Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il registro dei corrispettivi raccoglie gli incassi giornalieri senza fattura. E-commerce: registrazione cartacea/informatica. Negozi fisici: documento commerciale con Registratore Telematico e invio all’Agenzia delle Entrate, con chiusura giornaliera e sanzioni in caso di errori.
- I corrispettivi sono gli incassi B2C senza fattura. Si annotano per giorno e per aliquota IVA nel registro o si certificano con documento commerciale.
- E-commerce puro: registro cartaceo/informatico. Punto vendita fisico: Registratore Telematico o procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
- Chiusura giornaliera obbligatoria. Trasmissione automatica; se impossibilitato, invio entro 12 giorni. Sanzioni su IVA e sospensione licenza per ripetute violazioni.
Cos’è il registro dei corrispettivi e perché serve
Il registro dei corrispettivi è il libro, cartaceo o informatico, dove annoti gli incassi giornalieri senza fattura. Per corrispettivi intendiamo vendite al dettaglio o servizi a privati. Quindi operazioni B2C, non soggette a obbligo di fattura salvo richiesta del cliente.
La base giuridica è l’articolo 22 del DPR 633/1972. La norma elenca chi può non emettere fattura in via ordinaria. L’articolo 24 dello stesso decreto disciplina i registri IVA. Puoi consultarli su Normattiva o sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il “documento commerciale” ha sostituito scontrino e ricevuta fiscale. È la prova dell’operazione emessa con Registratore Telematico. La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi derivano dall’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 e dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.
Chi è obbligato: casi pratici aggiornati al 2026
Se gestisci un punto vendita fisico o un laboratorio artigiano, devi emettere documento commerciale e usare un Registratore Telematico. La trasmissione dei corrispettivi è telematica. Vale anche se sei in regime forfettario. Il regime fiscale non cambia l’obbligo di certificazione al dettaglio.
Se fai e-commerce indiretto puro (ordini online, consegna fisica del bene), non devi emettere documento commerciale. Non invii corrispettivi telematici. Annota gli incassi sul registro dei corrispettivi. Emetti fattura solo se il cliente la chiede. La base è sempre l’articolo 22 del DPR 633/1972 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendi servizi digitali online (e-commerce diretto) a consumatori italiani, non emetti documento commerciale. Registri gli incassi nel registro dei corrispettivi. Se operi in altri Paesi UE, valuta OSS/IOSS. Le regole UE non cambiano l’obbligo interno di registrazione incassi in Italia. Verifica su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Cartaceo/informatico o elettronico: come scegliere e come operare
Registro cartaceo o informatico per e-commerce
Se non devi certificare con documento commerciale, usi il registro dei corrispettivi. Può essere cartaceo o un file informatico stampabile. Ogni giorno annoti gli incassi. Se vendi beni, separa per aliquota IVA. Indica la data e l’importo incassato. Il principio è semplice: scrivi ciò che hai incassato quel giorno.
Principio di cassa significa che registri quando ricevi il denaro. Non quando spedisci il bene o emetti la conferma d’ordine. In pratica, guardi i pagamenti incassati su POS, PayPal o banca e li sommi per la giornata.
Conserva il registro per 10 anni. Lo prevede l’articolo 39 del DPR 633/1972. Puoi gestirlo con un software. È valido se stampabile e immodificabile nei controlli.
Documento commerciale e Registratore Telematico
Con un punto vendita fisico, rilasci il documento commerciale al momento della vendita. Il Registratore Telematico memorizza il totale giornaliero e invia i dati all’Agenzia delle Entrate. L’invio avviene dopo la chiusura di cassa di fine giornata.
Se il Registratore è offline o guasto, puoi usare la procedura web “Documento commerciale online” sul portale Fatture e Corrispettivi. È la soluzione di emergenza o, per attività molto piccole, una valida alternativa. Emissione al momento dell’operazione, poi trasmissione dal portale.
Tempistiche: fai la chiusura giornaliera ogni giorno di apertura. Il dispositivo invia i dati in automatico. Se non riesci, invia entro 12 giorni dalla chiusura, come tolleranza tecnica indicata dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Nei giorni di chiusura dell’esercizio non invii nulla. Se sei aperto ma non incassi, fai chiusura con corrispettivi pari a zero.
Tempistiche, conservazione e casi di fattura
Quando un cliente chiede la fattura, la emetti e non registri quell’importo tra i corrispettivi. Eviti il doppio conteggio. L’articolo 22 del DPR 633/1972 fissa questa regola.
Conservi documenti commerciali, registri e report di chiusura per 10 anni. Portali e dispositivi conservano copie digitali. Tieni anche lo Z-set o il riepilogo giornaliero. Puoi verificarne l’esistenza in sede di controllo.
Per chi opera stagionalmente: fai la “messa fuori servizio” del Registratore quando chiudi a lungo. Alla riapertura lo riattivi. Chiedi al tecnico RT la corretta procedura. La base tecnica è nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nelle specifiche dei Registratori Telematici.
Sanzioni: cosa rischi e come evitarlo
Le sanzioni sulle certificazioni dei corrispettivi sono nel D.Lgs. 471/1997, articoli 6 e 12. La mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione, o dati incompleti o non veritieri, comportano una sanzione calcolata sull’IVA dell’importo non documentato. Nella prassi operativa si applica il 90% dell’imposta, salvo casi aggravati.
La sospensione della licenza scatta se ripeti la violazione più volte in un breve periodo. La durata va da 3 giorni a 1 mese per importi sotto 50.000 euro. Fino a 6 mesi oltre 50.000 euro. La base è l’articolo 12 del D.Lgs. 471/1997. Verifica sempre le circolari dell’Agenzia delle Entrate per gli indirizzi applicativi.
Come evitare errori: fai la chiusura ogni giorno di apertura. Usa un RT aggiornato. In caso di guasto, emetti con la procedura web. Se sbagli, regolarizza subito. L’istituto del ravvedimento operoso si applica anche agli adempimenti IVA. Trovi la disciplina generale su Normattiva.
Regola decisionale rapida
Hai solo e-commerce indiretto (ordine online, consegna fisica)? Non emetti documento commerciale. Tieni il registro dei corrispettivi e annota gli incassi per giorno e aliquota.
Hai un negozio fisico o laboratorio con vendita al minuto? Emetti documento commerciale con Registratore Telematico. Fai la chiusura giornaliera e invia i dati. Usa la procedura web solo come alternativa o emergenza.
Hai attività mista, e-commerce più negozio? Per le vendite online usa il registro. Per le vendite in negozio usa l’RT. Non duplicare. Se fai fattura su richiesta, non registrare tra i corrispettivi quell’importo.
Sei un professionista che emette sempre fattura? Non usi il registro dei corrispettivi. Registri le fatture nel registro vendite o nel gestionale, secondo regime.
Hai regime forfettario? Se vendi al dettaglio, emetti il documento commerciale senza IVA e trasmetti i corrispettivi. Se fai solo prestazioni con fattura, non usi il registro dei corrispettivi.
Procedura operativa sul portale Fatture e Corrispettivi
Emissione del documento commerciale online
Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CNS o CIE. Entra nella sezione Corrispettivi. Seleziona “Documento commerciale online”. Compila i campi obbligatori.
Indica descrizione del bene o del servizio. Seleziona aliquota IVA corretta. Inserisci eventuali sconti. Aggiungi importo pagato e metodo di pagamento. Concludi e rilascia il documento al cliente.
A fine giornata, genera la chiusura. Il sistema invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Se la rete non va, riprova appena possibile. Ricorda la finestra massima di 12 giorni in caso di impedimento tecnico.
Gestione di resi, annulli e correzioni
Per un reso, emetti un documento commerciale di reso. Collega il reso all’operazione iniziale. Il totale giornaliero si aggiorna. Per errori materiali, usa la funzione di storno entro la giornata. O emetti un documento rettificativo nei giorni successivi.
Conserva la documentazione di supporto: scontrini, report, note interne. Serve a dimostrare la buona fede e la correttezza della rettifica in caso di controllo.
Casi speciali 2026: fiere, mercati, guasti e pagamenti digitali
Vendite in fiere e mercati: puoi usare un RT portatile o la procedura web. La regola non cambia: documento commerciale al momento. Trasmissione via rete quando disponibile. Segui le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Guasti RT: chiama il tecnico. Nel frattempo, emetti documenti commerciali con la procedura web. Se anche il web non è disponibile, compila un registro di emergenza e recupera appena possibile. Le istruzioni operative sono nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamenti elettronici: annota sempre il metodo di pagamento. È utile per i controlli di incrocio. Incassi misti (contanti e POS) si possono distinguere a riga o a totale, secondo le funzioni del RT o del portale.
Marketplace: se il marketplace certifica il corrispettivo in tua vece, conserva la rendicontazione. Se non certifica, registri tu l’incasso nel registro dei corrispettivi. Controlla le condizioni contrattuali del marketplace.
| Scenario | Certificazione richiesta | Strumento operativo | Tempistiche | Principali riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| E-commerce indiretto puro B2C | Nessun documento commerciale; fattura solo su richiesta; registro dei corrispettivi obbligatorio | Registro cartaceo/informatico; gestionale contabile | Annotazione giornaliera per data incasso; conservazione 10 anni | DPR 633/1972 art. 22 e 24; Normattiva; Agenzia delle Entrate |
| Negozio fisico al dettaglio | Documento commerciale e trasmissione telematica dei corrispettivi | Registratore Telematico o procedura web | Emissione al momento; chiusura giornaliera; invio automatico; in emergenza entro 12 giorni | D.Lgs. 127/2015 art. 2; Provvedimenti AdE 2016 e ss. |
| Attività mista (negozio + e-commerce) | Negozio: documento commerciale; E-commerce: registro corrispettivi | RT per negozio; registro per online | Chiusura giornaliera negozio; registrazione giornaliera online | DPR 633/1972 art. 22; D.Lgs. 127/2015; AdE |
| Professionista solo con fattura | Fattura per ogni operazione; nessun registro corrispettivi | Fatturazione elettronica/gestionale | Emissione entro i termini IVA; conservazione 10 anni | DPR 633/1972 art. 21 e 23; AdE |
| Fiera/mercato itinerante | Documento commerciale in mobilità e trasmissione telematica | RT portatile o procedura web | Emissione immediata; invio al termine giornata o entro 12 giorni se offline | D.Lgs. 127/2015; Provvedimenti AdE |
FAQ
Registro dei corrispettivi e registro vendite sono la stessa cosa?
No. Il registro vendite raccoglie le fatture emesse ai fini IVA. È obbligatorio per chi fattura sempre. Il registro dei corrispettivi serve a chi vende al minuto o presta servizi a privati senza fattura. Qui annoti gli incassi giornalieri non fatturati. Se in un giorno emetti solo fatture, non registri nulla nei corrispettivi. Se emetti sia fatture sia documenti commerciali, registri in modo separato. La base sono gli articoli 22, 23 e 24 del DPR 633/1972, consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Entro quando devo chiudere la cassa e cosa succede se sono chiuso per ferie?
Devi effettuare la chiusura di cassa ogni giorno di apertura. Il Registratore Telematico memorizza il totale e invia i dati. Se il negozio è chiuso, non fai chiusure e non invii nulla. Se resti aperto ma non incassi, fai comunque la chiusura con corrispettivo zero. In caso di guasto o rete assente, usa la procedura web o conserva i dati e invia entro 12 giorni dalla chiusura non trasmessa. Le tempistiche operative derivano dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti tecnici.
Gestisco un e-commerce su marketplace: chi deve certificare e cosa registro?
Dipende dal contratto e dal modello operativo. Se il marketplace agisce in nome proprio (rivenditore), certifica lui il corrispettivo al cliente finale. Tu fatturi al marketplace e non registri quel flusso tra i corrispettivi B2C. Se il marketplace è solo intermediario e tu vendi al cliente finale, la certificazione resta in capo a te. Per e-commerce indiretto verso clienti italiani, non emetti documento commerciale. Registri gli incassi nel registro dei corrispettivi e fatturi solo se richiesta. Conserva sempre i rendiconti del marketplace per riconciliare i flussi. Le regole IVA si fondano sull’articolo 22 del DPR 633/1972 e sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come gestisco sconti, omaggi, resi e incassi misti contanti/POS?
Nel documento commerciale indichi sconto a riga o a totale. Nel registro dei corrispettivi e nei report RT distingui l’imponibile per aliquota e l’IVA corrispondente dopo sconto. Per gli omaggi, applichi l’IVA in base alla disciplina degli omaggi ai fini IVA; in negozio usa la funzione dedicata del RT, in e-commerce annota a parte. Per i resi, emetti un documento commerciale di reso con riferimento all’operazione originaria. Nel registro dei corrispettivi riporti il reso nella giornata in cui avviene. Per incassi misti, alcuni RT e il portale permettono di indicare la quota contanti e la quota elettronica. Questa distinzione aiuta i controlli su tracciabilità e riconciliazione bancaria. Trovi la cornice normativa nel DPR 633/1972 e nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Sono in regime forfettario: devo usare il Registratore Telematico o il registro dei corrispettivi?
Se vendi al dettaglio o presti servizi a privati in un punto fisico, sì: rilasci il documento commerciale e trasmetti i corrispettivi con RT o con la procedura web. Anche se non addebiti l’IVA, l’obbligo di certificazione resta. Il documento commerciale riporta l’annotazione “operazione non soggetta a IVA per regime forfettario”, secondo la prassi. Se operi solo con fatture a imprese o professionisti, non usi il registro dei corrispettivi. Se fai e-commerce indiretto puro verso privati, non emetti documento commerciale. Tieni il registro dei corrispettivi e annoti gli incassi giornalieri. La base è l’articolo 22 del DPR 633/1972 e l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, oltre ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa rischio se non invio i corrispettivi o li invio sbagliati? Posso rimediare?
La mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati non veritieri, espone a sanzioni calcolate sull’IVA dei corrispettivi non documentati. Nella prassi si applica il 90% dell’imposta. La ripetizione della violazione comporta la sospensione dell’attività: da 3 giorni a 1 mese, e fino a 6 mesi oltre 50.000 euro di importi non correttamente comunicati. Le basi sono gli articoli 6 e 12 del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurre il danno con il ravvedimento operoso, se intervieni spontaneamente e prima dei controlli. Verifica su Normattiva le riduzioni applicabili e consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli operativi.
Quali dati minimi devo conservare e per quanto tempo?
Conserva: registri dei corrispettivi, report di chiusura giornaliera, copie dei documenti commerciali (digitali), registro di emergenza, contratti con marketplace e rendiconti, estratti conto per riconciliare incassi. Il termine ordinario è 10 anni. La base è l’articolo 39 del DPR 633/1972. In caso di contenzioso o accertamento in corso, conserva fino alla chiusura definitiva. La conservazione digitale a norma è consigliata. Verifica le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate per i Registratori Telematici e i sistemi di conservazione.
