Lavorare come illustratore: quali requisiti servono per aprire P.IVA?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per fare l’illustratore con Partita IVA scegli il codice ATECO corretto, apri la P.IVA con AA9/12, iscriviti alla Gestione Separata INPS, valuta forfettario (coefficiente 78%) o ordinario, fattura in elettronico e versa imposte e contributi.

  • Codice ATECO: la scelta incide su coefficienti forfettari, adempimenti e INPS. Verifica nella classificazione ATECO 2007 di Istat.
  • Forfettario: soglia ricavi 85.000 euro, imposta sostitutiva 15% (5% start-up se ammessa), coefficiente 78%, niente IVA né ritenuta.
  • Ordinario: IVA, IRPEF per scaglioni, ritenuta d’acconto 20% sui compensi professionali, costi e contributi deducibili, principio di cassa.

Partita IVA per illustratori: requisiti, codici ATECO e basi normative

Cosa serve per iniziare davvero

Non esiste un albo per gli illustratori. Puoi lavorare come dipendente o autonomo. Se scegli autonomia su orari e clienti, apri la Partita IVA.

La base normativa per l’attribuzione della Partita IVA è l’articolo 35 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), consultabile su Normattiva. Per i professionisti, non serve l’iscrizione in Camera di Commercio.

Per il versante fiscale e previdenziale si applicano, tra le altre, le norme del TUIR (DPR 917/1986), del DPR 600/1973 sulle ritenute, della Legge 190/2014 per il regime forfettario, e delle circolari INPS per la Gestione Separata.

Quale codice ATECO scegliere e perché conta

La scelta ATECO descrive l’attività prevalente. Influisce su coefficienti del forfettario, studi di settore passati/ISA, e su prassi contabili.

Per gli illustratori si usano, in pratica, codici del comparto “design/attività professionali” o dell’area “creazioni artistiche”. Due opzioni ricorrenti sono:

  • 74.10.90 – Altre attività di design. Molto usato da grafici e illustratori con committenza commerciale.
  • 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie. Usato se prevale la creazione di opere originali e la cessione dei relativi diritti.

In alcuni casi si valuta un codice specifico di “disegnatore grafico” presente nelle sottovoci del 74.10. Verifica sempre la descrizione aggiornata su Istat ATECO 2007 e scegli in base alla prevalenza effettiva.

Nel regime forfettario, le attività professionali ricadono di solito nel coefficiente di redditività del 78% previsto dall’Allegato 4 della Legge 190/2014 e successive modifiche. Controlla comunque l’allegato aggiornato alla data.

Come si apre la Partita IVA: modulistica, tempi e costi

Modello AA9/12 e attivazione presso l’Agenzia delle Entrate

Compila il modello AA9/12 per persone fisiche. Indica dati anagrafici, domicilio fiscale, codice ATECO e regime fiscale prescelto.

Presenta il modello all’Agenzia delle Entrate. Puoi inviarlo via servizi telematici, posta raccomandata o consegnarlo allo sportello. L’attribuzione della P.IVA è gratuita.

Riferimento: articolo 35 DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul suo portale istituzionale.

Iscrizione INPS – Gestione Separata

Gli illustratori senza cassa professionale si iscrivono alla Gestione Separata INPS come “liberi professionisti”. L’iscrizione è telematica dall’area INPS.

L’aliquota è fissata ogni anno da INPS. Negli ultimi anni è stata intorno al 26–27%. Si applica al reddito imponibile previdenziale. Non ci sono minimali di contribuzione per i professionisti, ma esistono minimali retributivi per l’accredito dei mesi.

Verifica le circolari INPS dell’anno in corso per aliquote, massimali e minimali.

Tempi e costi vivi

La P.IVA si attiva in pochi giorni. L’iscrizione INPS è contestuale o subito dopo. Se operi solo come professionista, non serve iscrizione in Camera di Commercio.

I costi vivi per l’apertura all’Agenzia delle Entrate sono nulli. Restano eventuali costi professionali per il supporto nella pratica e nella scelta del regime.

Regimi fiscali per illustratori: forfettario o ordinario

Regime forfettario: quando conviene e come si calcola

Il forfettario è regolato dalla Legge 190/2014, articoli 1, commi 54–89, come modificata. La Legge 197/2022 ha portato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata sopra 100.000 euro nell’anno.

Requisiti principali:

  • Ricavi/compensi non oltre 85.000 euro nell’anno solare precedente.
  • Niente partecipazioni di controllo in società con attività riconducibili.
  • Niente regime speciale IVA o attività escluse.

Imposte: paghi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se è nuova attività e rispetti i requisiti di start-up (assenza di attività simile nei tre anni precedenti e altre condizioni della Legge 190/2014).

Base imponibile: incassi x coefficiente di redditività (per le attività professionali, di norma 78%) meno i contributi previdenziali pagati. Non deduci i singoli costi. Applichi il principio di cassa, cioè contano gli incassi effettivi.

IVA: esonero da addebito IVA in fattura e da liquidazioni periodiche. Indichi le diciture di legge in fattura. Marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro, con assolvimento virtuale in e-fattura (DM 17 giugno 2014 e successive modifiche).

Regime ordinario: struttura dei calcoli e oneri

Nel regime ordinario applichi l’IVA secondo le regole del DPR 633/1972. Per prestazioni di servizi in Italia, l’aliquota è di norma il 22%, salvo specifiche esenzioni o non imponibilità.

IRPEF: paghi per scaglioni progressivi stabiliti dalla legge vigente per l’anno (Leggi di Bilancio e TUIR). Le aliquote possono essere aggiornate annualmente. Verifica su Normattiva o sul sito dell’Agenzia delle Entrate le percentuali in vigore nel 2026.

Reddito imponibile: compensi incassati meno costi inerenti e contributi previdenziali. Per i professionisti si applica il principio di cassa. I costi devono essere documentati e inerenti (software, attrezzature, canoni, consulenze, viaggi di lavoro, ecc.).

Ritenuta d’acconto: se il cliente è sostituto d’imposta, applica la ritenuta del 20% sui compensi professionali (DPR 600/1973, art. 25), salvo forfettari che sono esonerati dalla ritenuta con apposita dichiarazione in fattura.

Esempi pratici di calcolo

Esempio forfettario. Incassi 30.000 euro. Coefficiente 78%: 23.400 euro. Contributi pagati l’anno prima: 3.000 euro. Base imponibile imposta: 20.400 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 3.060 euro. Con imposta al 5%: 1.020 euro.

Esempio ordinario. Incassi 30.000 euro. Costi documentati 3.000 euro. Contributi 4.000 euro. Reddito imponibile fiscale: 23.000 euro. L’IRPEF si calcola sugli scaglioni vigenti nell’anno. Aggiungi addizionali regionali e comunali. Poi sottrai detrazioni spettanti.

Nota sugli scaglioni: le aliquote IRPEF e le detrazioni possono cambiare con la Legge di Bilancio. Controlla i valori aggiornati su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Fatture, IVA, estero e diritti d’autore

Fatturazione elettronica, bollo e incassi

La fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Usa un software abilitato o i canali messi a disposizione dall’Agenzia.

Indica correttamente natura operazione, bollo virtuale se dovuto, e riferimenti normativi in caso di non imponibilità o esenzione.

Per i pagamenti, preferisci metodi tracciati. Conserva le quietanze. La tracciabilità aiuta in caso di controlli e per la corretta imputazione per cassa.

Clienti UE ed extra-UE

Clienti business UE (con partita IVA valida): prestazione di servizi generica non imponibile IVA in Italia, con inversione contabile nel Paese del cliente (art. 7-ter DPR 633/1972). Indica in fattura “reverse charge” e il riferimento normativo.

Clienti privati UE: di norma imponibile IVA in Italia. Fai attenzione se fornisci servizi elettronici automatizzati B2C: valgono regole specifiche sul luogo di tassazione e regimi OSS. Verifica se la tua prestazione è personalizzata (non elettronica) o automatizzata.

Clienti extra-UE: in molti casi la prestazione è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale. Indica il riferimento normativo (articolo 7-septies o pertinenti del DPR 633/1972). Conserva prova della residenza del cliente.

Diritti d’autore e Partita IVA

La cessione del diritto d’autore da parte dell’autore può essere esclusa da IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a, del DPR 633/1972. In ambito fiscale, i compensi da diritto d’autore possono ricadere tra i “redditi diversi” ex articolo 67 TUIR, se non conseguiti in regime di impresa o professione.

Se operi con Partita IVA e la cessione dei diritti è abituale e connessa alla tua attività, valuta con il consulente il corretto inquadramento. La qualifica incide su IVA, ritenute e dichiarazioni.

Contributi previdenziali: come funzionano e come si versano

Aliquote, massimali e minimali

Per i professionisti senza cassa, l’INPS Gestione Separata fissa ogni anno: aliquota, massimale di reddito, e valore minimale per l’accredito dei mesi. Le circolari INPS aggiornano le percentuali.

In linea generale, applichi l’aliquota al reddito imponibile previdenziale. I contributi sono deducibili dal reddito per il calcolo di IRPEF o imposta sostitutiva.

Saldo e acconti: calendario

Versi saldo contributi dell’anno precedente e primo acconto con le imposte a giugno-luglio. Il secondo acconto a novembre. Usa i modelli F24 con i codici tributo indicati da INPS e Agenzia delle Entrate.

Per chi è in forfettario, il meccanismo acconti-saldi vale ugualmente. Attenzione al primo anno: l’acconto può essere pesante, valuta la rateizzazione.

Deduzione dal reddito

I contributi versati si deducono sempre dal reddito. Nel forfettario li sottrai dalla base imponibile forfettaria. Nell’ordinario li deduci dai compensi insieme ai costi.

Questa deduzione riduce l’imposta e impatta sugli scaglioni IRPEF. Conserva tutte le ricevute di pagamento.

Regola decisionale rapida

Quando scegliere forfettario

Scegli il forfettario se:

  • Prevedi ricavi entro 85.000 euro e pochi costi deducibili importanti.
  • Hai clienti prevalentemente italiani e vuoi semplificare l’IVA.
  • Punti a un’aliquota semplice (15% o 5%) e a meno adempimenti.

Quando scegliere ordinario

Scegli l’ordinario se:

  • Superi o prevedi di superare 85.000 euro di ricavi a breve.
  • Hai molti costi deducibili (software, attrezzature, subappalti, viaggi) che abbattono il reddito.
  • Lavori spesso con aziende UE con IVA e vuoi detrarre l’IVA sugli acquisti.

Nessi logici veloci

  • Ricavi bassi e costi bassi → forfettario di norma conviene.
  • Ricavi medi, costi alti, investimenti importanti → ordinario spesso vince grazie a deduzioni e IVA detraibile.
  • Previsione crescita >85.000 entro 12 mesi → valuta ingresso diretto in ordinario per stabilità.

Scadenze, adempimenti ricorrenti ed errori da evitare

Calendario essenziale

Mensile/trimestrale: per l’ordinario, liquidazioni IVA e registri. Per i forfettari, nessuna liquidazione IVA.

Giugno-luglio: saldo imposte e contributi anno precedente e primo acconto. Novembre: secondo acconto.

Entro il 30 aprile o 30 giugno (in base ai provvedimenti): dichiarazione IVA per gli ordinari. Tra maggio e novembre: dichiarazione dei redditi, secondo calendario annuale dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Errori tipici da evitare

  • Codice ATECO sbagliato o incoerente con l’attività. Correggilo subito se noti discrepanze.
  • Dimenticare l’iscrizione INPS Gestione Separata. Le sanzioni sono pesanti.
  • Emissione fatture senza diciture corrette (forfettario, reverse charge, bollo).
  • Sottovalutare gli acconti. Prepara un piano di cassa trimestrale.
  • Trattare come “redditi diversi” compensi che sono in realtà professionali abituali.
Scenario Requisiti/prassi Adempimenti iniziali e tempistiche Scadenze ricorrenti e note
Forfettario illustratore Ricavi ≤ 85.000; rispetto condizioni Legge 190/2014; coefficiente usuale 78% AA9/12 all’Agenzia Entrate; iscrizione INPS Gestione Separata; e-fattura attiva da subito Saldo e acconti imposta sostitutiva e contributi a giugno-luglio e novembre; bollo e-fatture trimestrale
Ordinario professionista IVA, IRPEF per scaglioni; ritenuta 20% su compensi; deduzione costi e contributi AA9/12; INPS Gestione Separata; predisposizione registri IVA; scelta periodicità liquidazioni Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; dichiarazione IVA annuale; saldo/acconti IRPEF e contributi
Cliente business UE Prestazione generica B2B non imponibile in Italia; reverse charge nel Paese del cliente (art. 7-ter) Verifica numero IVA VIES; e-fattura con natura operazione non imponibile e dicitura reverse charge Conserva evidenze B2B; monitora operazioni intracomunitarie per le comunicazioni previste
Cessione diritti d’autore Possibile esclusione IVA (art. 3, c. 4, lett. a); profilo reddituale da valutare con TUIR art. 67 Contratto scritto con dettaglio dei diritti ceduti; corretta qualificazione fiscale dell’incasso Gestione distinta in dichiarazione se reddito diverso; occhio a ritenuta d’imposta del committente

FAQ sull’illustratore con Partita IVA

Qual è il codice ATECO migliore se faccio illustrazione editoriale e anche grafica per aziende?

Non esiste un “migliore” in assoluto. Devi fotografare l’attività prevalente. Se lavori soprattutto per aziende con layout, impaginazioni, visual e asset grafici, spesso si usa 74.10.90 “Altre attività di design”. Se invece crei opere originali con forte componente autoriale e monetizzi la cessione dei relativi diritti, molti scelgono 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”. In entrambi i casi, verifica la corrispondenza con le descrizioni ufficiali Istat ATECO 2007. La scelta influisce sul coefficiente del forfettario (che per attività professionali è in genere 78%, da confermare nell’Allegato 4 della Legge 190/2014) e sulle prassi IVA in caso di cessione di diritti. Se la tua attività si divide 50/50, considera quale linea crescerà di più nei prossimi 12 mesi e allinea l’ATECO a quella. Ricorda: puoi aggiungere un secondo codice per attività secondarie, ma la prevalente guida regime e inquadramento.

Posso restare nel forfettario se supero la soglia di 85.000 euro?

La Legge 197/2022 ha fissato la soglia di accesso a 85.000 euro. Se la superi di poco, resti nel forfettario per l’anno in corso e uscirai dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata nell’anno, con obbligo di addebitare l’IVA dal momento del superamento. Controlla sempre la versione aggiornata della norma su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono le casistiche particolari (ricavi promiscui, fatture differite, note di variazione). In ogni caso, se prevedi ricavi in crescita stabile sopra soglia, valuta il passaggio volontario all’ordinario a inizio anno per evitare cambi a metà esercizio e per beneficiare da subito della detrazione IVA sugli acquisti più pesanti.

Come fatturo a clienti esteri (UE e USA/UK) e cosa cambia per l’IVA?

Clienti business UE: indichi il loro numero IVA valido nel VIES. La prestazione generica B2B è territorialmente rilevante nel Paese del cliente (art. 7-ter DPR 633/1972). La fattura è non imponibile in Italia con dicitura di inversione contabile. Clienti business extra-UE (es. USA/UK): spesso la prestazione è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (verifica gli articoli 7-septies e seguenti). Clienti privati UE: di norma imponibile IVA in Italia. Fai attenzione se fornisci servizi elettronici automatizzati B2C (erogati senza intervento umano significativo): in quel caso il luogo d’imposta è il Paese del consumatore e puoi usare i regimi OSS. Per gli illustratori, molte prestazioni sono personalizzate e non rientrano nei servizi elettronici. Descrivi bene in fattura la natura del servizio. Conserva le prove della residenza o della soggettività passiva del cliente. In caso di dubbi, consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate e la normativa su Normattiva.

Posso usare la cessione di diritti d’autore invece della prestazione professionale?

Sì, ma solo se vendi o concedi realmente diritti su un’opera dell’ingegno di cui sei autore. La cessione del diritto d’autore da parte dell’autore è esclusa da IVA (art. 3, c. 4, lett. a, DPR 633/1972). Sul piano reddituale, se l’attività è occasionale e non abituale, i proventi possono essere “redditi diversi” ex art. 67 TUIR, con ritenuta alla fonte da parte del committente. Se però operi con Partita IVA e la cessione dei diritti è abituale e integrata nella tua attività, occorre valutare se rientra nei redditi di lavoro autonomo. Questo cambia il modello di fattura, la gestione della ritenuta e la dichiarazione. Servono contratti chiari che separino prestazioni professionali (servizi) e cessioni/licenze (diritti). Un inquadramento errato può generare rilievi su IVA e imposte dirette.

Che differenza c’è nella gestione dei costi tra forfettario e ordinario per attrezzatura, software e viaggi?

Nel forfettario non deduci i singoli costi. Lo Stato presume un margine standard tramite il coefficiente (per i professionisti, di regola 78%). Deduci invece integralmente i contributi INPS. Questo significa che una tavoletta grafica, un software in abbonamento o un viaggio di lavoro non riducono direttamente la tua base imponibile, se sei forfettario. Nell’ordinario, invece, deduci i costi inerenti e ammortizzi le attrezzature sopra certe soglie secondo i coefficienti fiscali. Il software in abbonamento è costo dell’anno; le licenze pluriennali si imputano pro-quota. Le spese di viaggio si deducono con regole specifiche e limiti, conservando documenti e giustificativi. Inoltre, nell’ordinario detrai l’IVA sugli acquisti, con un vantaggio di cassa importante se investi spesso. Valuta quindi la struttura dei tuoi costi: se prevedi investimenti pesanti o costi ricorrenti elevati, l’ordinario può risultare più efficiente nonostante la maggiore complessità.

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