Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per i medici in regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up), coefficiente 78%, limite incassi 85.000 euro, esclusione immediata oltre 100.000. Contributi ENPAM deducibili prima dell’imposta. Niente IVA né ritenute.
- Base imponibile: incassi annui x 78% (principio di cassa = contano solo somme incassate). Dal risultato si sottraggono i contributi ENPAM versati.
- Aliquota imposta sostitutiva: 15% o 5% per i primi 5 anni se neoripresa, nel rispetto dei requisiti agevolazione.
- Soglie: accesso/ permanenza fino a 85.000 euro; uscita immediata se si superano 100.000 in corso d’anno. Redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro nell’anno precedente sono causa ostativa, salvo cessazione.
Cos’è il regime forfettario per i medici nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato con imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. È regolato dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche.
Dal 2023 il limite di accesso e permanenza è 85.000 euro di incassi annui. È prevista la fuoriuscita immediata se in corso d’anno si superano 100.000 euro (Legge 197/2022). La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha confermato l’impianto.
Per i professionisti, tra cui i medici, il coefficiente di redditività è 78% (Allegato 4 alla Legge 190/2014). Il coefficiente è una scorciatoia per stimare il reddito su cui calcolare le imposte.
Vantaggi in sintesi
Paghi un’aliquota fissa: 15%, oppure 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up (nuova attività o mancato esercizio nei tre anni precedenti, e discontinuità con precedenti attività). Le norme sono nella Legge 190/2014.
Non addebiti IVA in fattura e non applichi ritenute d’acconto. Hai contabilità semplificata: niente registri IVA e niente IRAP. Restano gli adempimenti minimi (conservazione documenti, imposta di bollo, dichiarazione).
Si applica il principio di cassa: contano solo gli incassi effettivi nell’anno. Se fatturi a dicembre ma incassi a gennaio, quel compenso rileva nell’anno successivo.
Come si calcola il reddito di un medico in forfettario
Reddito forfettario lordo = incassi x 78%. I contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (ENPAM) si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Esempio semplice: incassi 30.000 euro. Reddito forfettario lordo: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Contributi versati 2.500 euro. Reddito imponibile ai fini dell’imposta: 23.400 – 2.500 = 20.900 euro.
Imposta dovuta: 5% = 1.045 euro (se start-up), altrimenti 15% = 3.135 euro. Gli acconti si versano l’anno successivo secondo le regole ordinarie.
Contributi ENPAM: cosa sapere
Un medico libero professionista versa all’ENPAM: Quota A (contributo fisso legato all’iscrizione all’Albo) e Quota B (percentuale sul reddito professionale). Le regole sono nel Regolamento ENPAM.
Nel forfettario, la base per la Quota B segue il “reddito professionale” come definito da ENPAM. In pratica, considera il reddito della tua attività medica. Verifica ogni anno le istruzioni ENPAM, perché aliquote e scaglioni possono variare.
I contributi obbligatori sono integralmente deducibili dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva (art. 1, comma 64, Legge 190/2014). Questo vale anche per eventuali contributi versati in Gestione Separata per attività diverse.
Requisiti e cause ostative nel 2026
Limiti di ricavi e regole di uscita
Per stare nel regime: incassi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno in corso con obblighi IVA da quel momento (Legge 197/2022).
Se apri la partita IVA a metà anno, il limite di 85.000 si riproporziona sui mesi di attività. Esempio: apertura a luglio, limite primo anno circa 42.500 euro.
Il limite si riferisce agli incassi percepiti con principio di cassa, non solo alle fatture emesse. Tieni traccia precisa degli incassi per evitare sorprese.
Casi che impediscono l’accesso
- Partecipazione in società di persone o in associazioni professionali trasparenti (art. 5 TUIR) nell’anno precedente o corrente.
- Controllo diretto o indiretto di una SRL che svolge attività riconducibile a quella individuale (verifica oggetto sociale e codici ATECO).
- Residenza fiscale fuori dall’Italia, salvo residenza in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia (Legge 190/2014).
- Applicazione di regimi IVA speciali o forfettari settoriali incompatibili (es. agricoltura speciale, editoria), come da DPR 633/1972.
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, salvo che il rapporto sia cessato (causa ostativa della Legge 190/2014 confermata dalle successive leggi di bilancio).
Nota operativa: il vecchio tetto ai compensi per collaboratori/dipendenti non è più requisito di accesso nel 2026. Conta invece l’assenza delle cause ostative sopra elencate.
Fatturazione sanitaria in forfettario
IVA, ritenute e bollo
Nel forfettario non addebiti IVA e non subisci ritenute d’acconto. Inserisci in fattura la dicitura di non assoggettamento a IVA ex Legge 190/2014 e la non applicazione della ritenuta.
Per fatture oltre 77,47 euro apponi bollo da 2 euro. Se emetti fattura elettronica, il bollo è virtuale con versamento periodico. Se emetti documento analogico, il bollo è fisico.
Le prestazioni mediche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972. Nel forfettario, in ogni caso, non si addebita l’IVA per regime.
Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Dal 2024 la fattura elettronica è generalizzata anche per i forfettari. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, resta il canale del Sistema Tessera Sanitaria e il divieto di invio e-fattura via SdI nei casi previsti dalle proroghe privacy (art. 10-bis, DL 119/2018, e decreti MEF attuativi).
Per prestazioni a soggetti IVA o per operazioni non trasmesse al Sistema TS, si usa la fattura elettronica via SdI. Conserva a norma le fatture secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Controlla ogni anno i provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, perché le regole su TS e privacy vengono aggiornate periodicamente.
Regola decisionale rapida
- Se pensi di incassare fino a 85.000 euro e non hai cause ostative, scegli il forfettario.
- Se incassi tra 85.001 e 100.000 euro, il forfettario vale fino a fine anno e uscirai dal prossimo.
- Se in corso d’anno superi 100.000 euro, da quell’incasso in poi scatta l’IVA e perdi il forfettario immediatamente.
- Se l’anno scorso hai avuto lavoro dipendente oltre 30.000 euro e non è cessato, non puoi usare il forfettario.
- Se controlli una SRL con attività riconducibile alla tua, valuta l’ordinario: il forfettario è precluso.
- Se apri ora e soddisfi i requisiti start-up, applica il 5% per 5 anni; se mancano, vai al 15%.
Esempi pratici di calcolo e cosa succede alle soglie
Esempio base: medico libero professionista
Incassi: 30.000 euro. Reddito forfettario: 23.400 euro (30.000 x 78%). Contributi ENPAM pagati: 2.500 euro. Reddito imponibile: 20.900 euro.
Imposta 5%: 1.045 euro. Imposta 15%: 3.135 euro. Acconti l’anno seguente: 100% dell’imposta dovuta come acconto (40% primo acconto entro 30 giugno, 60% secondo entro 30 novembre, salvo aggiornamenti annuali).
Ricorda che gli acconti seguono le regole generali IRPEF adattate all’imposta sostitutiva. Verifica ogni anno le scadenze sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Superi 85.000 o 100.000: effetti
Incassi 92.000 euro nel 2026: resti forfettario fino al 31 dicembre 2026 e dal 2027 passi al regime ordinario. Calcolo 2026 resta forfettario.
Incassi 102.000 euro a ottobre 2026: dal superamento scatta l’IVA per le operazioni successive. Dovrai registrarti ai fini IVA e gestire gli adempimenti ordinari da quel momento. Il periodo precedente resta forfettario.
Conserva la prova della data di superamento (estratti conto, fatture) per gestire correttamente il passaggio. La norma di riferimento è nella Legge 197/2022.
Procedure operative e scadenze essenziali
Come aprire correttamente
Apri la partita IVA con codice ATECO coerente (es. 86.21.00 – Servizi degli studi medici). Indica il regime forfettario nella dichiarazione di inizio attività. Iscriviti all’ENPAM e al tuo Ordine professionale.
Attiva PEC e, se emetti e-fattura, un canale accreditato. Se eroghi prestazioni a persone fisiche, attiva l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria. Verifica la necessità di assicurazione RC professionale.
Prepara un modello di fattura con le diciture obbligatorie: esclusione IVA, non assoggettamento a ritenuta, marca da bollo. Mantieni un prospetto incassi per monitorare la soglia degli 85.000.
Scadenze fiscali ricorrenti
Dichiarazione dei redditi: modello Redditi PF, sezione regime forfettario, entro i termini annuali. Versamenti imposta sostitutiva: saldo anno precedente e primo acconto entro il 30 giugno; secondo acconto entro il 30 novembre (calendario variabile se festivi).
Imposta di bollo su e-fatture: versamenti trimestrali secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate. Contributi ENPAM: segui le scadenze del Regolamento ENPAM per Quota A e Quota B.
Fonti utili: Normattiva per le leggi vigenti (Legge 190/2014, Legge 197/2022, Legge 213/2023), Agenzia delle Entrate per provvedimenti attuativi, Ministero dell’Economia e delle Finanze per il Sistema TS, regolamenti ENPAM.
| Scenario | Requisiti da verificare | Imposte/Contributi da applicare | Tempistiche e adempimenti | Nuova apertura medico libero professionista (start-up) | Nessuna attività nei 3 anni precedenti; discontinuità con attività preesistente; stima incassi entro 85.000; nessuna causa ostativa | Imposta 5% su base forfettaria; ENPAM Quota A e Quota B; niente IVA/ritenute | Partita IVA e opzione forfettario all’apertura; iscrizione ENPAM/Ordine; Sistema TS se necessario; prima dichiarazione l’anno successivo | Medico già attivo in forfettario | Incassi entro 85.000; mantenimento assenza cause ostative; monitoraggio soglie | Imposta 15% (se finito quinquennio o non spettante 5%); deduzione contributi ENPAM | Saldo e acconti a giugno/novembre; versamenti bollo; conservazione fatture; invii TS | Superamento 85.000 ma entro 100.000 | Accertare incassi a fine anno; nessun superamento 100.000 in corso d’anno | Anno corrente forfettario; anno successivo regime ordinario IVA/IRPEF | Pianificare transizione; aggiornare fatture con IVA dal 1° gennaio successivo; comunicazioni al cliente | Superamento 100.000 in corso d’anno | Rilevare data incasso che fa superare 100.000; predisporre strumenti IVA | Imposta sostitutiva fino alla soglia; da superamento applicazione IVA e obblighi ordinari | Attivazione immediata registri IVA e e-fattura via SdI; calcolo pro-rata temporale |
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FAQ
1) Posso applicare il 5% come medico se ho lavorato come dipendente negli ultimi anni?
Sì, se rispetti le condizioni di “start-up” del forfettario: nei tre anni precedenti non devi aver esercitato attività artistica o professionale, anche in forma associata o familiare, e l’attività deve essere nuova o non mera prosecuzione di una precedente. Se provenivi da lavoro dipendente, l’agevolazione resta possibile quando l’attività autonoma non costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro, salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria. La base normativa è nella Legge 190/2014. Valuta attentamente i rapporti con ex datore di lavoro: prestazioni prevalentemente rese a lui o a soggetti a lui riconducibili possono far scattare cause ostative o contestazioni sulla discontinuità.
2) Come si coordina il forfettario con l’ENPAM per i medici convenzionati (MMG, pediatri, specialisti ambulatoriali)?
Le convenzioni con il SSN comportano trattenute e contribuzione dedicate secondo il Regolamento ENPAM (Fondi speciali). Il regime forfettario riguarda il profilo fiscale del libero professionista. Se svolgi anche attività extraconvenzione con partita IVA, quella parte segue il forfettario: niente IVA/ritenute, coefficiente 78%, deduzione dei contributi obbligatori. La Quota B ENPAM si calcola sul reddito professionale imponibile secondo i criteri ENPAM, che includono i redditi libero-professionali. Dovrai sommare correttamente le basi contributive secondo le istruzioni ENPAM, evitando duplicazioni. In caso di doppia attività (convenzionata e libero-professionale), tieni contabilità separata operativa per tracciare gli incassi della libera professione ai fini della soglia 85.000 e per la base Quota B.
3) Devo fare la fattura elettronica se presto servizi sanitari a privati?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, vige il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per motivi di privacy, come da art. 10-bis del DL 119/2018 e dai decreti attuativi del MEF periodicamente rinnovati. In questi casi emetti documento analogico o elettronico fuori SdI e invii i dati al Sistema TS nei termini previsti. Per le prestazioni a soggetti IVA, o per prestazioni non soggette a invio al TS, emetti e-fattura tramite SdI. Verifica annualmente le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del MEF perché le proroghe privacy possono cambiare.
4) Ho superato 85.000 euro a novembre ma chiudo l’anno a 98.000. Cosa succede a imposte e IVA?
Nel 2026 resti in forfettario perché non hai superato 100.000 euro. Calcoli l’imposta sostitutiva su base forfettaria per tutto il 2026. Dal 1° gennaio 2027 esci dal forfettario e passi al regime ordinario: addebiti IVA, tieni registri IVA e determini il reddito analiticamente (ricavi – costi). Prepara il passaggio entro fine anno: aggiorna software di fatturazione, listini al netto/IVA, e comunica ai clienti il cambio di regime. Conserva i documenti che dimostrano quando hai superato 85.000 per eventuali controlli. La regola deriva dalla Legge 197/2022 che ha introdotto la soglia di fuoriuscita immediata solo oltre 100.000 euro.
5) Quali norme devo consultare per confermare requisiti, aliquote e adempimenti del forfettario medico?
Le basi sono: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (istituzione e regole del regime forfettario, coefficienti, deducibilità contributi); Allegato 4 della stessa legge (coefficiente 78% per i professionisti). Per le soglie 85.000/100.000 e le regole di uscita, fai riferimento alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e alle conferme della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). Per IVA e fatture, consulta il DPR 633/1972 (articolo 10 per l’esenzione sanitaria) e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica. Per il Sistema Tessera Sanitaria e il divieto e-fattura sanitario, guarda l’art. 10-bis del DL 119/2018 e i decreti MEF successivi. Per la parte previdenziale, verifica il Regolamento ENPAM e le circolari applicative. Tutte queste norme sono reperibili su Normattiva, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENPAM.
