Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì, puoi avere OSS e la qualifica di esportatore abituale, ma non sulle stesse operazioni. Separa i flussi: OSS per vendite B2C UE; plafond per export extra-UE e cessioni intra-UE non imponibili.
- Le vendite dichiarate in OSS non generano plafond. Il plafond nasce solo da operazioni non imponibili ex DPR 633/1972 e DL 331/1993.
- OSS richiede dichiarazioni trimestrali e registri per 10 anni. L’esportatore abituale usa dichiarazioni d’intento prima degli acquisti.
- Contabilità separata dei flussi: distingui B2C UE in OSS, export extra-UE, cessioni intra-UE B2B e mercato interno.
Che cos’è l’OSS nel 2026 e quando conviene usarlo
L’OSS, One Stop Shop, permette a chi vende a consumatori UE di dichiarare l’IVA in un solo Stato membro. Poi l’amministrazione lo ripartisce agli altri Stati. Eviti posizioni IVA estere.
La base normativa è la Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalle Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, aggiornato dal Regolamento (UE) 2019/2026. In Italia l’attuazione è nel D.Lgs. 83/2021 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2021.
L’OSS copre vendite a distanza di beni e alcuni servizi B2C intra-UE. La soglia unica UE di 10.000 euro annui è il limite minimo. Superata la soglia, l’IVA si applica nel paese del cliente. Con l’OSS gestisci tutto dall’Italia.
Operazioni incluse ed escluse
Incluse: vendite a distanza B2C intra-UE, alcuni servizi B2C resi a privati UE (esempio: servizi elettronici). Escluse: cessioni B2B, esportazioni extra-UE, cessioni intra-UE non imponibili B2B. Queste ultime seguono regole IVA ordinarie.
Le operazioni in OSS sono imponibili nel paese di consumo. Non sono non imponibili. Per questo non alimentano il plafond dell’esportatore abituale.
Base giuridica: il plafond deriva dalle operazioni non imponibili rilevate dagli articoli 8, 8-bis, 9, 71 del DPR 633/1972 e dall’articolo 41 del DL 331/1993. Le vendite OSS non ricadono in queste fattispecie.
Adempimenti OSS
Registrazione in Italia allo sportello unico. Presentazione di dichiarazioni trimestrali OSS entro la fine del mese successivo al trimestre. Versamento in euro all’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di tenuta dei registri OSS per 10 anni. Questa regola è nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Servono per controlli incrociati.
Fatturazione B2C segue le regole applicabili. Verifica le richieste del paese di consumo. Conserva comunque i documenti che provano luogo del cliente e aliquota applicata.
Esportatore abituale e plafond: come funziona davvero
L’esportatore abituale è chi effettua in modo rilevante operazioni non imponibili. Poi può acquistare senza IVA nei limiti del plafond disponibile. Il plafond è il tetto di acquisti senza IVA.
La norma cardine è l’articolo 8, comma 2, del DPR 633/1972, con rinvii al DL 746/1983 per le dichiarazioni d’intento. Rilevano anche l’articolo 41 del DL 331/1993 per le cessioni intra-UE e le regole doganali per l’export.
Operazioni che generano plafond: esportazioni ex art. 8 DPR 633/1972, cessioni assimilate ex art. 8-bis, servizi internazionali non imponibili ex art. 9, cessioni a San Marino/Vaticano ex art. 71, cessioni intra-UE ex art. 41 DL 331/1993. Non lo generano le vendite OSS.
Plafond fisso e plafond mobile
Plafond fisso: si calcola sulle operazioni non imponibili dell’anno civile precedente. Vale per tutto l’anno successivo. Esempio: non imponibili 200.000 euro nel 2025, plafond fisso 2026 pari a 200.000 euro.
Plafond mobile: si aggiorna mese per mese guardando ai 12 mesi precedenti. È utile se il volume cresce in corso d’anno. Richiede controllo puntuale.
Entrambi i metodi sono legittimi. Devi sceglierne uno e rispettarlo per coerenza. Documenta sempre il calcolo con prospetti interni.
Dichiarazioni d’intento e controlli
Per comprare senza IVA, l’esportatore abituale invia telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Poi consegna ai fornitori gli estremi di protocollazione. Base: DL 746/1983 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore controlla l’avvenuta presentazione. Emette fattura senza IVA, con riferimento normativo e indicazione del plafond. Se non controlla, rischia sanzioni.
Se superi il plafond, l’IVA è dovuta. Le sanzioni sono nel D.Lgs. 471/1997: per uso indebito del plafond si applica una sanzione percentuale sull’imposta, oltre interessi. Anche il fornitore risponde se non verifica la dichiarazione d’intento.
Come avere OSS ed essere esportatore abituale: la combinazione corretta
Puoi essere iscritto all’OSS e, insieme, qualificarti come esportatore abituale. Ma devi tenere separati i flussi e i registri. Ogni flusso segue regole IVA diverse.
Usa l’OSS per le vendite B2C verso privati UE. Usa il plafond per i tuoi acquisti, importazioni e servizi ricevuti, entro il limite disponibile, generato da export e cessioni intracomunitarie non imponibili.
Non sommare le vendite OSS nel calcolo del plafond. Se lo fai, crei plafond inesistente. Questo porta a recuperi IVA e sanzioni.
Esempio pratico 1: ecommerce UE + export extra-UE
Vendi online a privati in Francia e Germania. Adotti OSS. Queste vendite sono imponibili nel paese di consumo, quindi non generano plafond.
Spedisci anche in Canada. Queste sono esportazioni non imponibili ex art. 8. Generano plafond. Lo usi per comprare merci senza IVA dai tuoi fornitori italiani.
Risultato: puoi avere entrambi i benefici, ma su basi diverse. L’OSS semplifica la B2C UE. Il plafond riduce il costo degli acquisti.
Esempio pratico 2: B2B UE e marketplace
Fai cessioni intra-UE B2B a partita IVA francesi. Queste sono non imponibili ex art. 41 DL 331/1993. Generano plafond. In parallelo vendi B2C tramite un marketplace che è fornitore presunto.
Se il marketplace è debitore d’imposta come fornitore presunto, tu fatturi al marketplace B2B domestico. Queste vendite non entrano in OSS. Valuta gli effetti sul tuo plafond separatamente.
Documenta bene i ruoli contrattuali. Le piattaforme possono diventare soggetti passivi per talune vendite ai sensi dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per non sbagliare
- Operazione B2C verso privato UE? Se superi la soglia UE di 10.000 euro annui, applica IVA del paese del cliente e valuta OSS. Se usi OSS, dichiara trimestralmente in Italia.
- Operazione B2B intra-UE con partita IVA valida del cliente? È cessione non imponibile ex art. 41 DL 331/1993. Concorre al plafond. Non va in OSS.
- Esportazione extra-UE con uscita fisica dei beni? È non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972. Concorre al plafond. Non va in OSS.
- Calcolo del plafond: includi solo non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 DPR 633/1972 e art. 41 DL 331/1993. Escludi vendite dichiarate in OSS.
- Vuoi acquistare senza IVA? Presenta e fai protocollare la dichiarazione d’intento prima degli acquisti. Il fornitore verifica telematicamente.
Aspetti contabili, documentali e controlli
Separa i registri o le sezioni contabili per flussi OSS, non imponibili e imponibili interni. La separazione aiuta i controlli e riduce i rischi sanzionatori.
Per OSS conserva per 10 anni: prova del luogo del cliente, aliquota applicata, mezzo di trasporto, pagamenti, politiche di reso. La base è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Per l’esportatore abituale conserva: prospetto plafond, copie delle dichiarazioni d’intento, ricevute di protocollazione, evidenze doganali di uscita, VIES e CMR per cessioni intra-UE. Questi documenti servono in caso di verifica.
Scadenze e calendario
OSS: dichiarazioni trimestrali entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Paghi contestualmente. Correggi gli errori nel trimestre successivo secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Plafond: valido secondo il metodo scelto (fisso o mobile). Le dichiarazioni d’intento valgono entro il periodo indicato. Presentale sempre prima dell’operazione o della fattura.
Controlli: l’Agenzia delle Entrate e le autorità UE incrociano dati. Incongruenze tra OSS e vendite reali generano richieste e sanzioni. Tieni i dati allineati con magazzino e logistica.
Casi particolari frequenti nel 2026
Importazioni di basso valore: valuta IOSS se vendi a privati UE con spedizione extra-UE e valore intrinseco fino a 150 euro. L’IOSS accelera lo sdoganamento e la riscossione IVA.
Drop-shipping: chiarisci dove si trova la merce al momento della vendita. La localizzazione del bene incide sull’IVA. Le triangolazioni possono uscire dall’OSS.
Resi e rimborsi: rettifica l’IVA nel periodo corretto. In OSS segui le regole del paese di consumo per note di credito e resi.
| Scenario | Regime IVA da applicare | Requisiti/Documenti chiave | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Vendite B2C UE via ecommerce (oltre 10.000 €) | OSS (imposta nel paese di consumo) | Prova del luogo del cliente; aliquote estere; registri OSS 10 anni | Dichiarazione OSS trimestrale entro fine mese successivo; pagamento contestuale |
| Cessioni intra-UE B2B | Non imponibile art. 41 DL 331/1993 | Verifica VIES; prova trasporto; idonea documentazione; concorre al plafond | Fatturazione immediata o differita; inclusione in elenco riepilogativo |
| Esportazioni extra-UE | Non imponibile art. 8 DPR 633/1972 | Uscita doganale (MRN); prova di esportazione; concorre al plafond | Fattura non imponibile al momento spedizione; conservazione prove |
| Acquisti senza IVA con plafond | Applicazione dichiarazione d’intento | Dichiarazione d’intento protocollata; controllo fornitore; plafond disponibile | Invio e verifica prima dell’operazione; monitoraggio plafond continuo |
| Marketplace come fornitore presunto | Regole speciali Direttiva 2006/112/CE | Contratti e flussi; ruoli IVA chiari; possibile esclusione da OSS per il venditore | Allineamento periodico con report del marketplace |
| Importazioni B2C fino a 150 € | IOSS (se aderente) o IVA in dogana | Numero IOSS; tracciabilità spedizioni; evidenze pagamenti | Dichiarazioni mensili IOSS; versamenti secondo calendario |
FAQ
Le vendite dichiarate in OSS possono contribuire al plafond dell’esportatore abituale?
No. Le vendite dichiarate in OSS sono imponibili nel paese del consumatore. Non rientrano tra le operazioni non imponibili indicate dagli articoli 8, 8-bis, 9, 71 del DPR 633/1972 e dall’articolo 41 del DL 331/1993. Quindi non generano plafond. Il plafond nasce solo da export, cessioni intra-UE non imponibili e altre non imponibili codificate. Se includi vendite OSS nel calcolo, il plafond risulta gonfiato e indebito. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’IVA utilizzata in esenzione, applicare sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e interessi. Mantieni un prospetto di calcolo che escluda in modo esplicito le vendite OSS.
Posso usare OSS e, nello stesso trimestre, emettere dichiarazioni d’intento per acquistare senza IVA?
Sì. La coesistenza è ammessa, ma non sulle stesse operazioni. OSS serve a liquidare l’IVA estera delle vendite B2C UE. La dichiarazione d’intento permette di acquistare senza IVA entro il plafond disponibile generato da non imponibili. Procedi così: calcola il plafond (fisso o mobile). Presenta la dichiarazione d’intento prima degli acquisti. Verifica che gli acquisti senza IVA non facciano superare il plafond. In parallelo, registra e rendiconta in OSS le vendite B2C intra-UE. Tieni registri separati, in modo che i controlli possano seguire i due binari senza confusione. Ricorda che eventuali resi o rettifiche vanno coordinati con entrambi i sistemi.
Quali sono le sanzioni in caso di uso errato del plafond o mancata verifica della dichiarazione d’intento?
Se l’esportatore abituale supera il plafond o lo utilizza indebitamente, l’IVA è dovuta con sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 e interessi. La misura varia in base al tipo di violazione e al comportamento successivo. Il fornitore che emette fatture senza IVA senza avere verificato la dichiarazione d’intento telematica rischia una sanzione significativa rapportata all’imposta non applicata. L’adempimento di controllo è essenziale: conserva la ricevuta di protocollazione. In più, se la dichiarazione contiene dati errati, occorre rettificarla con tempestività. La tracciabilità interna del plafond, con aggiornamento continuo, è il modo più efficace per prevenire sforamenti e relative sanzioni.
Come scelgo tra plafond fisso e mobile e come documento la scelta?
Il plafond fisso è semplice e stabile: prendi il totale annuo delle non imponibili dell’anno precedente e lo usi come tetto per l’anno corrente. Conviene se il business è costante o in lieve crescita. Il plafond mobile è dinamico: guarda gli ultimi 12 mesi. È utile se cresci rapidamente o sei stagionale. La scelta è gestionale, ma va resa tracciabile. Predisponi un verbale interno o una nota amministrativa che indica il metodo adottato, i criteri di calcolo e i dati di partenza. Conserva i prospetti mensili con dettaglio delle operazioni non imponibili che alimentano il plafond. In caso di controllo, mostra coerenza metodologica e riconcilia i totali con fatture, documenti di trasporto, MRN e liste riepilogative.
Quali prove devo conservare per l’OSS e per le cessioni non imponibili ai fini del plafond?
Per l’OSS devi conservare per 10 anni le evidenze sul luogo del cliente, le aliquote applicate, la base imponibile, i pagamenti, i documenti di consegna, le politiche di reso. Questa richiesta deriva dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Per le cessioni intra-UE non imponibili servono verifica VIES del cliente, documenti di trasporto che provano l’uscita dal territorio nazionale e la ricezione nel paese di destinazione, corrispondenza commerciale. Per le esportazioni extra-UE serve la prova doganale dell’uscita, in genere l’MRN con esito di uscita convalidato. Queste prove sono il fondamento del plafond ai sensi dell’art. 8 DPR 633/1972 e dell’art. 41 DL 331/1993. Senza prove idonee, l’operazione rischia la riqualificazione con recupero dell’IVA.
