Forfettario: quali sono le regole e cosa succede se non le rispetti?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario si applica se resti entro 85.000 euro di incassi, rispetti le esclusioni di legge e fatturi con e-fattura; imposta sostitutiva 15% o 5% per startup se ne hai diritto.

  • Soglie: accesso/permanenza fino a 85.000 euro; uscita l’anno dopo se superi 85.000; uscita immediata se superi 100.000 euro nello stesso anno.
  • Esclusioni: partecipazioni in società di persone; controllo in srl con attività collegata; lavoro dipendente oltre 30.000 euro (salvo eccezioni di legge).
  • Tassazione: imposta sostitutiva 15% (5% per i primi 5 anni se startup). Base imponibile calcolata con coefficiente di redditività. E-fattura obbligatoria per tutti.

Cos’è il regime forfettario nel 2026 e a chi conviene

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Applica un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP.

Funziona “a forfait”: non deduci le spese voce per voce. Il fisco stima il tuo margine con un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Su quel margine applichi l’imposta.

Norma di riferimento: legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche. Soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro introdotte dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023).

Requisiti di accesso e cause di esclusione (quadro aggiornato 2026)

Ricavi/compensi e soglie operative

Per entrare o restare nel forfettario non devi superare 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno precedente. Conta l’incassato, perché vale il principio di cassa. Significa che rileva quando incassi, non quando emetti la fattura.

Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000, resti forfettario fino al 31 dicembre e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000 euro, esci dal forfettario subito, nello stesso anno (legge 197/2022).

Residenza e casi dei non residenti

Devi essere residente in Italia. Puoi accedere anche se non residente, ma solo se vivi in un Paese UE/SEE che scambia informazioni con l’Italia e produci almeno il 75% del reddito in Italia. Riferimento: legge 190/2014, comma 57, lettera b).

Se ti trasferisci in Italia durante l’anno, valuti i requisiti sul periodo d’imposta precedente. Attenzione ai periodi di doppia residenza: serve coerenza tra anagrafe e centro degli interessi.

Partecipazioni societarie e controllo

Non puoi partecipare a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Neppure indirettamente, se genera reddito imputato a te.

Non puoi controllare, direttamente o indirettamente, una srl che svolge attività riconducibile alla tua. Il divieto è operativo anche se la srl è “di famiglia”. Riferimento: legge 190/2014, comma 57, lettera d).

Lavoro dipendente e pensione: soglia 30.000 euro

Se nell’anno precedente hai avuto redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 30.000 euro, non puoi applicare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato e non lavori prevalentemente per il datore attuale o dei due anni precedenti.

Ad agosto 2026 la soglia è 30.000 euro. Le proposte di aumento non hanno trovato conferma normativa. Riferimento: legge 190/2014, comma 57, lettera d-bis.

Collaboratori e costi per il personale

La somma pagata a dipendenti, co.co.co., lavoro accessorio, e compensi a collaboratori non deve superare 20.000 euro lordi nell’anno. Riferimento: legge 190/2014, comma 54.

Se superi il limite, perdi il regime dall’anno successivo. Considera anche il TFR maturato nell’anno ai fini del calcolo.

Come si calcola il reddito e l’imposta sostitutiva

Coefficiente di redditività e principio di cassa

Il coefficiente di redditività è una percentuale che stima il tuo margine. Dipende dal gruppo ATECO. Esempio: professionisti ordinistici spesso 78%; commercio 40%; servizi 67% (valori indicativi tratti dall’allegato alla legge 190/2014).

Reddito imponibile = incassi dell’anno × coefficiente. Applichi il principio di cassa: consideri gli incassi effettivi dell’anno, non le competenze.

Aliquote: 15% standard e 5% startup

Paghi l’imposta sostitutiva al 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se sei “startup”: attività nuova, non mera prosecuzione di lavoro precedente verso lo stesso cliente; nessuna partita IVA attiva e operativa nei 3 anni prima; eventuale prosecuzione d’azienda con ricavi del cedente entro 85.000 euro.

Il praticantato obbligatorio non conta come “prosecuzione”. Riferimento: legge 190/2014, commi 65-67.

Contributi previdenziali: cosa cambia

I contributi previdenziali obbligatori si sottraggono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Vale per Gestione Separata e per artigiani/commercianti.

Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi, previa domanda all’INPS. Base normativa nella legge 190/2014 e nelle circolari INPS annuali di attuazione.

Esempio numerico semplificato (avvocato, coefficiente 78%)

Incassi annui: 40.000 euro. Reddito forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euro. Contributi versati: 4.000 euro. Base imposta: 31.200 − 4.000 = 27.200 euro.

Imposta sostitutiva 15%: 4.080 euro. Se hai i requisiti startup, 5%: 1.360 euro. L’IVA non si applica in fattura; aggiungi marca da bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro.

Adempimenti IVA e fatturazione: cosa fai e cosa eviti

Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti

Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Obbligo introdotto dal decreto-legge 36/2022, art. 18, come convertito in legge 79/2022, con estensione graduale fino alla generalizzazione dal 1° gennaio 2024.

Usi il Sistema di Interscambio anche per operazioni con estero (documenti TD dedicati). L’esterometro è stato sostituito dall’invio transfrontaliero via SdI.

Operazioni con l’estero e Intrastat

Non addebiti l’IVA ai clienti. Per servizi generici resi a soggetti UE, emetti fattura non imponibile art. 7-ter DPR 633/1972 e presenti Intrastat cessioni di servizi se dovuto.

Per acquisti di servizi da UE ed estero, applichi l’integrazione/auto-fattura elettronica ai soli fini statistici e sanzionatori; l’IVA non è detraibile. Verifica i casi di reverse charge mediante i codici documento TD17-19.

Adempimenti che non fai

Niente liquidazioni IVA, niente registri IVA. Niente IRAP. Niente ritenute subite: inserisci la dicitura di esclusione da ritenuta d’acconto in fattura (legge 190/2014, comma 67).

Puoi essere sostituto d’imposta solo se paghi dipendenti o collaboratori: in quel caso versi e certifichi le relative ritenute.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi logici, in ordine:

  • Incassi anno precedente ≤ 85.000 euro? Se no e ≤ 100.000: resti nell’anno in corso e passi all’ordinario dal prossimo. Se > 100.000: uscita immediata.
  • Residente in Italia, oppure UE/SEE con almeno il 75% del reddito in Italia? Se no, niente forfettario.
  • Nessuna partecipazione in società di persone/associazioni? Nessun controllo in srl con attività riconducibile? Se sì a una sola, niente forfettario.
  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente ≤ 30.000 euro, oppure rapporto cessato e non lavori prevalentemente per l’ex datore (attuale o due anni precedenti)? Se no, niente forfettario.
  • Spese per personale e collaboratori nell’anno ≤ 20.000 euro lordi? Se no, perdi il regime dall’anno successivo.
  • Se tutte le risposte sono “ok”, puoi applicare il forfettario. Valuta se hai i requisiti per l’aliquota 5% startup.

Casi particolari e attenzione operativa

Start up al 5%: come non perdere l’agevolazione

Evita la “mera prosecuzione”: se passi da dipendente ad autonomo con stesso cliente e stesse mansioni, rischi. Documenta il cambio di attività, mercato e modalità operative.

Se avevi una partita IVA inattiva senza fatture negli ultimi 3 anni, puoi comunque accedere al 5%. Conserva visure e prove di inattività.

Superi le soglie a metà anno

Se salti oltre 85.000 euro ma resti entro 100.000: continui forfettario fino a fine anno. Se superi 100.000: da quel momento applichi l’IVA e il regime ordinario. Monitora gli incassi mese per mese.

Nota in fattura e marca da bollo

Inserisci sempre la dicitura di regime di vantaggio (riferimento alla legge 190/2014) e di esclusione da ritenuta. Applica la marca da bollo di 2 euro su fatture sopra 77,47 euro e versa l’imposta virtuale periodicamente.

Contributi INPS: scelta della gestione

Professioni senza cassa pagano la Gestione Separata INPS in percentuale sul reddito forfettario. Artigiani e commercianti versano fissi più una quota sul reddito eccedente il minimale, con possibile riduzione del 35% su domanda.

Fonti e riferimenti utili

Norme: legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; legge 145/2018; legge 197/2022 per le soglie 85.000/100.000; decreto-legge 36/2022, art. 18, come convertito dalla legge 79/2022 per l’e-fattura.

Per testi aggiornati consulta il portale Normattiva. Per profili contributivi consulta circolari INPS. Per temi lavoristici consulta il Ministero del Lavoro.

Scenario Requisiti da verificare Esito regime Tempistiche e adempimenti
Nuova apertura 2026, ex dipendente con RAL 28.000 euro, nessuna partecipazione societaria Incassi previsti ≤ 85.000; lavoro dipendente anno precedente ≤ 30.000; nessun controllo in srl; collaboratori previsti ≤ 20.000 Forfettario ok; valuta aliquota 5% se non c’è mera prosecuzione Subito e-fattura; marca da bollo ove dovuta; domanda riduzione INPS 35% se artigiano/commerciante
Professionista 2025 con incassi 92.000 euro Soglia superata ma ≤ 100.000 Resta forfettario nel 2025; passa all’ordinario dal 1/1/2026 Pianifica liquidazioni IVA dal 2026; aggiorna parcelle e gestionale
Consulente che nel 2026 supera 100.000 euro a ottobre Uscita immediata per superamento > 100.000 Perde il regime nel 2026 dalla data del superamento Da quel momento applica IVA, registri e liquidazioni; invia dichiarazioni per l’anno in parte forfettario e in parte ordinario
Freelance con quota di controllo in srl dello stesso settore Divieto di controllo in srl con attività riconducibile Forfettario non applicabile Valuta cessione quote o modifica attività della srl prima dell’accesso
Lavoratore dipendente con RAL 34.000 euro nel 2025 che apre P.IVA nel 2026 Soglia 30.000 superata; rapporto non cessato Forfettario non applicabile Può valutare ordinario semplificato; rientro nel forfettario solo se in futuro rientra nei requisiti

FAQ: domande frequenti sul regime forfettario 2026

Devo essere per forza residente in Italia per usare il forfettario?

No. La regola generale chiede la residenza fiscale in Italia. Ma la legge ammette anche i non residenti se rispettano due condizioni: devono vivere in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che scambia informazioni con l’Italia e devono produrre almeno il 75% del reddito complessivo sul territorio italiano. In pratica, se vivi ad esempio in Spagna e fatturi quasi tutto a clienti italiani, puoi accedere. Serve però coerenza tra iscrizione all’AIRE, prova del centro degli interessi e quanto dichiarato. Riferimento: legge 190/2014, comma 57, lettera b). In caso di trasferimenti nell’anno, verifica sempre i periodi di residenza per evitare conflitti tra Stati e doppie imposizioni.

Posso mantenere il forfettario se ho superato 85.000 euro di incassi?

Dipende da quanto hai superato. Se i tuoi incassi sono oltre 85.000 ma entro 100.000 euro, resti nel forfettario fino al 31 dicembre di quell’anno. Dal 1° gennaio successivo passerai al regime ordinario, con IVA, registri e liquidazioni. Se invece superi 100.000 euro nello stesso anno, esci subito dal forfettario dal momento del superamento: da quel momento devi emettere fatture con IVA e adempiere agli obblighi del regime ordinario. Questa disciplina nasce dalla legge 197/2022. Per evitare sorprese, monitora gli incassi mese per mese e considera contratti e acconti che potrebbero farti sforare a fine anno.

Come funziona l’aliquota al 5% e quando rischio di perderla?

L’aliquota al 5% vale per i primi 5 periodi d’imposta delle attività nuove che rispettano tre condizioni: non essere mera prosecuzione di lavoro precedente verso lo stesso cliente o datore, non aver esercitato attività con partita IVA individuale nei tre anni prima dell’avvio, e, se prosegui un’attività altrui, assicurarti che il cedente non abbia superato 85.000 euro di ricavi. La perdita dell’agevolazione accade se l’Agenzia delle Entrate dimostra la “mera prosecuzione” (stesse mansioni, stesso committente, continuità sostanziale). Il praticantato obbligatorio non è considerato prosecuzione. Documenta sempre cambi di servizi, canali commerciali e contratto con l’ex datore per dimostrare autonomia reale. Base normativa: commi 65-67 della legge 190/2014.

Nel forfettario posso dedurre o detrarre alcune spese particolari?

Nel forfettario non deduci le spese analiticamente, perché il fisco ti riconosce una quota forfettaria di costi tramite il coefficiente. Fanno eccezione due voci: i contributi previdenziali obbligatori, che abbattono il reddito prima di calcolare l’imposta, e alcune detrazioni d’imposta personali in dichiarazione dei redditi (ad esempio per familiari a carico o spese sanitarie IRPEF come persona fisica, indipendenti dall’attività). Non puoi invece detrarre l’IVA perché non la addebiti ai clienti. Se hai investimenti rilevanti o costi elevati e ricavi bassi, il regime ordinario potrebbe convenire di più. Confronta sempre il carico fiscale complessivo su un triennio, includendo anche i contributi INPS.

Quali sono gli obblighi concreti mese per mese se sono forfettario nel 2026?

Gli obblighi principali sono: emettere e-fatture tramite il Sistema di Interscambio entro i termini ordinari; integrare o auto-fatturare elettronicamente le operazioni estere con i codici TD corretti; applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro e versare l’imposta di bollo periodicamente; tenere sotto controllo il contatore degli incassi rispetto alle soglie 85.000/100.000; versare eventuali acconti e saldi dell’imposta sostitutiva alle scadenze ordinarie IRPEF; calcolare e versare i contributi INPS dovuti (Gestione Separata o artigiani/commercianti, con eventuale riduzione del 35% su domanda). Non compili registri IVA, non fai liquidazioni IVA, non presenti dichiarazione IVA. Per le operazioni UE di servizi resi potresti dover presentare Intrastat cessioni servizi. Consulta sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Ministero dell’Economia per le scadenze annuali.

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