Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un mediatore familiare il regime forfettario conviene se ricavi entro 85.000 euro, costi effettivi contenuti e senza cause di esclusione. Il coefficiente al 67% e l’imposta al 5% o 15% spesso riducono il carico fiscale.
- Il coefficiente di redditività tipico per i servizi alla persona è 67%: tassazione sul 67% dei ricavi, poi si deducono i contributi.
- Limiti chiave: ricavi fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000; spese per dipendenti/collaboratori entro 20.000 euro lordi.
- In forfettario niente IVA e niente ritenute subite; imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”.
Inquadrare la mediazione familiare ai fini fiscali
La mediazione familiare è un’attività professionale senza Albo. Di solito si apre partita IVA come libero professionista. Spesso si usa un codice ATECO dei servizi alla persona o di consulenza non ordinistica.
Molti mediatori versano i contributi alla Gestione Separata INPS. È il fondo previdenziale per professionisti senza Cassa. L’aliquota cambia ogni anno con circolari INPS. I contributi sono deducibili “prima” delle imposte.
È essenziale scegliere il codice ATECO coerente con le prestazioni. Dal codice dipendono il coefficiente di redditività nel forfettario e alcuni adempimenti. Verifica la tabella allegata alla normativa del regime forfettario.
I regimi fiscali disponibili
Regime ordinario
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni. Gli scaglioni sono progressivi. Aumenta l’aliquota quando sale il reddito. Si applicano anche addizionali regionali e comunali. Si segue il principio di cassa per i professionisti. Significa: contano i compensi incassati nell’anno.
Calcoli l’imponibile così: ricavi meno costi inerenti e meno contributi previdenziali. L’IVA si applica e si detrae sugli acquisti. Servono registri IVA e una contabilità più strutturata. Il riferimento è il TUIR per le imposte dirette e il DPR 633/1972 per l’IVA.
Regime forfettario
Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva al 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. L’imponibile non si calcola con i costi reali, ma con un coefficiente fisso. Per i servizi alla persona è spesso il 67% dei ricavi.
Formula semplice: imponibile forfettario uguale ricavi moltiplicati per il coefficiente, meno contributi previdenziali deducibili. L’imposta si calcola su quel risultato. In forfettario non addebiti IVA, non versi IVA, non applichi ritenute e non versi IRAP.
Le regole base del forfettario sono nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata. La Legge 197/2022 ha portato la soglia dei ricavi a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre i 100.000.
Requisiti e cause di esclusione del forfettario nel 2026
Per applicare o restare nel forfettario serve:
- Ricavi/compensi non oltre 85.000 euro annui, per l’anno precedente.
- Spese lorde per personale dipendente, collaboratori o lavoro accessorio non oltre 20.000 euro annui.
- Nessuna partecipazione di controllo in SRL che svolge attività collegata alla tua.
- Nessuna attività prevalente verso datore di lavoro attuale o ex degli ultimi due anni con prestazioni analoghe.
Se superi 100.000 euro di ricavi in corso d’anno, esci subito. Da quel momento scatta l’IVA e l’ordinario. Questa regola arriva dalla Legge 197/2022. Oltre 85.000 ma entro 100.000, esci dall’anno successivo.
Queste condizioni sono definite dalla Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate. Le trovi su Normattiva e nelle circolari delle Entrate.
Come valutare la convenienza: esempio numerico
Supponiamo incassi annui di 50.000 euro. Spese effettive 20.000 euro. Contributi previdenziali 10.000 euro. Sei al secondo anno, quindi potresti avere il 5% se rispetti i requisiti “start-up”.
Regime ordinario. Imponibile IRPEF uguale 50.000 meno 20.000 meno 10.000 uguale 20.000. IRPEF di primo scaglione al 23% uguale 4.600 euro. Vanno aggiunte addizionali, detrazioni e altre variabili.
Regime forfettario. Imponibile forfettario uguale 50.000 per 67% uguale 33.500. Meno contributi 10.000 uguale 23.500. Imposta al 5% uguale 1.175 euro. Anche qui restano addizionali sostitutive? No: l’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF e addizionali.
In questo scenario il forfettario è più leggero. La differenza aumenta se i costi reali sono bassi. Si riduce se sostieni molti costi deducibili o detraibili che in forfettario non contano.
Effetti previdenziali e contributivi
Gestione Separata INPS. Per i mediatori senza Cassa è la regola comune. L’aliquota varia con le circolari annuali INPS. I contributi si calcolano sui compensi e sono interamente deducibili dal reddito imponibile.
Artigiani e commercianti. Se per struttura dell’attività ricadi in queste gestioni, esistono contributi fissi e variabili. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. Questa opzione è prevista dalla Legge 208/2015. Non vale per Gestione Separata.
Attenzione alla pianificazione. I contributi incidono sul reddito e quindi sulle imposte. In forfettario li sottrai dall’imponibile dopo il coefficiente di redditività. Nell’ordinario li deduci dai ricavi insieme ai costi.
Adempimenti pratici e IVA
Fattura elettronica. Dal 2024 è obbligatoria per tutti i forfettari. Il riferimento è il Decreto Legislativo 127/2015 e la normativa successiva. Serve un canale accreditato o un software di fatturazione.
Bollo. In forfettario applichi 2 euro di bollo sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. La disciplina è nel decreto ministeriale 17 giugno 2014 e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenute. I forfettari non subiscono ritenute d’acconto. Inserisci in fattura la citazione normativa sul regime agevolato. Nell’ordinario, invece, spesso i clienti con partita IVA applicano la ritenuta del 20% sui compensi professionali.
Regola decisionale rapida
Usa questa traccia logica per scegliere in modo rapido e consapevole:
- Stima dei ricavi. Se prevedi meno di 85.000 euro, il forfettario è possibile. Se oltre 85.000 e sotto 100.000, valuta che usciresti l’anno dopo. Se oltre 100.000, è escluso e scatta l’IVA subito.
- Rapporto costi/ricavi. Con coefficiente 67%, il forfettario “simula” costi al 33%. Se i tuoi costi veri superano il 33% in modo stabile, l’ordinario può diventare più conveniente.
- Contributi. In entrambi i regimi li deduci. Ma se versi contributi elevati, il beneficio del 5% o 15% sul forfettario resta spesso forte.
- Clienti B2B con IVA. Se i tuoi clienti sono aziende e hai molti acquisti con IVA detraibile, l’ordinario può aiutarti grazie alla detrazione IVA.
- Cause di esclusione. Verifica ex datore, partecipazioni in SRL collegate e spese per personale oltre 20.000 euro. Se presenti, il forfettario non è possibile.
- Bonus “start-up” al 5%. Se è la tua prima attività, non hai svolto attività simile nei 3 anni precedenti e rispetti gli altri paletti, il 5% per 5 anni sposta nettamente l’ago verso il forfettario.
Fonti normative e prassi di riferimento
Regime forfettario: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 e Allegato con coefficienti di redditività. Modifiche e integrazioni nelle Leggi di Bilancio successive, tra cui la Legge 197/2022 che ha fissato la soglia a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000. Consultazione su Normattiva.
Imposte dirette e professionisti: DPR 917/1986 (TUIR), con il principio di cassa per i professionisti. IVA: DPR 633/1972. Fatturazione elettronica: Decreto Legislativo 127/2015 e norme attuative.
Contributi: Legge 335/1995 e circolari INPS annuali per la Gestione Separata. Riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti in forfettario: Legge 208/2015 e prassi INPS. Chiarimenti operativi e interpretativi nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Requisiti/Paletti | Imposte e aliquote | IVA e ritenute | Tempistiche/Uscita |
|---|---|---|---|---|
| Forfettario “start-up” 5% | Nuova attività; niente attività simile nei 3 anni precedenti; rispetto soglia 85.000; spese personale entro 20.000; no partecipazioni SRL collegate; no ex datore prevalente | Imponibile = ricavi x coefficiente (67% tipico) – contributi; imposta sostitutiva 5% per 5 anni | Nessuna IVA a debito o a credito; nessuna ritenuta subita; bollo da 2 euro se dovuto | Si perde a fine quinquennio o se si superano cause di esclusione; oltre 100.000 uscita immediata |
| Forfettario 15% | Stessi requisiti del forfettario; niente agevolazione “start-up” | Imponibile forfettario come sopra; imposta sostitutiva 15% | Come sopra | Resta finché rispetti soglie e paletti; oltre 85.000 esci l’anno dopo (salvo 100.000) |
| Superi 85.000 ma stai sotto 100.000 | Ricavi anno in corso >85.000 e ≤100.000; altre condizioni invariate | Fino a fine anno resti in forfettario; imposta sostitutiva come di prassi | Nessuna IVA fino a fine anno; fatture senza IVA e con bollo se dovuto | Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi all’ordinario con IVA |
| Superi 100.000 in corso d’anno | Ricavi anno in corso >100.000 | Da quel momento si applica l’ordinario; imposte IRPEF a scaglioni per il periodo ordinario | IVA dovuta da subito sulle operazioni successive al superamento; obblighi IVA pieni | Uscita immediata nel corso dell’anno ai sensi della Legge 197/2022 |
| Regime ordinario professionisti | Nessun limite di ricavi; contabilità e adempimenti completi | Imponibile = ricavi – costi – contributi; IRPEF a scaglioni; addizionali; possibili detrazioni | IVA applicata e detraibile; ritenute d’acconto spesso subite | Stabile finché non opti per il forfettario e ne rispetti i requisiti nell’anno precedente |
FAQ
Qual è il coefficiente di redditività corretto per un mediatore familiare e come lo scelgo?
Il coefficiente dipende dal tuo codice ATECO e dal gruppo merceologico in cui rientra l’attività. Per molti mediatori familiari, l’attività si inquadra tra i servizi alla persona. In queste ipotesi, il coefficiente è tipicamente il 67% previsto dalla tabella allegata alla Legge 190/2014. Alcuni professionisti, per come organizzano la prestazione, usano codici ATECO della consulenza non ordinistica. In casi simili, il coefficiente può restare 67% o variare se la tabella li colloca in altra categoria. La scelta del codice ATECO va fatta in base alle prestazioni effettive descritte nelle fatture. Esamina la tabella dei coefficienti della Legge 190/2014 e, in caso di dubbio, richiedi un parere all’Agenzia delle Entrate o consulta la prassi. Una classificazione errata può alterare il calcolo dell’imposta sostitutiva.
Quando ho diritto all’aliquota forfettaria agevolata al 5% per 5 anni?
L’aliquota al 5% si applica ai “contribuenti che iniziano una nuova attività” e rispettano alcuni paletti previsti dalla Legge 190/2014. In sintesi: l’attività deve essere effettivamente nuova, tu non devi aver svolto nei tre anni precedenti attività uguale o simile in forma di lavoro autonomo o d’impresa, e l’attività non deve derivare dalla mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui, salvo il caso di periodo di pratica obbligatoria. Devi rispettare anche tutti gli altri requisiti del forfettario: ricavi entro 85.000 euro, spese per personale entro 20.000, nessuna partecipazione in SRL collegate e nessun rapporto prevalente con ex datore su prestazioni analoghe. L’agevolazione dura cinque periodi d’imposta. Se perdi i requisiti del forfettario, perdi anche l’aliquota al 5% e passi al 15% o all’ordinario, a seconda dei casi.
Cosa succede se a novembre supero 85.000 euro di incassi ma chiudo l’anno sotto 100.000?
Se a fine anno resti sotto 100.000 euro, mantieni il forfettario fino al 31 dicembre. Paghi l’imposta sostitutiva su base forfettaria per quell’anno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, però, passi al regime ordinario con IVA. Questo perché hai superato la soglia di permanenza di 85.000 euro fissata dalla Legge 197/2022. Pianifica gli incassi dell’ultimo trimestre con attenzione. Se ritardi o anticipi l’incasso in modo artificioso, rischi contestazioni sul principio di cassa. Ricorda che, se superi i 100.000 anche di poco, l’uscita è immediata dal momento del superamento, e devi emettere da lì in poi fatture con IVA e adempiere agli obblighi IVA.
Posso lavorare con il mio ex datore di lavoro restando in forfettario?
Sì, ma non se quell’attività è prevalente e analoga a quella svolta come dipendente nei due anni precedenti. La Legge 190/2014 prevede come causa di esclusione il lavoro verso l’ex datore con prestazioni analoghe in via prevalente. In pratica, se oltre il 50% dei tuoi compensi deriva dall’ex datore e le prestazioni sono sostanzialmente le stesse, non puoi usare o mantenere il forfettario. Se collabori in modo non prevalente o su attività diverse, la causa non si applica. Documenta sempre il contenuto delle prestazioni. In fattura e nei contratti specifica l’oggetto. In caso di verifica, la tracciabilità aiuta a dimostrare che non c’è continuità vietata.
Nel forfettario posso “scaricare” spese come formazione, supervisione, affitto studio o strumenti?
No, nel forfettario le spese specifiche non entrano nel calcolo dell’imponibile, perché la normativa usa un costo forfettario implicito tramite il coefficiente di redditività. Non puoi dedurre singoli costi come corsi di formazione, affitto, attrezzature, marketing o carburante. Hai però due voci sempre deducibili: i contributi previdenziali obbligatori e gli eventuali contributi a Casse professionali. Questi si sottraggono dall’imponibile forfettario prima di applicare l’imposta. Se sostieni costi elevati e ricorrenti, l’ordinario può essere più conveniente. Nel regime ordinario, infatti, deduci i costi inerenti ai sensi dell’articolo 54 del TUIR e detrai l’IVA sugli acquisti, nel rispetto delle regole del DPR 633/1972.
Ho clienti solo privati: l’assenza di IVA in forfettario è un vantaggio concreto?
Con clienti privati l’assenza di IVA è spesso un vantaggio competitivo. Il prezzo finale non include l’IVA e quindi può risultare più basso a parità di margine. Inoltre, la gestione è più semplice: niente liquidazioni IVA, niente detrazione IVA, meno contabilità. Attenzione però al bollo da 2 euro sulle fatture superiori a 77,47 euro e alla corretta dicitura in fattura che richiama l’esenzione da IVA per regime forfettario. Se invece i tuoi clienti sono soprattutto imprese o professionisti con pieno diritto alla detrazione, il vantaggio commerciale dell’assenza di IVA si riduce. In quel caso valuta anche l’ordinario, soprattutto se hai investimenti con IVA importante da detrarre.
Quali sono gli adempimenti minimi per un mediatore familiare in forfettario nel 2026?
Gli adempimenti sono essenziali ma chiari. Devi emettere fattura elettronica per ogni prestazione e conservarla digitalmente. Devi applicare e versare il bollo quando dovuto. Devi tenere le ricevute dei contributi previdenziali e dei pagamenti. Devi presentare la dichiarazione dei redditi con il quadro del regime forfettario. Devi versare l’imposta sostitutiva con acconti e saldo secondo il calendario fiscale. Non compili registri IVA perché l’IVA non si applica. Non operi ritenute. Se superi 85.000 euro, preparati all’ordinario per l’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno, dal quel momento scattano subito gli obblighi IVA. Le basi sono nella Legge 190/2014, nel DPR 633/1972, nel Decreto Legislativo 127/2015 e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
