Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come infermiere libero professionista serve laurea abilitante, iscrizione all’OPI, Partita IVA con ATECO corretto, scelta del regime fiscale, rispetto IVA/esenzioni, iscrizione a ENPAPI e corretta fatturazione elettronica.
- Codice ATECO consigliato: 86.90.29 (altre attività di assistenza sanitaria non svolte da medici o odontoiatri nca), con coefficiente forfettario 78%.
- Prestazioni sanitarie rese alla persona: in genere esenti IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/1972; fuori esenzione si applica IVA 22%.
- Contributi ENPAPI: soggettivo in percentuale, integrativo 4% in fattura, maternità/assistenza; deducibilità fiscale dei contributi versati.
Requisiti professionali e quadro normativo
Laurea abilitante e iscrizione all’albo
Per esercitare la professione infermieristica serve la laurea triennale L/SNT1 in Infermieristica. Il titolo è abilitante e consente l’iscrizione all’albo provinciale.
La cornice normativa di riferimento comprende il D.M. 14 settembre 1994 n. 739 (profilo professionale), il D.Lgs. 502/1992 e la Legge 3/2018 che disciplina gli Ordini e rinomina IPASVI in OPI.
L’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) è obbligatoria prima di avviare l’attività autonoma, ai sensi della Legge 3/2018 e del D.P.R. 137/2012 (ordinamento professioni).
Assicurazione RC professionale e responsabilità
L’assicurazione per la responsabilità civile professionale è obbligatoria. Lo prevede il D.P.R. 137/2012 e la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) per la sicurezza delle cure.
Operare senza iscrizione all’albo o senza abilitazione espone al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
Apertura della Partita IVA: passi, moduli e tempi
Modello AA9/12 e canali di presentazione
Per aprire la Partita IVA come persona fisica si usa il modello AA9/12. Va presentato entro 30 giorni dall’inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
Puoi inviarlo online con SPID/CIE, per raccomandata A/R o a mano presso l’ufficio. La pratica è gratuita se la compili tu; a pagamento se ti affidi a un professionista.
La base normativa è nel DPR 633/1972 (IVA) e nel DPR 605/1973 (anagrafe tributaria). Modulistica e istruzioni sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Scelta del codice ATECO corretto
Per l’attività infermieristica in autonomia è consigliato il codice ATECO 86.90.29. Descrive le attività sanitarie svolte da professioni non mediche.
Questo codice si allinea con le prestazioni tipiche dell’infermiere libero professionista. Verifica sempre la descrizione per evitare disallineamenti con la tua offerta.
Il codice influenza studi, ISA e, in regime forfettario, il coefficiente di redditività (per l’area sanitaria è 78% ai sensi della Legge 190/2014 e successive modifiche).
Regimi fiscali: ordinario e forfettario a confronto
Regime ordinario: IRPEF, costi e IVA
Nel regime ordinario applichi il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’anno.
Calcoli l’IRPEF sugli utili, cioè ricavi meno costi deducibili e contributi previdenziali pagati. Le aliquote IRPEF 2026 sono per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000; 43% oltre 50.000, secondo TUIR (DPR 917/1986) e manovre finanziarie vigenti.
Con clienti sostituti d’imposta applichi la ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25 DPR 600/1973. La ritenuta non si applica a privati senza ruolo di sostituto.
Sull’IVA vale la regola generale del DPR 633/1972. Tuttavia molte prestazioni infermieristiche sono esenti (vedi sotto). Se effettui prestazioni imponibili, versi l’IVA al 22% con liquidazioni mensili o trimestrali.
Regime forfettario: imposta sostitutiva e coefficienti
Il regime forfettario si applica fino a 85.000 euro di ricavi annui, come da Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89, modificata da leggi di bilancio successive. Oltre 100.000 euro scatta l’uscita immediata.
Pagi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up (assenza attività negli ultimi tre anni, non prosecuzione di attività svolta come dipendente salvo praticantato, come da comma 65).
Non deduci i costi reali. Applichi il coefficiente di redditività del 78% ai ricavi. Su quella base imponibile sottrai i contributi previdenziali pagati e poi applichi l’imposta.
Non applichi IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto, salvo opzione. Restano fermi la fatturazione elettronica e l’imposta di bollo quando dovuta.
IVA per le prestazioni infermieristiche
Esenzione sanitaria: quando si applica
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, svolte da professioni sanitarie abilitate, sono esenti IVA. Lo prevede l’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972.
Molti servizi infermieristici tipici rientrano in questa esenzione. Esempi: somministrazione terapie, medicazioni, gestione cateteri, assistenza post-operatoria, educazione terapeutica personalizzata.
L’esenzione non dipende dal regime fiscale, ma dalla natura della prestazione e dall’abilitazione. Serve documentare in fattura la prestazione sanitaria resa alla persona.
Casi di imponibilità IVA
Se la prestazione non ha finalità di diagnosi, cura o riabilitazione resa alla persona, può essere imponibile. Esempi: consulenze organizzative, formazione aziendale non sanitaria, noleggio di attrezzature.
In questi casi si applica l’aliquota ordinaria del 22% e si seguono gli adempimenti IVA classici. La corretta qualificazione evita sanzioni.
Fonti: DPR 633/1972 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre l’inquadramento della singola prestazione.
Contributi previdenziali ENPAPI
Tipologie di contributi e basi di calcolo
Gli infermieri liberi professionisti sono tenuti all’iscrizione a ENPAPI, non alla Gestione Separata INPS. L’iscrizione segue l’avvio attività.
I contributi sono tre. Il soggettivo, in percentuale sul reddito professionale (con un minimale annuo). Il maternità/assistenza, importo fisso annuale. L’integrativo, pari al 4% dei compensi e addebitato in fattura al cliente.
I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF o dalla base forfettaria. Le aliquote e i minimi sono deliberati annualmente dall’Ente. Consulta il Regolamento ENPAPI e le delibere aggiornate.
Scadenze, dichiarazioni e compensazioni
ENPAPI richiede dichiarazioni reddituali e versamenti periodici. In genere sono previste rateazioni e acconti con saldo, simili allo schema IRPEF.
Puoi compensare i contributi con tributi nel modello F24 secondo l’art. 17 D.Lgs. 241/1997, se ammesso dalle istruzioni ENPAPI e dell’Agenzia delle Entrate.
È importante allineare scadenze fiscali e previdenziali per evitare sanzioni e interessi.
Obblighi accessori: fatture, bollo, POS, privacy
Fatturazione elettronica e bollo
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti, anche in forfettario, salvo limitate esclusioni. La base è il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 36/2022.
Sulle fatture esenti IVA superiori a 77,47 euro si applica il bollo da 2 euro. L’imposta di bollo è regolata dal DPR 642/1972 e dai decreti MEF attuativi per le e-fatture.
Indica sempre in fattura il 4% di contributo integrativo ENPAPI e, se esente IVA, la causale normativa dell’esenzione (art. 10 n. 18 DPR 633/1972).
POS e tracciabilità incassi
Devi accettare pagamenti elettronici. L’obbligo POS è previsto dal D.L. 179/2012 e dal D.L. 36/2022, con sanzioni in caso di rifiuto.
Per i pazienti che desiderano detrarre la spesa sanitaria nella loro dichiarazione, il pagamento deve essere tracciabile. Lo prevede la Legge 160/2019 art. 1 comma 679.
Mantieni distinta cassa per contanti e riconcilia periodicamente con il conto professionale.
Privacy e cartella clinica
Gestisci dati sanitari, quindi tratti dati particolari. Devi rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 come modificato.
Predisponi l’informativa, il registro dei trattamenti e misure di sicurezza adeguate. Valuta l’eventuale nomina di responsabili per software e conservazione documentale.
Conserva la documentazione sanitaria secondo i tempi minimi e limita l’accesso solo a personale autorizzato.
Regola decisionale rapida
Come scegliere regime fiscale e impostare le fatture
Se prevedi ricavi fino a 85.000 euro, pochi costi deducibili e attività prevalentemente sanitaria alla persona, il forfettario è spesso efficiente.
Se hai costi elevati, investimenti importanti o lavori spesso con committenti che applicano ritenuta, valuta l’ordinario per dedurre i costi reali e recuperare l’IVA dove dovuta.
Prestazioni sanitarie alla persona: indica esenzione art. 10 n. 18 in fattura, applica contributo integrativo 4% e, se importo oltre 77,47 euro, bollo. Prestazioni non sanitarie: valuta IVA 22% e ritenuta se cliente è sostituto.
Scelta ATECO: usa 86.90.29 per coerenza con attività infermieristica. Coefficiente forfettario 78% per il calcolo dell’imponibile nel regime forfettario.
In tutti i casi iscrizione ENPAPI obbligatoria e contributi deducibili. Consulta le delibere ENPAPI per aliquote e minimi correnti.
Riferimenti normativi utili
Fonti da consultare su Normattiva e portali istituzionali
DPR 633/1972 (IVA), con art. 10 n. 18 per l’esenzione sanitaria.
DPR 917/1986 (TUIR) per il calcolo dell’IRPEF e redditi di lavoro autonomo; DPR 600/1973 art. 25 per ritenuta d’acconto.
Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e successive leggi di bilancio per il regime forfettario e i relativi limiti.
D.P.R. 137/2012 e Legge 24/2017 per requisiti assicurativi; Legge 3/2018 e DM 739/1994 per profilo e albo.
D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022 per fatturazione elettronica; DPR 642/1972 per imposta di bollo; Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 per privacy.
| Scenario | Requisiti/Operazioni | Tempi/Scadenze | Effetti fiscali e previdenziali |
|---|---|---|---|
| Avvio attività con prestazioni infermieristiche a domicilio | Laurea abilitante, iscrizione OPI, AA9/12, ATECO 86.90.29, ENPAPI, RC professionale | AA9/12 entro 30 giorni; iscrizione ENPAPI subito dopo P. IVA | Fatture esenti IVA art. 10 n. 18; contributo integrativo 4% in fattura; imposta IRPEF o sostitutiva secondo regime |
| Collaborazione con RSA/cliniche come autonomo | Contratto di collaborazione, corretta descrizione prestazioni sanitarie | Fatturazione periodica secondo contratto | Esenzione IVA se prestazioni sanitarie alla persona; possibile ritenuta 20% se struttura è sostituto (solo in ordinario) |
| Attività mista: assistenza + formazione non sanitaria | Fatture separate per natura prestazione, tenuta registri IVA se imponibile | Liquidazioni IVA per parte imponibile (mensile/trimestrale) | Sanitario esente; formazione non sanitaria con IVA 22%; in forfettario niente IVA ma corretta qualificazione resta essenziale |
| Start-up in forfettario con aliquota 5% | Verifica requisiti comma 65 L. 190/2014, assenza prosecuzione attività | Applicazione per primi 5 periodi d’imposta | Imposta sostitutiva 5% su reddito forfettario (78% ricavi meno contributi); niente ritenute e niente IVA |
| Passaggio a ordinario per supero costi/ricavi | Opzione in dichiarazione IVA o comportamento concludente | Valida almeno per un triennio salvo normativa | IRPEF a scaglioni su utile reale; detrazione costi e detraibilità IVA sulle prestazioni imponibili |
FAQ
1) Qual è il codice ATECO più corretto per un infermiere libero professionista e perché conta?
Il codice ATECO consigliato è 86.90.29, che descrive “altre attività di assistenza sanitaria non svolte da medici o odontoiatri nca”. È coerente con le prestazioni infermieristiche autonome. La scelta conta per tre ragioni. Primo, allinea la tua attività alla corretta classificazione statistico-fiscale, utile anche in caso di controlli. Secondo, in regime forfettario determina il coefficiente di redditività, pari al 78% per il settore sanitario secondo la Legge 190/2014. Terzo, incide su indicatori ISA e su eventuali studi di settore storici. Un codice non allineato alle prestazioni reali può creare contestazioni sull’esenzione IVA o sull’inquadramento previdenziale. Se svolgi attività particolari (per esempio solo formazione non sanitaria), valuta codici secondari o attività prevalente diversa, sempre rispettando la realtà delle prestazioni.
2) Le mie prestazioni sono sempre esenti IVA? Come capisco se devo applicare il 22%?
No, non sempre. L’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 esenta dall’IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da professionisti sanitari abilitati. Molti atti infermieristici rientrano in questa definizione. Se la tua attività consiste in questi servizi, la fattura è esente e indicherai la causale normativa. Devi invece applicare l’IVA 22% quando la prestazione non è sanitaria alla persona o non ha finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. Esempi: docenze generiche non sanitarie, consulenze organizzative, servizi di coordinamento non clinico, noleggio dispositivi. In caso di attività miste, separa le fatture o le righe in base alla natura della prestazione e conserva evidenze dell’oggetto del servizio. Ricorda che l’esenzione non dipende dal regime fiscale (anche in ordinario puoi essere esente) ma dalla natura della prestazione.
3) Forfettario o ordinario: come scelgo in pratica e quali sono gli errori tipici da evitare?
Scegli il forfettario se prevedi ricavi entro 85.000 euro, poche spese deducibili e prestazioni in gran parte esenti IVA. Paghi un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni se ne hai i requisiti) sul reddito calcolato in modo forfettario con coefficiente 78%, con deduzione dei soli contributi versati. Scegli l’ordinario se sostieni costi importanti (attrezzature, auto, formazione, subappalti), se hai frequenti prestazioni imponibili IVA da cui detrarre l’imposta, o se lavori con committenti che applicano ritenuta d’acconto e vuoi compensare meglio il carico fiscale. Errori tipici: sottovalutare l’effetto del contributo integrativo 4% in fattura (che non è un costo), confondere esenzione IVA con esonero dalla fatturazione elettronica, non considerare che in forfettario non deduci i costi reali e quindi un’auto costosa o affitti elevati non riducono l’imposta come in ordinario.
4) Come si calcolano IRPEF e contributi ENPAPI con esempi semplici?
In ordinario: utile = ricavi incassati meno costi pagati meno contributi previdenziali pagati. Su questo utile applichi le aliquote IRPEF per scaglioni, più addizionali regionali e comunali. In forfettario: reddito = ricavi x 78% meno contributi pagati. Su questa base applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%). ENPAPI: versi il contributo soggettivo in percentuale sul reddito professionale (con un minimo annuo), il contributo integrativo 4% che addebiti in fattura al cliente, e il contributo maternità/assistenza a importo fisso annuale. I contributi che versi riducono il reddito imponibile fiscale perché sono deducibili. Le percentuali e i minimi ENPAPI sono aggiornati ogni anno da delibere dell’Ente: prima di fare i conti definitivi, consulta il Regolamento ENPAPI vigente o contatta l’Ente per gli importi correnti.
5) Quali altri adempimenti devo prevedere: ritenuta, bollo, POS, privacy, INAIL?
Ritenuta d’acconto: in regime ordinario la applichi al 20% se fatturi a sostituti d’imposta (art. 25 DPR 600/1973); non si applica a privati. In forfettario la ritenuta non si applica. Bollo: sulle fatture esenti IVA oltre 77,47 euro, imposta di bollo da 2 euro secondo DPR 642/1972; nella fattura elettronica il bollo si versa con periodicità trimestrale. POS: devi accettare pagamenti elettronici; vige l’obbligo con sanzioni in caso di rifiuto. Privacy: gestendo dati sanitari devi rispettare GDPR e Codice Privacy, con informativa, registro trattamenti e misure tecniche adeguate; proteggi i dati clinici e limita gli accessi. INAIL: il professionista senza dipendenti e senza mansioni che rientrano tra i rischi assicurabili di norma non è obbligato; se assumi dipendenti o svolgi attività che ricadono nel campo di applicazione, valuta l’iscrizione in base al DPR 1124/1965. Mantieni PEC attiva come domicilio digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.
