OSA in regime forfettario: quali sono i vantaggi e quanto si paga?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei un OSA con Partita IVA, il regime forfettario ti consente niente IVA, imposta sostitutiva al 15% (5% start-up) e calcolo semplificato su imponibile pari al 67% degli incassi.

  • Limiti: accesso se compensi annui non superano 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
  • Imposta: 15% (oppure 5% per 5 anni se rispetti i requisiti start-up). Base imponibile: incassi x coefficiente 67% meno contributi.
  • Adempimenti: e-fattura via SDI obbligatoria, niente IVA né ritenuta d’acconto, bollo 2 euro oltre 77,47 euro.

Chi è l’OSA e quale Codice ATECO scegliere

OSA significa operatore socio assistenziale. È il professionista che assiste persone fragili, anziani o disabili a domicilio o in strutture.

Se lavori come autonomo senza Albo, di norma rientri nei servizi alla persona. Molti OSA scelgono codici ATECO del macrosettore assistenza sociale non residenziale.

Codici diffusi: 88.10.00 (Assistenza sociale non residenziale con interventi di tipo sociale), 88.99.00 (Altre attività di assistenza sociale non residenziale). Chiedi conferma al consulente per allineare il codice alle prestazioni effettive.

Perché il coefficiente è 67%

Il regime forfettario applica un coefficiente di redditività a seconda del settore ATECO. Per gli “altri servizi” è 67%. La norma di riferimento è la Legge 190/2014 e i decreti attuativi (consultabili su Normattiva).

In pratica, il 67% dei tuoi incassi è la parte su cui calcoli imposte e contributi. Il restante 33% è la “spesa forfettaria” riconosciuta a prescindere dai costi reali.

Come funziona il regime forfettario per un OSA

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con una sola imposta. Non addebiti IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti.

Valgono il principio di cassa (conta quando incassi, non quando fatturi) e le regole speciali sulla fatturazione elettronica e sul bollo.

L’imposta sostitutiva è:

  • 15% in via ordinaria.
  • 5% per i primi 5 anni, se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla Legge 190/2014.

Dettagli pratici su incassi e base imponibile

Base imponibile = incassi dell’anno x 67% – contributi previdenziali deducibili pagati nell’anno o nell’anno precedente, se riferiti all’attività.

Esempio rapido: incassi 30.000 euro, contributi 2.500 euro. Base imponibile: 30.000 x 67% – 2.500 = 17.600 euro. Imposta: 15% di 17.600 = 2.640 euro (oppure 5% = 880 euro).

I contributi previdenziali non sono una “spesa”. Riducendo l’imponibile, fanno risparmiare imposta.

Requisiti e cause di esclusione: la check-list 2026

Limite di ricavi/compensi

Puoi applicare il forfettario se nell’anno precedente i ricavi/compensi non superano 85.000 euro. Se durante l’anno superi 100.000 euro, il regime cessa dal momento dello sforamento: da quella fattura in poi addebiti IVA. Questo deriva dalla Legge 197/2022, che ha aggiornato le soglie della Legge 190/2014.

Nessun “tetto RAL” dipendente

Non esiste più il requisito del reddito da lavoro dipendente sotto 30.000 euro. Quel vincolo è stato rimosso negli anni passati e, ad agosto 2026, non è presente nella disciplina vigente (verificabile su Normattiva e guide dell’Agenzia delle Entrate).

Dipendenti e collaboratori

Se sostieni spese per lavoro dipendente, co.co.co o collaboratori familiari, non devono superare 20.000 euro lordi annui. È una causa di esclusione prevista dalla Legge 190/2014.

Partecipazioni societarie

Non puoi avere partecipazioni in società di persone o S.r.l. “trasparenti”. Sono vietate anche partecipazioni di controllo in S.r.l. che svolgono attività riconducibile alla tua, per evitare elusioni (fonte: Legge 190/2014, pareri dell’Agenzia delle Entrate).

Residenza

Serve residenza in Italia. Puoi accedere anche se residente in UE/SEE con scambio di informazioni, se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Questo è indicato dalla Legge 190/2014 e prassi collegate.

Contributi INPS per l’OSA: quale gestione e come si calcola

Un OSA autonomo senza cassa professionale di solito versa i contributi alla Gestione Separata INPS. La Gestione Separata non ha minimale fisso: paghi in percentuale sul reddito imponibile previdenziale.

L’aliquota cambia ogni anno con circolare INPS. A agosto 2026 verifica l’aliquota aggiornata nelle circolari INPS dell’anno. La base è la “quota imponibile forfettaria” (incassi x 67%), senza dedurre l’imposta. I contributi versati sono poi deducibili dal reddito forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Puoi concordare una “rivalsa INPS” in fattura (ad esempio 4%) solo se il cliente accetta. Non è obbligatoria per chi è in Gestione Separata. Non confondere con i contributi integrativi delle Casse ordinistiche, che qui non si applicano.

Artigiani/Commercianti: perché non è il tuo caso tipico

L’OSA eroga servizi alla persona. In genere non rientra tra Artigiani o Commercianti (che hanno contributi IVS con minimali fissi). Se però svolgi anche attività commerciale, va valutata la corretta iscrizione e l’eventuale doppio inquadramento.

Fatture, bollo, ritenute e adempimenti

Fatturazione elettronica

Dal 2024 la e-fattura via SDI è obbligatoria anche per i forfettari. A agosto 2026 resta l’obbligo. Indica “operazione non soggetta a IVA – regime forfettario” con il corretto codice Natura operazione secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo

Se l’importo della fattura supera 77,47 euro, applichi bollo da 2 euro. Nel ciclo elettronico, il bollo è virtuale e si versa periodicamente con l’Agenzia delle Entrate.

Niente ritenuta d’acconto

I tuoi clienti non applicano ritenuta d’acconto. Inserisci in fattura la dicitura di esclusione ex art. 1, comma 67, Legge 190/2014. Per la Pubblica Amministrazione, usa comunque la e-fattura, senza IVA e senza ritenuta.

Principio di cassa e incassi misti

Conta il momento dell’incasso, anche se la fattura è dell’anno precedente. Se incassi compensi misti (es. acconti e saldi), imponibile e contributi seguono i flussi effettivi di cassa.

Requisiti start-up per l’aliquota al 5%

Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni della Legge 190/2014:

  • Non hai esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa analoga a quella avviata.
  • L’attività non è mera prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo precedente, salvo periodo di pratica obbligatoria.
  • Se subentri in attività altrui, i ricavi del precedente titolare non superavano i limiti del regime.

Mantieni la documentazione che prova i requisiti. In caso di verifica, serve dimostrare la discontinuità rispetto a rapporti di lavoro precedenti.

Regola decisionale rapida

Sei un OSA: forfettario o ordinario?

  • Scegli il forfettario se: compensi attesi sotto 85.000 euro; costi con IVA detraibile bassi; clienti finali non interessati all’IVA; vuoi gestione semplice.
  • Evita il forfettario se: prevedi costi con IVA elevata; stai vicino a 100.000 euro e rischi uscita in corso d’anno; lavori quasi solo con ex datore (rischio causa di esclusione); sostieni oltre 20.000 euro di spese per dipendenti/collaboratori.
  • Valuta l’aliquota 5% se: rispetti i requisiti start-up. In caso contrario, applica il 15%.
  • Controlla la Gestione previdenziale: se Gestione Separata, nessun minimale; se attività mista che porta ad altro inquadramento, valuta impatto dei minimali.
  • Se stimi sforamento a metà anno: monitora attentamente la soglia 100.000. Oltre tale soglia applichi IVA da subito nello stesso anno.

Fonti normative e prassi utili da conoscere

La cornice del regime forfettario è nella Legge 190/2014 (commi 54-89). Le modifiche sulle soglie 85.000/100.000 derivano dalla Legge 197/2022. Le specifiche di fatturazione elettronica sono nelle regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Le aliquote della Gestione Separata sono fissate ogni anno da circolari INPS. Puoi consultare i testi su Normattiva, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e INPS.

Per l’OSA rilevano anche il DPR 633/1972 (IVA) per eccezioni ed esenzioni settoriali, se applicabili come regime ordinario. In forfettario, comunque, non si applica l’IVA in rivalsa.

Esempi numerici completi

Esempio A: OSA a regime 15%

Incassi: 40.000 euro. Coefficiente: 67% → 26.800 euro. Contributi versati: 3.200 euro. Base imponibile: 23.600 euro. Imposta 15%: 3.540 euro. Contributi: applica l’aliquota INPS dell’anno su 26.800 (verifica circolare INPS). I contributi riducono l’imposta ma restano dovuti per intero.

Esempio B: OSA start-up al 5%

Incassi: 25.000 euro. Coefficiente: 67% → 16.750 euro. Contributi versati: 2.000 euro. Base imponibile: 14.750 euro. Imposta 5%: 737,50 euro. Mantieni i requisiti start-up per tutti i 5 anni, altrimenti torni al 15% dal periodo in cui li perdi.

Esempio C: superamento soglia 100.000

Hai incassato 98.000 euro a novembre. A dicembre emetti fattura e incassi altri 4.000 euro: superi 100.000. Dal documento dello sforamento applichi IVA e cambi regime nello stesso anno. Per l’anno successivo resti fuori dal forfettario.

Scenario Requisiti/limiti Adempimenti e tempistiche Note e rischi operativi
Start-up OSA (5% per 5 anni) Nessuna attività analoga negli ultimi 3 anni; non prosecuzione lavoro precedente; ricavi sotto 85.000 Apertura P.IVA, scelta ATECO; e-fattura da subito; verifica requisiti ogni anno Documenta la discontinuità; se perdi requisiti, torni al 15% dall’anno di perdita
OSA consolidato (15%) con incassi 40.000 Ricavi anno precedente ≤ 85.000; spese dipendenti/collaboratori ≤ 20.000 Liquidazione imposta a saldo e acconti; contributi INPS su imponibile 67% Monitora acconti imposta; bollo virtuale trimestrale/semestrale secondo scadenze AE
Vicino alla soglia (80–95 mila) Attenzione a incassi e anticipi; rischio uscita se superi 100.000 Controllo progressivo incassi; eventuale sospensione nuove prestazioni a fine anno Se superi 100.000, IVA immediata; se tra 85.001 e 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo
Superamento 100.000 in corso d’anno Oltre 100.000 anche di poco Da quella fattura addebiti IVA; comunicazioni e adeguamento contabile Ricalcolo prezzi; possibile impatto cassa per IVA da versare

FAQ

Qual è la gestione previdenziale tipica per un OSA in forfettario e come si calcola l’importo dei contributi?

Di norma, un OSA autonomo senza Albo versa alla Gestione Separata INPS. La base imponibile previdenziale si ottiene applicando il coefficiente del 67% agli incassi dell’anno. Su tale base si calcola il contributo percentuale previsto dalla circolare INPS dell’anno in corso. Non esistono minimali fissi come per Artigiani/Commercianti. Esempio: incassi 35.000 euro → imponibile previdenziale 23.450 euro. Applichi l’aliquota INPS vigente (verificala sulle circolari INPS). I contributi versati riducono l’imponibile fiscale del forfettario e quindi anche l’imposta sostitutiva. Ricorda che le aliquote possono includere aliquote aggiuntive per maternità, malattia e DIS-COLL. Controlla ogni anno gli aggiornamenti INPS.

Posso fatturare a cooperative sociali e Pubblica Amministrazione restando in forfettario? Come gestisco ritenute e IVA?

Sì. Il forfettario riguarda il tuo regime fiscale personale, non il tipo di cliente. Puoi fatturare a cooperative, enti del Terzo settore e PA. Emetti sempre fattura elettronica tramite SDI. Non addebiti IVA perché il forfettario esonera dall’addebito dell’imposta in rivalsa. Non subisci ritenuta d’acconto: inserisci la dicitura di esclusione ex art. 1, comma 67, Legge 190/2014. Per la PA segui le regole della e-fattura PA (codici ufficio, CIG/CUP se richiesti). Applica l’imposta di bollo da 2 euro per fatture oltre 77,47 euro, con assolvimento virtuale e pagamento periodico secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate. Se superi in corso d’anno 100.000 euro di incassi, da quel momento applichi l’IVA anche verso PA e cooperative.

Nel forfettario posso dedurre spese reali (auto, telefono, DPI, corsi)? Esiste la rivalsa 4%?

Nel forfettario non deduci i costi reali, perché le spese sono riconosciute in modo standard con il coefficiente (33% per il tuo settore). Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori, che sono sempre deducibili dal reddito forfettario. Se sostieni spese importanti con IVA, non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Per la rivalsa 4%: non esiste un obbligo normativo in Gestione Separata come accade con le Casse professionali. Puoi però pattuire una rivalsa contributiva contrattuale con il cliente. Inseriscila in fattura solo se prevista dall’accordo e se il committente accetta. Ricorda: la rivalsa aumenta l’imponibile di cassa e quindi entra nel calcolo del 67%.

Come funziona l’aliquota al 5% per le nuove attività e quali errori evitare per non perderla?

L’aliquota al 5% dura al massimo cinque anni e richiede: nessuna attività analoga nei tre anni precedenti; non prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo pratica obbligatoria); ricavi del cedente entro i limiti se subentri. Errori comuni: aprire P.IVA da OSA subito dopo un rapporto da dipendente/parasubordinato con stesse mansioni e stessi clienti; subentro in attività con ricavi storici oltre soglia; mancanza di prove di discontinuità. Se perdi i requisiti, applichi il 15% dal periodo in cui li perdi. Conserva contratti, lettere di incarico, descrizioni delle prestazioni e qualunque documento che evidenzi il cambio di mansioni, clientela e organizzazione rispetto al lavoro precedente.

Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro e come gestisco l’anno di uscita?

Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, resti in forfettario fino a fine anno e ne esci dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro anche di poco, la decadenza è immediata nello stesso anno: dalla fattura dello sforamento addebiti l’IVA. Dovrai gestire un anno “misto”: prestazioni pre-sforamento non soggette a IVA, prestazioni post-sforamento con IVA. Fai attenzione al principio di cassa: contano gli incassi, non le date delle fatture. Consiglio pratico: tieni un prospetto aggiornato degli incassi mese per mese. Valuta acconti e saldi per non innescare la decadenza indesiderata a dicembre. Fonti: Legge 190/2014 e modifiche della Legge 197/2022, verificabili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

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