Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il registro dei corrispettivi serve soprattutto agli e‑commerce “indiretti” per annotare, ogni giorno, gli incassi divisi per aliquota IVA e natura dell’operazione, così da calcolare l’IVA dovuta e ricostruire i ricavi.
- Obbligo tipico per e‑commerce indiretto B2C e per attività esonerate dallo scontrino elettronico; negozi fisici usano i corrispettivi telematici salvo esoneri.
- Registrazione giornaliera entro il giorno successivo, per aliquota IVA e natura (imponibile, non imponibile, esente, fuori campo).
- Conservazione per 10 anni; basi normative: DPR 633/1972 artt. 22 e 24; D.Lgs. 127/2015 art. 2; DL 119/2018 art. 17; D.Lgs. 471/1997.
Cos’è il registro dei corrispettivi e quando serve
Definizione pratica
Il registro dei corrispettivi è un prospetto giornaliero degli incassi. “Corrispettivi” significa vendite al dettaglio senza fattura, tipiche del B2C. Lo compili con gli importi del giorno, separati per aliquota IVA e natura fiscale.
Serve per sommare l’IVA a debito e per dimostrare al Fisco come hai calcolato le imposte. È un documento contabile essenziale in caso di controllo.
Basi normative essenziali
La regola nasce dal DPR 633/1972: l’art. 22 definisce le operazioni al dettaglio; l’art. 24 impone l’annotazione quotidiana dei corrispettivi, distinti per aliquota. Il D.Lgs. 127/2015, art. 2, ha introdotto la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico).
Il DL 119/2018, art. 17, ha reso l’obbligo generalizzato per i negozi fisici. L’Agenzia delle Entrate, con prassi e provvedimenti, ha chiarito che l’e‑commerce indiretto resta esonerato dallo scontrino elettronico e continua a usare il registro. Puoi verificare su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Chi lo usa oggi
Lo usa in primis chi vende online beni con spedizione (e‑commerce indiretto) a consumatori finali italiani o esteri, quando non emette fattura. Lo usano anche i soggetti esonerati dai corrispettivi telematici per specifiche attività previste dai decreti attuativi.
I negozi fisici, in generale, emettono scontrino elettronico con Registratore Telematico. Non tengono il registro, salvo esoneri particolari. In caso di dubbio, prevale quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate e dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come si compila correttamente
Struttura minima del registro
Organizza una pagina per ogni mese. Ogni riga è un giorno. Prevedi colonne per: data; imponibile e IVA per ciascuna aliquota (ad esempio 4%, 5%, 10%, 22%); operazioni non imponibili, esenti e fuori campo; note; totale giorno; eventuali fatture emesse nel giorno (con numero e imponibile).
Nell’ultima riga del mese, calcola i totali mensili per ogni colonna e il totale complessivo. Le definizioni semplici: “non imponibile” sono operazioni tassate a 0% per norma (es. esportazioni art. 8 DPR 633/72); “esente” sono escluse da IVA per legge (art. 10 DPR 633/72); “fuori campo” è quanto non rientra nell’IVA italiana (per esempio operazioni extra territorialità).
Tempistiche
Annota i corrispettivi entro il giorno non successivo a quello dell’incasso. Vuol dire che il venduto del 10 deve essere registrato entro l’11. Questa è la regola dell’art. 24 DPR 633/1972.
Se lavori con molte aliquote, puoi usare registrazioni riepilogative giornaliere per aliquota. La precisione per aliquota è fondamentale per calcolare l’IVA corretta.
Esempio operativo
Giorno 15: incassi 300 euro su prodotti IVA 10% e 800 euro su prodotti IVA 22%. Nel registro del mese corrente annoti 300 nella colonna 10% e 800 nella colonna 22%. Se emetti una fattura nel giorno, riporti numero e imponibile nella colonna dedicata alle fatture.
A fine mese sommi. Calcoli l’IVA su ogni aliquota. Tieni distinte le operazioni non imponibili (es. export) o esenti (es. specifici servizi dell’art. 10) nelle rispettive colonne e indica la norma di riferimento.
Fatture, resi, buoni e incassi multicanale
Fatture: se emetti fattura, non includere l’importo anche nei corrispettivi imponibili. Inserisci il documento nella colonna “fatture emesse” per quell’incasso.
Resi e storni: registra una variazione in diminuzione nel giorno del reso con segno negativo nella stessa aliquota, citando la nota di credito, oppure annota il reso nella colonna note e nel totale sottrai l’importo.
Buoni regalo (gift card): quando vendi il buono non registri IVA se è “multiuso”; registri l’IVA quando il cliente usa il buono per acquistare beni. Se il buono è “monouso”, l’IVA sorge alla vendita del buono. Regole UE recepite nel DPR 633/1972.
Marketplace: se il marketplace è “fornitore presunto” per alcune vendite B2C transfrontaliere (pacchetto e‑commerce UE), non registri quel corrispettivo come tua vendita imponibile in Italia; annotalo in apposita sezione gestionale come “operazioni tramite piattaforma con IVA assolta dal marketplace”. Verifica sempre il contratto e le comunicazioni fiscali del marketplace.
Vendite estere, OSS/IOSS e natura delle operazioni
UE: vendite a distanza e OSS
Per le vendite B2C verso consumatori UE, si applicano le regole del “pacchetto e‑commerce” UE in vigore dal 1° luglio 2021. Soglia unica UE 10.000 euro annui per servizi elettronici e vendite a distanza intra‑UE.
Se superi la soglia o opti per la tassazione nello Stato del cliente, puoi usare l’OSS (One Stop Shop). In tal caso versi l’IVA estera tramite il portale OSS italiano e non detrai/versi in Italia quell’IVA. Nel registro, separa queste operazioni in una colonna “OSS” per controllo gestionale. Fonti: Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995; D.Lgs. 83/2021; documenti Agenzia delle Entrate.
Extra‑UE: esportazioni e IOSS
Se spedisci beni fuori UE, di norma è “non imponibile” art. 8 DPR 633/1972. Annota il corrispettivo nella colonna non imponibili, indicando “art. 8 DPR 633/72” e conserva la prova dell’uscita doganale.
Per vendite B2C di beni importati con valore modesto e spediti a consumatori UE, può applicarsi IOSS. In quel caso l’IVA è riscossa in anticipo e liquidata via IOSS. Registra separatamente a fini gestionali. Fonti: Regolamento UE 282/2011 e successive modifiche; D.Lgs. 83/2021.
Regime forfettario ed effetti sul registro
Obblighi ridotti ma ordine necessario
Nel regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54‑89) non sei obbligato ai registri IVA. Però, se vendi online senza fattura, tenere un registro dei corrispettivi ti aiuta a controllare ricavi e ad affrontare eventuali verifiche.
Compila comunque un prospetto giornaliero degli incassi per canale e aliquota merceologica. Anche se non versi IVA, distingui le vendite per natura (imponibili, non imponibili, esenti, fuori campo). Ti servirà per l’imposta sostitutiva e per il quadro LM.
Regola decisionale rapida
Se vendi beni online B2C con spedizione e non emetti fattura: usa il registro dei corrispettivi e annota per aliquota entro il giorno successivo.
Se hai un negozio fisico: emetti scontrino elettronico con Registratore Telematico. Tieni il registro solo se rientri in un esonero specifico previsto dai decreti MEF e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendi B2C in UE e usi l’OSS: annota separatamente a fini gestionali e versa l’IVA via OSS. Non trattare quell’IVA come domestica.
Se esporti fuori UE: registra come non imponibile art. 8 DPR 633/1972 e conserva la bolla doganale.
Se sei in forfettario: non sei obbligato al registro IVA, ma tienilo per ordine contabile e per dimostrare i ricavi.
Conservazione, controlli e sanzioni
Conservazione e tracciabilità
Conserva il registro per 10 anni (art. 2220 Codice Civile). Può essere cartaceo o digitale, purché sia immodificabile e stampabile a richiesta.
Allinea il registro con estratti conto, ricevute dei pagamenti, report del marketplace e documenti di trasporto. La riconciliazione periodica riduce gli errori.
Sanzioni tipiche
Per irregolarità su registrazioni e IVA si applicano, in generale, le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Ad esempio per omessa o tardiva registrazione e per infedele dichiarazione IVA.
Per chi è obbligato ai corrispettivi telematici, le sanzioni specifiche sono nel D.Lgs. 127/2015, art. 2. In caso di violazioni ripetute può scattare la sospensione dell’attività (D.Lgs. 471/1997, art. 12). In caso di dubbi consulta Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Chi usa il registro | Cosa annotare | Quando registrare | Fonti normative |
|---|---|---|---|---|
| E‑commerce indiretto B2C in Italia | Obbligatorio se non si emette fattura e non si usa RT | Corrispettivi giornalieri per aliquota IVA; eventuali fatture separate; resi e note | Entro il giorno successivo | DPR 633/1972 artt. 22 e 24; prassi Agenzia Entrate su esonero scontrino per vendite a distanza |
| Vendite a distanza intra‑UE con OSS | Registro gestionale separato consigliato | Totali B2C per Stato UE, aliquota estera e periodo OSS | Annotazione continua; versamento trimestrale OSS | Direttive UE 2017/2455, 2019/1995; D.Lgs. 83/2021; documenti Agenzia Entrate |
| Esportazioni extra‑UE | Registro corrispettivi con colonna “non imponibile” | Importi non imponibili art. 8 e riferimento MRN doganale | Entro il giorno successivo; prova export nei tempi doganali | DPR 633/1972 art. 8; Codice Doganale UE; prassi Agenzia Entrate |
| Negozio fisico con RT | No registro; si usa scontrino elettronico | Memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi | In tempo reale/giornaliero via RT | D.Lgs. 127/2015 art. 2; DL 119/2018 art. 17; Provvedimenti AE |
| Forfettario e‑commerce | Nessun obbligo di registri IVA; registro consigliato | Incassi giornalieri per canale e natura; fatture separate | Buona prassi quotidiana | L. 190/2014 art. 1 commi 54‑89; art. 2220 c.c. per conservazione |
FAQ
Devo tenere il registro dei corrispettivi se ho un e‑commerce e incasso con carte e marketplace?
Sì, se fai e‑commerce indiretto B2C e non emetti fattura, devi tenere il registro. Il metodo di incasso non cambia l’obbligo: POS, wallet, bonifico o contrassegno sono tutti incassi da registrare. Se vendi attraverso marketplace, verifica se il marketplace è “fornitore presunto” per alcune operazioni transfrontaliere: in quel caso l’IVA può essere gestita dal marketplace e tu annoti l’operazione in una sezione separata gestionale, senza sommarla all’IVA italiana. Conserva i report mensili del marketplace e riconciliali con il registro per dimostrare la quadratura. Le basi sono nel DPR 633/1972 artt. 22 e 24 e nel pacchetto e‑commerce UE recepito dal D.Lgs. 83/2021.
Come tratto resi, annullamenti e rimborsi nel registro?
Hai due strade operative. 1) Registri nel giorno del reso una variazione con segno negativo nella stessa aliquota IVA, indicando in nota la causale (reso cliente) e, se c’è, il numero della nota di credito. 2) Usi una colonna “variazioni” e sottrai nel totale giornaliero del giorno del reso. L’importante è che si veda la traccia: incasso iniziale, reso, saldo. Se avevi emesso fattura, emetti una nota di credito e non toccare i corrispettivi imponibili; riporta solo il riferimento nella colonna “fatture/variazioni”. La gestione coerente consente di calcolare correttamente l’IVA a debito. Riferimenti: DPR 633/1972 art. 26 per note di variazione.
Sono in regime forfettario: il registro è obbligatorio? Devo distinguere per aliquota IVA anche se non verso l’IVA?
Nel forfettario la legge prevede semplificazioni e non impone i registri IVA (L. 190/2014, art. 1, comma 74). Quindi il registro non è obbligo formale. Tuttavia, se fai e‑commerce senza fattura, è prudente tenere un prospetto degli incassi giornalieri. Distinguere per aliquota resta utile, anche se non versi l’IVA, perché aiuta a controllare la composizione dei ricavi, a rispondere a richieste dell’Agenzia delle Entrate e a compilare il quadro LM. Inoltre, se esegui operazioni non imponibili o fuori campo (export, OSS), la distinzione per natura è fondamentale per la coerenza dichiarativa.
Le vendite UE con OSS entrano nel registro dei corrispettivi? E come le tratto nell’IVA italiana?
L’OSS è un canale speciale per dichiarare e versare l’IVA di altri Stati membri tramite il portale italiano. Quelle operazioni non confluiscono nella liquidazione IVA domestica. Per controllo interno, annota in una sezione separata del registro o in un prospetto parallelo: data, Stato del consumatore, base imponibile e aliquota estera. Non sommare questi importi alle colonne imponibili italiane. Nella dichiarazione annuale IVA italiana, segui le istruzioni che escludono l’IVA estera versata via OSS dalla sezione domestica. Fonti: D.Lgs. 83/2021; circolari e guide dell’Agenzia delle Entrate sul regime OSS.
Se ho un negozio fisico e un e‑commerce, devo tenere sia il registratore telematico sia il registro dei corrispettivi?
Sì, di norma sì. Per il negozio fisico memorizzi e trasmetti i corrispettivi con il Registratore Telematico (scontrino elettronico), come previsto dal D.Lgs. 127/2015 e dal DL 119/2018. Per l’e‑commerce indiretto continui a usare il registro dei corrispettivi, perché le vendite a distanza sono esonerate dallo scontrino elettronico e si registrano con la procedura dell’art. 24 del DPR 633/1972. Tieni le due contabilità “di front‑end” separate e riconciliale a livello di contabilità generale. Indica sempre la natura dell’operazione e l’aliquota corretta. In caso di ispezione, potrai mostrare due flussi distinti e coerenti con i relativi obblighi.
