Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: l’osteopata può usare il regime forfettario con imposta del 15% (5% per i primi 5 anni se start-up). Reddito forfetario = incassi x 78% meno contributi. Soglia ricavi: 85.000 euro.
- Coefficiente di redditività osteopata: 78% (attività professionali). Base imponibile = incassi x 78% – contributi previdenziali.
- Imposta sostitutiva: 15% (5% start-up per 5 anni se rispetti i requisiti). Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
- Requisiti essenziali: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; niente partecipazioni in società “con attività collegata”; niente regimi IVA speciali; dipendenti/collaboratori entro 20.000 euro lordi.
Perché l’osteopata guarda al forfettario
Il regime forfettario è il regime naturale per i professionisti con ricavi non elevati. Riduce burocrazia e imposte. Non applichi IVA. Non subisci ritenute d’acconto se rilasci la dichiarazione in fattura.
La base imponibile si calcola in modo semplice. Si usa un coefficiente fisso, chiamato coefficiente di redditività. Per le attività professionali è 78%. Poi si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente pagati.
La fonte normativa del forfettario è la Legge 190/2014, come modificata. Le soglie 85.000/100.000 euro derivano dalla Legge 197/2022. Puoi verificare i testi su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e permanenza nel 2026
Requisiti principali
- Ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dall’anno dopo. Se superi 100.000, esci subito per quell’anno.
- Residenza in Italia. Ammessi anche residenti in UE/SEE con scambio di informazioni, se producono almeno il 75% del reddito in Italia.
- Nessun regime IVA speciale (ad esempio agenzie di viaggio). Il forfettario è incompatibile con i regimi speciali.
- Nessuna partecipazione in società di persone o Srl trasparenti. Vietato il controllo diretto o indiretto di Srl che svolge attività riconducibile alla tua.
- Spese per personale dipendente o collaboratori entro 20.000 euro lordi annui.
Rapporti di lavoro dipendente ed ex datore
- Se nell’anno precedente i tuoi redditi di lavoro dipendente e assimilati superano 30.000 euro, non entri nel forfettario. Eccezione: se il rapporto è cessato.
- Evita la “mera prosecuzione” dell’attività del tuo ex datore di lavoro. La normativa ostativa mira a evitare finti passaggi da dipendente a partita IVA. Riferimento: art. 1, commi 57 e seguenti, Legge 190/2014.
Queste regole si leggono nella Legge 190/2014 e nei successivi aggiornamenti (Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Le interpretazioni sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola il reddito forfetario e l’imposta
Il metodo, passo per passo
- Somma tutti gli incassi dell’anno (principio di cassa: contano solo i soldi incassati, non le fatture emesse e non pagate).
- Applica il coefficiente 78% (professioni). Ottieni il reddito forfetario lordo.
- Sottrai i contributi previdenziali pagati nell’anno. Ottieni il reddito imponibile.
- Calcola l’imposta sostitutiva: 15% ordinario, oppure 5% per i primi 5 anni se start-up.
Esempio base. Incassi 30.000 euro. Coefficiente 78% = 23.400 euro. Contributi pagati 3.000 euro. Imponibile 20.400 euro. Con aliquota 15% l’imposta è 3.060 euro. Con aliquota 5% è 1.020 euro.
L’aliquota 5% si applica se: non hai esercitato nei tre anni precedenti attività professionali analoghe; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui; rispetti le soglie. Riferimento: Legge 190/2014, commi 65-67.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti
IVA e sanità
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Scrivi la dicitura di non applicazione IVA per regime forfettario. Non eserciti il diritto alla detrazione.
Se operi in regime ordinario, verifica l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie. L’esenzione si trova nell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972. Vale per prestazioni sanitarie rese da professioni sanitarie riconosciute e abilitate, con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione.
L’osteopata è stato inquadrato tra le professioni sanitarie dalla Legge 3/2018. L’applicazione concreta dell’esenzione IVA richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dai decreti attuativi e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Salute. Verifica titoli e inquadramento prima di applicare l’esenzione in ordinario.
Fatturazione elettronica, ritenute e bollo
- Fatturazione elettronica: nel 2026 è generalizzata anche per i forfettari, con eccezioni legate alle regole privacy per prestazioni sanitarie verso persone fisiche e al Sistema Tessera Sanitaria. Segui i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Garante.
- Ritenute d’acconto: i forfettari non subiscono ritenute se inseriscono in fattura la dichiarazione ex art. 1, comma 67, Legge 190/2014.
- Imposta di bollo: 2 euro su fatture senza IVA oltre 77,47 euro. Riferimenti: DPR 642/1972 e DM MEF 17/06/2014. Il versamento avviene trimestralmente.
Regola decisionale rapida
Se rispetti tutti questi punti, scegli il forfettario
- Ricavi/compensi previsti entro 85.000 euro.
- Nessuna Srl “collegata” e nessuna società di persone.
- Spese per dipendenti/collaboratori entro 20.000 euro.
- Nessun rapporto prevalente con ex datore negli ultimi due anni e redditi da lavoro dipendente precedenti non oltre 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto.
- Contributi sostenibili. Il coefficiente 78% non ti penalizza più dei costi reali che sosterresti.
Se anche una sola condizione non torna, valuta l’ordinario
- Hai costi elevati e documentati (affitti studio, apparecchiature, assicurazione, formazione, segreteria) che superano, a parità di incassi, il 22% “standard” implicito del coefficiente 78%.
- Hai diritto a forti detrazioni e deduzioni personali in IRPEF (familiari, mutuo, sanitarie importanti) che in forfettario non sfrutti sull’imposta sostitutiva.
- Prevedi di superare 85.000 euro o di crescere oltre 100.000 euro a breve.
Quando conviene il regime ordinario per un osteopata
Nell’ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni sul reddito professionale reale. Il reddito si calcola come incassi meno costi deducibili meno contributi previdenziali. Deduci i costi effettivi e detrai molte spese personali in dichiarazione.
Per il 2026, gli scaglioni IRPEF di riferimento sono tre: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Fonte: TUIR (DPR 917/1986) come aggiornato dalle manovre vigenti.
Esempio semplificato. Incassi 30.000 euro. Costi documentati 3.000 euro. Contributi 4.000 euro. Reddito imponibile 23.000 euro. IRPEF 23% = 5.290 euro, cui sommare addizionali e sottrarre detrazioni spettanti.
Confronto rapido con il forfettario
Stessi incassi 30.000 euro. In forfettario imponibile 20.400 euro (30.000 x 78% – 3.000 contributi). Imposta 15% = 3.060 euro. Vantaggio netto rispetto ai 5.290 euro dell’ordinario, salvo effetti di detrazioni e addizionali.
Morale: se i tuoi costi reali superano circa il 22% degli incassi, l’ordinario può diventare competitivo. Se sono inferiori, il forfettario di solito vince.
Contributi previdenziali per l’osteopata
Se non esiste una cassa professionale dedicata alla tua figura, versi alla Gestione Separata INPS come libero professionista senza cassa. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS. I contributi si deducono sempre dal reddito.
Se la tua attività rientra in una professione sanitaria con cassa dedicata e sei iscritto, segui il regolamento della cassa di categoria. Verifica iscrizione, minimale e aliquote ogni anno presso INPS o cassa competente.
I contributi si versano con acconti e saldo. Gli acconti seguono il metodo storico: si calcolano sul dovuto dell’anno precedente. Scadenze tipiche: saldo e primo acconto entro fine giugno; secondo acconto entro fine novembre, salvo proroghe.
Fonti normative utili da conoscere
- Regime forfettario: Legge 190/2014, come modificata da Legge 145/2018 e Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000, cause ostative, aliquote 15% e 5%).
- IRPEF e regole ordinarie: TUIR, DPR 917/1986, e Leggi di Bilancio vigenti per gli scaglioni.
- IVA sanità: DPR 633/1972, art. 10, n. 18, e prassi del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate.
- Fatturazione elettronica: DLgs 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
- Bollo su fatture: DPR 642/1972 e DM MEF 17/06/2014.
- Riconoscimento professione: Legge 3/2018 (istituzione delle professioni sanitarie, tra cui l’osteopata), con decreti attuativi ministeriali.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti chiave | Adempimenti principali | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Forfettario start-up (5% per 5 anni) | Ricavi ≤ 85.000; niente società “collegate”; niente regimi speciali; no attività analoga negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione di lavoro dipendente/altrui | Fatturazione elettronica con dicitura forfettario; niente IVA; niente ritenute; bollo 2 euro; gestione acconti imposta sostitutiva | Apertura P.IVA con codice ATECO coerente; imposta sostitutiva saldo/1° acconto a giugno, 2° acconto a novembre |
| Forfettario standard (15%) | Ricavi ≤ 85.000; spese personale ≤ 20.000; rispetto cause ostative su lavoro dipendente e ex datore | Calcolo reddito: incassi x 78% – contributi; versamenti F24 imposta e contributi; monitoraggio soglia 85.000/100.000 | Liquidazione imposta come sopra; versamento bollo trimestrale; conservazione elettronica fatture |
| Superamento 85.000 ma < 100.000 nell’anno | Incassi tra 85.001 e 100.000; requisiti altrimenti invariati | Resti in forfettario fino a fine anno; prepari passaggio al regime ordinario per l’anno successivo | Dal 1° gennaio successivo entri in ordinario (IVA, registri, detrazione) |
| Superamento ≥ 100.000 nell’anno | Incassi ≥ 100.000 | Uscita immediata dal forfettario; applicazione IVA dalla fattura che determina il superamento; gestione ritenute e adempimenti ordinari | Effetto dal momento del superamento; dal 1° gennaio successivo resti in ordinario |
| Regime ordinario | Niente accesso o convenienza al forfettario; costi elevati e detrazioni IRPEF importanti | Fatturazione con IVA o esenzione sanità se spettante; registri IVA; deduzione costi; IRPEF a scaglioni; ritenute subite/operate | Liquidazioni IVA periodiche; imposte dirette con saldo/acconti a giugno e novembre |
FAQ: domande frequenti degli osteopati
Posso entrare nel forfettario se ho un contratto da dipendente e guadagno più di 30.000 euro lordi?
Se nell’anno precedente hai redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro, in linea generale non puoi adottare il forfettario. La norma prevede però un’eccezione chiara: se il rapporto di lavoro è cessato, puoi accedere. Resta comunque vietata la mera prosecuzione dell’attività del tuo ex datore di lavoro, anche se formalmente il rapporto è finito. Queste condizioni sono previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti, della Legge 190/2014. Valuta sempre i flussi di reddito complessivi e la documentazione di cessazione del rapporto.
Come funziona l’esenzione IVA per le prestazioni dell’osteopata in regime ordinario?
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie sta nell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Si applica a prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professioni sanitarie riconosciute e abilitate. La professione dell’osteopata è stata istituita dalla Legge 3/2018, ma l’applicazione pratica richiede i decreti attuativi e il rispetto dei requisiti professionali. Se rientri nella professione sanitaria riconosciuta con titolo abilitante e le tue prestazioni hanno finalità sanitarie, puoi applicare l’esenzione in regime ordinario. In forfettario non addebiti comunque l’IVA, quindi il tema incide solo quando passi o sei in ordinario.
Come si gestiscono i contributi previdenziali e quanto pesano nel calcolo?
Di norma, l’osteopata libero professionista senza cassa versa alla Gestione Separata INPS. I contributi si calcolano sul reddito professionale e si versano a saldo e acconto. Nel forfettario puoi dedurre integralmente i contributi pagati dal reddito forfetario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Nell’ordinario li deduci dal reddito professionale. Le aliquote cambiano ogni anno, quindi controlla le comunicazioni INPS. Ricorda che i contributi riducono sia l’imponibile in forfettario, sia l’IRPEF in ordinario, e vanno pianificati con attenzione per evitare carichi elevati a giugno e novembre.
Con il forfettario devo fare liquidazioni IVA e tenere registri?
No. Nel forfettario non versi IVA, non presenti liquidazioni periodiche e non tieni registri IVA. Devi però emettere fattura elettronica, salvo specifiche eccezioni legate alle prestazioni sanitarie verso persone fisiche e alle regole del Sistema Tessera Sanitaria e del Garante Privacy. Devi anche gestire correttamente l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro, con versamento trimestrale. Inoltre, dichiari il reddito nel Modello Redditi PF e versi imposta sostitutiva e contributi con F24, applicando acconti e saldo secondo il calendario fiscale.
Quando mi conviene abbandonare il forfettario pur potendolo tenere?
Conviene valutare l’uscita volontaria quando: i tuoi costi effettivi superano in modo stabile il 22% degli incassi (ricorda che il coefficiente 78% ti riconosce “a forfait” solo il 22% di costi); hai detrazioni IRPEF personali molto rilevanti che in forfettario non abbattono l’imposta sostitutiva; inizi ad acquistare beni e servizi con IVA detraibile importante (ad esempio ristrutturazione studio, apparecchiature costose) e la detrazione IVA in ordinario diventa un vantaggio reale; prevedi incassi vicini o superiori a 85.000 euro e vuoi impostare subito la contabilità ordinaria per gestire crescita e investimenti con più flessibilità. Pianifica il passaggio a inizio anno per evitare complicazioni infra-annuali, salvo il caso di superamento di 100.000 euro che comporta l’uscita immediata per legge.
