Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nell’ecommerce diretto: B2B fattura elettronica obbligatoria; B2C nessuna fattura salvo richiesta. Corrispettivi elettronici esclusi. Registra i corrispettivi giornalieri solo se in regime IVA (non forfettario).
- B2B: fattura elettronica via SdI sempre obbligatoria in Italia (Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916; D.Lgs. 127/2015). B2B estero: fattura con regole transfrontaliere.
- B2C: niente fattura salvo richiesta; ecommerce diretto esonerato da memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Annota i corrispettivi in registro solo se soggetto a IVA (art. 24 DPR 633/1972; DPR 696/1996; DM 10/05/2019).
- UE: per servizi elettronici B2C applica OSS oltre 10.000 euro annui UE; conserva i registri OSS per 10 anni (Direttiva 2006/112/CE e Regolamento UE 282/2011; D.Lgs. 83/2021).
Che cos’è l’ecommerce diretto e perché incide sui registri
Per ecommerce diretto intendiamo la vendita online di contenuti o servizi digitali consegnati via internet. Esempi: software scaricabile, crediti in app, abbonamenti a piattaforme, ebook, musica, immagini stock.
Fiscalmente sono “servizi prestati per via elettronica” (TBE). La norma di riferimento è la Direttiva 2006/112/CE, come interpretata dal Regolamento UE 282/2011, recepita in Italia nel DPR 633/1972 sugli aspetti IVA.
Queste operazioni seguono regole speciali sul “luogo di tassazione” per i privati consumatori. In UE l’IVA si applica, di regola, nel Paese del cliente. Per i clienti con partita IVA valgono le regole B2B, con inversione contabile quando il cliente è estero.
Fatturazione: cosa cambia tra B2B e B2C
B2B in Italia: fattura elettronica obbligatoria
Se il tuo cliente ha partita IVA italiana, devi emettere sempre fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI). Base normativa: Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916 e D.Lgs. 127/2015. L’obbligo vale anche per le partite IVA in regime forfettario dal 2024.
La fattura include natura, qualità e quantità del servizio (art. 21 DPR 633/1972). Per i servizi digitali resi in Italia, si applica normalmente l’IVA nazionale.
B2B estero: fattura senza IVA con inversione contabile
Se il cliente è soggetto passivo UE con partita IVA valida, applichi la regola generale B2B: luogo dell’operazione nel Paese del cliente. Emissione fattura senza IVA con dicitura “reverse charge” ex art. 7-ter DPR 633/1972.
Se il cliente è extra-UE, la prestazione è fuori campo IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, ferma la rilevanza ai fini delle imposte dirette. Indica il riferimento normativo in fattura (art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972).
B2C in Italia: niente fattura salvo richiesta, ma attenzione ai registri
Per privati italiani, nell’ecommerce diretto non devi emettere fattura, a meno di richiesta del cliente entro i termini di legge (art. 22 DPR 633/1972 e prassi AE). Non devi emettere scontrino o ricevuta fiscale.
Inoltre, sei esonerato dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (registratore telematico) per questa tipologia di operazioni. L’esonero discende dal DPR 696/1996 e dai decreti attuativi sul RT, tra cui il DM 10/05/2019 e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se sei in regime IVA (ordinario/semplificato), devi però annotare i corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972). Se sei in regime forfettario, non tieni i registri IVA.
B2C UE: OSS, soglia 10.000 euro e IVA del Paese del cliente
Per servizi elettronici a consumatori UE, si applica l’IVA del Paese del cliente, salvo rimanere sotto la soglia UE di 10.000 euro annui complessivi di vendite transfrontaliere a privati (TBE e talune vendite a distanza). Sotto soglia, puoi applicare IVA italiana; sopra soglia, devi applicare l’IVA del Paese del cliente.
Per gestire più Stati con un’unica dichiarazione, usa l’OSS (One Stop Shop) presso l’Agenzia delle Entrate italiana. Base normativa: Direttiva 2006/112/CE post pacchetto e-commerce, Regolamento UE 282/2011, D.Lgs. 83/2021.
Le operazioni dichiarate in OSS non transitano nella liquidazione IVA italiana. Devi conservare i registri OSS per 10 anni con elementi tecnici che provano la localizzazione del cliente (Regolamento UE 282/2011).
B2C extra-UE: fuori campo IVA in Italia
Per consumatori extra-UE, il luogo di tassazione è fuori UE. In Italia, in via generale, l’operazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (artt. 7-septies/7-octies DPR 633/1972, in coordinamento con la Direttiva 2006/112/CE). Valuta però le regole locali del Paese di consumo.
Registro dei corrispettivi nell’ecommerce diretto
Il registro dei corrispettivi è il quaderno IVA dove annoti i ricavi giornalieri non fatturati verso privati. Art. 24 DPR 633/1972 lo consente “anche con un’unica annotazione giornaliera” distinta per aliquote.
Nell’ecommerce diretto B2C italiano, non usi il registratore telematico. Annota ogni giorno il totale incassato, suddividendo per aliquote IVA e indicando eventuali resi. La prassi operativa è di aggiornare quotidianamente o al più tardi secondo i tempi ammessi dall’art. 24.
Se adotti il regime forfettario, sei esonerato dai registri IVA. Puoi comunque tenere un prospetto interno di controllo incassi per esigenze gestionali e per l’eventuale OSS.
Se usi OSS per B2C UE, le operazioni incluse nel regime speciale non entrano nella liquidazione IVA italiana né nel registro IVA vendite/corrispettivi nazionale. Devi invece tenere i registri OSS con i dati richiesti dal Regolamento UE 282/2011 (identificativi transazione, importi, Paese, aliquota applicata, mezzi di prova della localizzazione).
Regime fiscale: forfettario o ordinario per l’ecommerce diretto
Regime forfettario: è il regime agevolato per persone fisiche fino a 85.000 euro di ricavi annui (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche). Paga un’imposta sostitutiva sul reddito forfettizzato (di regola 15%, 5% per i primi cinque anni se hai i requisiti). Non addebita IVA in Italia e non tiene i registri IVA.
Attenzione: il forfettario che vende servizi elettronici B2C a clienti UE sopra la soglia UE applica comunque l’IVA del Paese del cliente tramite OSS, perché la deroga IVA domestica del forfettario non opera fuori Italia. È un punto chiave spesso trascurato.
Regime ordinario/semplificato: addebiti l’IVA, detrai l’IVA sugli acquisti, deduci i costi effettivi. Tieni i registri IVA e annoti i corrispettivi B2C non fatturati. Puoi adottare la contabilità semplificata, in genere per cassa, se rispetti i limiti di ricavi (TUIR e DM 13/01/2015).
La scelta incide su flussi di cassa, adempimenti e gestione OSS. Valuta con attenzione la platea clienti (quota B2C Italia, B2C UE, B2B), i costi con IVA e la scalabilità del business.
Adempimenti per aprire l’attività online (ecommerce diretto)
ComUnica: pratica unica telematica per Agenzia Entrate, INPS, INAIL e Registro Imprese (DPR 160/2010 e norme collegate). Consente apertura partita IVA e iscrizione in Camera di Commercio.
SCIA al SUAP del Comune: segnalazione certificata di inizio attività, necessaria per il commercio al dettaglio online o per specifiche attività di servizi. Verifica i requisiti locali presso lo Sportello Unico Attività Produttive.
INPS: iscrizione alla Gestione Commercianti per chi svolge attività commerciale. I contributi prevedono una quota fissa annuale più una quota variabile sul reddito eccedente il minimale. Gli importi esatti sono aggiornati ogni anno con circolare INPS (consulta il sito INPS o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
PEC e firma digitale: strumenti obbligatori per comunicazioni ufficiali e per firmare pratiche online. Sono richiesti dalla disciplina sull’identità digitale d’impresa e dal Registro Imprese.
Codice ATECO: scegli in base all’attività prevalente. Per servizi digitali tipici puoi valutare: 58.29 (edizione di altri software), 58.11 (edizione di libri, per ebook editoriali), 62.01 (produzione di software non connessa all’edizione), 63.11/63.12 (elaborazione dati, hosting, portali). La classificazione è di competenza CCIAA: descrivi bene il servizio per un inquadramento corretto.
Regola decisionale rapida
In tre passi:
- Cliente con partita IVA italiana: emetti fattura elettronica via SdI sempre. Non usare il registro dei corrispettivi per queste operazioni.
- Cliente privato italiano: non emettere fattura salvo richiesta. Ecommerce diretto esonerato da scontrino/RT. Se sei in regime IVA, annota i corrispettivi giornalieri sul registro.
- Cliente privato UE: verifica la soglia UE 10.000 euro annui. Sotto soglia puoi applicare IVA italiana; sopra soglia applica IVA del Paese del cliente tramite OSS e conserva i registri OSS per 10 anni.
Eccezioni pratiche:
- Cliente privato che chiede fattura: emettila (in Italia via SdI anche B2C). Annota la fattura nel registro IVA vendite, non nel registro corrispettivi.
- Cliente B2B UE con partita IVA valida: emetti fattura senza IVA con inversione contabile. Verifica la partita IVA VIES e conserva la prova.
- Cliente extra-UE (privato o impresa): in genere fuori campo IVA in Italia. Indica il riferimento normativo e verifica gli obblighi fiscali locali.
Errori comuni e come evitarli
Confondere diretto e indiretto
Nel diretto vendi un servizio digitale. Nell’indiretto vendi beni fisici spediti. Le regole su corrispettivi, RT e OSS non sono identiche. Verifica sempre la natura dell’operazione.
Ignorare l’OSS quando cresci in UE
Superi 10.000 euro annui B2C UE e continui con IVA italiana? Rischi sanzioni nei Paesi di consumo. Valuta subito l’adesione a OSS.
Registro corrispettivi incompleto
Annotazioni aggregate senza distinzione d’aliquota o senza resi rendono imprecisa la liquidazione IVA. Organizza le estrazioni dal gateway di pagamento per data e aliquota.
Forfettario che “dimentica” l’IVA estera
Forfettario non significa “mai IVA”. Nell’OSS applichi e versi l’IVA estera. Prepara i sistemi di pricing e fatturazione di conseguenza.
Fonti normative utili (citazioni testuali)
DPR 633/1972: articoli 21, 22, 24, 7-ter e seguenti (IVA). DPR 696/1996 (esoneri da certificazione corrispettivi). D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica e corrispettivi telematici). Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916 (obbligo e-fattura). Direttiva 2006/112/CE e Regolamento UE 282/2011 (TBE e OSS). D.Lgs. 83/2021 (pacchetto e-commerce). Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su e-fattura/OSS. Circolari annuali INPS su contributi commercianti. Verificabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e INPS.
| Scenario | Documento da emettere | Registrazione/Registro | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|
| B2B Italia (cliente con P.IVA IT) | Fattura elettronica via SdI con IVA italiana | Registro IVA vendite; no registro corrispettivi | Invio SdI entro 12 giorni dall’effettuazione; liquidazione IVA periodica |
| B2C Italia (ecommerce diretto) | Nessun documento fiscale obbligatorio salvo richiesta fattura | Registro corrispettivi giornalieri (solo se soggetto a IVA); forfettario: nessun registro IVA | Annotazione giornaliera dei corrispettivi; conservazione documenti di incasso |
| B2C UE sotto soglia 10.000 € annui | Fattura solo su richiesta; IVA italiana applicabile | Registro corrispettivi/IVA vendite in Italia; nessun OSS | Monitoraggio soglia UE su base annua; liquidazione IVA italiana |
| B2C UE sopra soglia (OSS) | Fattura solo su richiesta; applica IVA del Paese del cliente | Registri OSS per 10 anni; fuori da liquidazione IVA italiana | Versamenti OSS trimestrali; tenuta registri con prove di localizzazione |
| B2B UE (cliente con P.IVA valida) | Fattura senza IVA con dicitura inversione contabile | Registro IVA vendite con natura operazione non imponibile; controlli VIES | Emissione fattura nei termini; eventuale comunicazione transfrontaliera secondo prassi AE |
| B2C extra-UE | Fattura solo su richiesta; in Italia operazione fuori campo IVA | Fuori campo in registri IVA italiani; conserva prove di residenza cliente | Verifica obblighi fiscali locali; conservazione per 10 anni dei dati di localizzazione |
FAQ
1) Come si compila concretamente il registro dei corrispettivi per l’ecommerce diretto?
Predisponi un registro (cartaceo o software) con colonne minime: data, descrizione sintetica, imponibile per aliquota, IVA per aliquota, totale, resi/abbuoni. Ogni giorno, somma gli incassi non fatturati verso privati italiani e ripartiscili per aliquota IVA applicata. Gli incassi includono pagamenti con carta, wallet, bonifico, marketplace se sei tu il merchant of record. Indica eventuali storni e rimborsi nella giornata di competenza, con segno negativo o apposita colonna. Registra in modo coerente con i flussi del tuo gateway (ad esempio, Stripe o PayPal): usa report giornalieri riconciliati con il conto corrente. La base è l’art. 24 DPR 633/1972, che ammette un’unica annotazione giornaliera. Conserva i report di dettaglio per eventuali verifiche. Se sei in forfettario, il registro IVA non è obbligatorio: mantieni però un prospetto gestionale per coerenza con dichiarazione dei redditi e per eventuale OSS.
2) Uso un marketplace o uno store (es. app store) che incassa al posto mio: cosa cambia?
Verifica chi è il merchant of record. Se il marketplace è rivenditore, acquista da te e rivende al consumatore: il tuo cliente è il marketplace (B2B). Emmetti fattura al marketplace secondo la sua sede (UE: inversione contabile; extra-UE: fuori campo IVA Italia). Non annoti corrispettivi B2C. Se il marketplace è mero intermediario e incassa in nome tuo, il cliente finale resta il consumatore: valgono le regole B2C viste sopra. Attenzione alle commissioni: emettono fattura/nota al tuo nome con IVA del loro Paese; registra il costo correttamente e applica reverse charge se previsto. Le piattaforme TBE possono essere considerate “deemed supplier” secondo la Direttiva 2006/112/CE in casi specifici: leggi i contratti e adegua la fatturazione. Conserva sempre report e contratti come prova.
3) Come gestisco rimborsi, chargeback e note di variazione nel registro e in OSS?
Rimborsi nello stesso giorno: riduci i corrispettivi del giorno con un segno negativo o voce “resi”. Rimborsi successivi: annota una variazione con data odierna e riferimento alla transazione originaria. Per fatture già emesse, usa una nota di credito elettronica (tipo documento TD04) via SdI. In OSS, rettifica nella dichiarazione del periodo in cui effettui il rimborso, secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate: indichi l’ammontare negativo relativo allo Stato membro interessato. Conserva le prove del rimborso (transazione PSP, comunicazioni al cliente). Per i chargeback, usa i report del PSP per datare la variazione e abbina la prova di storno commissioni.
4) Sono in forfettario: devo tenere il registro dei corrispettivi? E come gestisco l’OSS?
Nel forfettario sei esonerato dai registri IVA e dalle liquidazioni IVA. Non devi tenere il registro dei corrispettivi IVA. Tuttavia, per servizi elettronici B2C verso clienti UE oltre la soglia di 10.000 euro annui, devi applicare l’IVA del Paese del cliente tramite OSS. Questo obbligo vale anche se sei forfettario. Quindi: continua a non tenere i registri IVA italiani, ma attiva e gestisci l’OSS, emetti eventuali fatture su richiesta con l’IVA estera corretta e conserva i registri OSS per 10 anni con le prove di localizzazione (Regolamento UE 282/2011). Per B2B italiano resta obbligatoria la fattura elettronica via SdI. Coordinati con il tuo consulente per la dichiarazione dei redditi e la quadratura dei ricavi con le rendicontazioni OSS.
5) Quali adempimenti servono per partire e quali costi contributivi devo aspettarmi?
Per partire: invia la ComUnica (Agenzia Entrate, CCIAA, INPS), presenta la SCIA al SUAP quando richiesta, attiva PEC e firma digitale. Scegli il codice ATECO coerente con il servizio digitale offerto e verifica con la CCIAA. Apri la posizione INPS nella Gestione Commercianti se la tua è attività commerciale abituale. I contributi hanno una quota fissa annuale, dovuta anche in assenza di reddito, e una quota variabile percentuale sul reddito oltre il minimale: gli importi cambiano ogni anno con circolare INPS pubblicata a inizio anno. Pianifica inoltre eventuali costi per il software di fatturazione elettronica SdI, per la conservazione digitale a norma e per il supporto al regime OSS. Riferimenti: portali INPS e Ministero del Lavoro per contributi; Agenzia delle Entrate per OSS e fatturazione elettronica; Normattiva per le basi legislative citate.
