Regime forfettario per lavoro sul web: cos’è e come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti), senza IVA, calcolata su una quota dei ricavi determinata dal coefficiente di redditività.

  • Limite ricavi: 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno (Legge 197/2022, Legge di Bilancio 2023).
  • Reddito imponibile: ricavi x coefficiente – contributi previdenziali pagati; imposta sostitutiva 15% o 5% (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89).
  • Niente IVA e adempimenti IVA, ma fattura elettronica obbligatoria dal 2024 (DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022; Provvedimenti Agenzia delle Entrate).

Cos’è il regime forfettario e a chi conviene nel 2026

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per ditte individuali e professionisti. Lo disciplina la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da successive Leggi di Bilancio. La soglia dei ricavi è 85.000 euro annui.

La tassa è “sostitutiva” perché rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota è 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza di requisiti specifici. Si applica il principio di cassa, cioè contano gli incassi, non le fatture emesse non pagate.

Il reddito imponibile non si ottiene sottraendo i costi reali. Si usa un coefficiente di redditività per ATECO (allegato alla Legge 190/2014). Il resto è “spesa forfettaria”. Poi si deducono i contributi previdenziali effettivamente pagati.

Requisiti di accesso principali

Per entrare o restare nel forfettario servono condizioni oggettive (Legge 190/2014 e modifiche; consultabili su Normattiva):

  • Ricavi/compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (Legge 197/2022).
  • Residenza in Italia o, se non residente, almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL “trasparenti” (art. 5 TUIR).
  • Nessun controllo, diretto o indiretto, di SRL che svolge attività riconducibile a quella individuale (Legge 145/2018).
  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto (comma 57, Legge 190/2014, come integrata). Ad oggi il limite resta 30.000 euro.
  • Spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi annui, se applicabile alla tua attività (richiamo alla disciplina originaria della Legge 190/2014, come modificata).

Il limite di 85.000 si riproporziona in base ai mesi di attività del primo anno. Se apri a giugno, il tetto di quel primo anno è circa 42.500 euro.

Casi di esclusione e di uscita

Resti escluso se applichi regimi speciali IVA, se effettui in modo prevalente cessioni di fabbricati o terreni edificabili, o se controlli una SRL con attività riconducibile. Inoltre, dal 2023 è prevista l’uscita immediata se superi 100.000 euro di incassi in corso d’anno: da quella operazione scatta l’IVA ordinaria (Legge 197/2022).

Se superi 85.000 e resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo e per l’anno in corso resti forfettario.

Come si calcola il reddito e l’imposta sostitutiva

Il calcolo segue passaggi semplici. Primo: moltiplichi i ricavi incassati per il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Secondo: sottrai i contributi previdenziali pagati. Terzo: applichi l’aliquota (15% o 5%).

Coefficienti di redditività: cosa sono e come usarli

Il “coefficiente” è la percentuale che lo Stato ti attribuisce come reddito. Fa mediare che non deduci i costi reali. Si trova nelle tabelle allegate alla Legge 190/2014 (Normattiva).

Esempio commercio online (e‑commerce): coefficiente 40%. Incassi 20.000 euro. Reddito forfettario: 8.000 euro. Contributi pagati l’anno prima: 2.000 euro. Reddito imponibile: 6.000 euro. Imposta al 15%: 900 euro; al 5%: 300 euro.

Esempio professionista copywriter: coefficiente 78%. Incassi 20.000 euro. Reddito forfettario: 15.600 euro. Contributi pagati: 2.000 euro. Imponibile: 13.600 euro. Imposta al 15%: 2.040 euro; al 5%: 680 euro.

Aliquota 5%: requisiti per start-up

L’aliquota 5% per 5 anni richiede tre condizioni (Legge 190/2014, commi 65-66):

  • Non hai esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti.
  • L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo, salvo tirocinio obbligatorio.
  • Se prosegui attività di altro soggetto, i suoi ricavi dell’anno precedente non superavano 85.000 euro.

Il quinquennio si conta per anni di imposta, non per anni “effettivi” di calendario.

Contributi previdenziali: deduzione e regole

I contributi si deducono integralmente prima dell’imposta sostitutiva (comma 64, Legge 190/2014). Vanno considerati quelli versati e pagati nell’anno, secondo il principio di cassa fiscale.

I professionisti senza Cassa versano alla Gestione Separata INPS; l’aliquota varia in base alle circolari INPS annuali. Artigiani e commercianti versano contributi fissi e variabili con minimali, con possibile riduzione del 35% su domanda (art. 1, comma 77, Legge 190/2014; decreto attuativo del Ministero del Lavoro e INPS).

Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno. Fai sempre riferimento alle Circolari INPS e al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IVA, fattura elettronica e altri adempimenti

Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Sei esonerato da liquidazioni e dichiarazione IVA. Resta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro.

Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). Si usa il Sistema di Interscambio, con codici documento appropriati.

Per operazioni estere si usano i documenti elettronici dedicati (ad esempio TD17‑TD19 per integrazioni). Le regole su esterometro e flussi transfrontalieri sono definite da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalla normativa IVA nazionale ed europea.

In fattura indichi la dicitura di esclusione ritenuta d’acconto come previsto dalla disciplina del forfettario (Legge 190/2014). Così il cliente non applica ritenute.

Regola decisionale rapida

Scelta del regime in 6 passaggi logici

1) Prevedi incassi annui entro 85.000 euro? Se no, valuta il regime ordinario. Se sì, vai al punto 2.

2) Hai partecipazioni in società di persone o in SRL trasparenti? Se sì, non puoi accedere. Se no, punto 3.

3) Controlli una SRL con attività riconducibile alla tua? Se sì, non puoi accedere. Se no, punto 4.

4) Hai redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro e il rapporto è ancora attivo? Se sì, non puoi accedere. Se no, punto 5.

5) Prevedi spese per dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro lordi? Se sì, verifica la compatibilità normativa; in genere non conviene. Se no, punto 6.

6) Verifica l’aliquota: se rispetti i requisiti start‑up, applichi il 5% per 5 anni; altrimenti il 15%.

Gestione delle soglie e continuità del regime

Superamento di 85.000 e 100.000: cosa succede

Se incassi tra 85.000 e 100.000 euro, resti forfettario per l’anno in corso ma passi al regime IVA ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo (Legge 197/2022). Pianifica cassa e fatturazione nell’ultimo trimestre.

Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Dalla fattura che fa sforare la soglia, applichi l’IVA e adotti gli adempimenti ordinari per il resto dell’anno. È una soglia “di sicurezza” che richiede monitoraggio continuo.

Esempi pratici di calcolo

E‑commerce (coefficiente 40%). Incassi 60.000 euro. Contributi pagati 3.000 euro. Reddito: 24.000 – 3.000 = 21.000. Imposta 15%: 3.150 euro. Se start‑up 5%: 1.050 euro.

Copywriter (coefficiente 78%). Incassi 50.000 euro. Contributi pagati 6.500 euro. Reddito: 39.000 – 6.500 = 32.500. Imposta 15%: 4.875 euro. Con 5%: 1.625 euro.

Operazioni estere e-commerce B2C

Il forfettario resta senza IVA in Italia, ma le vendite B2C verso consumatori UE possono richiedere regole speciali sul luogo di tassazione. Verifica gli schemi OSS/IOSS e i regolamenti UE in materia IVA sulle vendite a distanza. Fai riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e alla normativa unionale vigente.

Contributi: minimali e riduzione 35%

Artigiani e commercianti pagano contributi fissi su minimali, con conguaglio sul reddito eccedente. Possono chiedere la riduzione del 35% (domanda telematica). La riduzione incide sull’importo dovuto, non sui mesi o sulle scadenze. Consulta ogni anno le Circolari INPS e i decreti attuativi del Ministero del Lavoro.

Scenario Requisiti chiave Adempimenti Tempistiche/uscita
Nuova attività con aliquota 5% No attività nei 3 anni; non prosecuzione; ricavi del cedente (se prosecuzione) ≤ 85.000 Apertura P.IVA; scelta forfettario; verifica ATECO; fattura elettronica; richiesta riduzione INPS (se artigiano/commerciante) Durata 5 anni d’imposta; poi 15% se restano i requisiti
Attività avviata con aliquota 15% Ricavi anno precedente ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione Fatturazione elettronica; imposta di bollo; versamenti imposta e INPS Rinnovo annuale implicito finché rispetti i limiti
Superamento 85.000 e ≤ 100.000 Incassi tra 85.001 e 100.000 nell’anno Monitoraggio soglia; resta il forfettario fino a fine anno Dal 1° gennaio successivo: regime ordinario IVA
Superamento 100.000 (uscita immediata) Incassi oltre 100.000 nell’anno Dalla fattura dello sforamento applichi IVA; tenuta registri IVA Subito regime ordinario fino a fine anno e anni seguenti
Dipendente con redditi > 30.000 Redditi da lavoro dipendente/assimilati oltre 30.000 e rapporto in essere Verifica cessazione rapporto o riduzione redditi Non accesso/decadenza; rientro se cessa la causa
Partecipazioni non ammesse Quote in società di persone o SRL trasparente Rimozione partecipazioni prima dell’anno di accesso Accesso possibile dall’anno in cui cessa la partecipazione

FAQ

Qual è la differenza tra coefficiente di redditività e aliquota del 15% (o 5%)?

Il coefficiente di redditività determina quanto del tuo incassato è considerato “reddito” ai fini fiscali. È una percentuale fissata per gruppi ATECO dalla Legge 190/2014. Ad esempio, commercio 40%, professionisti 78%. L’aliquota del 15% (o 5%) è la tassa che applichi dopo aver calcolato il reddito forfettario ed aver dedotto i contributi previdenziali pagati. Quindi: primo passaggio, ricavi x coefficiente = reddito; secondo, reddito – contributi = base imponibile; terzo, su questa base applichi il 15% o il 5%. Le due percentuali operano in momenti diversi del calcolo. Il coefficiente sostituisce la deduzione dei costi reali; l’aliquota determina l’imposta sostitutiva da versare.

Posso dedurre spese reali (computer, pubblicità, affitti) nel forfettario?

No, nel forfettario non deduci i costi reali, perché li “sostituisce” la spesa forfettaria implicita nel coefficiente. Questa è la logica del regime: semplificare e forfettizzare i costi. Puoi però dedurre sempre i contributi previdenziali effettivamente pagati nell’anno. Alcuni oneri restano nella tua sfera personale (es. detrazioni per familiari a carico, spese sanitarie) ma non abbattono l’imposta sostitutiva; incidono sull’IRPEF solo se dovuta per altri redditi. Se i tuoi costi reali sono molto alti, valuta il regime ordinario: lì deduci costi effettivi e detrai l’IVA, ma la contabilità è più complessa. La scelta va simulata con dati realistici di ricavi e spese.

Come funziona l’uscita immediata oltre 100.000 euro e cosa devo fare operativamente?

Superata la soglia di 100.000 euro in corso d’anno, la decadenza è immediata (Legge 197/2022). Dalla fattura che fa sforare, devi applicare l’IVA, aggiornare la numerazione secondo le regole ordinarie, iniziare la tenuta dei registri IVA e gestire le liquidazioni periodiche. Le operazioni precedenti restano trattate da forfettario. Dal 1° gennaio dell’anno successivo sei in regime ordinario a tutti gli effetti. Operativamente, serve monitorare il contatore degli incassi mese per mese. In vicinanza della soglia, valuta il timing degli incassi e l’impatto di eventuali acconti. Ricorda che conta l’incasso (principio di cassa), non la data di emissione della fattura.

Ho un lavoro dipendente. Posso aprire la partita IVA in forfettario?

Sì, se rispetti la condizione sui redditi da lavoro dipendente e assimilati: non devono superare 30.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato (Legge 190/2014, comma 57, come modificato). Se superi questa soglia con un rapporto ancora attivo, non puoi accedere o restare nel forfettario. Fai attenzione anche alla regola anti-abuso: non puoi lavorare in partita IVA prevalentemente con il tuo ex datore di lavoro per il quale hai lavorato nei due anni precedenti, salvo situazioni particolari documentate. Valuta inoltre eventuali policy del tuo contratto di lavoro (clausole di esclusiva o incompatibilità). Pianifica la tua attività autonoma per evitare sovrapposizioni di orari e conflitti di interesse.

Quali sono gli adempimenti ricorrenti nel forfettario tra 2026 e anni successivi?

Gli adempimenti principali sono: fattura elettronica tramite SDI per tutte le operazioni (dal 2024), imposta di bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro, liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva con saldo e acconti, versamento dei contributi previdenziali INPS (Gestione Separata o artigiani/commercianti) con scadenze annuali e rateazioni previste. Sei esonerato da registri IVA, liquidazioni IVA e dichiarazione IVA. Restano obblighi civilistici e fiscali generali: conservazione elettronica delle fatture, eventuale comunicazione operazioni transfrontaliere attraverso i documenti elettronici previsti, dichiarazione dei redditi (quadro LM) e monitoraggio delle soglie di ricavi 85.000/100.000. Le regole applicative derivano dalla Legge 190/2014, dalle Leggi di Bilancio successive, dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle Circolari INPS. Resta aggiornato consultando Normattiva, Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro.

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