativa nel mese del superamento; aggiornare anagrafiche e software
Ex datore di lavoro prevalente Prestazioni prevalentemente verso ex datore ultimi 2 anni o soggetti collegati Esclusione dal forfettario; si applica ordinario Come da inquadramento; nessuna agevolazione forfettaria Valutare contratti e mix clienti prima di scegliere il regime
Agenzia con dipendenti Spese per personale entro 20.000 lordi; soglia ricavi 85.000 15% o 5% se start-up; base 78% INPS Commercianti; possibile -35% su richiesta Gestione paghe; rispetto DM 269/2010 su organizzazione e formazione
Professionista senza impresa Attività individuale senza iscrizione al Registro Imprese 15% o 5%; nessuna ritenuta subita Gestione Separata, senza minimi Focalizzazione su incassi e flussi; facilità di gestione

FAQ

Qual è il codice ATECO corretto per l’investigatore privato e come incide su coefficienti e INPS?

Il codice ATECO più usato è 80.30.00 “Servizi investigativi”. Con questo codice, nel regime forfettario si applica il coefficiente di redditività del 78%. Significa che il 22% degli incassi è trattato come costo figurativo, senza bisogno di scontrini o fatture di spesa. Il codice incide anche sull’inquadramento previdenziale. Se operi come impresa individuale e ti iscrivi al Registro Imprese, di norma rientri nella Gestione Commercianti INPS, con contributi minimi fissi più percentuale. Se invece lavori come autonomo “puro”, senza impresa, versi alla Gestione Separata INPS, senza minimi e solo a percentuale sul reddito. Le due gestioni hanno aliquote e regole diverse, aggiornate annualmente dall’INPS. Controlla sempre le circolari INPS dell’anno di riferimento e il DM 269/2010 per verificare se la tua organizzazione richiede l’assetto da impresa.

Supero 85.000 a fine anno: resto nel forfettario o passo all’IVA? E cosa cambia se arrivo a 100.000?

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti nel forfettario fino a fine anno. Uscirai dal regime dall’anno successivo. Questo comporta passaggio alla contabilità IVA dal 1° gennaio, con applicazione dell’IVA, registri e adempimenti ordinari. Se invece superi 100.000 in corso d’anno, scatta l’uscita immediata prevista dalla Legge 197/2022. Da quel momento, sulle operazioni successive devi addebitare l’IVA e rispettare tutte le regole dell’ordinario. Serve quindi distinguere le fatture “prima” e “dopo” il superamento. È buona prassi predisporre sezionali diversi del registro vendite e gestire con attenzione i contratti in corso, per aggiornare corrispettivi e condizioni al nuovo regime IVA.

Posso dedurre spese reali (auto, software, attrezzature) nel forfettario? Quando conviene l’ordinario?

No. Nel forfettario non deduci i costi reali. Usi il costo figurativo del 22% incluso nel coefficiente 78%. L’unica deduzione aggiuntiva ammessa è per i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Non ammortizzi beni, non deduci canoni, non scarichi carburante. Se le tue spese reali superano di molto il 22% degli incassi e lavori con clienti che detrarrebbero l’IVA, il regime ordinario può convenire. In ordinario deduci ogni costo inerente documentato, ammortizzi i beni, e detrai l’IVA sugli acquisti. Valuta l’ordinario soprattutto se prevedi investimenti importanti, assunzioni o subappalti rilevanti. La scelta va fatta di norma a inizio anno. Puoi basarti su budget e contratti firmati. Consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate per esempi ufficiali e ricorda che il passaggio vale per tutto l’anno fiscale.

Ho lavorato come dipendente in un’agenzia investigativa: posso aprire la Partita IVA in forfettario e lavorare per loro?

Attenzione. La Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi svolge l’attività prevalentemente per l’ex datore di lavoro degli ultimi due anni, o per soggetti a lui riconducibili. “Prevalentemente” significa oltre il 50% degli incassi. Se superi questa soglia, non puoi stare nel forfettario. Puoi però lavorare per l’ex datore se rappresenta una quota minoritaria del tuo fatturato e rispetti gli altri requisiti. Se vuoi l’aliquota al 5% per start-up, non devi proseguire l’attività svolta da dipendente, a meno che la prosecuzione avvenga dopo un tirocinio obbligatorio previsto dalla legge. In caso di dubbio, costruisci un portafoglio clienti diversificato già dai primi mesi e conserva prove di autonomia organizzativa e economica. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate spiegano con esempi queste casistiche.

Quali sono gli adempimenti ricorrenti: fatturazione elettronica, bollo e scadenze imposte e contributi?

Come forfettario emetti sempre fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Inserisci la dicitura di legge su IVA e ritenuta. Apponi l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro; in e-fattura il bollo è virtuale e si paga secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate. Per le imposte, versi saldo e acconti dell’imposta sostitutiva con F24 alle scadenze IRPEF di giugno e novembre. Per i contributi INPS segui le rate trimestrali o le scadenze previste dalla tua gestione (Commercianti o Gestione Separata). Sei escluso dall’IRAP come persona fisica. Non presenti gli ISA. Presenti la dichiarazione dei redditi persone fisiche con il quadro dedicato al forfettario. Tieni la contabilità semplificata: conservazione delle fatture elettroniche e dei pagamenti basta e avanza. Per ogni dettaglio operativo, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate e le circolari INPS aggiornate.

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