Produttore assicurativo in regime forfettario: come accedere?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il produttore assicurativo in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% start-up), calcola il reddito col coefficiente 78% e non addebita IVA; i contributi sono variabili e senza minimali fissi.

  • Reddito forfettario: incassi x 78% meno contributi previdenziali versati; imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni con requisiti.
  • Contributi: in assenza di cassa dedicata, Gestione Separata INPS senza minimi; aliquota fissata annualmente da INPS; niente riduzione 35% in Gestione Separata.
  • Requisiti chiave: incassi fino a 85.000 euro; niente partecipazioni in società di persone; niente controllo di srl “con attività collegata”; esclusi regimi IVA speciali.

Chi è il “produttore assicurativo” e perché il forfettario conviene

Il produttore assicurativo è l’intermediario che promuove e conclude contratti per conto di un’agenzia o di un broker. È iscritto al RUI dell’IVASS (Registro Unico degli Intermediari). I codici ATECO più usati sono 66.22.01 (agenti e broker assicurativi) e 66.22.02 (subagenti e produttori).

Dal lato fiscale, il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) permette di calcolare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività. Per i servizi professionali e finanziari, tra cui l’intermediazione assicurativa, il coefficiente è pari al 78% degli incassi.

Con il forfettario non applichi l’IVA in fattura né detrai quella sugli acquisti (regime di vantaggio IVA previsto dalla Legge 190/2014). Applichi il principio di cassa: contano gli incassi effettivi dell’anno. Non tieni registri IVA e non applichi ritenute d’acconto ai clienti.

Requisiti 2026 e cause di esclusione

Soglia ricavi e uscita immediata

Puoi restare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno non superano 85.000 euro (Legge 197/2022 ha aggiornato il tetto). Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci immediatamente dal regime e applichi l’IVA dalla fattura che fa superare la soglia.

Altre condizioni di accesso

Non puoi aderire se:

  • sei socio di società di persone, associazioni professionali o studi associati;
  • controlli direttamente o indirettamente una srl che svolge attività riconducibile alla tua;
  • applichi regimi IVA speciali (ad esempio agenzie di viaggio o tabaccherie);
  • non hai residenza in Italia, salvo che produci almeno il 75% del reddito in Italia.

Dal 2019 non esiste più alcun limite “20.000 euro” per i collaboratori o per il personale: quella soglia apparteneva al vecchio impianto ed è stata eliminata (Legge 145/2018). Puoi quindi avere collaboratori anche oltre 20.000 euro lordi, restando nel tetto degli 85.000 di incassi.

Calcolo del reddito, aliquote e confronti con l’ordinario

Formula nel forfettario

Reddito imponibile = incassi x 78% – contributi previdenziali versati nell’anno (deducibili). L’imposta sostitutiva è:

  • 15% ordinaria;
  • 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “start-up” (comma 65, Legge 190/2014): non prosecuzione di attività precedente, nessuna attività simile nei 3 anni prima, apertura come vera novità economica.

Esempio base: incassi 30.000; coefficiente 78% = 23.400; contributi versati anno precedente 3.000; base imponibile = 20.400; imposta 15% = 3.060; imposta 5% = 1.020.

Confronto con l’IRPEF ordinaria 2026

Nell’ordinario pagheresti l’IRPEF per scaglioni e le addizionali. Nel 2026 la struttura è su tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000; 43% oltre 50.000. Le aliquote si applicano per scaglioni di reddito. Inoltre dovresti gestire IVA, registri, deduzioni e detrazioni analitiche.

In forfettario, al contrario, la tassazione è piatta (15% o 5%) e semplice. Conviene soprattutto quando i costi reali sono bassi rispetto al 22% “non deducibile” implicito del coefficiente 78%.

Previdenza: quale gestione INPS e quando si applica lo sconto del 35%

Due possibili inquadramenti previdenziali

Per i produttori assicurativi la previdenza dipende da come svolgi l’attività e dagli accordi contrattuali:

  • Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995): è la via più frequente per i produttori/subagenti in autonomia senza cassa dedicata. Non ci sono contributi minimi fissi. L’aliquota è stabilita ogni anno da INPS (circolare pubblicata a inizio anno). In genere esiste un’aliquota “piena” e una ridotta se possiedi altra copertura obbligatoria o pensione.
  • Gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS: può riguardare chi opera con struttura e organizzazione assimilabile al commercio, inquadrato come impresa (meno comune per i produttori assicurativi “puri”). Qui esistono contributi minimi fissi annuali più contributi percentuali sul reddito eccedente.

Attenzione: l’eventuale Fondo Agenti (ambito assicurativo) o altri fondi contrattuali può affiancarsi o meno alla contribuzione INPS a seconda dell’inquadramento. Verifica sempre contratto, iscrizione al RUI e posizione previdenziale con l’INPS/IVASS e il tuo consulente.

Riduzione del 35%: quando c’è e quando no

La riduzione del 35% dei contributi è prevista dalla Legge 190/2014 per gli iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti che applicano il forfettario. Non si applica agli iscritti alla Gestione Separata. Quindi:

  • Gestione Separata INPS: no sconto 35%; contributi calcolati interamente sul reddito forfettario.
  • Gestione Commercianti INPS: sì, puoi chiedere lo sconto 35% sui contributi dovuti; restano i minimi, ma ridotti.

Esempio numerico 2026: incassi 50.000 euro

Reddito forfettario: 50.000 x 78% = 39.000. Supponiamo contributi versati l’anno prima pari a 0 per semplificare.

  • Gestione Separata INPS: contributi variabili sul reddito 39.000. Se l’aliquota 2026 comunicata da INPS per professionisti senza altra tutela fosse il 24,48% (valore usato come riferimento operativo nel settore), i contributi sarebbero circa 9.547 euro. Base per imposta sostitutiva = 39.000 – contributi versati nell’anno (si deducono nell’anno di pagamento).
  • Gestione Commercianti INPS: contributi minimi fissi su quattro rate durante l’anno più l’eventuale quota percentuale sulla parte eccedente il minimale. Se opti per lo sconto 35%, riduci l’intero carico dovuto di pari percentuale. L’imposta sostitutiva si calcola sempre dopo aver dedotto i contributi effettivamente pagati.

Ricorda: le aliquote e i minimi INPS cambiano ogni anno con circolare INPS. Per evitare errori, verifica sempre i valori aggiornati sul portale INPS o su Normattiva, o chiedi a un consulente.

Adempimenti pratici nel forfettario

Fatturazione, IVA e bollo

Emetti fattura elettronica con la dicitura di non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Apponi la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972). Non subisci né applichi ritenute d’acconto.

Scadenze imposte e contributi

  • Imposta sostitutiva: saldo e primo acconto entro il 30 giugno dell’anno successivo (con eventuale differimento a luglio) e secondo acconto entro il 30 novembre. Aliquota d’acconto come per l’IRPEF.
  • Gestione Separata INPS: versi in sede di dichiarazione (saldo) e acconti con le stesse scadenze di giugno e novembre.
  • Gestione Commercianti INPS: minimi in 4 rate (solitamente maggio, agosto, novembre e febbraio) più saldo/acconti sulla quota eccedente con le scadenze delle imposte.

Documenti da conservare

Conserva fatture elettroniche, ricevute dei contributi INPS, quietanze bollo, incassi e eventuali certificazioni rilasciate dai mandanti. Servono per il corretto calcolo del reddito e per i controlli.

Fonti normative e prassi utili

Le basi sono consultabili su Normattiva: Legge 190/2014 (regime forfettario), Legge 145/2018 (modifiche al regime), Legge 197/2022 (soglie 85.000 e uscita immediata oltre 100.000), Legge 335/1995 (Gestione Separata). Per previdenza e aliquote: circolari INPS annuali. Per gli aspetti professionali: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e regolamenti IVASS. Per imposta di bollo: DPR 642/1972.

Regola decisionale rapida

Se i tuoi incassi annui sono fino a 85.000 euro e non hai le cause di esclusione, il forfettario conviene quasi sempre. È ideale se i costi reali sono bassi e vuoi semplificazione.

Se sei produttore/subagente senza cassa dedicata e versi alla Gestione Separata, valuta il forfettario quando:

  • hai margini alti (pochi costi) e incassi stabili;
  • non superi i 100.000 in corso d’anno;
  • non hai detrazioni personali elevate che in ordinario ti abbasserebbero molto l’IRPEF.

Se rientri nella Gestione Commercianti e puoi chiedere lo sconto 35%, confronta: minimi (anche ridotti) + percentuale vs imposta piatta 15%/5%. Conviene il forfettario quando i minimi non “mangiano” troppo margine e il 78% rende il reddito forfettario realistico.

Se hai costi reali alti o molte detrazioni (familiari, interessi mutuo, oneri vari), l’ordinario può diventare competitivo grazie alla deducibilità analitica e alle detrazioni, nonostante le aliquote IRPEF a scaglioni.

Scenario Requisiti principali Come si calcola Tempi e scadenze
Forfettario start-up 5% Attività nuova, no prosecuzione; no attività simile nei 3 anni precedenti; incassi ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione Imposta = 5% su (incassi x 78% – contributi versati) Saldo+primo acconto entro 30/06 anno N+1; secondo acconto 30/11; INPS come imposte
Forfettario 15% (Gestione Separata) Produttore/subagente senza cassa; incassi ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione Imposta = 15% su (incassi x 78% – contributi); INPS senza minimi, aliquota annua INPS IRPEF sostitutiva: 30/06 e 30/11; INPS in dichiarazione (saldo/acconti)
Forfettario 15% (Gestione Commercianti con -35%) Inquadramento IVS Commercianti; opzione sconto 35% concessa; incassi ≤ 85.000 Imposta = 15% su (incassi x 78% – contributi ridotti); INPS con minimi ridotti + percentuale su eccedenza Minimi in 4 rate (maggio, agosto, novembre, febbraio); saldo/acconti eccedenza con imposte
Regime ordinario semplificato Scelto o obbligatorio per superamento soglie/uscita; IVA e contabilità IVA Reddito analitico (ricavi – costi); IRPEF a scaglioni 23/33/43 + addizionali; IVA su vendite/acquisti Liquidazioni IVA periodiche; dichiarazioni annuali; saldo/acconti IRPEF e INPS

FAQ

1) Il coefficiente di redditività 78% è corretto per i produttori assicurativi? Come si applica nella pratica?

Sì, per le attività di intermediazione assicurativa il coefficiente di redditività di riferimento è il 78%. Significa che, invece di sottrarre ogni singolo costo, il fisco presume che il 22% degli incassi copra i costi non deducibili. Il tuo reddito forfettario si calcola così: incassi totali dell’anno x 78%. Da questa cifra sottrai solo i contributi previdenziali effettivamente pagati nell’anno, che sono sempre deducibili. Il risultato è la base per l’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi 5 anni se hai i requisiti “start-up”). La fonte normativa è la Legge 190/2014, consultabile su Normattiva, e i successivi aggiornamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.

2) In Gestione Separata posso ottenere la riduzione del 35% dei contributi se sono nel forfettario?

No. La riduzione del 35% riguarda esclusivamente gli iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti che applicano il regime forfettario, secondo la disciplina introdotta dalla Legge 190/2014. Se versi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995), non hai minimali fissi ma non puoi applicare lo sconto 35%. L’aliquota percentuale è fissata ogni anno con circolare INPS. Di norma c’è un’aliquota “ordinaria” per chi non ha altra copertura previdenziale e una “ridotta” se sei già tutelato da altra gestione obbligatoria o se sei pensionato. Verifica ogni anno la circolare INPS per conoscere le percentuali esatte.

3) Ho anche un lavoro dipendente: posso restare nel forfettario e come gestisco previdenza e imposte?

Sì, puoi restare nel forfettario se rispetti le soglie e non ricadi nelle cause di esclusione. In molte versioni della norma era prevista una causa di esclusione per chi aveva redditi da lavoro dipendente oltre una certa soglia, salvo rapporto cessato; verifica sempre l’ultimo testo su Normattiva o con il consulente, perché il legislatore è intervenuto più volte. Previdenza: se sei in Gestione Separata, l’INPS applica spesso un’aliquota ridotta a chi ha altra tutela obbligatoria (lavoro dipendente). Le imposte si calcolano come sempre: base forfettaria (incassi x 78% – contributi) e imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Ricorda anche che il lavoro dipendente incide sulle detrazioni complessive e sugli acconti IRPEF.

4) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi durante l’anno?

Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, uscirai dal forfettario dall’anno successivo. Continui a emettere fatture in forfettario fino a fine anno e applichi l’imposta sostitutiva sull’anno in corso. Se invece superi 100.000 euro in corso d’anno, scatta l’uscita immediata: dalla fattura che fa sforare i 100.000 devi applicare l’IVA e adeguarti agli adempimenti ordinari (liquidazioni, registri, detraibilità IVA, ecc.). Questa regola è stata introdotta con la Legge 197/2022 ed è parte della disciplina vigente del regime forfettario riportata su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

5) Forfettario o ordinario: come decido in modo consapevole se ho molti costi o detrazioni?

Costruisci un confronto numerico. Nel forfettario, il tuo costo “implicito” è il 22% degli incassi (per via del coefficiente 78%). Se i tuoi costi reali superano stabilmente quel 22%, l’ordinario può convenire perché deduci analiticamente i costi e sfrutti pienamente le detrazioni (familiari, interessi mutuo, bonus edilizi, ecc.). Però in ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni (23%-33%-43% nel 2026) e le addizionali, gestisci l’IVA e la contabilità. Nel forfettario semplifichi molto e applichi imposta piatta 15% o 5% start-up. Valuta anche la previdenza: in Gestione Separata non hai minimi, mentre in Gestione Commercianti hai minimi (eventualmente riducibili del 35%). La decisione migliore nasce da un foglio di calcolo che simula i due regimi con i tuoi numeri reali di incassi, costi, contributi e detrazioni.

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