Si, se sei un artigiano o un commerciante sei obbligato ad inviare i corrispettivi elettronici anche se sei in regime forfettario.
Sei esonerato completamente dall’emissione dei corrispettivi elettronici se con la tua Partita IVA gestisci un e-commerce. In questo caso dovrai continuare a tenere il registro dei corrispettivi in formato “cartaceo” senza dover effettuare le comunicazioni giornaliere all’agenzia delle entrate.
I corrispettivi sono gli incassi ottenuti dagli artigiani e dai commercianti che non hanno l’obbligo di emettere la fattura per ogni transazione, a meno che non sia il cliente a richiederla.
Se rientri tra i soggetti obbligati, dovrai effettuare l’invio dei corrispettivi anche se sei in regime forfettario, ma in questo caso, nel campo relativo alla percentuale IVA dovrai indicare l’esenzione.
Se non rientri tra i soggetti che hanno l’obbligo di invio dei corrispettivi elettronici devi registrarli in modalità cartacea gestendo un registro in cui dovrai segnare tutti i tuoi corrispettivi. Anche se sono chiamati “cartacei”, spesso si utilizzano servizi online dedicati o altri strumenti informatici per gestirli.
Per inviare i corrispettivi elettronici tramite il sito dell’agenzia delle entrate devi:
- accedere al portale Fatture e Corrispettivi
- compilare il documento commerciale inserendo:
- descrizione del bene o del servizio venduto
- imponibile IVA
- eventuale sconto
- importo pagato e metodo di pagamento
La trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero.
In caso di mancato invio all’agenzia delle entrate dei corrispettivi telematici sono previste sanzioni.
La mancata o la tardiva comunicazione dei corrispettivi o l’invio di corrispettivi non completi o non corrispondenti alle entrate reali comporta l’applicazione di una sanzione del 90% dell’imposta.
A questa sanzione può essere aggiunta anche la sospensione dell’esercizio dell’attività per:
- un periodo che va da un minimo di 3 giorni ad un massimo di un mese per importi non comunicati correttamente inferiori a 50.000€
- un periodo massimo di 6 mesi per importi non comunicati correttamente superiori a 50.000€
Per essere sicuro di inviare i corrispettivi telematici nei modi e nei tempi giusti, il commercialista è il professionista giusto a cui rivolgerti.
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