Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il logopedista in regime forfettario tassa il 78% degli incassi al 15% (o al 5% per i primi 5 anni se ne ha diritto), dopo aver dedotto i contributi previdenziali versati.
- Limiti: accesso sotto 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno. Fonti: Legge 190/2014 e Legge 197/2022.
- Base imponibile: incassi x 78% meno contributi previdenziali; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up. Principio di cassa: contano solo gli incassi effettivi.
- Previdenza: in genere Gestione Separata INPS; rivalsa fino al 4% facoltativa; fatturazione elettronica obbligatoria e niente IVA né ritenute d’acconto.
Come funziona il regime forfettario per il logopedista
Il regime forfettario è un regime semplificato. Si applica l’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. La regola è nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (Normattiva).
Il logopedista rientra tra i professionisti con coefficiente di redditività del 78%. “Coefficiente” significa percentuale dell’incassato che diventa reddito tassabile. Il restante 22% è “costo forfettario” riconosciuto a prescindere dalle spese reali.
Si usa il principio di cassa. “Principio di cassa” vuol dire che contano gli importi incassati nell’anno, non la data della fattura. Prima si deducono i contributi previdenziali pagati. Sull’importo che resta si calcola l’imposta sostitutiva.
Esempio numerico chiaro
Incassi 40.000 euro. Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200. Contributi pagati l’anno prima: 4.000. Base imponibile: 31.200 – 4.000 = 27.200.
Imposta sostitutiva: 15% di 27.200 = 4.080. Se hai i requisiti per l’aliquota start-up 5% nei primi 5 anni, paghi 1.360. Le percentuali vengono dalla Legge 190/2014.
Requisiti, limiti e cause di esclusione nel 2026
Accesso sotto 85.000 euro di incassi annui. Se apri a metà anno, il limite si riduce in proporzione ai mesi di attività. Regola nella Legge 190/2014, aggiornata dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dalla fattura che sfora. Se stai tra 85.000 e 100.000, resti nel regime quell’anno ed esci dall’anno dopo. Fonte: Legge 197/2022.
Altre condizioni chiave (Legge 190/2014, comma 57 e successive modifiche):
- Nessuna partecipazione in società di persone o associazioni professionali.
- Niente controllo, diretto o indiretto, di SRL che svolgono attività riconducibili alla tua (stesso settore economico).
- Residenza in Italia, oppure in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
- Divieto di svolgere in modo prevalente attività verso l’attuale ex datore di lavoro (o quello dei due anni precedenti). Regola introdotta dal D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019.
- Spese per personale, collaboratori e lavoro accessorio non oltre 20.000 euro lordi annui.
Non esiste, a oggi, un tetto di reddito da lavoro dipendente (es. 30.000 o 35.000 euro) che escluda dal forfettario. Conta invece la regola sull’ex datore e la prevalenza dei compensi. Verifica sempre i testi su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Aliquota al 5% per le nuove attività
L’aliquota scende al 5% per i primi 5 periodi d’imposta se rispetti i requisiti start-up della Legge 190/2014, comma 65. È uno sconto temporaneo, poi si torna al 15%.
I requisiti principali sono tre:
- Non hai esercitato alcuna attività autonoma nei tre anni precedenti l’apertura.
- L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo. “Prosecuzione” significa stessa attività, stessi clienti, stesso contenuto sostanziale.
- Se prosegui un’attività altrui (ad esempio rilevi lo studio), i ricavi del soggetto precedente, nell’anno prima, non superano il limite del comma 54 (oggi 85.000 euro).
Se perdi uno dei requisiti durante il quinquennio, dal periodo successivo torni al 15%. Il quinquennio è “a periodi d’imposta”, non “a mesi”.
Contributi previdenziali del logopedista
Il logopedista libero professionista, iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP, non ha una cassa professionale dedicata. In genere versa i contributi alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995, art. 2, comma 26).
L’aliquota della Gestione Separata varia per legge ogni anno. L’INPS la comunica con circolare annuale. Usa sempre l’ultima circolare INPS per l’anno di riferimento. La contribuzione si calcola sul reddito forfettario prima della deduzione dei contributi stessi.
Puoi applicare in fattura una rivalsa INPS fino al 4% in base alla Legge 662/1996, art. 1, comma 212. La rivalsa è facoltativa. Se la inserisci, aumenta il compenso e rientra nei ricavi tassati con il coefficiente del 78%.
La deduzione dei contributi riduce la base imponibile dell’imposta sostitutiva. I contributi si versano con F24 in sede di dichiarazione (saldo) e con eventuali acconti secondo le istruzioni INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
La riduzione del 35% sui contributi spetta solo ad artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Non si applica alla Gestione Separata.
Fatturazione, IVA, ritenute e bollo
Nessuna IVA in fattura. Inserisci la dicitura che spiega la “franchigia IVA” del forfettario prevista dalla Legge 190/2014. Non subisci né applichi ritenute d’acconto (comma 67 della stessa legge). Inserisci in fattura la nota che esclude la ritenuta.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La norma sta nel D.Lgs. 127/2015 e nei successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Emissione e conservazione passano dallo SDI.
Per ogni fattura senza IVA superiore a 77,47 euro si applica il bollo di 2 euro. Nel ciclo elettronico lo versi in modo virtuale con liquidazione periodica dell’Agenzia delle Entrate. Riferimento: DPR 642/1972 (imposta di bollo).
Conserva preventivi, parcelle, eventuali contratti e quietanze. Sei esonerato dalla contabilità ordinaria, ma devi poter dimostrare incassi, requisiti e corretta fatturazione in caso di controllo.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per scegliere e gestire il forfettario:
- Incassi previsti sotto 85.000? Sì: vai avanti. No: valuta regime ordinario con IVA.
- Hai proseguito o proseguirai attività dell’ex datore in modo prevalente entro 2 anni? Sì: rischio esclusione. No: vai avanti.
- Hai partecipazioni vietate (società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile)? Sì: rinuncia al forfettario. No: vai avanti.
- Costi reali alti e ricorrenti (es. affitti importanti, collaboratori > 20.000)? Sì: forse conviene il regime ordinario. No: forfettario resta efficiente.
- Nuova attività e rispetti i 3 requisiti start-up? Sì: applichi il 5% per 5 anni. No: applichi il 15%.
- Previdenza: sei in Gestione Separata? Applica (se vuoi) rivalsa 4%. Pianifica saldo e acconti con il consulente.
Controlli frequenti e buone pratiche
Monitora gli incassi mese per mese. Inserisci un alert a 75.000 euro per programmare l’eventuale uscita l’anno dopo. A 95.000 euro, valuta con attenzione ogni nuova fattura per evitare il superamento di 100.000 nell’anno.
Verifica ogni nuova collaborazione rispetto alla regola sull’ex datore. Se l’ex datore pesa oltre il 50% dei compensi, c’è rischio di esclusione. Documenta sempre la pluralità di clienti.
In ogni fattura elettronica, inserisci le note standard: niente IVA per forfettario, niente ritenuta, eventuale rivalsa 4% e bollo da 2 euro se dovuto. Conserva le ricevute SDI.
Controlla ogni anno: circolari INPS su aliquote Gestione Separata; guida Agenzia delle Entrate sul forfettario; testi su Normattiva (Legge 190/2014, Legge 197/2022, D.L. 124/2019).
Riferimenti normativi utili (solo testuali)
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario, imposta sostitutiva, ritenute, coefficienti). Legge 197/2022 (Bilancio 2023) per soglie 85.000 e 100.000. D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 (ex datore). D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica). DPR 642/1972 (imposta di bollo). Legge 335/1995 e circolari INPS (Gestione Separata). Consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate e INPS.
| Scenario | Requisiti principali | Cosa paghi | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|
| Start-up 5% (nuova attività) | Nessuna attività autonoma negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; se subentro, ricavi precedenti sotto 85.000 | Imposta 5% su base forfettaria; contributi Gestione Separata; bollo 2€ se dovuto | 5 periodi d’imposta consecutivi; saldo e acconti con dichiarazione annuale |
| Forfettario ordinario 15% | Incassi annui sotto 85.000; nessuna partecipazione vietata; rispetto regola ex datore; spese personale sotto 20.000 | Imposta 15% su base forfettaria; contributi; niente IVA né ritenute | Monitoraggio incassi durante l’anno; imposte e contributi con F24 a saldo/acconti |
| Superamento 90.000 (ma sotto 100.000) | Oltre 85.000 ma non superi 100.000 | Rimani forfettario nell’anno; esci dal regime dall’anno successivo | Programma la transizione al regime IVA dal 1° gennaio successivo |
| Superamento 100.000 (decadenza immediata) | Incassi oltre 100.000 in corso d’anno | Applichi IVA dalla fattura che determina il superamento; restano ferme imposta e contributi maturati | Variazione immediata in fatturazione; adegua corrispettivi e adempimenti IVA entro l’anno |
| Collaborazioni con ex datore | Nessuna prevalenza verso datore attuale o dei 2 anni precedenti | Se la prevalenza c’è, il forfettario è precluso | Valuta i flussi cliente per cliente prima di emettere le fatture |
FAQ
1) Come calcolo tasse e contributi se incasso importi variabili durante l’anno?
Parti sempre dagli incassi effettivi dell’anno, mese per mese. A fine anno sommi gli incassi e applichi il coefficiente 78% per ottenere il reddito forfettario. Sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno. Sulla base residua calcoli l’imposta sostitutiva al 15% (o 5% se hai diritto all’aliquota start-up per i primi 5 anni). Per i contributi, applica l’aliquota della Gestione Separata INPS vigente per l’anno di riferimento al reddito forfettario prima della deduzione dei contributi stessi. L’INPS pubblica l’aliquota con circolare annuale. Ricorda: eventuale rivalsa 4% aumenta i ricavi e segue le stesse regole. Organizza un prospetto semplice: incassi, 78%, rivalsa, contributi, base imponibile, imposta. Così eviti errori di arrotondamento e pianifichi i pagamenti.
2) Posso restare in forfettario se ho anche un contratto da dipendente?
Sì. Non esiste oggi un tetto fisso (come 30.000 o 35.000 euro) di reddito da dipendente che, da solo, escluda il forfettario. Devi però rispettare la regola sull’ex datore di lavoro: non puoi svolgere in modo prevalente l’attività professionale per l’attuale datore o per quello dei due anni precedenti. La regola discende dal D.L. 124/2019, poi convertito. Se hai più clienti e l’ex datore pesa poco sul totale, non hai problemi. Se lavori quasi solo per lui, il forfettario è precluso. Valuta in anticipo la distribuzione dei compensi per evitare contestazioni e documenta l’autonomia dell’attività professionale (preventivi, incarichi, pluralità di clienti).
3) Cosa succede se supero i 100.000 euro a novembre con una singola fattura?
Scatta la decadenza immediata. Dalla fattura che fa superare i 100.000 devi applicare l’IVA, registrarti ai relativi adempimenti e cessare le semplificazioni del forfettario per il resto dell’anno. Per le fatture precedenti, resta valida la non applicazione dell’IVA. Se chiudi l’anno tra 85.000 e 100.000, mantieni il forfettario per quell’anno ma dal 1° gennaio successivo passerai al regime IVA ordinario. Questa dinamica è fissata dalla Legge 197/2022. Prevenzione pratica: tieni un cruscotto degli incassi aggiornato e valuta effetti di ogni nuova fattura vicino alla soglia.
4) Devo applicare sempre la rivalsa INPS del 4%? E come incide sulle imposte?
No, la rivalsa è facoltativa per i professionisti in Gestione Separata (Legge 662/1996). Molti logopedisti la inseriscono per coprire una parte del costo contributivo. Se la applichi, la indichi in fattura come “rivalsa INPS 4%”, senza IVA. La rivalsa aumenta il compenso e rientra nei ricavi su cui si applica il coefficiente 78%. Quindi concorre sia al calcolo dei contributi sia dell’imposta sostitutiva. Non è un rimborso “fuori base”. Valuta la tua politica prezzi con attenzione e concorda la rivalsa con il cliente, soprattutto con strutture sanitarie e scuole che hanno budget rigidi.
5) Qual è il codice ATECO più usato per il logopedista e il coefficiente resta 78% in ogni caso?
Molti logopedisti usano il codice ATECO 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti”. Rientra nell’area professionale con coefficiente 78% previsto dagli allegati della Legge 190/2014. Se la tua attività include altre prestazioni (es. formazione), puoi aggiungere codici secondari. Il coefficiente si applica per il gruppo di attività prevalente. In pratica, resta 78% per le attività professionali sanitarie in senso stretto. Se valuti codici diversi, confronta la classificazione ISTAT/ATECO e verifica la coerenza con l’Ordine TSRM-PSTRP. In caso di dubbi, consulta l’Agenzia delle Entrate o un consulente per evitare incongruenze in anagrafe tributaria.
