Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
In regime forfettario contano solo gli incassi effettivi (principio di cassa) per tasse, contributi e soglie. Sotto 85.000 euro resti; oltre 100.000 euro esci subito e applichi IVA e regime ordinario.
- Base imponibile: incassi percepiti nell’anno, non le fatture emesse (fonte: Normattiva, Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89).
- Soglie: 85.000 euro per restare; oltre 100.000 euro, uscita immediata (fonte: Legge 197/2022, art. 1, modifiche al forfettario).
- Calcolo imposta: coefficienti di redditività per ATECO e deduzione dei contributi pagati (fonte: Agenzia delle Entrate, circolari interpretative).
Principio di cassa nel regime forfettario: cosa significa davvero
Nel regime forfettario il fisco guarda ciò che incassi davvero nell’anno. Non conta la data della fattura. Conta quando i soldi entrano sul conto o in cassa.
Questo è il principio di cassa. È la regola base per calcolare il reddito imponibile, le soglie di permanenza e gli acconti. La fonte è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, consultabile su Normattiva.
Il principio opposto è il principio di competenza. Con la competenza contano i ricavi maturati e non ancora incassati. Il forfettario invece usa sempre la cassa.
Esempio rapido di cassa
Emetti 50.000 euro di fatture nel 2026 ma incassi 40.000 euro entro il 31 dicembre. Il reddito di partenza si calcola sui 40.000 euro. I 10.000 euro incassati a gennaio 2027 rileveranno nel 2027.
Le soglie 85.000 e 100.000 euro: come funzionano con la cassa
La soglia di 85.000 euro decide se puoi restare nel forfettario l’anno dopo. Si misura sugli incassi annui. Non sui ricavi fatturati ma non ancora riscossi.
Se incassi oltre 85.000 ma non superi 100.000 euro, passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro di incassi, esci subito dal forfettario nello stesso anno. Devi applicare l’IVA e le regole ordinarie dal momento del superamento.
Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha elevato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Puoi verificare su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede in pratica se superi 100.000 euro
Dal momento in cui superi 100.000 euro di incassi nell’anno:
- applichi l’IVA sulle fatture successive;
- passi al regime ordinario per le imposte dirette per l’anno in corso;
- puoi dedurre i costi reali sostenuti nell’anno, secondo le regole ordinarie.
Questa impostazione discende dalle modifiche della Legge 197/2022 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In pratica consideri l’anno come “ordinario” dalla soglia in poi, con effetti fiscali sull’intero periodo d’imposta.
Come si calcola il reddito nel forfettario con il principio di cassa
Il reddito imponibile non è la somma degli incassi. Devi applicare il coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. Il coefficiente rappresenta la parte di incassi che il fisco presume come utile lordo.
Esempio: servizi professionali con coefficiente 78%. Incassi 40.000 euro. Reddito forfettario lordo: 31.200 euro (40.000 x 78%).
Dal reddito forfettario lordo sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. I contributi si deducono per cassa, cioè quando li versi (fonte: TUIR, art. 10, deduzioni; prassi Agenzia delle Entrate). Sull’importo residuo applichi l’imposta sostitutiva, in genere 15%, o 5% per startup nei primi cinque anni se rispetti i requisiti.
Quali incassi contano ai fini della cassa
- Bonifico: vale la data di accredito, non la data di valuta o invio.
- POS: vale la data di accredito netto sul conto. Le commissioni non riducono l’incasso fiscalmente; consideri il lordo incassato dal cliente.
- Assegno: conta quando lo versi e l’importo diventa disponibile.
- Contanti: conta il giorno in cui ricevi il denaro.
- Piattaforme di pagamento: rileva l’accredito effettivo nel wallet o nel conto di regolamento, secondo condizioni contrattuali.
Attenzione ai casi particolari: acconti, note di credito, estero
Acconti e caparre che incassi entrano nel calcolo dell’anno in cui li ricevi. La fattura definitiva non cambia la regola di cassa.
Le note di credito riducono la base solo quando rimborsi o rettifichi l’incasso se avevi già riscosso. Se non avevi incassato, la riduzione agisce sulla fattura senza effetti sulla cassa.
Per incassi dall’estero il principio non cambia: conta quando incassi. Verifica eventuali ritenute alla fonte estera e convenzioni contro le doppie imposizioni. La base del forfettario si calcola comunque sugli incassi percepiti, poi gestisci il credito d’imposta se applicabile secondo il TUIR.
Operazioni IVA particolari e cassa
Nel forfettario non applichi l’IVA, salvo il caso di superamento della soglia di 100.000 euro con uscita immediata. In quel caso applichi l’IVA dal momento del superamento. Si applicano le regole del DPR 633/1972, inclusi obblighi di fatturazione, liquidazioni e registri.
Controllo delle soglie con esempi pratici
Scenario A: emetti 95.000 euro di fatture, incassi 80.000 euro nel 2026 e 15.000 a gennaio 2027. Rimani nel forfettario per il 2027 perché nel 2026 hai incassato 80.000 euro.
Scenario B: incassi 92.000 euro nel 2026. Dal 2027 passi al regime ordinario. Nel 2026 resti forfettario.
Scenario C: a novembre 2026 superi 100.000 euro di incassi. Da quel momento inizi ad applicare l’IVA e le regole ordinarie. L’anno 2026 si considera ordinario ai fini delle imposte dirette.
Prova dell’incasso e tracciabilità
Conserva estratti conto, contabili bancarie, report POS e ricevute. La tracciabilità è decisiva per dimostrare la data di incasso in caso di controllo.
Usa un conto dedicato all’attività. Non è obbligatorio per legge in tutti i casi, ma riduce rischi e semplifica la prova degli incassi.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere in pochi secondi
- Incasso oggi? Sì: rileva oggi. No: rileverà quando il denaro sarà disponibile sul conto o in cassa.
- Ho emesso ma non ho incassato? Non conteggio nulla oggi ai fini del forfettario.
- Ho incassato un acconto? Sì: entra nel totale annuo e conta anche per la soglia 85.000/100.000.
- Ho superato 85.000 ma non 100.000? Resto forfettario fino a fine anno, passo all’ordinario dal prossimo.
- Ho superato 100.000? Esco subito: da ora IVA e ordinario per l’anno in corso.
- Sto per sfiorare 85.000 a dicembre? Valuto di posticipare incassi legittimi a gennaio per non superare la soglia.
Fonti normative e prassi da conoscere
Norme di legge principali
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: istituzione del regime forfettario e determinazione per cassa.
- Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): soglia a 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
- DPR 633/1972: regole IVA applicabili in caso di uscita e passaggio all’ordinario.
- D.Lgs. 471/1997: sanzioni tributarie in caso di irregolarità formali e sostanziali.
- TUIR (DPR 917/1986), art. 10: deduzione contributi previdenziali per cassa.
Prassi e chiarimenti utili
- Agenzia delle Entrate, Circolare 10/E del 2016: prime istruzioni operative sul forfettario.
- Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E del 2019: aggiornamenti e chiarimenti su requisiti ed esclusioni.
- Guide ufficiali Agenzia delle Entrate sul regime forfettario: criteri di cassa, esempi e FAQ.
Contributi previdenziali e principio di cassa
I contributi obbligatori riducono il reddito su base cassa. Contano quelli pagati entro il 31 dicembre. Se versi a gennaio, la deduzione slitta all’anno dopo.
Se sei artigiano o commerciante versi alla gestione IVS. Esiste la riduzione del 35% previa opzione. Se sei professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata. Se hai cassa professionale dedicata, segui il relativo regolamento. Le regole di deducibilità restano per cassa.
Ricorda: nel forfettario non deduci altri costi analitici. Solo contributi obbligatori e, se presenti, alcune specifiche voci previste dalla legge (ad esempio premi INAIL obbligatori). Il resto è già “forfettizzato” nel coefficiente.
Errori comuni e come evitarli
Confondere fatturato con incassato
Errore tipico: sommare tutte le fatture emesse. In forfettario devi sommare solo ciò che hai incassato.
Trascurare incassi di fine anno
Bonifico disposto il 31 dicembre ma accreditato il 2 gennaio? Rileva a gennaio. Verifica sempre la data di disponibilità fondi.
Non aggiornare la gestione dopo i 100.000 euro
Al superamento scatta l’uscita immediata. Devi adeguare le fatture con IVA e i registri. Ignorarlo espone a sanzioni IVA e imposte irregolari.
Esempi complessi: rate, rimborsi e piattaforme
Pagamenti rateali
Incassi tre rate nello stesso anno e una a gennaio successivo. Conti solo le tre rate dell’anno. L’ultima rileverà l’anno dopo.
Rimborsi spese
Se il rimborso è imponibile, segue la cassa come ogni compenso. Se è anticipazione in nome e per conto con documenti intestati al cliente, non entra negli incassi.
Marketplace e PSP
Se il marketplace trattiene commissioni e poi ti gira il netto, ai fini fiscali consideri l’incasso lordo dovuto e tratti le commissioni secondo la disciplina applicabile. Nel forfettario, i costi non si deducono analiticamente; resta quindi il lordo percepito come base di riferimento.
| Scenario | Cosa conta (principio di cassa) | Requisiti/Soglie coinvolte | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|
| Incassi totali annui 0–85.000 euro | Somma incassi disponibili entro il 31/12 | Resti nel forfettario l’anno successivo | Nessun cambio regime; imposta sostitutiva su base forfettaria |
| Incassi 85.001–100.000 euro | Somma incassi disponibili entro il 31/12 | Passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo | Prepara liquidazioni IVA e contabilità ordinaria per l’anno dopo |
| Incassi oltre 100.000 euro (superamento in corso d’anno) | Somma incassi; dal superamento applichi regole ordinarie | Uscita immediata dal forfettario nell’anno in corso | IVA e registri da quel momento; IRPEF ordinaria sull’anno; valutare rettifiche |
| Fattura emessa a dicembre, incasso a gennaio | Rileva a gennaio (nuovo anno) | Può evitare il superamento soglia dell’anno precedente | Pianifica incassi legittimi per non sforare le soglie |
| Acconti e caparre | Rilevano quando incassati, anche se fattura finale arriva dopo | Contano per 85.000/100.000 euro | Conserva prove di incasso e documenti di acconto |
| POS con accredito il 2 gennaio | Rileva nel nuovo anno (data accredito) | Può incidere sulle soglie dell’anno successivo | Controlla cut-off bancario di fine anno |
FAQ
Il principio di cassa si applica anche agli acconti ricevuti prima di emettere fattura?
Sì. Nel forfettario contano gli importi incassati quando diventano effettivamente disponibili. Un acconto versato dal cliente a ottobre rileva in ottobre, anche se la fattura di saldo arriva a dicembre o a gennaio. L’acconto entra sia nel calcolo del reddito dell’anno sia nel conteggio delle soglie 85.000 e 100.000 euro. Conserva la contabile del bonifico, la ricevuta POS o la quietanza. La base giuridica è la determinazione per cassa prevista dalla Legge 190/2014, art. 1. Le prassi dell’Agenzia delle Entrate confermano che nel forfettario i “compensi percepiti” governano il periodo d’imposta. In caso di nota di credito successiva con restituzione dell’acconto, la riduzione impatterà l’anno in cui effettui il rimborso, perché anche la rettifica segue la logica della cassa.
Se supero 100.000 euro il 20 novembre, come gestisco le fatture già emesse senza IVA e i corrispettivi da incassare?
Dal superamento esci subito dal forfettario. Da quel momento devi emettere solo documenti con IVA secondo il DPR 633/1972. Per le fatture già emesse e ancora da incassare prima del superamento non devi emettere integrazioni retroattive. Tuttavia, per l’anno in corso l’imposizione diretta segue l’ordinario sull’intero periodo d’imposta, come indicato dalla Legge 197/2022 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Dovrai quindi tenere contabilità idonea, predisporre le liquidazioni IVA da quel momento, e gestire eventuali rettifiche di detrazione secondo l’art. 19-bis2 del DPR 633/1972 se pertinenti. Pianifica rapidamente l’adeguamento dei sistemi di fatturazione e la comunicazione ai clienti.
Le commissioni del POS o del marketplace riducono l’importo che conta per le soglie e per l’imposta sostitutiva?
No. Le commissioni non riducono l’incasso ai fini del principio di cassa. Se il cliente paga 1.000 euro e il provider ti accredita 980 euro perché trattiene 20 euro di commissioni, l’incasso fiscalmente rilevante è 1.000 euro. Nel forfettario non deduci le commissioni come costo analitico, perché i costi sono già sintetizzati nel coefficiente di redditività. Questo approccio è coerente con l’impianto della Legge 190/2014. Mantieni comunque i report delle commissioni per eventuali verifiche, per riconciliare estratti conto e incassi lordi ricostruibili dai sistemi di pagamento.
Come incidono gli incassi esteri con ritenuta alla fonte sul principio di cassa e sulle soglie?
Contano quando li incassi, al lordo della ritenuta estera. La logica è la cassa: rileva quando il compenso è disponibile. Le soglie 85.000 e 100.000 euro si valutano includendo questi incassi. Per evitare doppia imposizione, potresti avere diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, secondo il TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel forfettario l’imposta è sostitutiva e le interazioni con il credito d’imposta vanno valutate con attenzione. Consulta la prassi dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, la normativa convenzionale richiamata su Normattiva e nei documenti del MEF. Conserva certificazioni di ritenuta, documenti di pagamento e contratti.
Il principio di cassa incide anche sugli acconti di imposta e sui contributi INPS?
Sì, ma in modo indiretto. Gli acconti IRPEF sostitutiva si calcolano sul debito dell’anno precedente, che nasce da incassi effettivi. Se in un anno incassi meno, l’acconto può risultare sovradimensionato e potrai recuperarlo in sede di saldo. I contributi INPS si deducono quando li paghi, quindi seguono anch’essi la cassa. Se versi il quarto trimestre a gennaio, la deduzione slitta all’anno nuovo. Questo è coerente con il TUIR, art. 10, che prevede la deduzione dei contributi obbligatori al pagamento. Per evitare squilibri di cassa, pianifica i versamenti e verifica la corretta imputazione temporale a fine anno, incrociando F24, estratti conto e deleghe di pagamento.
