Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se ricevi una fattura in reverse charge e sei in regime forfettario, devi integrare/autofatturare l’IVA, inviare il documento elettronico a SdI e versare l’imposta con F24. Non puoi detrarla.
- Obbligo di integrazione/autofattura elettronica: TD16 (reverse interno), TD17 (servizi esteri), TD18 (beni intra-UE), TD19 (beni ex art. 17 c.2).
- Versamento IVA con F24 sezione Erario, codici 6001-6012 entro il 16 del mese successivo all’operazione.
- Nessun diritto alla detrazione per i forfettari; sanzioni in caso di omissioni con possibile ravvedimento operoso.
Reverse charge e forfettario: quadro tecnico-giuridico
Il reverse charge è l’inversione contabile dell’IVA. Il debitore dell’imposta diventa il cliente, non il fornitore. La regola è nell’art. 17 del DPR 633/1972 (fonte: Normattiva) e negli artt. 194-199 della Direttiva 2006/112/CE.
Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (fonte: Normattiva). Prevede l’esclusione dall’IVA sulle vendite e il divieto di detrarre l’IVA sugli acquisti. Fa eccezione quando il forfettario diventa debitore d’imposta, come nel reverse charge.
Per gli acquisti intra-UE si applica il DL 331/1993 (artt. 38 e seguenti). Per la fatturazione elettronica e i tipi documento TD16-17-18-19 valgono D.Lgs. 127/2015 e i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tracciato XML (fonte: Agenzia delle Entrate).
Quando scatta il reverse charge
Il reverse charge si applica in vari casi previsti dalla legge:
- Operazioni interne specifiche: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici; subappalti nel settore edile; cessioni di determinati beni ad alto rischio frode (art. 17, comma 6, DPR 633/1972).
- Cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori (art. 17, comma 5, DPR 633/1972).
- Acquisti intracomunitari di beni (DL 331/1993) e servizi ricevuti da soggetti esteri (art. 17, comma 2, DPR 633/1972).
La logica è semplice: il fornitore non addebita l’IVA in fattura; la versi tu, cliente, con le modalità previste.
Integrazione o autofattura? Cosa fare in concreto
Operazioni interne in reverse charge
Se ricevi una fattura da un fornitore italiano soggetta a inversione contabile, lui emette senza IVA e indica il riferimento normativo (es. “art. 17 DPR 633/1972”). Tu devi integrare l’IVA e inviare a SdI il documento elettronico di integrazione.
Tipo documento: TD16 – Integrazione/reverse charge interno. Compili l’aliquota corretta (22%, 10% o 4%, secondo il caso). La base imponibile è quella della fattura ricevuta.
Esempio: imponibile 100 euro, aliquota 22%. Devi integrare 22 euro di IVA. Trasmetti TD16 entro i termini e versi 22 euro con F24 entro la scadenza.
Servizi da estero e acquisti intra-UE
Per servizi acquistati da soggetti esteri (UE o extra-UE) emetti un’autofattura elettronica a tuo nome. L’IVA si applica in Italia se il servizio è territorialmente rilevante (art. 7-ter e seguenti, DPR 633/1972; art. 17, comma 2).
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
- TD18 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari.
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 (altri casi particolari).
In questi casi il documento elettronico lo generi tu e lo invii al Sistema di Interscambio (SdI). Inserisci l’aliquota corretta e calcoli l’IVA dovuta.
Scadenze documentali
La trasmissione dei documenti TD16-17-18-19 avviene entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera o della fattura interna da integrare, oppure di effettuazione dell’operazione se manca una fattura (fonte: Agenzia delle Entrate).
Conserva i documenti elettronici a norma. Non sei tenuto ai registri IVA da forfettario, ma devi poter esibire le integrazioni/autofatture e le quietanze F24 in caso di controllo.
Il versamento dell’IVA per chi è in forfettario
Come pagare l’IVA dovuta
Tu, in quanto forfettario, non detrai l’IVA. Quindi l’IVA integrata o autofatturata è un costo definitivo. Devi versarla con modello F24, sezione Erario, usando i codici 6001-6012 del mese di riferimento.
Scadenza: giorno 16 del mese successivo all’operazione (mese di effettuazione/ ricezione). Se hai più operazioni nello stesso mese, somma l’IVA e fai un unico F24 per quel codice mensile.
Esempio: a luglio ricevi un servizio soggetto a reverse charge con imponibile 1.000 euro al 22%. Versi 220 euro con F24 codice 6007 entro il 16 agosto.
Cosa non devi fare
Non presenti liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e non presenti dichiarazione IVA annuale. Sei escluso da questi adempimenti come forfettario (fonte: L. 190/2014; prassi Agenzia delle Entrate).
Non puoi portare in detrazione l’IVA pagata, né puoi trasformarla in credito. Rimane a tuo carico e non riduce il reddito imponibile determinato a forfait.
Regola decisionale rapida
Se… allora… con nessi logici chiari
- Se il fornitore è italiano e la prestazione rientra tra i casi dell’art. 17, comma 6, allora integri la fattura con IVA e invii TD16. Poi versi con F24 entro il 16 del mese successivo.
- Se acquisti un servizio da un soggetto estero rilevante in Italia, allora emetti TD17 come autofattura elettronica. Applichi l’aliquota italiana e versi l’IVA entro il 16 del mese successivo.
- Se acquisti beni intracomunitari, allora emetti TD18. Calcoli l’IVA sull’imponibile in euro (con cambio del giorno di effettuazione se fatturato in valuta). Versi entro il 16 del mese successivo.
- Se l’operazione non ricade nei casi di reverse charge, allora non integri e non autofatturi. Paghi l’IVA al fornitore secondo il regime ordinario.
- Se hai dubbi sull’aliquota, allora consulta il riferimento di legge dell’operazione (DPR 633/1972 e tabelle aliquote) e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Meglio verificare prima del versamento.
Aliquote, esempi pratici e casi particolari
Applicazione dell’aliquota corretta
L’aliquota dipende dal bene o servizio. Le più comuni sono 22%, 10% e 4%. Devi applicare quella corretta all’operazione, non una generica.
Esempio con aliquota 10%: imponibile 2.000 euro, IVA 200 euro. Trasmetti TD16/17/18/19 secondo il caso e versi 200 euro con il codice 600x del mese corretto.
Se la fattura è in valuta estera, converti in euro usando il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o quello del giorno di ricezione se previsto. Il riferimento è il cambio della Banca d’Italia (fonte: prassi Agenzia delle Entrate).
Impatto sul reddito forfettario
Nel forfettario il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. L’IVA pagata in reverse charge non è detraibile e non riduce il reddito. Resta un esborso finanziario.
Puoi dedurre solo i contributi previdenziali versati. L’IVA non rientra tra questi oneri. Questa è una differenza importante rispetto ai regimi IVA ordinari.
Errori, sanzioni e rimedi
Se non versi l’IVA entro la scadenza, si applica la sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. 471/1997), riducibile con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Se non integri o non autofatturi correttamente, si applicano le sanzioni dell’art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997. L’entità varia in base all’effetto sul tributo. Puoi rimediare emettendo il documento mancante e versando l’IVA con interessi e sanzioni ridotte.
Conserva sempre prova di trasmissione a SdI e ricevute F24. In caso di controllo, dimostrano adempimento e ravvedimento.
Fonti normative di riferimento
Dove verificare le regole
- DPR 633/1972, art. 17 (reverse charge); artt. 7-ter e seguenti (territorialità) – fonte: Normattiva.
- DL 331/1993, artt. 38 e seguenti (operazioni intracomunitarie) – fonte: Normattiva.
- L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario) – fonte: Normattiva.
- Direttiva 2006/112/CE, artt. 194-199 (reverse charge) – fonte: normativa UE.
- D.Lgs. 127/2015 e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tipi documento TD16-17-18-19 e termini di trasmissione – fonte: Agenzia delle Entrate.
- D.Lgs. 471/1997 (sanzioni IVA) e D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) – fonte: Normattiva.
| Scenario | Documento elettronico | Base normativa | Scadenze documentali e versamento | Note operative per forfettario |
|---|---|---|---|---|
| Servizi di pulizia/demolizione/impianti su edifici (fornitore italiano) | TD16 – Integrazione/reverse charge interno | Art. 17, c. 6, DPR 633/1972 | Invio TD16 entro il 15 del mese successivo; versamento IVA con F24 codice 600x entro il 16 del mese successivo | Niente detrazione. Applica l’aliquota corretta (22/10/4). Conserva fattura del fornitore e TD16 |
| Subappalto settore edile | TD16 – Integrazione/reverse charge interno | Art. 17, c. 6, DPR 633/1972 | Come sopra: TD16 entro il 15, F24 entro il 16 del mese successivo | Verifica che il fornitore indichi il riferimento normativo in fattura |
| Servizi ricevuti da soggetto estero (UE o extra-UE) | TD17 – Autofattura servizi dall’estero | Art. 17, c. 2, DPR 633/1972; artt. 7-ter e segg. | TD17 entro il 15 del mese successivo; F24 600x entro il 16 del mese successivo | Controlla la territorialità. Se il servizio non è rilevante in Italia, non si applica l’IVA italiana |
| Acquisto di beni intracomunitari | TD18 – Autofattura beni intra-UE | DL 331/1993, artt. 38 e segg. | TD18 entro il 15 del mese successivo; F24 600x entro il 16 del mese successivo | Converti valuta estera al cambio del giorno di effettuazione |
| Acquisto di beni ex art. 17, c. 2 (altri casi) | TD19 – Integrazione/autofattura beni art. 17, c. 2 | Art. 17, c. 2, DPR 633/1972 | TD19 entro il 15 del mese successivo; F24 600x entro il 16 del mese successivo | Usa TD19 per i casi residuali previsti dal comma 2 |
| Cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori | TD16 – Integrazione/reverse charge interno | Art. 17, c. 5, DPR 633/1972 | TD16 entro il 15; F24 600x entro il 16 del mese successivo | Valida lo status di rivenditore del fornitore/cliente quando richiesto |
| Materiali lapidei direttamente da cave (se ricadono nelle ipotesi di legge) | TD16 – Integrazione/reverse charge interno | Art. 17, c. 6, DPR 633/1972 | TD16 entro il 15; F24 600x entro il 16 del mese successivo | Verifica che la cessione rientri nelle fattispecie soggette a inversione contabile |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo sempre fare l’autofattura in reverse charge?
No. Devi distinguere due casi. Se l’operazione è interna e il tuo fornitore italiano ha emesso fattura senza IVA per reverse charge, tu non fai un’autofattura “pura”, ma devi integrare la sua fattura e inviare a SdI un documento TD16. Se invece l’operazione è con un fornitore estero (servizi da UE o extra-UE, o beni intra-UE), emetti tu un’autofattura elettronica con i tipi TD17/TD18/TD19. In entrambi i casi versi l’IVA con F24.
La base legale è l’art. 17 del DPR 633/1972 per le operazioni interne ed estere, oltre al DL 331/1993 per gli acquisti intracomunitari. I tipi documento elettronici sono definiti dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tracciato della e-fattura.
2) Quando e come si paga l’IVA in reverse charge se sono forfettario?
Paghi con F24, sezione Erario, utilizzando il codice del mese 6001-6012. La scadenza è il giorno 16 del mese successivo all’operazione (mese di effettuazione o ricezione fattura). Se hai più operazioni nello stesso mese, sommi l’IVA dovuta e versi con un unico F24.
Non hai liquidazioni periodiche né dichiarazione IVA annuale. L’IVA pagata non è detraibile e non genera credito. È un costo che rimane a tuo carico. Riferimenti: L. 190/2014 per il forfettario; art. 17 DPR 633/1972 per l’obbligo di imposta in capo al cliente.
3) Cosa rischio se non integro/autofatturo o se verso in ritardo?
Se non integri o non emetti l’autofattura quando dovuto, si applicano le sanzioni dell’art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997. In base al caso, la sanzione può essere fissa o proporzionale. Per il versamento tardivo dell’IVA, si applica la sanzione del 30% (art. 13, D.Lgs. 471/1997), riducibile con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) se paghi spontaneamente prima di un controllo.
Per rimediare: emetti subito il TD16/17/18/19 mancante, versa l’IVA e aggiungi interessi legali e sanzione ridotta. Conserva le ricevute di invio SdI e l’F24 per dimostrare la regolarizzazione.
4) Quale aliquota IVA devo applicare e come verifico la territorialità dei servizi esteri?
L’aliquota dipende dalla natura del bene o servizio (22%, 10% o 4% le più comuni). Devi applicare la stessa aliquota che si applicherebbe se vendessi quel bene o servizio in Italia. Per i servizi esteri verifica prima la territorialità: in generale i servizi B2B seguono la regola della sede del committente (art. 7-ter, DPR 633/1972), quindi sono imponibili in Italia se tu sei stabilito qui.
Se il servizio non è territorialmente rilevante in Italia, non devi emettere TD17 né versare IVA italiana. In caso di dubbio, controlla l’inquadramento normativo e le note esplicative dell’Agenzia delle Entrate. Meglio assegnare l’aliquota giusta subito per evitare rettifiche.
5) L’IVA pagata in reverse charge riduce il mio reddito da forfettario o i contributi?
No. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, indipendentemente dai costi sostenuti. L’IVA pagata in reverse charge non è detraibile e non è un costo deducibile ai fini del reddito. Resta un esborso finanziario “secco”.
Puoi dedurre solo i contributi previdenziali versati. Quindi pianifica la cassa: se frequenti operazioni soggette a reverse charge, considera l’impatto dell’IVA da versare per evitare tensioni di liquidità. Riferimenti: L. 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
