Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il regime forfettario per videomaker azzera l’IVA, applica un’imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up) e tassa solo una quota degli incassi in base al coefficiente di redditività legato al codice ATECO.
- ATECO 74.20.19: coefficiente 78% (professionista, di norma Gestione Separata INPS). ATECO 59.11.00: coefficiente 67% (impresa, artigiani/commercianti).
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro (L. 197/2022). Limite costo lavoro dipendente/collaboratori: 20.000 euro.
- Niente IVA né ritenuta d’acconto. Fattura elettronica obbligatoria per tutti (D.L. 36/2022). Marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro.
Cos’è il regime forfettario per videomaker e perché conviene
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche titolari di partita IVA. È previsto dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come risultante su Normattiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta sostitutiva.
Per videomaker significa: niente IVA nelle fatture, contabilità ridotta e tassazione su una quota degli incassi. Quella quota si ottiene con il coefficiente di redditività. È una percentuale che “simula” i ricavi netti senza calcolare i costi reali voce per voce.
L’imposta sostitutiva è del 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni, se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla norma (nuova attività, assenza di lavoro dipendente o attività prevalente nello stesso settore, e altri presupposti). Il riferimento è sempre la Legge 190/2014 e le successive leggi di bilancio.
Come funziona il coefficiente di redditività (definizione e pratica)
Il coefficiente di redditività è la percentuale dei tuoi incassi su cui calcoli le imposte e, per alcune gestioni, la contribuzione. Nasce dall’Allegato 4 della Legge 190/2014. Dipende dal codice ATECO, cioè dalla descrizione dell’attività.
Per i videomaker si usano in genere due ATECO:
- 74.20.19 – Altre attività fotografiche specializzate. Tipico per video su commissione a privati e aziende, shooting, editing, contenuti per social.
- 59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi. Tipico per produzioni strutturate, cortometraggi, film, set con troupe.
Con 74.20.19 il coefficiente è 78%. Quindi, su 100 euro incassati, imponi 78 e il 22% è considerato costo forfettario. Con 59.11.00 il coefficiente è 67%. Quindi imponi 67 e il 33% è costo forfettario.
Questo meccanismo rende il forfettario conveniente quando i tuoi costi reali sono uguali o inferiori alla “quota costi” stimata dal coefficiente. Se i tuoi costi veri superano molto il 22% o il 33%, valuta con attenzione.
Requisiti di accesso e permanenza nel 2026
I requisiti principali, sulla base della Legge 190/2014 e delle modifiche introdotte, fra cui la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), sono:
- Ricavi/compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro.
- Spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi annui.
- Assenza di partecipazioni in società di persone o S.r.l. trasparenti.
- Nessun controllo, diretto o indiretto, in S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua, salvo che la società sia inattiva.
- Eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto nell’anno precedente. Questo limite è quello previsto dalla normativa vigente e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la Legge 197/2022 ha introdotto una regola di uscita: se superi i 100.000 euro di incassi, esci dal forfettario subito, dal mese successivo al superamento. Tra 85.000 e 100.000 euro resti nel forfettario per l’anno in corso e ne esci dall’anno seguente.
Verifica sempre i requisiti anno per anno nelle guide dell’Agenzia delle Entrate e nelle norme pubblicate su Normattiva. In caso di dubbio, è prudente fare una simulazione prima di emettere fatture negli ultimi mesi.
Tassazione, contributi e deduzioni
La base imponibile si calcola così: incassi dell’anno (principio di cassa, cioè contano quando li prendi), moltiplicati per il coefficiente. Da quel risultato sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Sull’imponibile residuo applichi l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% se hai i requisiti start-up.
I contributi dipendono dalla gestione previdenziale:
- Professionisti senza cassa: Gestione Separata INPS. Non ci sono minimi fissi. Versi in percentuale al reddito imponibile previdenziale. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con apposita circolare.
- Imprese artigiane/commerciali: Gestione INPS Artigiani e Commercianti. Ci sono contributi fissi minimi trimestrali, più la quota eccedente sul reddito. Per chi è in forfettario è possibile chiedere la riduzione del 35% (domanda telematica INPS; vedi Circolari INPS di attuazione della L. 190/2014).
I contributi previdenziali si sottraggono dall’imponibile prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo vale sempre. Attenzione: non puoi dedurre altri costi reali (attrezzatura, software, viaggi), perché sono già “assorbiti” dalla quota forfettaria.
Fatturazione elettronica, IVA e altri adempimenti
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Sulle fatture inserisci la dicitura di franchigia IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Sei anche escluso dalle ritenute d’acconto: il cliente non trattiene nulla.
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. L’estensione è stata introdotta dal D.L. 36/2022 (PNRR 2) e completata a regime. Devi emettere e trasmettere tramite Sistema di Interscambio entro i termini ordinari.
Se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo da 2 euro, in modo virtuale in e-fattura. Il versamento avviene con cadenza trimestrale. Per le operazioni con l’estero usa i tipi documento previsti o, se richiesto, la comunicazione transfrontaliera secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici per videomaker
Ipotizziamo 25.000 euro incassati nell’anno e 2.000 euro di contributi versati.
- ATECO 74.20.19 (coefficiente 78%): imponibile lordo 25.000 x 78% = 19.500 euro. Imponibile netto 19.500 – 2.000 = 17.500 euro. Imposta al 15%: 2.625 euro. Imposta al 5% (start-up): 875 euro.
- ATECO 59.11.00 (coefficiente 67%): imponibile lordo 25.000 x 67% = 16.750 euro. Imponibile netto 16.750 – 2.000 = 14.750 euro. Imposta al 15%: 2.212,50 euro. Imposta al 5%: 737,50 euro.
Questi esempi non includono i contributi da versare nell’anno in corso, che si calcolano separatamente in base alla tua gestione INPS e all’eventuale riduzione del 35% per artigiani/commercianti.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per scegliere ATECO, regime e pianificazione.
- Che attività svolgi davvero?
- Servizi foto/video su commissione, editing, contenuti digitali: orientati su 74.20.19 (professionista, coefficiente 78%).
- Produzioni strutturate con troupe, noleggio, set ricorrenti: valuta 59.11.00 (impresa, coefficiente 67%).
- Incassi previsti per l’anno?
- Fino a 85.000 euro: il forfettario è accessibile.
- Tra 85.000 e 100.000 euro: potresti restare per l’anno in corso ma uscire l’anno dopo.
- Oltre 100.000 euro: uscita immediata dal mese successivo; IVA e regime ordinario da quel momento.
- Struttura dei costi reali?
- Costi stimati inferiori alla quota forfettaria (22% o 33%): il forfettario tende a convenire.
- Costi molto alti (attrezzature, troupe, noleggi): valuta il regime ordinario per dedurre di più.
- Situazione previdenziale?
- Senza cassa: Gestione Separata INPS, niente minimi fissi.
- Impresa artigiana/commerciale: contributi fissi + variabili; puoi chiedere la riduzione del 35% se stai nel forfettario.
- Hai lavoro dipendente?
- Reddito da dipendente oltre 30.000 euro e rapporto ancora attivo: causa di esclusione.
- Rapporto cessato: la causa non si applica per quell’anno, verifica requisiti.
Errori comuni da evitare
Confondere incassi con fatture emesse
Nel forfettario conta quando incassi, non quando fatturi. Se a fine anno emetti una fattura ma incassi a gennaio, quell’importo rileva l’anno dopo. Pianifica la cassa per non sforare le soglie per errore.
Ignorare la soglia dei 100.000 euro
Superare 100.000 euro fa decadere il regime dal mese successivo. Da quel momento devi gestire IVA e ordinario. Verifica le date di incasso e segmenta correttamente le operazioni nei due regimi.
Sottovalutare contributi fissi degli artigiani
Se apri come impresa (59.11.00), considera i contributi minimi trimestrali. Anche con fatturato basso, paghi i minimi. Valuta la riduzione del 35% e confronta con la Gestione Separata se la tua operatività consente la qualifica da professionista.
Scelta ATECO incoerente con l’attività
Un ATECO non allineato al lavoro reale può creare problemi con assicurazione, INPS, inquadramento e controlli. Descrivi con precisione cosa fai e scegli il codice più aderente.
Dimenticare bollo, ritenute e diciture
Inserisci la dicitura di non assoggettamento a IVA e a ritenuta d’acconto in fattura. Applica e versa il bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro. Usa correttamente i tipi documento per l’estero.
Fonti e riferimenti normativi utili
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario) su Normattiva. Allegato 4 per i coefficienti di redditività. Aggiornamenti con le Leggi di Bilancio successive.
Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): soglia a 85.000 euro e regola di fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro.
D.L. 36/2022 (PNRR 2) per estensione fattura elettronica ai forfettari; provvedimenti e guide dell’Agenzia delle Entrate per e-fattura e bollo virtuale.
Istruzioni e circolari INPS su Gestione Separata e Gestione Artigiani/Commercianti, inclusa la riduzione del 35% per forfettari.
| Scenario | Requisiti/limiti chiave | Base imponibile e imposta | Scadenze e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Videomaker freelance (ATECO 74.20.19, professionista) | Ricavi ≤ 85.000; costo lavoro ≤ 20.000; nessun controllo su S.r.l. affine; redditi da dipendente ≤ 30.000 salvo cessazione | 78% degli incassi – contributi obbligatori; imposta sostitutiva 15% (5% start-up) | E-fattura sempre; bollo virtuale; saldo e primo acconto imposta/contributi a giugno, secondo acconto a novembre |
| Impresa di produzione (ATECO 59.11.00, artigiano/commerciante) | Stesse soglie del forfettario; posizione INPS Artigiani/Commercianti | 67% degli incassi – contributi; imposta 15% (5% start-up); contributi minimi + eccedenti; possibile riduzione INPS 35% | Contributi INPS minimi trimestrali (maggio, agosto, novembre, febbraio); bollo; e-fattura; acconti/saldi imposta a giugno/novembre |
| Superi 85.000 ma resti sotto 100.000 | Permanenza nel forfettario per l’anno in corso; uscita dall’anno successivo | Si applica il coefficiente e l’imposta forfettaria per l’anno in corso | Pianifica acconti più alti; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario con IVA |
| Superi 100.000 in corso d’anno | Decadenza immediata dal mese successivo (L. 197/2022) | Fino al superamento: forfettario; dopo: regime ordinario con IVA, contabilità completa | Gestisci due regimi nello stesso anno; adegua fatture e registri da quando scatta la decadenza |
FAQ
Come scelgo tra 74.20.19 e 59.11.00 se faccio sia riprese su commissione sia piccole produzioni?
Guarda la prevalenza oggettiva dell’attività. Se lavori soprattutto su incarico diretto del cliente finale (riprese, editing, contenuti social), 74.20.19 è in genere coerente. Se invece realizzi opere audiovisive come prodotti finiti con organizzazione d’impresa, troupe, noleggi frequenti e gestione di set, 59.11.00 può essere più adatto. Puoi anche valutare una seconda attività se realmente distinta e autonoma, ma serve coerenza documentale, gestionale e previdenziale. La scelta impatta su coefficiente (78% vs 67%), gestione INPS (Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti) e contributi minimi. In caso di dubbio, descrivi per iscritto i tuoi flussi di lavoro e confrontali con le definizioni ufficiali delle attività economiche ATECO prima di aprire la partita IVA.
Il forfettario conviene se compro attrezzatura costosa (camera, lenti, luci) o se noleggio spesso?
Nel forfettario non deduci i costi reali. Deduci solo i contributi. Se i tuoi costi strutturali superano stabilmente la quota forfettaria (22% per 74.20.19; 33% per 59.11.00), il regime ordinario può diventare più conveniente perché deduci ammortamenti, noleggi, consulenze e IVA sugli acquisti. Se fai investimenti una tantum, il forfettario può restare valido, specie con aliquota al 5% per i primi 5 anni. Fai un business plan: stima incassi, costi reali e confrontali con l’imponibile forfettario. Considera anche la tua gestione INPS: i contributi minimi degli artigiani incidono sul punto di pareggio.
Come funziona l’uscita immediata oltre 100.000 euro e cosa succede alle fatture già emesse?
Se superi 100.000 euro di incassi in corso d’anno, dal primo giorno del mese successivo passi all’ordinario con IVA. Le operazioni incassate prima restano nel forfettario. Per quelle successive applichi IVA, registri acquisti e vendite e segui gli adempimenti ordinari. Serve una contabilità “a cavallo” dei due regimi: controlla con precisione la data di incasso che fa scattare il superamento. La regola deriva dalla Legge 197/2022. È buona pratica monitorare la soglia mensilmente e sospendere nuovi incassi non urgenti verso fine mese se sei a ridosso del limite.
Quali diciture devo inserire in fattura elettronica nel forfettario e come gestisco il bollo?
Inserisci una dicitura di questo tipo: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 – Regime forfettario. Non soggetta a ritenuta d’acconto.” Se l’importo è superiore a 77,47 euro e non applichi IVA, si applica il bollo da 2 euro. In e-fattura selezioni l’assolvimento del bollo virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola il totale del bollo dovuto nel trimestre e ti consente il versamento con addebito o F24 nei termini stabiliti. Conserva le fatture in modalità elettronica a norma.
Se ho un contratto da dipendente e arrotondo con video freelance, posso stare nel forfettario?
Sì, se rispetti tutte le condizioni. Il punto critico è il limite dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati, quando il rapporto è ancora in essere. Oltre tale soglia scatta la causa di esclusione. Se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, la causa non opera per quell’anno, ma devi comunque verificare gli altri requisiti (ricavi ≤ 85.000, costo lavoro ≤ 20.000, partecipazioni societarie). Valuta anche il rischio di “falsa partita IVA” se lavori per l’ex datore con modalità sostanzialmente subordinate. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le regole del Ministero del Lavoro forniscono criteri per distinguere autonomia e subordinazione: organizzazione del lavoro, orari, rischio economico e pluricommittenza sono indicatori utili.
