Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nell’e-commerce indiretto: fattura obbligatoria per clienti con Partita IVA; per privati la fattura è su richiesta; registri sempre i corrispettivi e sei esonerato dall’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
- Registro dei corrispettivi obbligatorio ex art. 24 DPR 633/1972, con annotazione giornaliera per aliquota IVA e natura operazione.
- Fattura elettronica obbligatoria per clienti con Partita IVA; per privati solo se richiesta (art. 22 DPR 633/1972; Legge 205/2017).
- Vendite UE a privati: usa l’OSS sopra 10.000 euro annui complessivi (D.Lgs. 83/2021 su Normattiva; Direttiva UE 2006/112/CE).
E-commerce indiretto: definizione operativa e impatto fiscale
L’e-commerce indiretto è la vendita online con consegna fisica del bene. L’ordine e il pagamento avvengono sul sito. La spedizione avviene tramite corriere o consegna diretta.
Fiscalmente, queste sono cessioni di beni. Si applicano le regole IVA delle vendite al dettaglio, con specifiche semplificazioni. La fonte è il DPR 633/1972 (Normattiva) e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul commercio elettronico indiretto.
Non devi emettere scontrino o ricevuta fiscale. Devi invece tenere il registro dei corrispettivi. La fattura è obbligatoria se il cliente è soggetto IVA o se il privato la chiede.
Documenti e registrazioni: quando fatturare e come tenere il registro
Privati consumatori in Italia (B2C)
Niente fattura salvo richiesta del cliente al momento dell’ordine. Registri l’incasso nel registro dei corrispettivi. Suddividi per aliquota IVA e natura (imponibile, non imponibile, esente).
Per il commercio elettronico indiretto sei esonerato dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La base è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle FAQ ufficiali.
Clienti con Partita IVA in Italia (B2B)
Devi emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Vale la regola dell’emissione entro 12 giorni dall’operazione se non immediata. La base è la Legge 205/2017 e il D.Lgs. 127/2015.
Le fatture già emesse non si sommano ai corrispettivi. Annota nel registro i soli incassi senza fattura, per evitare duplicazioni.
Cliente UE privato (B2C) e regime OSS
Somma tutte le vendite a distanza UE a privati. Se superi 10.000 euro annui complessivi, applichi l’IVA del Paese di destinazione e versi tramite OSS. Se resti sotto soglia, puoi restare con IVA italiana o optare comunque per l’OSS.
La disciplina deriva dalla Direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto IVA e-commerce, e dal D.Lgs. 83/2021 (Normattiva). Versamento e dichiarazione OSS sono trimestrali.
Cliente UE con Partita IVA (B2B)
È una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA in Italia se spedisci in UE, hai prova del trasporto, e il cliente è iscritto al VIES. Emetti fattura non imponibile con riferimento normativo. Presenti Intrastat secondo soglie.
Le basi sono il DL 331/1993 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni intracomunitarie.
Cliente extra-UE
Se esporti fuori UE, l’operazione è non imponibile IVA art. 8 DPR 633/1972. Devi provare l’uscita dei beni dal territorio UE con documenti doganali. Conserva la prova per eventuali controlli.
Registro dei corrispettivi: struttura, tempi e controlli
Cosa annotare e quando
Registra i corrispettivi giornalieri entro il giorno non festivo successivo. Aggrega per aliquota IVA e natura. Riporta sconti, resi e abbuoni.
Se usi un gestionale, assicurati che produca un registro stampabile e conservabile. La tenuta può essere digitale, ma deve essere completa e immodificabile. Fonte: art. 24 DPR 633/1972 e prassi Agenzia Entrate.
Conservazione e coerenza
Conserva il registro per 10 anni. Deve essere coerente con incassi del gateway di pagamento, spedizioni del corriere e movimenti di magazzino. Le triangolazioni devono risultare.
In caso di controllo, l’Agenzia verifica coerenza tra corrispettivi, saldi contabili, conti correnti e giacenze. Evita discrepanze tra incasso ordine e data spedizione: definisci una policy chiara.
Fatture emesse e corrispettivi
Se emetti fattura per una vendita che sarebbe da corrispettivo, non duplicare. Tieni un sezionale distinto o annota separatamente i corrispettivi da fattura e quelli senza fattura.
Avvio dell’attività: adempimenti pratici e codici ATECO
ComUnica e iscrizioni
Apri la Partita IVA con ComUnica. Con un’unica pratica attivi: apertura IVA all’Agenzia Entrate, iscrizione al Registro Imprese, INPS Gestione Commercianti, eventuale INAIL. Fonti: portale Registro Imprese e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Prepara PEC e firma digitale. Servono per depositare pratiche e ricevere comunicazioni ufficiali.
SCIA al SUAP
Presenta la SCIA per commercio al dettaglio via internet al SUAP del Comune della sede. Indica magazzino, modalità di reso e recapiti. Fonti: DPR 160/2010 e D.Lgs. 114/1998 (vendita per corrispondenza).
Codice ATECO corretto
Per l’e-commerce indiretto, il codice consigliato è 47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. È il codice specifico per la vendita online al dettaglio.
Evita codici di negozi fisici (serie 47.1x) se vendi solo online. Se affianchi un punto vendita, aggiungi anche il codice del negozio fisico.
Regimi fiscali: come scegliere tra forfettario e ordinario
Regime forfettario
È il regime semplificato per persone fisiche con ricavi fino a 85.000 euro annui. Aliquota sostitutiva 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up. Fonte: Legge 190/2014 e successive modifiche; Legge 197/2022.
Nel commercio al dettaglio il coefficiente di redditività è 40%. Significa che paghi imposte sul 40% dei ricavi. Applichi il principio di cassa: tassazione sugli incassi effettivi.
Limiti principali: spese per lavoro e collaboratori entro 20.000 euro lordi annui; divieti di partecipazione in società di persone o controlli incrociati con società. Verifica ogni anno la permanenza.
Regime ordinario
È il regime “completo”. Tassi progressivi IRPEF e addizionali. Deduci costi inerenti e ammortamenti. Detrai l’IVA acquisti. Richiede contabilità accurata e liquidazioni periodiche IVA.
Conviene se hai margini ridotti, investimenti importanti, o molti costi detraibili (marketing, logistica, piattaforme, consulenze). Valuta scenari con un prospetto previsionale.
Contributi INPS Gestione Commercianti
Paghi contributi fissi su un minimale di reddito stabilito ogni anno dall’INPS, più una percentuale sul reddito eccedente. Le aliquote e il minimale variano per anno e soggetto.
Se sei in forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. Va richiesta all’INPS. Fonti: circolari INPS annuali e Legge 190/2014.
Regola decisionale rapida
Clienti italiani
Se il cliente ha Partita IVA: emetti fattura elettronica e non includere nel registro dei corrispettivi. Se il cliente è privato: non emettere fattura, salvo richiesta; registra nei corrispettivi.
Clienti UE
Privato: se superi 10.000 euro UE annui, applica IVA del Paese del cliente e usa l’OSS; altrimenti puoi restare con IVA italiana o optare per l’OSS. Soggetto IVA: emetti fattura non imponibile con prova del trasporto e verifica VIES; presenta Intrastat.
Clienti extra-UE
Spedizione fuori UE: fattura non imponibile art. 8 DPR 633/1972 con prova doganale di esportazione. Non registrare corrispettivi per importi già fatturati.
Corrispettivi elettronici
Se vendi solo con e-commerce indiretto: sei esonerato da memorizzazione e invio corrispettivi telematici. Tieni sempre il registro corrispettivi ex art. 24 DPR 633/1972.
Scelta del regime
Margini alti e costi bassi: valuta il forfettario. Margini bassi, molti costi e investimenti: valuta l’ordinario. Verifica sempre la soglia di ricavi e i vincoli.
Fonti normative di riferimento (citazioni testuali)
Norme chiave
DPR 633/1972: articoli 22 (fatturazione nelle vendite al dettaglio), 24 (registro dei corrispettivi), 8 (esportazioni non imponibili). DL 331/1993 per cessioni intracomunitarie. D.Lgs. 127/2015 per fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.
Legge 205/2017 per l’obbligo generalizzato di fattura elettronica. D.Lgs. 83/2021 per il regime OSS e vendite a distanza UE. DPR 160/2010 per il SUAP e D.Lgs. 114/1998 per la vendita per corrispondenza.
Fonti interpretative: circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate su commercio elettronico indiretto, memorizzazione dei corrispettivi e OSS. Riferimenti disponibili su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per profili contributivi.
Sanzioni e rischi comuni
Tenuta irregolare dei registri
La mancata o tardiva registrazione dei corrispettivi comporta sanzioni percentuali e possibili accertamenti induttivi. Fonte: D.Lgs. 471/1997 e 472/1997.
La duplicazione tra fatture e corrispettivi altera la base imponibile. Prevedi controlli interni mensili per riconciliare ordini, incassi e spedizioni.
OSS e prove di trasporto
Senza prova del trasporto per cessioni UE B2B perdi la non imponibilità. Per OSS, errori di aliquota estera generano differenze e interessi. Conserva listini IVA aggiornati e report di marketplace.
| Scenario | Documento da emettere | Registrazioni IVA richieste | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| B2C Italia (privato) | Nessuna fattura, salvo richiesta del cliente | Registro dei corrispettivi per aliquota e natura | Annotazione giornaliera entro il giorno non festivo successivo; liquidazioni IVA periodiche |
| B2B Italia (Partita IVA) | Fattura elettronica via SdI | Registro IVA vendite; esclusione dai corrispettivi | Emissione entro 12 giorni se non immediata; conservazione digitale a norma |
| B2C UE sopra 10.000 euro | Nessuna fattura obbligatoria (salvo richiesta); applicazione IVA del Paese di destino | Registri vendite OSS e documentazione di spedizione | Dichiarazione OSS trimestrale e versamento entro fine del mese successivo al trimestre |
| B2B UE (cliente con VAT attiva) | Fattura non imponibile con dicitura cessione intracomunitaria | Registro IVA vendite; elenco Intrastat | Verifica VIES; prova di trasporto; presentazione Intrastat secondo soglie |
| Extra-UE (esportazioni) | Fattura non imponibile art. 8 DPR 633/1972 | Registro IVA vendite; fascicolo doganale | Prova di uscita MRN; conservazione documenti doganali per 10 anni |
FAQ
Devo inviare i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate se vendo solo online con spedizione?
No, per l’e-commerce indiretto sei esonerato dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Lo ha previsto il D.Lgs. 127/2015 e chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ. Devi però tenere il registro dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/1972. L’annotazione è giornaliera e per aliquota. Se emetti fatture (per B2B o su richiesta del privato), non devi riportarle nei corrispettivi per evitare doppie registrazioni. Conserva comunque le evidenze degli incassi dei gateway di pagamento e i report del tuo gestionale per dimostrare coerenza in caso di controlli.
Qual è il codice ATECO corretto per un negozio online senza punto vendita fisico?
Il codice tipico è 47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. È il codice dedicato alla vendita online. Se hai anche un negozio fisico, aggiungi il relativo codice per il dettaglio in sede fissa. Se vendi beni soggetti a regole speciali (ad esempio alimenti, integratori, cosmetici o prodotti soggetti ad accise), potrebbero servire ulteriori adempimenti o autorizzazioni specifiche. Verifica sempre con il SUAP del Comune e, se necessario, con l’ASL competente. La SCIA va presentata indicando la modalità di vendita a distanza come previsto dal D.Lgs. 114/1998 e dal DPR 160/2010.
Nel regime forfettario come si calcolano le imposte per un e-commerce indiretto?
Si applica il coefficiente di redditività del 40% sui ricavi. Quel 40% diventa la base imponibile su cui paghi l’imposta sostitutiva: 15% ordinario, 5% per i primi 5 anni se hai i requisiti di start-up. Usi il principio di cassa, quindi contano gli incassi effettivi. Non detrai l’IVA e non deduci i costi analitici, ma puoi dedurre i contributi INPS versati. Ricorda i limiti di accesso: ricavi entro 85.000 euro, plafond per spese di lavoro entro 20.000 euro lordi, e i divieti di partecipazione in società di persone o controllo di srl che svolgono attività riconducibile. Le fonti sono la Legge 190/2014 e la Legge 197/2022.
Come funziona l’OSS per le vendite a privati UE e come si gestisce il registro?
Se superi 10.000 euro annui complessivi di vendite a distanza UE, applichi l’IVA del Paese del cliente e versi tramite OSS nel Paese di identificazione (per i soggetti italiani, in Italia). Presenti una dichiarazione OSS trimestrale con dettaglio per Stato e aliquota. Devi tenere registri specifici delle operazioni OSS per 10 anni, separati dalla contabilità IVA nazionale. Se resti sotto soglia, puoi scegliere di rimanere con IVA italiana o optare volontariamente per l’OSS per semplificare la gestione. Le basi sono la Direttiva 2006/112/CE, il Regolamento UE 282/2011 e il D.Lgs. 83/2021 su Normattiva.
Che contributi INPS pago e posso ridurli se sono forfettario?
Gli esercenti commercio versano contributi alla Gestione Commercianti. Paghi contributi fissi calcolati su un minimale di reddito stabilito annualmente e una percentuale sul reddito che supera quel minimale. Le aliquote e gli importi precisi cambiano ogni anno con le circolari INPS. Se aderisci al regime forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. La riduzione non è automatica: va richiesta all’INPS e resta fino a revoca o uscita dal regime. I contributi sono deducibili dal reddito, riducendo la base imponibile. Consulta sempre le circolari INPS dell’anno per importi e scadenze aggiornate e considera l’impatto sul calcolo dell’ISEE e sulle prestazioni collegate.
