Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il registro dei corrispettivi è il prospetto dove registri ogni giorno gli incassi non fatturati del tuo e-commerce; è obbligatorio se sei esonerato dallo scontrino elettronico e non emetti fattura per ogni vendita.
- Base legale: D.P.R. 633/1972, art. 24 (registro dei corrispettivi) e art. 22 (dispensa da fatturazione); D.Lgs. 127/2015 (scontrino elettronico); D.P.R. 696/1996 (esoneri).
- Chi lo usa: e-commerce indiretto B2C senza fattura per ogni vendita; non lo usa il negozio fisico con scontrino elettronico via registratore telematico.
- Come si compila: per ogni giorno, totale incassi divisi per aliquota IVA; righi separati per operazioni non imponibili/esenti; riepilogo mensile in fondo pagina.
Cos’è il registro dei corrispettivi e a cosa serve
Il registro dei corrispettivi è un libro IVA. Qui annoti, giorno per giorno, gli incassi non fatturati. La norma di riferimento è l’articolo 24 del D.P.R. 633/1972. Il registro consente la liquidazione dell’IVA sui corrispettivi del periodo.
Per “corrispettivi” intendiamo gli incassi derivanti da vendite al dettaglio o assimilate, cioè operazioni per cui sei dispensato dall’emissione della fattura (articolo 22 del D.P.R. 633/1972), salvo richiesta del cliente.
Con l’introduzione dello scontrino elettronico (memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi) dal 2019, previsto dal D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche, la maggior parte dei negozi fisici non tiene più questo registro. Trasmette i corrispettivi via registratore telematico. L’e-commerce indiretto, invece, resta tra i casi esonerati dallo scontrino e continua a usare il registro (D.P.R. 696/1996, esoneri dalla certificazione dei corrispettivi per vendite a distanza).
Chi deve averlo: quadro aggiornato 2026
E-commerce indiretto B2C (beni spediti)
Se vendi beni online a consumatori e spedisci la merce, rientri nelle “vendite a distanza”. Non devi emettere scontrino. Non devi emettere fattura, a meno che il cliente la chieda al momento dell’acquisto. In questo caso usi il registro dei corrispettivi per le vendite non fatturate. Fonti: art. 22 e 24 D.P.R. 633/1972; esoneri del D.P.R. 696/1996.
Negozi fisici e artigiani con punto vendita
Dal 2019 devi memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite registratore telematico. Non tieni il registro dei corrispettivi cartaceo o excel. Base normativa: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
E-commerce diretto (servizi digitali)
Se vendi servizi digitali online (download, streaming, abbonamenti software), parliamo di prestazioni di servizi. In molti casi emetti fattura elettronica. Se emetti fattura per tutte le operazioni, non ti serve il registro dei corrispettivi. Se alcune operazioni restano senza fattura e rientrano nella dispensa, puoi usare il registro. Riferimenti: art. 21 e 22 D.P.R. 633/1972.
Regime forfettario
Il forfettario è esonerato dagli obblighi IVA, inclusi registri e liquidazioni, ai sensi della L. 190/2014 (articolo 1, commi 54-89) e successive modifiche. Non è quindi obbligato al registro dei corrispettivi IVA. Resta comunque utile un prospetto interno di incassi per controllo e reddito. Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari.
Marketplace (Amazon, eBay, ecc.)
Se vendi come merchant e il marketplace incassa per tuo conto, registri i corrispettivi lordi delle vendite nel registro. Le commissioni del marketplace sono un costo. Se il marketplace ti fattura dall’estero, può operare il reverse charge (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972). Conserva i report giornalieri o periodici come prova.
Come si compila correttamente
Struttura del registro
Puoi usare un registro cartaceo prestampato o un file informatico. L’importante è che sia ordinato e immodificabile nella sostanza. Per ciascuna pagina indica il mese. Ogni riga è un giorno. Le colonne principali sono: data, imponibile per aliquota (4%, 5%, 10%, 22% o altre), IVA corrispondente, totale del giorno. Aggiungi colonne per operazioni non imponibili o esenti, e per fatture emesse nel giorno (con numero).
Quando registrare: incasso o spedizione?
La regola IVA è nell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Per cessioni di beni, l’operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione. Se incassi prima (pagamento anticipato), l’IVA diventa esigibile alla data dell’incasso, limitatamente all’importo pagato. Quindi: se ricevi il pagamento oggi e spedisci domani, registri l’incasso oggi. Per contrassegno, registri quando il corriere incassa per tuo conto.
Ripartizione per aliquote e riepilogo mensile
Ogni giorno sommi gli incassi e li ripartisci per aliquota IVA applicata. A fine pagina, fai il totale mensile per imponibile e IVA. Se emetti fatture durante il mese, indicale nella colonna dedicata e non ribatterle nei corrispettivi, per evitare duplicazioni.
Operazioni non imponibili, esenti e fuori campo
Le vendite extra-UE con esportazione sono non imponibili (art. 8 D.P.R. 633/1972). Indicale in apposita colonna, con riferimento normativo. Le vendite intra-UE B2C oltre la soglia UE con opzione o obbligo OSS sono tassate nel paese di consumo. Se usi l’OSS, non le riporti nel registro IVA italiano; tieni i registri OSS separati e compili la dichiarazione OSS trimestrale. Riferimenti: recepimento nazionale del pacchetto e-commerce 2021 (D.Lgs. 83/2021) e Regolamento UE 282/2011.
Resi, storni, buoni e spese accessorie
Per un reso con rimborso, registra una variazione in diminuzione. Puoi usare un rigo negativo nel giorno del reso o un apposito registro variazioni, rispettando l’art. 26 del D.P.R. 633/1972. I buoni: se “monouso” l’IVA si assolve al momento della vendita del buono; se “multiuso”, al momento dell’utilizzo. Le spese di spedizione seguono l’aliquota del bene principale se accessorie.
Regola decisionale rapida
Devo tenere il registro dei corrispettivi?
Se vendi beni online B2C e non emetti una fattura per ogni operazione, la risposta è sì. Sei esonerato dallo scontrino elettronico e devi registrare i corrispettivi giorno per giorno (art. 24 D.P.R. 633/1972, esonero scontrino D.P.R. 696/1996).
Se hai un negozio fisico, usi il registratore telematico. Non tieni il registro. Se emetti fattura per tutte le vendite (B2B o B2C a richiesta), puoi usare solo il registro IVA vendite e non il registro dei corrispettivi.
Se sei in regime forfettario, sei esonerato dai registri IVA. Puoi comunque tenere un prospetto incassi per gestione interna e per il principio di cassa del tuo reddito.
Se vendi in UE con OSS, non riporti quelle vendite nel registro italiano. Tieni il registro OSS dedicato e conserva le evidenze per 10 anni, come previsto dalle regole UE.
Documenti da conservare e tempi
Prove degli incassi e conservazione
Conserva estratti del gateway di pagamento, report del marketplace, DDT di spedizione, ricevute del corriere per contrassegno, e ogni documento che prova la data dell’incasso o della spedizione. La conservazione è di 10 anni: art. 39 del D.P.R. 633/1972 e art. 2220 del Codice Civile.
Conservazione digitale
Se tieni un registro informatico, adotta un sistema che impedisca modifiche non tracciate. Prevedi versioni e log. La conservazione a norma richiede un pacchetto di archiviazione con firme e marche temporali secondo le regole tecniche vigenti. Verifica prassi aggiornate sul portale Normattiva e sui documenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Sanzioni: cosa rischi se sbagli
L’omessa o irregolare tenuta dei registri IVA comporta sanzione da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Se ometti la certificazione dei corrispettivi o la memorizzazione/trasmissione telematica quando dovuta, si applica la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa, con minimo 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997). In caso di reiterazione, può scattare la sospensione dell’attività (art. 12, D.Lgs. 471/1997).
Correggi gli errori con tempestività. Le variazioni in diminuzione seguono l’art. 26 del D.P.R. 633/1972. La definizione agevolata delle sanzioni è possibile in molti casi con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Esempio pratico di compilazione
Hai un e-commerce di cartoleria. Oggi incassi 200 euro per libri al 4% e 600 euro per zaini al 22%. Nel registro del mese corrente inserisci la riga del giorno con 200 nella colonna 4%, 600 nella colonna 22%, e calcoli l’IVA di ciascuna aliquota. Se in giornata emetti una fattura per un cliente business da 150 euro al 22%, annoti solo il numero fattura nella colonna dedicata. Non la sommi ai corrispettivi.
Se vendi all’estero extra-UE per 300 euro e spedisci con esportazione diretta, indichi 300 nella colonna “non imponibili art. 8”. Conservi il documento doganale (MRN) come prova.
Riferimenti normativi e istituzionali
Per i testi aggiornati consulta il D.P.R. 633/1972 (articoli 6, 21, 22, 24, 39), il D.P.R. 696/1996 (esoneri), il D.Lgs. 127/2015 (corrispettivi telematici), il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento), oltre ai provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate. I testi ufficiali sono disponibili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Obbligo registro corrispettivi | Adempimento/Documenti alternativi | Tempistiche e note IVA |
|---|---|---|---|
| E-commerce indiretto B2C (beni spediti) in Italia | Sì, per le vendite non fatturate | Nessuno scontrino; fattura solo su richiesta cliente | Registrazione giornaliera; IVA esigibile a incasso o spedizione (art. 6 D.P.R. 633/1972) |
| Negozio fisico al dettaglio | No | Memorizzazione e trasmissione telematica via registratore RT | Invio corrispettivi giornalieri; sanzioni se omessi (D.Lgs. 471/1997) |
| E-commerce diretto (servizi digitali) con fattura per ogni operazione | No | Registro IVA vendite con fatture elettroniche | IVA esigibile a incasso se anticipato; fattura immediata o differita secondo regole |
| Forfettario che vende online beni B2C | No (esonero registri IVA) | Eventuali e-fatture su richiesta; prospetto incassi interno consigliato | Niente IVA; reddito per cassa; obbligo e-fattura 2024 in poi |
| Vendite intra-UE B2C con OSS attivo | No per le operazioni OSS | Registro OSS e dichiarazione trimestrale OSS | IVA del paese consumatore; conservazione registri OSS per 10 anni |
| Marketplace incassa per tuo conto (Amazon, ecc.) | Sì, per le vendite lorde | Fattura/integrazione commissioni marketplace (possibile reverse charge) | Registra giornalmente; detrai le commissioni come costo |
| Vendite extra-UE con esportazione diretta | Sì, in colonna “non imponibili art. 8” | Documenti doganali (MRN) a prova dell’uscita | IVA non imponibile; conserva prova per controllo |
| Attività mista: punto vendita + e-commerce | Sì per l’e-commerce; No per il punto vendita | RT per il negozio; registro per e-commerce | Gestione separata per canale; coerenza dei totali |
FAQ
Devo emettere fattura per ogni vendita del mio e-commerce B2C o basta il registro dei corrispettivi?
No, non devi emettere fattura per ogni vendita B2C se rientri nella dispensa dell’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 e il cliente non la richiede al momento dell’acquisto. In questo caso, per le vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), sei esonerato dallo scontrino elettronico ai sensi del D.P.R. 696/1996 e annoti i corrispettivi giornalieri nel registro. Se un cliente chiede la fattura al momento del pagamento, devi emetterla (elettronica). Quella vendita non va più inclusa nel totale dei corrispettivi perché già confluisce nel registro IVA vendite. Ricorda che in presenza di solo e-fatture per tutte le vendite, puoi non tenere il registro dei corrispettivi, perché i dati sono già tracciati nel registro delle fatture.
Come gestisco i pagamenti anticipati, i contrassegni e i resi nel registro?
Segui l’articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Se ricevi un pagamento prima della spedizione (carte, wallet, bonifici), l’IVA è esigibile alla data di incasso per l’importo incassato. Quindi registra quel corrispettivo nel giorno dell’incasso. Se spedisci in contrassegno, l’incasso avviene quando il corriere ritira il denaro: registra in quel giorno. Per i resi, applica una variazione in diminuzione secondo l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972. Puoi registrare un rigo negativo nel giorno del reso o utilizzare un registro variazioni. Conserva la prova del rimborso (report gateway, estratto conto, nota di credito se avevi fatturato).
Se uso un marketplace che mi paga ogni due settimane, come faccio la registrazione giornaliera?
Non seguire solo i bonifici periodici. Il registro dei corrispettivi va aggiornato giorno per giorno sulla base delle vendite effettive. Usa i report giornalieri del marketplace, che indicano vendite lorde, IVA, resi e commissioni. Registra i corrispettivi lordi per aliquota nel giorno di effettuazione o incasso, secondo l’articolo 6. Le commissioni non si sottraggono dai corrispettivi; sono un costo separato. Se il marketplace ti fattura dall’estero, applica il reverse charge quando previsto (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972) integrando la fattura estera e registrando l’IVA a debito e a credito. Conserva tutti i report come prova contabile, perché valgono in sede di controllo.
Il regime forfettario deve tenere il registro dei corrispettivi o altri registri IVA?
No. Il forfettario è esonerato dagli obblighi IVA, quindi non deve tenere i registri IVA (incluso il registro dei corrispettivi), non liquida l’IVA e non presenta dichiarazione IVA. La base normativa è la L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata nel tempo. Resta comunque l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute, anche elettroniche. Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per i forfettari. Anche se non obbligatorio, un prospetto interno incassi/pagamenti è utile per gestire il principio di cassa del reddito e per monitorare soglie e flussi, specie se vendi su più canali o con marketplace.
Quali sono le sanzioni se non tengo il registro o se sbaglio a compilarlo? Posso rimediare?
L’omessa o irregolare tenuta dei registri IVA è sanzionata da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Se ometti di certificare i corrispettivi o non trasmetti quelli telematici quando dovuto, si applica la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997). In caso di violazioni ripetute, è possibile la sospensione dell’attività (art. 12, D.Lgs. 471/1997). Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), presentando integrazioni e pagando sanzioni ridotte in base alla tempestività. Meglio correggere subito: sistema i registri, conserva la documentazione di supporto e, se necessario, emetti note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972 per allineare l’IVA dovuta.
