Fattura architetto in regime forfettario: come farla?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La parcella dell’architetto forfettario deve indicare dati fiscali, compenso, contributo Inarcassa 4%, bollo da 2 euro oltre 77,47 euro, diciture di non applicazione IVA/ritenuta, e va emessa come e-fattura via SdI.

  • Regime forfettario: niente IVA e niente ritenuta d’acconto; imposta sostitutiva su reddito forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89).
  • E-fattura obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (D.L. 36/2022 conv. in L. 79/2022; D.Lgs. 127/2015; Provv. Agenzia Entrate 89757/2018).
  • Marca da bollo di 2 euro se il documento senza IVA supera 77,47 euro (DPR 642/1972; DM 17/6/2014; DM 4/12/2020).

Guida completa alla parcella per architetti in regime forfettario 2026

Quadro normativo essenziale

Il regime forfettario disciplina IVA e imposte dirette degli autonomi. La base è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, con modifiche successive. La soglia attuale di accesso è 85.000 euro, con uscita immediata se superi 100.000 nell’anno.

La fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio (SdI) per B2B e B2C dal D.Lgs. 127/2015. L’obbligo per i forfettari è totale dal 1° gennaio 2024, come previsto dal D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022 e dagli atti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

La marca da bollo segue il DPR 642/1972. Per le e-fatture senza IVA si assolve in modo virtuale (DM 17/6/2014). Le scadenze e le soglie di versamento sono state aggiornate dal DM 4/12/2020.

Per i professionisti iscritti a Inarcassa si applica il contributo integrativo del 4% sul corrispettivo professionale, esclusi i rimborsi documentati ex art. 15 DPR 633/1972. La fonte è il Regolamento Generale Inarcassa.

Riferimenti istituzionali: portale Normattiva per le leggi vigenti; Agenzia delle Entrate per i provvedimenti su e-fattura e bollo; Inarcassa per i contributi previdenziali.

E-fattura per forfettari: cosa è cambiato

Oggi tutti i forfettari devono emettere e-fattura, verso privati, imprese e PA. Non puoi più usare la fattura analogica o PDF inviato via email. Fanno eccezione solo rare ipotesi di indisponibilità tecnica temporanea, da sanare appena possibile.

Verso la Pubblica Amministrazione l’obbligo esiste da anni e richiede il formato FatturaPA con codice ufficio PA. L’e-fattura si invia entro 12 giorni dall’operazione (art. 21 DPR 633/1972), oppure entro il 15 del mese successivo se differita.

Le sanzioni per e-fattura tardiva o omessa si applicano anche ai forfettari. Quando l’IVA non è dovuta, la violazione formale può costare da 250 a 2.000 euro (art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997), salvo ravvedimento.

Cosa inserire nella parcella dell’architetto forfettario

Intestazione: i dati che non possono mancare

Inserisci data di emissione e numero progressivo. Servono per la cronologia e per la ricerca. Usa una numerazione continua per anno solare.

Indica i tuoi dati anagrafici completi e quelli del cliente: denominazione, indirizzo, Partita IVA o codice fiscale. Aggiungi le coordinate bancarie per il pagamento.

Per la e-fattura aggiungi il Codice Destinatario a 7 caratteri o la PEC del cliente privato. Per la PA, riporta l’Identificativo Univoco Ufficio indicato nell’ordine.

Corpo della fattura: descrizione e calcoli

Descrivi con chiarezza la prestazione: progetto architettonico, direzione lavori, consulenza, rilievi. Indica il periodo o il riferimento contrattuale.

Separa le voci economiche: onorario, spese non documentate, spese documentate ex art. 15 DPR 633/1972. Le spese documentate sono anticipate in nome e per conto del cliente e non entrano nella base per contributo integrativo.

Calcola il contributo integrativo Inarcassa al 4% sul corrispettivo rilevante (onorario più eventuali rimborsi non documentati). Questo importo puoi addebitarlo in fattura al cliente.

Diciture obbligatorie nel regime forfettario

Indica che l’operazione non è soggetta a IVA: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario)”.

Specificare che non si applica la ritenuta d’acconto: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex L. 190/2014, art. 1, comma 67”. Evita richieste di ritenuta da parte del cliente.

Se presente, aggiungi la dicitura sul bollo: “Imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/6/2014”.

Marca da bollo: quando e come

Se l’importo del documento senza IVA supera 77,47 euro, devi applicare la marca da bollo di 2 euro. Nelle e-fatture si indica nel blocco dedicato e si versa in modo virtuale.

L’Agenzia delle Entrate calcola il totale del bollo dovuto ogni trimestre. Le scadenze sono: 31 maggio (1° trim.), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio (4°). Il DM 4/12/2020 consente di posticipare se gli importi sono contenuti.

Ricorda: il bollo si applica sul documento, non su singole voci. È dovuto anche se inserisci il contributo integrativo Inarcassa, perché la fattura resta senza IVA.

E-fattura: campi tecnici per il forfettario

Tipo documento: TD01 (fattura). Regime fiscale: RF19 (regime forfettario). Aliquota IVA: 0. Natura operazione: N2.2 (operazioni non soggette – altri casi).

Inserisci i Dati Bollo con BolloVirtuale “SI” e Importo “2.00” quando superi 77,47 euro. Per il pagamento, usa la codifica MP05 per bonifico. Indica IBAN e scadenza.

Nella causale testo, riporta le diciture di legge su regime forfettario, non applicazione della ritenuta d’acconto e, se del caso, riferimento al contributo integrativo Inarcassa 4%.

Regola decisionale rapida

Se devi capire in pochi secondi cosa fare

1) Importo fattura previsto: se superi 77,47 euro e non applichi IVA, attiva il bollo da 2 euro.

2) Cliente: se è PA, usa codice ufficio PA e rispetta gli ordini; se è privato/impresa, usa Codice Destinatario o PEC.

3) Prestazione: somma l’onorario e le spese non documentate; calcola il 4% Inarcassa su questa base. Escludi solo le spese documentate ex art. 15.

4) Regime: se sei forfettario, scrivi che non applichi IVA né ritenuta. Imposta RegimeFiscale RF19, Natura N2.2 e TipoDocumento TD01.

5) Tempistiche: invia la e-fattura via SdI entro 12 giorni dall’operazione o entro il 15 del mese successivo se differita. Controlla le ricevute SdI.

Esempio di calcolo pratico

Onorario: 1.000 euro. Spese non documentate: 50 euro. Spese documentate ex art. 15: 120 euro (anticipate per il cliente). Base contributo integrativo 4%: 1.050 euro.

Contributo integrativo 4%: 42 euro. Totale imponibile senza IVA: 1.000 + 50 + 42 + 120 = 1.212 euro. L’importo documento supera 77,47 euro, quindi bollo 2 euro.

Totale da pagare: 1.214 euro. In causale: diciture su forfettario, non ritenuta, bollo virtuale e contributo Inarcassa. In XML: TD01, RF19, Aliquota 0, Natura N2.2, MP05.

Errori comuni e come evitarli

Dimenticare la dicitura su IVA e ritenuta

Senza la dicitura chiara, il cliente può chiedere la ritenuta d’acconto. Inseriscila sempre in causale. È un obbligo informativo e ti evita contestazioni.

Calcolare male il 4% Inarcassa

Applica il 4% su compensi e rimborsi non documentati. Escludi le spese documentate intestate al cliente e anticipate in nome e per suo conto.

Bollo non dichiarato o versato in ritardo

Segna il bollo in XML quando superi 77,47 euro. Controlla il cassetto fiscale per i trimestri e versa con F24 entro le scadenze previste.

Codici XML errati

RF19 e N2.2 sono standard per i forfettari. Usa MP05 per bonifico. Imposta TD01. Errori bloccano lo SdI o generano scarti e ritardi.

Tempistiche non rispettate

Invia entro 12 giorni. Se scarti, ritrasmetti subito con stesso numero e data, correggendo gli errori. Tieni la prova delle ricevute SdI.

Obblighi fiscali collegati

Imposta sostitutiva e contributi

Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività all’incassato (principio di cassa: contano gli incassi). Per i professionisti il coefficiente tipico è 78%.

L’imposta sostitutiva è 15%, oppure 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up. I contributi previdenziali obbligatori personali sono deducibili dal reddito.

Il contributo integrativo addebitato al cliente concorre ai ricavi. In genere non è deducibile, perché non è un onere a tuo carico economico.

Conservazione e controlli

Puoi aderire al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, oppure usare un conservatore a norma. Conserva anche PEC, ordini e DDT se fattura differita.

In caso di verifica, avere una parcella chiara, numerata e completa riduce tempi e rischi. Le diciture corrette e i codici XML giusti sono fondamentali.

Scenario Requisiti obbligatori Codici/Indicazioni tecniche Tempistiche e note
B2B Italia (cliente con P.IVA) Dati cliente completi, diciture forfettario e no ritenuta, contributo Inarcassa 4% se applicabile, bollo se >77,47€ TD01; RF19; Aliquota 0; Natura N2.2; MP05/altro; Codice Destinatario 7 caratteri o PEC Invio entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo; conservazione digitale
B2C Italia (privato senza P.IVA) Codice fiscale cliente, indirizzo, diciture di legge, bollo se >77,47€ TD01; RF19; Aliquota 0; N2.2; MP05/contanti/altro; Codice Destinatario “0000000” o PEC Invio via SdI; consegna copia di cortesia al cliente se richiesta
Pubblica Amministrazione Ordine/commessa, CIG/CUP se richiesti, codice ufficio PA, diciture forfettario, bollo se dovuto Formato FatturaPA; TD01; RF19; N2.2; DatiOrdineAcquisto; DatiBollo; IBAN Emissione secondo termini contratto; pagamento con split payment non rilevante perché senza IVA
Cliente UE B2B (servizi “generici”) Partita IVA cliente valida (VIES), dicitura “operazione non soggetta art. 7-ter DPR 633/1972” TD01; RF19; Aliquota 0; Natura N2.2; causale con “reverse charge” in capo al committente Nessuna IVA italiana; verifica VIES; possibili adempimenti statistici a seconda dei casi
Importo documento ≤ 77,47€ Nessun bollo; resto invariato DatiBollo non valorizzato Controlla sempre il totale documento, non solo l’onorario
Importo documento > 77,47€ Bollo 2€ obbligatorio DatiBollo: BolloVirtuale=SI; Importo=2.00 Versamento trimestrale; possibili rinvii se importi bassi (DM 4/12/2020)

FAQ

1) Cosa devo scrivere esattamente in fattura per indicare il regime forfettario e la non applicazione della ritenuta?

Inserisci una causale chiara e completa. Un testo pratico è: “Operazione effettuata ai sensi della L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario). Operazione non soggetta a IVA. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 1, comma 67, L. 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale se dovuta”. Questo testo spiega tutto al cliente e ai controlli. Riduce il rischio che il cliente applichi per errore la ritenuta. E aiuta anche chi gestisce la tua contabilità a classificare correttamente i documenti.

2) Il contributo integrativo Inarcassa al 4% è obbligatorio? Come lo calcolo e dove lo metto in fattura?

Sì, per gli architetti iscritti a Inarcassa il contributo integrativo del 4% è dovuto sui corrispettivi professionali. La base di calcolo sono i compensi e i rimborsi non documentati che costituiscono parte del prezzo. Sono esclusi i rimborsi documentati ex art. 15 DPR 633/1972, cioè le spese intestate al cliente e anticipate in suo nome e per suo conto. In fattura inserisci una riga specifica: “Contributo integrativo Inarcassa 4%” con l’importo calcolato. Ricorda che il contributo integrativo addebitato al cliente concorre ai ricavi ai fini dell’imposta sostitutiva del forfettario. Invece i contributi previdenziali obbligatori personali che versi (contributo soggettivo e maternità) sono deducibili dal reddito forfettario.

3) Devo sempre mettere la marca da bollo? Come e quando la pago sulle e-fatture?

Metti la marca da bollo di 2 euro solo quando il totale documento, privo di IVA, supera 77,47 euro. Nelle e-fatture non si attacca una marca fisica: si indica l’assolvimento virtuale compilando il campo dedicato. L’Agenzia delle Entrate conteggia trimestralmente il dovuto e lo rende visibile nell’area riservata. Le scadenze sono il 31 maggio (1° trimestre), il 30 settembre (2°), il 30 novembre (3°) e il 28 febbraio (4°), con possibilità di posticipare se gli importi dei primi trimestri sono contenuti secondo il DM 4/12/2020. Il pagamento avviene con F24 o addebito diretto se attivato. Se dimentichi di indicare il bollo, regolarizza al più presto per evitare sanzioni e interessi.

4) Quali sono le sanzioni se emetto la e-fattura in ritardo o con errori? Posso rimediare?

Se la fattura è omessa o tardiva, e l’operazione non è soggetta a IVA (come nel forfettario), la sanzione va da 250 a 2.000 euro per violazioni formali (art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997). Se l’e-fattura viene scartata dallo SdI, si considera non emessa: ritrasmettila appena possibile con lo stesso numero e data, correggendo l’errore che ha causato lo scarto. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, pagando in tempi brevi importi più bassi. Conserva sempre le ricevute di consegna o di mancata consegna SdI, perché provano la data di trasmissione e di eventuale scarto.

5) Come gestisco le prestazioni verso clienti esteri (UE o extra-UE) da forfettario?

Per i servizi “generici” a clienti UE con Partita IVA, si applica la regola del luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). L’operazione è fuori campo IVA in Italia e il cliente applica l’imposta nel proprio Paese (reverse charge). In fattura indica la partita IVA estera del cliente, la dicitura “operazione non soggetta – art. 7-ter DPR 633/1972; IVA assolta dal committente”. Per clienti extra-UE, in genere vale la stessa regola: fuori campo IVA in Italia con dicitura analoga. Anche da forfettario, per operare con soggetti UE potresti dover essere iscritto al VIES. Verifica eventuali obblighi statistici a seconda dei flussi e della natura del servizio. Rimangono valide le regole su bollo, contributo integrativo, diciture e conservazione delle e-fatture.

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