Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’imposta sostitutiva si applica solo nel regime forfettario: ricavi/compensi entro 85.000 euro, requisiti soggettivi rispettati, base imponibile data dal coefficiente di redditività, aliquota 15% (o 5% per nuove attività), uscita immediata oltre 100.000.
- Limiti: ingresso/permanenza entro 85.000 euro; superamento di 100.000 euro = uscita immediata nell’anno (IVA ordinaria dal momento del superamento).
- Calcolo: imponibile = incassi x coefficiente di redditività – contributi previdenziali versati; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up.
- Esclusioni frequenti: partecipazione in società di persone; controllo di S.r.l. con attività riconducibile; regimi speciali IVA; non residenti extra UE/SEE; lavoro dipendente oltre soglia.
Che cos’è il regime forfettario e perché consente l’imposta sostitutiva
Il regime forfettario è il regime naturale per le persone fisiche con Partita IVA che rispettano precisi limiti di ricavi e altre condizioni. È disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modifiche.
Prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP. L’IVA non si applica sulle vendite, salvo uscita dal regime. Le spese non si deducono in analitico. Si usa un coefficiente di redditività, cioè una percentuale prefissata che stima l’utile.
Le modifiche recenti più importanti sono entrate con la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): soglia a 85.000 euro e uscita immediata se si superano 100.000 euro nel corso dell’anno. Le norme sono consultabili su Normattiva e sui documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative di riferimento
Base: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Aggiornamenti: Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022. IVA: DPR 633/1972 per i regimi speciali. Fatturazione elettronica: Decreto-Legge 36/2022. Contributi: circolari INPS e documentazione del Ministero del Lavoro.
Requisiti di accesso e cause di esclusione: cosa verificare prima di aprire la Partita IVA
Limite di ricavi/compensi e permanenza
Puoi entrare e restare nel forfettario se nell’anno precedente i tuoi ricavi o compensi non superano 85.000 euro. La verifica si fa a consuntivo, su quanto hai effettivamente incassato (principio di cassa: contano gli incassi, non le fatture emesse ma non pagate).
Se durante l’anno superi 100.000 euro di incassi, esci subito dal regime. Da quel momento applichi l’IVA ordinaria e applichi gli adempimenti del regime semplificato/ordinario. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Nota sul primo anno: non esiste un “anno precedente” da controllare. La prassi è valutare la proiezione. La soglia di 100.000 euro resta il punto di attenzione per l’uscita immediata nell’anno di avvio.
Residenza e territorialità
Devi essere residente in Italia. In alternativa, puoi essere residente in UE/SEE che assicura scambio di informazioni e realizzare in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Questa condizione discende dalla Legge 190/2014.
Regimi IVA speciali incompatibili
Non puoi adottare il forfettario se applichi regimi speciali IVA (esempio: agenzie di viaggio, agricoltura, editoria). La base è nel DPR 633/1972 che elenca i regimi speciali. Questi regimi sono incompatibili perché hanno regole IVA proprie.
Partecipazioni societarie
Non puoi aderire se partecipi a società di persone o ad associazioni tra professionisti. Sei escluso anche se, direttamente o indirettamente, controlli una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. La nozione di “controllo” rinvia all’articolo 2359 del Codice Civile.
Dettaglio pratico: una piccola quota in una S.r.l. senza controllo in genere non esclude. La partecipazione in una S.r.l. controllata che fa la stessa attività, invece, sì.
Redditi di lavoro dipendente
Se nell’anno precedente hai redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre una certa soglia, scatta l’esclusione, salvo che il rapporto sia cessato. La soglia di riferimento storica è 30.000 euro prevista dalla Legge 190/2014 come modificata. Al momento, verifica sempre la soglia vigente nel periodo d’imposta consultando i documenti dell’Agenzia delle Entrate e la normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale su Normattiva.
Se il rapporto di lavoro è cessato, puoi rientrare anche oltre la soglia, purché rispettati gli altri requisiti.
Come si calcola l’imposta sostitutiva: coefficiente di redditività e contributi
Coefficienti di redditività: cosa sono e come usarli
Il coefficiente di redditività è la percentuale che stima l’utile in base al codice ATECO. È definito negli allegati alla Legge 190/2014, aggiornati negli anni. Per le attività professionali (come architetti) è spesso 78%. Per altre attività la percentuale è diversa.
Il tuo imponibile fiscale si calcola così: imponibile = incassi x coefficiente – contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. I contributi si sottraggono sempre perché sono un costo “fuori coefficiente”.
Aliquote: 15% standard e 5% start-up
Aliquota standard: 15%. Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni precise. Per “start-up” si intende nuova attività autonoma che:
- non è mera prosecuzione di lavoro già svolto come dipendente o autonomo (fa eccezione il praticantato obbligatorio);
- non prosegue un’attività di altro soggetto con semplice subentro, salvo che l’attività precedente sia cessata da tempo e non ci sia continuità sostanziale;
- non è stata esercitata nei tre anni precedenti.
Queste condizioni derivano dalla Legge 190/2014 e successive circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno chiarito i casi pratici.
Esempi numerici semplici
Esempio 1 (professionista con coefficiente 78%): incassi 30.000 euro. Imponibile = 30.000 x 78% = 23.400 euro. Se hai versato contributi per 2.000 euro, imponibile = 23.400 – 2.000 = 21.400 euro. Imposta 15% = 3.210 euro. Se hai diritto al 5%, imposta = 1.070 euro.
Esempio 2 (architetta, anno 2, aliquota 5%): incassi 45.000 euro, coefficienti 78%, contributi versati l’anno precedente 3.000 euro. Imponibile = (45.000 x 78%) – 3.000 = 32.100 euro. Imposta 5% = 1.605 euro.
Principio di cassa e incassi “a cavallo d’anno”
Nel forfettario vale il principio di cassa: conta quando incassi il corrispettivo. Se emetti la fattura a dicembre e incassi a gennaio, tassazione l’anno dopo. Questo è fondamentale per pianificare i saldi e gli acconti.
Adempimenti tipici: fatturazione elettronica, imposta di bollo, scadenze fiscali
Fatturazione elettronica e corrispettivi
Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è generalizzato anche ai forfettari, secondo il Decreto-Legge 36/2022 e le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Le fatture si trasmettono tramite il Sistema di Interscambio.
Se vendi a consumatori finali, puoi emettere documento commerciale con registratore telematico. Valgono le regole sui corrispettivi telematici del fisco digitale.
Imposta di bollo
Le fatture senza IVA superiori a 77,47 euro richiedono marca da bollo da 2 euro. Nel digitale, il bollo si assolve in modo virtuale e si paga trimestralmente tramite F24. Le scadenze sono quelle fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Scadenze di imposte e acconti
L’imposta sostitutiva segue le scadenze dell’IRPEF: saldo e primo acconto a fine giugno, secondo acconto a fine novembre. Ogni anno possono esserci proroghe con provvedimenti dedicati. Consulta i documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali
Se sei professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, versi alla Gestione IVS con minimali e aliquote fissati annualmente. Per gli iscritti IVS esiste una riduzione contributiva del 35% prevista da norme di settore, su opzione.
Le regole contributive sono definite dalle circolari INPS e dalla normativa del Ministero del Lavoro. I contributi sono deducibili dall’imponibile del forfettario.
Regola decisionale rapida
La sequenza logica per capire se puoi applicare l’imposta sostitutiva
- Hai Partita IVA individuale e nell’anno precedente hai incassato al massimo 85.000 euro? Se no, niente forfettario. Se sì, vai avanti.
- Non applichi regimi speciali IVA? Se li applichi, sei incompatibile. Se no, vai avanti.
- Non partecipi a società di persone o associazioni? Se sì, sei escluso. Se no, vai avanti.
- Non controlli una S.r.l. con attività riconducibile alla tua? Se sì, sei escluso. Se no, vai avanti.
- Sei residente in Italia, oppure in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia? Se no, sei escluso. Se sì, vai avanti.
- Hai redditi di lavoro dipendente oltre la soglia vigente? Se sì, verifica se il rapporto è cessato: se cessato puoi rientrare; se attivo, sei escluso. Se no, vai avanti.
- Se rispetti tutto, puoi applicare il regime forfettario. Aliquota 15%. Valuta se puoi usare il 5% per start-up verificando le tre condizioni viste sopra.
Attenzione alle soglie: 85.000 e 100.000 euro
Come funzionano in pratica
Sotto 85.000 euro l’anno precedente: rientri e resti nel forfettario. Tra 85.001 e 100.000 euro nell’anno in corso: resti forfettario per quell’anno ma uscirai dall’anno successivo. Sopra 100.000 euro nell’anno in corso: esci subito e applichi IVA ordinaria dal momento del superamento.
La regola dell’uscita immediata è stata introdotta dalla Legge 197/2022 per ridurre abusi e rendere più chiara la soglia massima.
Tabella scenari, requisiti, adempimenti e impatto fiscale
| Scenario | Requisiti da verificare | Adempimenti e tempistiche | Esito/Trattamento |
|---|---|---|---|
| Neo-professionista che avvia attività (possibile 5%) | Incassi previsti entro 85.000; nessuna mera prosecuzione di attività; nessuna attività simile nei 3 anni precedenti; niente regimi IVA speciali; residenza idonea | Opzione in apertura Partita IVA; fatturazione elettronica da subito; verifica requisiti 5% entro prima dichiarazione | Imposta sostitutiva al 5% per 5 anni; base imponibile = incassi x coefficiente – contributi |
| Professionista consolidato, incassi 82.000 euro anno N-1 | Soglia 85.000 rispettata; nessuna esclusione (partecipazioni, lavoro dipendente oltre soglia, ecc.) | Saldo e acconti imposta sostitutiva a giugno/novembre; bollo virtuale trimestrale | Forfettario confermato in anno N; imposta 15% sull’imponibile |
| Superamento 90.000 euro nell’anno N | Anno N-1 sotto 85.000; in anno N incassi tra 85.001 e 100.000 | Resti forfettario per N; dal 1° gennaio di N+1 passi a regime ordinario/semplificato | Imposta sostitutiva dovuta per N; dal N+1 IVA, IRPEF ordinaria e contabilità diversa |
| Superamento 100.000 euro a settembre dell’anno N | Incassi cumulati da inizio anno superano 100.000 | Uscita immediata: da settembre applichi IVA; adegui fatturazione e registri da quel momento | Forfettario solo fino al superamento; poi regime IVA ordinario per la parte residua dell’anno |
| Lavoratore dipendente con redditi oltre soglia vigente e rapporto attivo | Redditi di lavoro dipendente anno N-1 oltre soglia; rapporto non cessato | Verifica annuale in dichiarazione; attenzione a variazioni normative in Gazzetta | Escluso dal forfettario salvo cessazione; resta tassazione IRPEF ordinaria |
FAQ: domande frequenti sul regime forfettario e imposta sostitutiva
1) Il limite di 85.000 euro si “ragguaglia” se apro a metà anno?
La legge fa riferimento ai ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno. Se avvii l’attività quest’anno, non hai un anno precedente da verificare su base storica. In pratica, valuti l’ingresso secondo le regole generali e monitori i flussi. Resta decisiva la soglia di 100.000 euro nell’anno in corso: se la superi, esci subito e applichi l’IVA da quel momento. Per la pianificazione prudenziale molti professionisti stimano pro-quota gli incassi attesi, ma la verifica giuridica formale si basa sempre su quanto incassato l’anno precedente e sulle regole di uscita immediata introdotte dalla Legge 197/2022. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione operativa nelle dichiarazioni.
2) Posso avere collaboratori o dipendenti nel forfettario? Esiste un tetto di 20.000 euro?
Puoi avere collaboratori e dipendenti anche nel forfettario. Il vecchio limite storico legato al costo del lavoro non è più previsto nella versione attuale del regime. Quando paghi retribuzioni, diventi sostituto d’imposta e hai adempimenti aggiuntivi (buste paga, CU, modello 770, versamenti). Questi adempimenti non escludono il forfettario ma vanno gestiti con attenzione. Ricorda che il costo del personale non si deduce in analitico ai fini dell’imposta sostitutiva, perché l’imponibile deriva dal coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori personali restano invece deducibili dall’imponibile. Le regole sul sostituto d’imposta derivano dal TUIR e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate; per gli inquadramenti del lavoro dipendente e parasubordinato si fa riferimento anche alle norme del Ministero del Lavoro.
3) Ho una quota in una S.r.l.: entro nel forfettario?
Dipende. Se non controlli la S.r.l. e la tua partecipazione è di mera minoranza, di norma non sei escluso. Se invece controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge un’attività riconducibile alla tua, scatta l’esclusione dal forfettario. La nozione di controllo si desume dall’articolo 2359 del Codice Civile (controllo di diritto, di fatto o tramite vincoli contrattuali). Attenzione anche ai casi di controllo indiretto tramite altre società o patti parasociali. Verifica lo statuto, la compagine e l’oggetto sociale della S.r.l. e confrontali con la tua attività. La base normativa è nella Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 145/2018 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
4) Come funziona il calcolo dell’imposta sostitutiva tra coefficiente e contributi? Un esempio completo
Si parte dagli incassi dell’anno (principio di cassa). Si applica il coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO per ottenere il reddito imponibile lordo. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno (INPS o Cassa). Sul risultato si applica l’aliquota: 15% standard o 5% se rispetti le condizioni per la nuova attività per i primi 5 anni. Esempio completo: incassi 60.000 euro, coefficiente 67%, contributi versati 5.000 euro. Imponibile = (60.000 x 67%) – 5.000 = 35.200 euro. Imposta 15% = 5.280 euro. Gli acconti dell’anno successivo si calcolano secondo le percentuali e le regole IRPEF applicabili all’imposta sostitutiva, con saldo e primo acconto a fine giugno e secondo acconto a fine novembre, salvo proroghe. Le regole sono rintracciabili nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nella normativa primaria su Normattiva.
5) Fatturazione elettronica, bollo e sanzioni: cosa cambia per i forfettari
La fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, in base al Decreto-Legge 36/2022 e ai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Devi emettere fattura elettronica nei termini ordinari (entro 12 giorni se differita o secondo le regole applicabili) e trasmetterla via Sistema di Interscambio. Per le fatture senza IVA sopra 77,47 euro si applica il bollo da 2 euro, assolto in modo virtuale con versamento trimestrale tramite F24. Il mancato assolvimento del bollo o ritardi nella trasmissione delle fatture comportano sanzioni amministrative. Le sanzioni e le procedure operative sono descritte nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. Mantieni un calendario con le scadenze di bollo, imposte e acconti per evitare interessi e sanzioni.
Riferimenti istituzionali da consultare
Per verificare testi e aggiornamenti: Normattiva per la Legge 190/2014, Legge 208/2015, Legge 145/2018 e Legge 197/2022; Agenzia delle Entrate per circolari, risoluzioni e istruzioni sulla fatturazione elettronica e sull’imposta sostitutiva; Ministero del Lavoro e INPS per inquadramenti e contributi.
