Make-up artist in forfettario: come accedere e quali sono i vantaggi?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario per make up artist applica imposta sostitutiva 15% (5% start-up), niente IVA, reddito calcolato al 67% degli incassi, contributi INPS deducibili e adempimenti contabili minimi.

  • Soglia 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000. Riferimento: Legge 190/2014, commi 54-89; Legge 197/2022.
  • Reddito imponibile = incassi x 67% – contributi versati; imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni con requisiti.
  • Fatturazione elettronica obbligatoria, IVA non dovuta, niente ritenuta d’acconto; possibile riduzione INPS 35% per artigiani/commercianti.

Cos’è il regime forfettario per un make up artist

È un regime fiscale agevolato pensato per piccole attività. Semplifica tasse e adempimenti. Paghi un’imposta unica al posto di IRPEF, addizionali e IVA.

Funziona con il principio di cassa. Tradotto: contano solo gli incassi effettivamente ricevuti nell’anno, non le fatture emesse e non incassate.

Il quadro normativo nasce con la Legge 190/2014, commi 54-89 (consulta Normattiva). È stato aggiornato con la Legge 145/2018 e la Legge 197/2022. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con circolari e risposte a interpelli.

Perché conviene a chi fa trucco professionale

Non addebiti IVA in fattura. Diventi più competitivo sul prezzo verso il cliente finale. Non subisci ritenuta d’acconto. La contabilità è leggera.

Per i make up artist il coefficiente di redditività è 67%. È la quota del tuo incassato tassata. Il restante 33% è considerato “costo forfettario”.

Se avvii una nuova attività e rispetti requisiti specifici, per 5 anni paghi il 5%. Altrimenti l’aliquota è 15%.

Requisiti, cause di esclusione e soglie chiave

Requisiti di accesso (stato ad agosto 2026)

Incassi annui non superiori a 85.000 euro. Se apri a metà anno, il limite si riproporziona. Esempio: apertura a giugno, primo anno limite 42.500.

Residenza in Italia. Ammesso anche chi è residente in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.

Nessuna partecipazione in società di persone o S.r.l. trasparenti.

Nessuna partecipazione di controllo in S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua.

Compensi a dipendenti e collaboratori entro 20.000 euro annui lordi.

Reddito da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente entro 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato, la soglia non si applica. Fonti: Legge 190/2014 e chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Cause di uscita e regola dei 100.000

Se superi 85.000 in un anno ma resti sotto 100.000, rimani forfettario per quell’anno e passi all’ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Se superi 100.000 nell’anno, esci subito dal regime. Applichi IVA e obblighi ordinari dalla fattura che fa superare la soglia. Fonte: Legge 197/2022.

Fatturazione elettronica ed esterometro

La e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Riferimento: D.L. 36/2022 e provvedimenti Agenzia Entrate.

Per le operazioni estere usi i tipi documento TD17, TD18, TD19 via SDI. L’esterometro “a invio” è assorbito dai nuovi flussi SDI.

Sulle fatture indichi “IVA non applicabile art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”. Per importi oltre 77,47 euro, applichi marca da bollo da 2 euro virtuale in e-fattura.

Calcolo del reddito e dell’imposta per make up artist

Il coefficiente di redditività al 67% spiegato semplice

Il coefficiente traduce in modo forfettario i tuoi costi. Non serve raccogliere scontrini per ogni spesa. La legge presume che il 33% dei ricavi copra i costi.

Formula base: Imponibile = Incassi x 67% – Contributi INPS deducibili versati nell’anno precedente. Poi applichi l’imposta sostitutiva.

Esempio pratico: incassi 40.000. Contributi versati l’anno prima 4.000. Reddito imponibile 40.000 x 67% – 4.000 = 22.800. Imposta 15% = 3.420. Con aliquota start-up 5% = 1.140.

Aliquota 5% start-up: quando spetta

Spetta per i primi 5 anni se:

1) L’attività è nuova. Quindi non hai svolto attività professionale o d’impresa simile nei 3 anni precedenti.

2) Non prosegui in modo prevalente attività svolta prima come dipendente/collaboratore. Eccezione: il praticantato obbligatorio.

3) Se rilevi un’attività, i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro.

Fonte: Legge 190/2014, commi 65-66; prassi Agenzia Entrate.

Contributi INPS: due casi tipici per un make up artist

Ditta individuale artigiana o commerciale. Se hai uno studio/centro o presti servizi “artigiani”, versi i contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Paghi contributi fissi su un minimale annuo e contributi percentuali sulla parte eccedente. Puoi chiedere lo sconto del 35% se sei in forfettario. Fonte: INPS e Legge 190/2014.

Libero professionista senza albo e senza cassa. Se lavori come consulente/formatore make up e non rientri tra artigiani, versi alla Gestione Separata. Non hai contributi minimi. Paghi una percentuale sui compensi incassati, con aliquota aggiornata ogni anno dall’INPS.

I contributi previdenziali si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

IVA, ritenute e bollo: cosa scrivere in fattura

Non addebiti IVA. Inserisci la dicitura “Operazione in franchigia IVA – Regime forfettario”. Indica il riferimento normativo citato sopra.

Non subisci ritenuta d’acconto. Indica “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 1, c. 67, L. 190/2014”.

Per importi superiori a 77,47 euro, applichi la marca da bollo da 2 euro. In e-fattura è virtuale e si versa trimestralmente.

Altri vantaggi e limiti operativi

Vantaggi pratici

Niente registri IVA, LIPE o liquidazioni periodiche. Niente ISA (ex studi di settore). Adempimenti più rapidi, meno costi amministrativi.

Gestione semplice del reddito. Applichi la formula forfettaria senza ricostruire ogni spesa.

Maggiore certezza fiscale. Le regole sono chiare e stabili dal 2019, con aggiornamenti noti.

Limiti da conoscere

Non puoi dedurre i costi reali (attrezzature, viaggi, auto) uno per uno. Li “copre” il 33% forfettario.

Non detrai l’IVA sugli acquisti. Questo pesa se compri molti beni con IVA o se lavori B2B con clienti che preferiscono la detrazione.

Occhio alle soglie 85.000 e 100.000. Una pianificazione sbagliata può farti uscire in corsa.

Regola decisionale rapida

Decidi in 60 secondi con questi nessi logici

– Se prevedi incassi entro 85.000, hai costi relativamente bassi e clienti B2C, il forfettario è di solito la scelta migliore.

– Se spendi molto in attrezzature, materiali con IVA e viaggi, o lavori B2B con aziende che ti chiedono IVA, valuta il regime ordinario.

– Se hai redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 nell’anno precedente (e il lavoro continua), non puoi usare il forfettario.

– Se controlli una S.r.l. con attività simile, o hai quote in società di persone, non puoi entrare o restare nel forfettario.

– Se la tua crescita supera 85.000 in modo stabile, pianifica il passaggio all’ordinario dal 1° gennaio successivo; oltre 100.000 scatta l’uscita immediata.

Esempi numerici per make up artist

Esempio 1: start-up in forfettario al 5%

Incassi: 30.000. Coefficiente 67%: 20.100. Contributi versati l’anno prima: 2.500. Imponibile: 17.600. Imposta 5%: 880. Contributi deducibili già sottratti. Nessuna IVA, nessuna ritenuta.

Esempio 2: regime standard al 15%

Incassi: 40.000. Coefficiente 67%: 26.800. Contributi versati l’anno prima: 4.000. Imponibile: 22.800. Imposta 15%: 3.420. Se sei artigiano con sconto 35% INPS, valuti il risparmio contributivo separatamente.

Esempio 3: anno con incassi 92.000

Rimani forfettario fino a fine anno perché non superi 100.000. Dall’anno successivo passi all’ordinario. Devi attrezzarti per IVA, registri e deduzioni analitiche.

Esempio 4: superamento dei 100.000

Fino a 100.000 resti forfettario. Con la fattura che ti porta a 100.001, passi al regime IVA da quel momento. Per le fatture successive applichi IVA e gli obblighi ordinari. Fonte: Legge 197/2022.

Fonti e riferimenti normativi utili

Cosa consultare per conferme ufficiali

Legge 190/2014, commi 54-89 (regime forfettario). Consulta il testo aggiornato su Normattiva.

Legge 145/2018 e Legge 197/2022 (soglie 85.000 e uscita immediata oltre 100.000). Consulta Normattiva.

Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su e-fattura e forfettario.

Circolari e messaggi INPS su Gestione Artigiani/Commercianti e Gestione Separata, inclusa la riduzione contributiva del 35% per forfettari.

Scenario Requisiti principali Adempimenti fiscali Tempistiche e scadenze
Ditta individuale artigiana (studio make up/beauty) Partita IVA con ATECO coerente; iscrizione INPS Artigiani; incassi entro 85.000; niente controllo S.r.l. affine; personale entro 20.000 E-fattura senza IVA; marca da bollo; imposta sostitutiva 15%/5%; contributi fissi+percentuali INPS; possibile -35% Contributi INPS trimestrali; imposta sostitutiva a saldo/acconto secondo scadenze IRPEF; bollo trimestrale su e-fatture
Libero professionista (servizi make up on demand/formazione) Partita IVA; Gestione Separata INPS; incassi entro 85.000; nessun vincolo societario vietato; dipendenti/collaboratori entro 20.000 E-fattura senza IVA e senza ritenuta; imposta 15%/5%; contributi percentuali senza minimale Contributi con F24 alle scadenze dichiarative; imposta sostitutiva con saldo/acconto; bollo trimestrale
Collaborazioni con aziende UE/extra-UE Corretta qualificazione del servizio; verifica luogo di tassazione IVA; SDI TD17/18/19 per integrazioni/autofatture Niente IVA in uscita; eventuale reverse charge in entrata; e-fattura e integrazioni via SDI Invii SDI entro i termini dei TD; versamenti imposta di bollo trimestrali; monitoraggio soglie annue
Superamento soglie (85.000 / 100.000) Oltre 85.000: uscita dall’anno successivo. Oltre 100.000: uscita immediata nell’anno Passaggio a regime ordinario con IVA; tenuta registri; deduzioni/detrazioni analitiche Decorrenza immediata se superi 100.000; dal 1° gennaio successivo se tra 85.001 e 100.000
Nuova attività con aliquota 5% Nessuna attività simile nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione; ricavi preesistenti sotto 85.000 Applicazione imposta 5% su imponibile; indicazioni in fattura; verifica annuale dei requisiti Durata 5 periodi d’imposta; controllo requisiti a ogni dichiarazione

FAQ

Quale codice ATECO scegliere per un make up artist e quale coefficiente si applica?

Dipende da come svolgi l’attività. Se operi con uno studio e offri trattamenti di bellezza, molti scelgono codici del gruppo “Servizi degli istituti di bellezza” (ad esempio, attività riconducibili a trattamenti estetici). Se invece lavori a domicilio, su set fotografici, eventi o come formatore/consulente, inquadramenti diffusi rientrano tra “altri servizi alla persona”. La classificazione precisa si definisce con la Camera di Commercio in base alle prestazioni principali. Nel regime forfettario, ai make up artist si applica usualmente il coefficiente di redditività del 67%, riferito al macrosettore dei servizi alla persona. Questo significa che il 33% del fatturato è considerato costo forfettario e non tassato. È fondamentale allineare ATECO, iscrizioni INPS (artigiani/commercianti o Gestione Separata) e prassi operative. In caso di attività miste, si individua l’attività prevalente. Per i riferimenti giuridici fai capo alla Legge 190/2014 e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Posso dedurre attrezzature, viaggi e corsi nel forfettario? E l’auto?

Nel forfettario non deduci i costi analitici, come farebbe un regime ordinario. Il sistema usa il coefficiente di redditività: nel tuo caso il 33% del fatturato è “costo presunto”. Non devi presentare ogni singola ricevuta per ottenere la deduzione. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori, che si deducono sempre dal reddito forfettario prima dell’imposta. Quindi, acquisti come pennelli, luci, valigie trolley, cosmetici, viaggi, corsi e l’auto non riducono l’imposta in modo diretto. Se prevedi investimenti importanti e ricorrenti, valuta pro e contro del regime ordinario, dove deduci costi e detrai IVA. Ricorda però che il forfettario abbatte adempimenti e applica un’aliquota bassa (5% o 15%). La scelta va fatta stimando numeri reali, non solo in teoria. Il quadro è definito dalla Legge 190/2014 e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Posso lavorare con aziende italiane, clienti esteri e marketplace? Come fatturo senza IVA?

Sì. In Italia fatturi in e-fattura tramite SDI senza IVA, con la dicitura di legge e l’eventuale marca da bollo. Con clienti UE B2B, di norma il luogo d’imposizione IVA è nel Paese del cliente; emetti fattura senza IVA e il cliente integra in reverse charge. Con fornitori esteri che ti vendono servizi, usi i documenti TD17/TD18/TD19 via SDI per l’integrazione/autofattura. Con clienti extra-UE B2B, la prestazione è solitamente fuori campo IVA in Italia. Con privati esteri B2C, la regola richiede verifiche puntuali sul luogo di consumo del servizio; per molte prestazioni professionali rese a distanza il luogo è del prestatore, ma se combini vendita di prodotti o servizi elettronici entrano in gioco regimi speciali (OSS/Non-UE). In ogni caso, resti forfettario: non addebiti IVA, non detrai IVA sugli acquisti. Le regole discendono dalla normativa IVA nazionale e dalle direttive UE, con prassi dell’Agenzia Entrate sui flussi SDI.

Cosa accade se supero 85.000 o 100.000 euro durante l’anno?

Scenario 1: incassi tra 85.001 e 100.000. Resti in forfettario fino a fine anno. Dall’1 gennaio successivo entri nel regime ordinario e applichi IVA, registri e deduzioni ordinarie. Scenario 2: superi 100.000. L’uscita è immediata nell’anno in corso. Dalla fattura che fa scattare il superamento applichi IVA e i relativi adempimenti. Le fatture precedenti restano in forfettario. Devi aggiornare software di fatturazione e gestire correttamente i registri. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022 ed è chiarito dall’Agenzia delle Entrate. Per evitare salti bruschi, pianifica gli incassi a fine anno e monitora mensilmente il cumulato. Se lavori con acconti e saldi, ricorda che il principio di cassa fa contare la data dell’incasso, non della prestazione.

Posso avere dipendenti o collaboratori nel forfettario? E i familiari coadiuvanti?

Sì, entro limiti. Puoi corrispondere compensi a dipendenti e collaboratori fino a 20.000 euro lordi all’anno. Superare questa soglia è causa di esclusione. Puoi anche impiegare un familiare coadiuvante, se previsto dal tuo inquadramento artigiano/commerciante. I compensi e i contributi pagati rientrano comunque nel meccanismo forfettario: non li deduci analiticamente, fanno parte del 33% di costi presunti. Se hai bisogno di molto personale, il forfettario può diventare meno conveniente rispetto all’ordinario, dove deduci i costi del lavoro e detrai l’IVA. Valuta anche l’effetto previdenziale: da artigiano/commerciante hai minimi fissi, da professionista in Gestione Separata no. Le condizioni sono previste dalla Legge 190/2014 e dalla prassi del Ministero del Lavoro e dell’INPS sui rapporti di lavoro.

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