Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un travel designer il regime forfettario conviene se ricavi entro 85.000 euro, costi reali bassi e attività in consulenza (coefficiente 78%). Valuta esclusioni, contributi e soglie 85.000/100.000 euro.
- Soglie: accesso/permane fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; imponibile forfettario: ricavi x coefficiente (spesso 78% per consulenza).
- No IVA in fattura e niente detrazioni IVA; e-fattura obbligatoria per tutti; contributi INPS deducibili prima dell’imposta.
Regimi fiscali per il travel designer: quadro aggiornato
Regime ordinario in breve
Paghi l’IRPEF a scaglioni progressivi, più addizionali. Le aliquote e gli scaglioni cambiano con le leggi di bilancio. L’imponibile si calcola come ricavi meno costi deducibili meno contributi previdenziali.
Se sei professionista, applichi il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi. Se sei impresa (per esempio vendi pacchetti turistici), usi il principio di competenza. Contano ricavi e costi maturati.
Nel regime ordinario addebiti l’IVA ai clienti e detrai l’IVA sugli acquisti. Gestisci registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA (DPR 633/1972).
Regime forfettario in breve
È disciplinato dalla Legge 190/2014, commi 54-89 (consulta su Normattiva). Paghi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up.
L’imponibile non si calcola con i costi reali. Usi un “coefficiente di redditività”. È una percentuale che trasforma i ricavi in reddito forfettario. Per molte attività di consulenza il coefficiente è 78%.
Non addebiti l’IVA in fattura e non puoi detrarla sugli acquisti. Sei in franchigia IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi).
ATECO e coefficiente di redditività: quale vale per un travel designer
Il travel designer può operare in due modi. Come consulente indipendente che progetta viaggi su misura. Oppure come intermediario/venditore di pacchetti turistici. La scelta del codice ATECO incide sul coefficiente.
Se svolgi consulenza pura (niente rivendita di pacchetti), di solito ricadi in attività professionali senza albo. In molti casi si applica il coefficiente 78%. È la fascia delle attività professionali, scientifiche e tecniche dell’Allegato 2 alla Legge 190/2014.
Se invece intermedii o vendi pacchetti (attività riconducibili alla sezione 79 del classificatore ATECO), il coefficiente può cambiare. Spesso rientri tra i “servizi” oppure, se c’è rivendita, tra attività con coefficienti più bassi. Verifica sempre l’Allegato 2 della Legge 190/2014 su Normattiva e la classificazione ATECO dell’Agenzia delle Entrate.
Perché è cruciale? Con coefficiente 78% lo “sconto forfettario” sui costi è il 22% dei ricavi. Con coefficienti diversi, lo sconto cambia. Se i tuoi costi reali superano lo sconto forfettario, il regime ordinario può convenire.
Come si calcola la convenienza: metodo e esempi
La regola matematica base
Confronta i “costi deducibili” reali con i “costi figurativi” del forfettario. I costi figurativi sono il 1 – coefficiente. Con coefficiente 78%, i costi figurativi = 22% dei ricavi.
Se i tuoi costi reali (esclusi i contributi) sono minori del 22% dei ricavi, il forfettario tende a convenire. Se sono maggiori, l’ordinario può essere migliore. Ricorda che in entrambi i regimi i contributi previdenziali si deducono.
Considera anche l’IVA. Nel forfettario non la detrai. Se fai grandi investimenti con molta IVA, l’ordinario può recuperare quell’IVA e migliorare il confronto.
Esempio 1: consulente travel designer con coefficiente 78%
Dati annui: ricavi 50.000 euro, spese reali 20.000 euro, contributi 10.000 euro. Sei al secondo anno e hai diritto al 5% start-up.
Forfettario: imponibile = 50.000 x 78% – 10.000 = 29.000 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.450 euro. Tasse basse, ma niente detrazione IVA sugli acquisti.
Ordinario: imponibile = 50.000 – 20.000 – 10.000 = 20.000 euro. IRPEF per scaglioni, più addizionali regionali e comunali. Con aliquota marginale iniziale l’imposta è sensibilmente più alta dell’esempio forfettario.
Qui il forfettario vince nettamente, soprattutto grazie all’aliquota 5% e ai costi reali elevati ma comunque “coperti” dal meccanismo forfettario.
Esempio 2: costi bassi e clientela B2C
Dati annui: ricavi 40.000 euro, spese 4.000 euro (10%), contributi 7.000 euro. Niente 5% start-up, quindi 15%.
Forfettario: imponibile = 40.000 x 78% – 7.000 = 24.200 euro. Imposta 15% = 3.630 euro. Competitività prezzi: non addebiti IVA ai clienti.
Ordinario: imponibile = 40.000 – 4.000 – 7.000 = 29.000 euro. IRPEF per scaglioni + addizionali. In più addebiti IVA ai privati, riducendo la competitività. Forfettario probabilmente più vantaggioso.
Requisiti di accesso, cause di esclusione e soglie
Soglie ricavi/compensi e uscita immediata
Accesso e permanenza fino a 85.000 euro annui. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti forfettario per l’anno in corso e esci dall’anno successivo.
Se superi 100.000 euro nell’anno, esci subito e da quel momento addebiti l’IVA. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e vale a oggi.
Spesa per personale e collaboratori
La somma di compensi a dipendenti, collaboratori, co.co.co., lavoro accessorio, utili a associati in partecipazione e compensi a professionisti deve restare entro 20.000 euro lordi annui. Se superi, perdi il forfettario dall’anno successivo (Legge 190/2014).
Partecipazioni societarie e controllo
Non puoi aderire se partecipi a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. in regime trasparente. Attenzione anche al controllo di S.r.l. con attività riconducibile alla tua: se c’è, perdi il requisito (Legge 190/2014, commi 57 e seguenti).
Regime start-up 5%: quando spetta
Aliquota al 5% per i primi cinque anni se rispetti tre condizioni (Legge 190/2014, comma 65):
- Nessuna partita IVA nei tre anni precedenti con attività uguale o simile.
- Nessuna mera prosecuzione di attività svolta come dipendente o autonomo. Fa eccezione il praticantato obbligatorio.
- Se prosegui un’attività di altri, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti forfettari.
Se vieni da lavoro dipendente nello stesso settore e per gli stessi clienti, il 5% è a rischio. Valuta con attenzione la “mera prosecuzione”.
La vecchia esclusione per redditi da lavoro dipendente
La causa di esclusione legata ai 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente è stata abrogata. Oggi non blocca l’accesso. Conta però la vera autonomia dell’attività e l’assenza di mera prosecuzione.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti pratici
IVA e diciture in fattura
In forfettario la fattura non espone IVA. Inserisci la dicitura di franchigia: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”. Se il cliente è sostituto d’imposta, aggiungi che non subisci ritenuta d’acconto ai sensi della norma.
Nell’ordinario addebiti l’IVA secondo le regole di territorialità del DPR 633/1972. Puoi detrarre l’IVA a credito sugli acquisti inerenti.
Fatturazione elettronica ed estero
Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari (D.Lgs. 127/2015). Per clienti esteri si usa il Sistema di Interscambio con autofatture/integrazioni quando serve. Gli invii per operazioni con l’estero seguono i tracciati attuali. Consulta sempre i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate aggiornati.
Contributi previdenziali
Se sei consulente senza albo e senza cassa, versi alla Gestione separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno da circolare INPS. I contributi sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.
Se operi come agenzia con requisiti di impresa commerciale, potresti iscriverti alla Gestione commercianti INPS. Paghi contributi fissi sul minimale più una quota percentuale sull’eccedenza. Anche qui i contributi sono deducibili.
I versamenti dell’imposta sostitutiva e dell’IRPEF seguono le scadenze ordinarie dei saldi e acconti (giugno e novembre). Paghi con F24. Verifica ogni anno le date esatte e l’eventuale maggiorazione per pagamenti differiti.
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici, in sequenza, per scegliere il regime.
- Definisci l’attività: consulenza pura o intermediazione/vendita pacchetti. Scegli l’ATECO corretto.
- Recupera il coefficiente dall’Allegato 2 alla Legge 190/2014 su Normattiva.
- Stima ricavi, costi reali annui e contributi previdenziali.
- Calcola i “costi figurativi” = ricavi x (1 – coefficiente). Se i costi reali sono minori, il forfettario tende a convenire.
- Verifica soglie: 85.000 euro per accesso e permanenza; uscita immediata oltre 100.000.
- Controlla i 20.000 euro lordi per personale e collaboratori. Se li superi, dal prossimo anno esci.
- Valuta l’IVA: tanti investimenti con IVA elevata favoriscono l’ordinario; clientela B2C spesso favorisce il forfettario.
- Verifica se puoi usare il 5% start-up per i primi cinque anni. È un forte vantaggio.
Tabella comparativa scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti principali | Calcolo imponibile | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Consulenza travel designer (coefficiente 78%) | Ricavi entro 85.000; niente partecipazioni vietate; personale/collaboratori entro 20.000 lordi | Ricavi x 78% – contributi INPS; imposta 15% (o 5% se start-up) | E-fattura obbligatoria; nessuna IVA in fattura; saldo/acconti imposta a giugno/novembre |
| Intermediazione/vendita pacchetti (ATECO sezione 79) | Verifica coefficiente in Allegato 2; possibili obblighi extra settore turismo | Ricavi x coefficiente di settore – contributi; imposta sostitutiva 15%/5% | Franchigia IVA in forfettario; in ordinario addebito/detrazione IVA e adempimenti IVA completi |
| Superamento soglie ricavi | Oltre 85.000 e fino a 100.000: permanenza anno in corso; oltre 100.000: uscita immediata | Se esci in corso d’anno, da quel momento applichi IVA e tassazione ordinaria | Monitoraggio ricavi continuo; adeguamento immediato fatture/IVA in caso di superamento 100.000 |
| Start-up con aliquota 5% | Nessuna attività simile nei 3 anni; no mera prosecuzione; rispetto limiti ricavi | Stesso calcolo del forfettario ma imposta al 5% per 5 anni | Autodichiarazione in sede di apertura/quadri fiscali; verifica annuale dei requisiti |
| Costi reali elevati e investimenti con IVA | Costi reali > costi figurativi; investimenti con molta IVA | In ordinario deduci costi effettivi e detrai IVA | Valutazione ex ante del piano acquisti; possibili conviene passare a ordinario da anno successivo |
FAQ: domande frequenti del travel designer sul regime forfettario
Qual è il codice ATECO migliore per un travel designer e come incide sul coefficiente?
Dipende da come lavori. Se progetti viaggi su misura e vendi solo la tua consulenza, inquadrare l’attività come consulenza professionale senza rivendita è spesso corretto. In questo caso, molti codici rientrano nel gruppo delle attività professionali con coefficiente 78%. Significa che il fisco presume costi pari al 22% dei ricavi e tassa il 78% come reddito.
Se invece intermedii o vendi pacchetti turistici, potresti ricadere nella sezione 79 del classificatore ATECO (agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione). In quel caso il coefficiente può essere diverso, perché rientri in gruppi di attività “servizi” o, se c’è vera rivendita, in ambiti con costi presunti più alti e redditività forfettaria più bassa. Questo cambia molto la convenienza: con un coefficiente più basso, il reddito forfettario scende, quindi paghi imposta su una base imponibile minore.
La scelta dell’ATECO non è formale. Impatta contributi INPS, coefficienti e, in certi casi, adempimenti extra del settore turismo. Verifica sempre l’Allegato 2 alla Legge 190/2014 su Normattiva e le guide ATECO dell’Agenzia delle Entrate. Se il tuo modello d’affari evolve (per esempio inizi a vendere pacchetti), aggiorna l’inquadramento.
Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di ricavi? Devo uscire subito dal forfettario?
Ci sono due soglie. A 85.000 euro finisce la “zona sicura”. Se a fine anno i ricavi risultano tra 85.000 e 100.000 euro, resti nel forfettario per quell’anno e passi all’ordinario dall’anno successivo. Questo è il “superamento non immediato”.
Se invece superi 100.000 euro durante l’anno, scatta l’uscita immediata introdotta dalla Legge 197/2022. Da quella fattura in poi addebiti l’IVA, tieni i registri e applichi l’ordinario. Le fatture già emesse da forfettario restano valide. Serve quindi un monitoraggio continuo dei ricavi, specie negli ultimi mesi.
Attenzione anche agli incassi “straordinari”. Ad esempio, un saldo consistente di fine anno può farti sforare la soglia. In dubbio, pianifica le emissioni e valuta se conviene passare all’ordinario dal 1° gennaio successivo per evitare cambi in corsa.
Posso stare nel forfettario se collaboro con un’agenzia di viaggi e prendo provvigioni? Come fatturo senza ritenuta?
Sì, è possibile, se rispetti i requisiti del forfettario. In fattura non applichi l’IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Devi inserire la dicitura che esonera il cliente-sostituto dall’applicare la ritenuta, ai sensi della Legge 190/2014. Riceverai il compenso pieno.
Se la tua attività è sostanzialmente intermediazione per conto dell’agenzia, verifica l’ATECO corretto. Potresti rientrare in un coefficiente diverso dal 78%. Inoltre, se hai un contratto economicamente dipendente da un solo committente, controlla la sostanza del rapporto. Un fornitore unico non vieta il forfettario, ma può porre profili di rischio sul piano giuslavoristico. Tieni contratti chiari, fatture coerenti e autonoma organizzazione.
Infine, occhio alla soglia dei compensi a collaboratori. Se per svolgere l’attività paghi assistenti o subfornitori e superi i 20.000 euro lordi annui, il forfettario salta dall’anno successivo. La base normativa è nella Legge 190/2014.
Quali contributi INPS paga un travel designer e come li deduco nel forfettario?
Se fai consulenza senza albo, versi alla Gestione separata INPS. L’aliquota si aggiorna ogni anno con circolare INPS. Calcoli i contributi sui compensi dichiarati. Nel forfettario i contributi si sottraggono dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Quindi riducono direttamente la base imponibile al 15% o al 5%.
Se operi come impresa commerciale (per esempio rivendi pacchetti), potresti iscriverti alla Gestione commercianti INPS. Paghi contributi fissi trimestrali sul minimale, anche se fatturi poco, e una percentuale aggiuntiva oltre il minimale. Anche questi contributi sono deducibili dal reddito forfettario.
La deducibilità vale anche nell’ordinario. La differenza è che nell’ordinario dedurrai anche i costi reali e potrai detrarre l’IVA, se dovuta. Ricorda che i contributi incidono pure sugli acconti. Fai un piano cassa: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre, salvo proroghe annuali.
Fatturo clienti esteri: come funziona con IVA, e-fattura e territorialità?
Nel forfettario non addebiti l’IVA ai clienti, italiani o esteri. Tuttavia le regole di territorialità del DPR 633/1972 contano. Per servizi di consulenza a soggetti passivi UE (B2B), l’operazione è in genere non imponibile in Italia per effetto del principio del “B2B a destino”. Il cliente integra l’IVA nel proprio Stato. Indica correttamente la dicitura in fattura elettronica.
Per servizi a privati UE (B2C), spesso l’IVA si applica in Italia, ma verifica la natura del servizio. Per clienti extra-UE, i servizi di consulenza possono essere non imponibili se il committente è fuori UE e il servizio è “genericamente” localizzato all’estero. Serve analizzare caso per caso con gli articoli 7 e seguenti del DPR 633/1972.
La fattura elettronica resta obbligatoria anche per estero. Usi il Sistema di Interscambio con codici destinatario estero. Per acquisti di servizi dall’estero, potresti dover emettere autofattura/integrazione ai soli fini statistici/monitoraggio, anche da forfettario. Verifica gli adempimenti vigenti e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, perché i dettagli tecnici cambiano nel tempo.
Fonti normative di riferimento
Legge 190/2014, commi 54-89 (regime forfettario) e Allegato 2 per i coefficienti di redditività; Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000 e uscita immediata); DPR 633/1972 (IVA e territorialità); D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica); circolari INPS annuali su aliquote contributive; documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Consulta i testi su Normattiva, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e INPS.
