Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Non puoi riattivare una Partita IVA chiusa: si apre una nuova posizione. Puoi farlo subito. Se riapri entro 3 anni, niente aliquota 5% del forfettario; restano possibili 15% o ordinario.
- La riapertura è una nuova “dichiarazione di inizio attività” ai sensi dell’art. 35 DPR 633/1972: numero di Partita IVA diverso dal precedente.
- Regime forfettario 5% negato se hai svolto attività nei 3 anni precedenti; 15% possibile se rispetti i requisiti (Legge 190/2014 e s.m.i., Legge 197/2022).
- Professionisti: modello AA9/12; altri soggetti: modello AA7/10. Ditte individuali: procedura ComUnica/Registro Imprese e SUAP dove serve.
Riaprire la Partita IVA: cosa significa davvero
“Riaprire” non è tecnicamente corretto. Se hai chiuso la Partita IVA, quella posizione resta cessata. Non puoi riattivare lo stesso numero.
Devi presentare una nuova dichiarazione di inizio attività. L’Agenzia delle Entrate ti assegna un nuovo numero. La base giuridica è l’articolo 35 del DPR 633/1972 (Normattiva) e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Puoi farlo il giorno dopo la chiusura. Hai comunque 30 giorni dall’effettivo inizio per inviare la dichiarazione. È una tempistica chiave prevista dalla norma IVA.
Quali modelli e canali usare
Se sei una persona fisica (professionista o ditta individuale senza ComUnica), usi il modello AA9/12. Se sei un soggetto diverso (società, enti), usi l’AA7/10.
Se apri una ditta individuale iscritta al Registro Imprese, usi ComUnica. È l’unico invio che attiva in blocco Registro Imprese, Agenzia Entrate e INPS/INAIL dove necessario. Il canale è il portale della Camera di Commercio o lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Puoi inviare tramite intermediario abilitato (commercialista). Le indicazioni operative sono fornite dall’Agenzia delle Entrate e dal sistema ComUnica (Camere di Commercio).
Regimi fiscali se riapri: forfettario o ordinario
Il regime fiscale lo scegli alla nuova apertura. Non erediti automaticamente quello passato. Valuta fatturato atteso, costi e clientela. La scelta incide su tasse e adempimenti.
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche. Ha imposta sostitutiva e semplificazioni contabili. Funziona a “principio di cassa”, cioè paghi le imposte su quanto incassi nell’anno.
La cornice normativa è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e successive modifiche (tra cui Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022). Puoi verificarle su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Forfettario: aliquota 5% e 15% dopo una chiusura
L’aliquota 5% “start-up” dura 5 anni, ma richiede tre condizioni aggiuntive. La principale: non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti (comma 65, Legge 190/2014).
Se chiudi e riapri entro tre anni, non rispetti questa condizione. Quindi niente 5%. Puoi però accedere al forfettario al 15%, se rispetti i requisiti generali e non ricadi nelle cause di esclusione.
Altre due condizioni per il 5% sono: l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro precedente (salvo praticantato), e se rilevi un’attività altrui, i ricavi pregressi devono restare sotto il limite (85.000 euro, Legge 197/2022).
Requisiti chiave del forfettario (scenario 2026)
Limite ricavi/compensi: 85.000 euro annui. Se superi 100.000 euro, esci dal forfettario nell’anno stesso del superamento (Legge 197/2022).
Cause di esclusione: attività prevalentemente verso il tuo datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti, o soggetti a questo riconducibili (Legge 145/2018). Verifica bene questa condizione se cambi solo etichetta ma non clientela.
Nessuna detrazione IVA: nel forfettario non applichi IVA in fattura e non detrai quella pagata sugli acquisti. Valuta i tuoi costi: se sono alti, l’ordinario può convenire.
Regime ordinario semplificato: quando conviene
Se hai molti costi con IVA e margini contenuti, l’ordinario può essere più efficiente. Recuperi l’IVA sugli acquisti e deduci i costi reali.
La scelta per l’ordinario è un’opzione fiscale. Si esercita con comportamento concludente, ed è regolata dal DPR 442/1997. In genere vincola almeno per un anno, poi puoi revocare.
Con l’ordinario hai più adempimenti: registri IVA, liquidazioni periodiche, esterometro dove dovuto. Valuta la capacità amministrativa o l’aiuto di un professionista.
Aspetti previdenziali e amministrativi
Oltre all’Agenzia delle Entrate, considera gli enti previdenziali. Se sei professionista senza cassa, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, ti iscrivi alla gestione INPS corrispondente e, se richiesto, a INAIL.
Esiste la riduzione del 35% dei contributi INPS per artigiani e commercianti in regime forfettario. Si chiede sul portale INPS ogni anno. Le regole operative sono nelle circolari INPS.
Per attività soggette ad autorizzazioni comunali, usa lo Sportello Unico per le Attività Produttive. La base è la disciplina sul SUAP (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il portale “Impresa in un giorno”.
Fatturazione elettronica e corrispettivi
La fatturazione elettronica via SdI è obbligatoria anche per i forfettari. Il quadro nasce dal D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendi al dettaglio o fai servizi B2C, emetti scontrini elettronici e invii corrispettivi telematici. Servono registratori telematici o soluzioni web dell’Agenzia.
Conserva le fatture in modo digitale a norma. Anche nel forfettario devi numerare e archiviare i documenti, pur senza tenere i registri IVA.
Regola decisionale rapida
Se… allora… per scegliere in modo pratico
- Se vuoi solo cambiare attività o aggiungere un ATECO, allora invia una variazione con modello AA9/12 entro 30 giorni. Non chiudere.
- Se l’attività è davvero cessata e riparti dopo mesi o anni, allora fai una nuova apertura. Avrai un nuovo numero di Partita IVA.
- Se riparti entro 3 anni, allora scarta la flat tax 5% e valuta forfettario 15% o ordinario.
- Se hai costi con IVA rilevanti, allora considera l’ordinario per detrarre l’IVA e dedurre i costi effettivi.
- Se lavori ancora con il tuo ex datore (attuale o ultimi 2 anni) in modo prevalente, allora evita il forfettario per rischio esclusione.
Chiusura, variazione o nuova apertura: come scegliere e rischi
La variazione è la via giusta quando cambi solo attività, sede, dati anagrafici o codici ATECO. Si fa con AA9/12 (persone fisiche) entro 30 giorni.
La chiusura serve quando interrompi stabilmente l’attività. Va comunicata entro 30 giorni. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.
La nuova apertura crea una posizione autonoma. Puoi scegliere il regime più adatto. Ricorda: se sembri chiudere e riaprire solo per eludere norme, l’Agenzia può contestare l’abuso del diritto (art. 10-bis, Legge 212/2000).
Sanzioni e ravvedimento
Se dimentichi l’inizio, la variazione o la cessazione, si applicano sanzioni da 500 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997). Puoi ridurle con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Rimedia il prima possibile. Presenta la comunicazione mancante e versa la sanzione ridotta. Un professionista ti aiuta a calcolare importi e scadenze reali.
Le sanzioni per violazioni IVA possono cumularsi con quelle sui corrispettivi o sulle fatture. Mantieni un calendario degli adempimenti.
Procedura operativa: passo per passo
Professionista senza Registro Imprese
- Definisci il codice ATECO e il regime fiscale (forfettario 15% o ordinario).
- Compila il modello AA9/12 indicando “inizio attività”. Indica data di avvio, ATECO, regime, domicilio fiscale.
- Invia telematicamente tramite area riservata o tramite intermediario abilitato.
- Ricevi l’assegnazione del numero di Partita IVA. Attiva la fatturazione elettronica.
- Iscriviti a INPS Gestione Separata se dovuto. Valuta l’assicurazione professionale.
Ditta individuale con Registro Imprese
- Prepara l’oggetto, il codice ATECO e verifica licenze/SCIA via SUAP.
- Compila ComUnica. All’interno, si gestisce anche l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione INPS/INAIL.
- Attendi protocolli di esito da CCIAA, Agenzia Entrate, INPS, INAIL.
- Configura registratore telematico se vendite al dettaglio. Attiva PEC e, se richiesto, domicilio digitale.
Variazione senza chiusura
- Compila AA9/12 selezionando “variazione dati”.
- Indica i nuovi ATECO, la sede o le modifiche di regime nei termini previsti.
- Invia entro 30 giorni. Adegua la cassa previdenziale se cambi settore.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario pratico | Moduli/Canali | Requisiti e vincoli normativi | Tempistiche e impatto fiscale |
|---|---|---|---|
| Chiuso e riapro entro 3 anni (professionista) | AA9/12 – inizio attività | Niente 5% per mancato requisito “nessuna attività nei 3 anni” (L. 190/2014). Verifica esclusione ex datore (L. 145/2018). | Invio entro 30 gg dall’avvio. Forfettario 15% o ordinario. Fattura elettronica obbligatoria. |
| Chiuso e riapro dopo 3 anni | AA9/12 – inizio attività | Se rispetti tutti i requisiti, puoi accedere al 5% per 5 anni (L. 190/2014). Ricavi entro 85.000 euro (L. 197/2022). | Invio entro 30 gg. Valuta anche ordinario se costi/IVA rilevanti. |
| Ditta individuale con iscrizione CCIAA | ComUnica + SUAP (se necessario) | Norme Registro Imprese; art. 35 DPR 633/1972 per IVA; INPS/INAIL secondo attività; eventuali abilitazioni comunali. | Attivazione coordinata. Impatto: contributi fissi artigiani/commercianti; opzione forfettario o ordinario. |
| Cambio attività senza chiudere | AA9/12 – variazione dati | Comunicazione entro 30 gg (art. 35 DPR 633/1972). Aggiorna ATECO e previdenza. Sanzioni se tardivo (D.Lgs. 471/1997). | Nessun nuovo numero IVA. Impatto fiscale invariato, salvo cambio regime dichiarato. |
| Superamento 100.000 euro nel forfettario | Nessun modulo immediato; adeguamento liquidazioni IVA | Uscita immediata dal forfettario nell’anno del superamento (L. 197/2022). Passaggio a ordinario da quel momento. | Applicazione IVA dal momento del superamento. Adempimenti IVA e registri da attivare subito. |
FAQ: domande frequenti sulla “riapertura” della Partita IVA
Posso riattivare lo stesso numero di Partita IVA dopo la chiusura?
No. Una volta cessata, la posizione rimane chiusa. La norma IVA prevede una nuova dichiarazione di inizio attività (art. 35, DPR 633/1972). L’Agenzia delle Entrate assegna un nuovo numero. Non esiste una procedura di “riattivazione” del vecchio numero. Se ritieni di aver chiuso per errore e sei ancora nel termine di 30 giorni, confrontati con un intermediario per verificare se una variazione o una rettifica siano possibili. Ma nella prassi, si procede con una nuova apertura.
Se riapro dopo 2 anni dalla chiusura, posso applicare il 5% del forfettario?
No. Per il 5% devi rispettare il requisito di non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei 3 anni precedenti l’avvio (Legge 190/2014). Riaprendo dopo 2 anni, sei ancora nel triennio, quindi l’aliquota start-up non spetta. Puoi però entrare nel forfettario al 15% se rientri nei limiti di ricavi (85.000 euro annui) e non ricadi nelle cause di esclusione, come la prevalenza verso l’ex datore di lavoro degli ultimi due anni (Legge 145/2018). In alternativa, valuta l’ordinario se i tuoi costi con IVA sono elevati.
Ho debiti fiscali o contributivi con la vecchia attività: posso aprire una nuova Partita IVA?
Sì. La norma non vieta una nuova apertura in presenza di debiti pregressi. I debiti però restano e l’Amministrazione può attivare riscossione, pignoramenti su conti o crediti e compensazioni. Se aderisci al forfettario, non detrai IVA, quindi non potrai recuperare l’IVA a credito pregressa. Valuta piani di rientro e rottamazioni se riaperte per legge. Confrontati con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per lo stato dei carichi. Tieni presente il principio di correttezza: chiusure e riaperture “strumentali” possono essere analizzate alla luce dell’abuso del diritto (art. 10-bis, Legge 212/2000).
Voglio cambiare attività (ATECO) senza fermarmi: devo chiudere e riaprire?
No. Se prosegui l’attività e cambi solo settore o aggiungi un codice ATECO, invia una “variazione dati” con AA9/12 entro 30 giorni. Non serve chiudere. Verifica gli impatti: l’INPS può cambiare gestione (da Gestione Separata a artigiani/commercianti) con contributi diversi. Se passi a commercio o somministrazione, potresti dover fare SCIA al SUAP. In ambito fiscale, valuta se il vecchio regime resta adeguato. Il forfettario non richiede registri IVA ma impone fatturazione elettronica; l’ordinario richiede registri e liquidazioni. Pianifica prima di inviare la variazione.
Quali sono i termini e le sanzioni per inizio, variazione e cessazione attività?
Hai 30 giorni per comunicare inizio, variazione o cessazione (art. 35, DPR 633/1972). Il mancato invio comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997). Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione se regolarizzi spontaneamente (D.Lgs. 472/1997). In pratica: invia subito la pratica mancante, poi versa la sanzione ridotta in base al ritardo. Se oltre ai profili anagrafici hai anche violazioni IVA (mancata fatturazione, corrispettivi), si aggiungono sanzioni specifiche. Conserva protocolli e ricevute di invio come prova delle date.
Fonti e riferimenti normativi utili
Articolo 35 del DPR 633/1972 – Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività IVA (Normattiva). Articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 – Regime forfettario, con modifiche di Legge 208/2015, Legge 145/2018 e Legge 197/2022. D.Lgs. 471/1997 – Sanzioni tributarie non penali, articolo 11. D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento operoso. DPR 442/1997 – Esercizio delle opzioni e revoche. D.Lgs. 127/2015 – Fatturazione elettronica. Documentazione e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Portali istituzionali: Normattiva, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Camere di Commercio e SUAP.
